COMUNE
DI PEDASO |
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(Provincia di Ascoli Piceno) |
Piano
di Spiaggia - Norme Tecniche di Attuazione |
Indice: Art. 1 - Disposizioni generali Art. 2 - Elaborati del Piano Art. 3 - Rispetto delle prescrizioni del piano Art. 4 - Durata del piano Art. 5 - Zonizzazione Art. 6 - Unità di gestione Art. 7 - Norme sul sistema tecnologico da utilizzare per le unità ambientali Art. 8 - Colore e finiture esterne delle unità ambientali Art. 9 - Adeguamento delle strutture esistenti Art. 10 - Concessioni speciali Art. 11 - Accessi all’arenile Art. 12 - Impianti tecnologici Art. 13 - Arredo urbano Art. 14 - Lavori sull’arenile |
Art.1 - Disposizioni Generali Le presenti disposizioni sono normativa della Variante del Piano di Spiaggia, la cui area di intervento è individuata dalla TAV.5 allegata al Piano. Vengono regolamentate dalla presente normativa tutte le opere e le infrastrutture di servizio di spiaggia, cioè di quel tratto di costa delimitato ad Ovest dalla Ferrovia ed a Est dalla linea di battigia: a) Opere pubbliche al servizio della spiaggia: - percorsi carrabili e pedonali; - reti tecnologiche; - attrezzature pubbliche, alberature, campi da gioco, arredo urbano; - demolizione degli elementi in c.a. presenti sull’arenile ed in netto contrasto con l’ambiente (moletto, barriere orizzontali, ecc.). Quest’ultimo intervento sara’ realizzabile solo quando le barriere antistanti saranno state opportunamente rafforzate e rifiorite ferma restando la necessita’ di una opportuna e favorevole valutazione da parte degli Organi Competenti. b) Strutture di servizio: - servizi igienici e cabine spogliatoio, anche per disabili, docce, depositi. c) Strutture di ristoro e ricreative: - chiosco bar, chiosco bar-ristorante, impianto di gioco all’aperto, ombrelloni e sdraie, verde attrezzato, attrezzature per la pesca e club nautico. Le opere previste al punto a) e parzialmente individuate nella cartografia di piano sono realizzabili attraverso progetti esecutivi redatti dal Comune e approvati dagli Organi competenti previa nulla osta degli Enti preposti. Le attrezzature e gli impianti di cui ai precedenti punti b) e c) sono realizzabili attraverso progetti esecutivi redatti dai concessionari ed eventualmente coordinati dal Comune, sempre comunque con rilascio di Concessione edilizia previo parere degli uffici competenti. Ogni singola concessione dovra’ rispettare quanto previsto dal D.P.R. 753/80 relativamente alla distanza delle costruzioni dalle FF.SS. In relazione ai tratti di arenile soggetti a ripascimento o modifica scogliere, il presente piano potra’ essere considerato attuativo secondo le previsioni dello stesso solo quando tali zone avranno raggiunto una profondita’ minima di 25 ml. a partire dal confine demaniale marittimo. Per i tratti interessati dalle concessioni i lavori dovranno essere eseguiti a cura e spese dei titolari delle concessioni. Tutte le strutture pubbliche e private presenti nelle zone interessate dal piano dovranno rispettare quanto previsto dalla legge 05.02.1992 n. 104 nonché indirizzi e criteri fissati dalla Regione Marche in attuazione dell’art. 23 della citata legge e recepiti nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 235 del 30.01.2001, sulla visibilità ed accessibilità degli stabilimenti balneari da parte dei portatori di handicap. |
Art.2 - Elaborati della Variante Fanno parte integrante della Variante al Piano: - 1 - Relazione illustrativa - 2 - Norme tecniche di attuazione - 3 - Documentazione fotografica - 4 - Stato di fatto - 5 - Zonizzazione - 6 - Sezioni |
| Art.3 - Rispetto delle Prescrizioni di Piano Ogni soggetto, pubblico o privato, avente titolo ai sensi di legge, che intenda intervenire sulle aree delimitate dal presente Piano è tenuto al rispetto delle presenti norme e degli altri elaborati che costituiscono il Piano. Le indicazioni che il Piano dà, per le aree ad ovest della ferrovia, hanno valore indicativo e di proposizione di intenti e sono state espresse per meglio inquadrare la problematica della spiaggia. |
| Art.4 - Durata della Variante al Piano La Variante al Piano ha un periodo di validità di 10 anni a partire dalla data di approvazione definitiva. |
| Art.5 - Zonizzazione dell'Arenile Ai fini della sua utilizzazione l’arenile viene suddiviso in fasce funzionali: - FASCIA A Tale fascia, di larghezza variabile da mt 4,00 a mt 6,00 , corre lungo tutto il litorale ed è destinata alla realizzazione di un percorso carrabile , transitabile dai pedoni, dai ciclisti, dai mezzi di lavoro per la pulizia e manutenzione dei fossi, dai mezzi di soccorso per il pronto intervento sul litorale. Tale percorso, in attuazione alla legge 05.02.1992 n. 104 nonché deliberazione di Giunta Regionale n. 235 del 30/01/01, consentirà al Comune di garantire l’accessibilità alle strutture della spiaggia alle persone con ridotte o impedite capacità motorie. Laddove in questa fascia esistono scogliere radenti e semiradenti il percorso verrà realizzato sulle scogliere stesse sistemandole opportunamente , adeguando e modificando il profilo senza alterare o danneggiare la loro funzionalità . Il percorso , che dovrà avere caratteristiche tali da consentire il facile accesso alle persone con ridotta o impedita capacità motorie, potrà essere pavimentato con l’uso di materiali e tecniche costruttive ( soletta in calcestruzzo, ect ) idonee sia a resistere all’azione delle mareggiate sia a consentire un agevole passaggio ai portatori di handicap. Tale pavimentazione può essere ritenuta di facile rimozione tenendo conto che con i mezzi meccanici attualmente disponibili non è certo problematica la eventuale rimissione della zona in pristino stato. A sud , per consentire la continuità del percorso e attraversare il fosso della Centrale Enel, è prevista la realizzazione di una passerella , mentre il fosso San Gennaro potrà essere superato mediante opportune modifiche delle quote del camminamento. - FASCIA A 1 La fascia A1 è posizionata nello spazio tra la fascia A e il muro della ferrovia . E’ un’area destinata a verde con essenze arboree tipiche del luogo da scegliere di concerto con il Corpo Forestale dello Stato. - FASCIA B. In tale fascia, larga da ml 6,00 a ml 10,00 , trovano destinazione i manufatti necessari alle concessioni (cabine, servizi igienici, depositi, chiosco bar, chiosco bar-ristorante) e le possibili attrezzature sportive-ricreative spazio giochi, verde attrezzato, ecc.. Nella zona centrale la fascia B è adiacente al muro della Ferrovia. - FASCIA B1 La fascia B1, localizzata nella zona centrale, in corrispondenza delle concessioni 2 e 3 posta tra la fascia A e la fascia B puo’ essere utilizzata per il posizionamento di strutture ombreggianti, essenze arbustive e/o arboree, verde attrezzato e giochi. Tale fascia potrà essere ampliata verso sud a comprendere le concessioni n. 4 e 5 qualora la spiaggia dovesse raggiungere una profondità tale da poterlo permettere e previa adozione di apposita variante al presente piano. - FASCIA C. In tale fascia trovano destinazione gli impianti e le attrezzature mobili (ombrelloni, sedie a sdraio, mosconi, ecc.). La profondita’ della fascia risulta variabile ed e’ legata alla profondità dell’arenile. - FASCIA D. Tale fascia è destinata al passeggio dei bagnanti, essa deve avere una profondità minima di ml 3,00 e deve risultare priva di installazioni di alcun tipo. Sull’intero tratto dell’arenile vengono distinte inoltre le zone per le spiagge libere dalle zone su cui insistono concessioni demaniali e una zona destinata a parcheggio: PARCHEGGIO.. Tale zona situata a sud del litorale, dal fosso San Gennaro fino al fosso di Campofilone, è soggetta a concessione da parte dei privati ed è destinata alla sosta delle autovetture. Tale utilizzo valido solo nelle ore notturne , sarà regolamentato come orari, controlli ed usi dall’ Amministrazione Comunale. ZONE LIBERE. In tali zone non possono essere rilasciate concessioni demaniali se non attraverso varianti al presente strumento urbanistico ad esclusione delle aree che possono essere attrezzate a cura del Comune ed utilizzate per realizzare interventi connessi alla natura demaniale dei luoghi. Esse sono destinate al libero accesso e sosta di tutti i cittadini e la loro pulizia sarà effettuata dall’Amm.ne Com.le. Nelle zone libere a ridosso della fascia A (percorso transitabile) possono essere realizzate a carico dell’Amm.ne Comunale elementi di arredo quali panchine, fontanelle, spazi di sosta , alberature ect. ZONE DA DESTINARE A CONCESSIONI DEMANIALI. Nella planimetria di progetto sono riportate e numerate le concessioni, per un totale di n. 10, aventi un fronte mare di ml. 51 ciascuna, eccetto la concessione n. 1 poiché trattasi di concessione esistente per prelievo acqua di mare, la n. 4 che avra’ un fronte di ml. 10 cosi’ come la n. 10 finalizzata al prelievo di acqua di mare. La concessione n.1, data la natura di impianto tecnologico (impianto di captazione e pompaggio), dovrà avere un fronte contenuto ed interessare la sola fascia A. Ricadendo la stessa all’interno del percorso transitabile ( fascia "A" )dovrà essere opportunamente sistemata in modo da non arrecare intralcio o inconvenienti di sorta al transito sul percorso. Nella concessione n. 10, come gia’ detto finalizzata al prelievo di acqua di mare, previo rilascio di apposito titolo concessorio, e’ prevista la possibilita’ di effettuare il prelievo secondo le modalita’ di seguito indicate e cioe’: Interramento tra la scogliera posta sulla battigia e la ferrovia, alla profondita’ di mt.1,20 sotto il livello del mare, di tubi forati drenanti in plastica del diametro di cm.30 collegati ad un pozzetto nel quale sara’ alloggiata una elettropompa. Le due condotte interrate, una del tubo in polietilene che porta l’acqua prelevata e l’altra con i cavi elettrici di alimentazione, potranno passare sotto la fascia "A" (Percorso transitabile) con partenza dal pozzetto della concessione n.10 e fino alla foce del fosso di Campofilone. In prossimita’ delle concessioni n. 6 in considerazione della presenza di una fascia di arenile consolidata e protetta da scogliere radenti, potra’ essere consentito il posizionamento di strutture (quali W.C. e spogliatoi per disabili, ect.) per una superficie massima totale di mq. 15,00. Quanto sopra in attesa che si costituisca la profondita’ minima per procedere alla realizzazione delle strutture previste dal presente Piano. |
Art.6 - Unità di Gestione Ogni unità di gestione dovrà attrezzare la fascia B di propria spettanza con le seguenti attrezzature: CABINA SPOGLIATOGLIO. E’ prevista l’installazione di un minimo di n.6 ed un massimo di n.12 cabine spogliatoio, per ogni unità di gestione, di dimensione max ml 1,50x1,50 e di altezza esterna max ml 2,50 misurata sulla linea di colmo. SERVIZI IGIENICI. E’ obbligatorio per ogni unità di gestione l’inserimento di un blocco servizi di max mq 13,50 e di altezza esterna max ml 2,50 misurata dal piano di calpestio al bordo esterno di copertura. Internamente vi debbono essere n. 2 wc con antibagno e n. 1 wc apposito per disabili. Almeno n.1 wc per ogni unità di gestione dovrà essere pubblico e gratuito. SPAZIO BAGNINO E SPOGLIATOGLIO PER DISABILI. E’ obbligatorio per ogni unità di gestione l’inserimento di un blocco di dimensione max di mq 13,50 e di altezza max 2,50, come il precedente, composto internamente da uno spazio per bagnino e da un vano spogliatoio per disabili di dimensioni minime di mq 4,70. DEPOSITO. E’ facoltativo l’inserimento di un deposito di dimensione max di mq 13,50 e di altezza max ml 2,50, come sopra, utilizzabile per il ricovero delle attrezzature dello stabilimento balneare stesso. Nel caso di chiosco bar o di bar ristorante e’ obbligatorio prevedere una superficie da destinare a deposito (minimo mq. 4,50) SPOGLIATOGLIO A ROTAZIONE. E’ facoltativo l’inserimento di tale spogliatoio di dimensione max di mq 13,50 e di altezza esterna max ml 2,50, come sopra, ontenente un piccolo atrio con armadietti/contenitori per gli utenti della Concessione, n.2 docce-spogliatoio interne e n.2 docce esterne (queste ultime comunque obbligatorie per ogni concessione). Il Piano, inoltre, prevede la possibilità di realizzare, all’interno della concessione, da parte del concessionario indifferentemente due tipi di chiosco: o il chiosco bar o un chiosco bar-ristorante. CHIOSCO BAR. Il chiosco bar puo’ avere una superficie coperta max di mq 36 ed una altezza max esterna di ml 3,00 misurati dal piano di calpestio al bordo esterno di copertura. Allo stesso puo’ essere aggregata una o due strutture ombreggianti completamente aperta su tre lati con copertura in tela o materiali similari, con una superficie massima complessiva di mq. 72, che potra’ essere realizzata distaccata dal chiosco e dovra’ essere smontata alla fine della stagione estiva. All’interno è prevista la possibilita’ di realizzare un deposito di superficie minima di mq 4,50, ed eventualmente un laboratorio di superficie minima di mq 4,50, una zona con il banco-bar ed almeno n.1 impianto telefonico pubblico. Per il servizio igienico è previsto l’utilizzo del blocco servizi esistente all’interno della stessa concessione e dovrà essere collocato nelle vicinanze del chiosco-bar. CHIOSCO BAR-RISTORANTE. Il c hiosco bar-ristorante puo’ avere una superficie coperta di max. mq.72, l’altezza max esterna degli elementi e’ di ml.3,00 misurata dal piano di calpestio al bordo esterno di copertura. Esso è composto da un deposito di mq 4,50 (facoltativo all’interno), una cucina di almeno mq 12 e il restante spazio da adibire a bar e ristorazione; è previsto almeno n.1 impianto telefonico pubblico. Per il servizio igienico è previsto l’utilizzo del blocco servizi esistente all’interno della concessione stessa. Allo stesso puo’ essere aggregata una o due strutture ombreggianti completamente aperte su tre lati con copertura in tela o materiali similari, con una superficie massima complessiva di mq. 72, che potra’ essere realizzata distaccata dal chiosco e dovra’ essere smontata alla fine della stagione estiva. Nella concessione n.4, attualmente esistente ed assegnata al Comune di Montelparo, vista la riduzione del fronte a ml.10,00 sarà obbligatorio inserire solo un blocco servizi igienici ed un spazio bagnino e spogliatoi per disabili per una superficie cadauno di mq 13,50 con n.2 docce esterne; inoltre è facoltativo l’inserimento di n.2 cabine spogliatoio della dimensione max di ml 1,50x1,50. |
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Art.7 - Norme Sul Sistema Tecnologico da Utilizzare Per Le Unità Ambientali. Tutti i manufatti ricadenti nella fascia B dovranno essere caratterizzati dal criterio della precarieta’ e della facile rimovibilita’ con strutture collegate mediante innesti e bullonature. I manufatti dovranno realizzarsi preferibilmente in legno o in subordine in C.A.V. prefabbricato. Sia fatto comunque in ogni caso uso di forme, tecnologie e materiali tipici dei luoghi. Si intende per precario e di facile rimozione ogni fabbricato che abbia le seguenti caratteristiche: a) possibilità di smontaggio senza intervento di demolizione o rottura, da attuarsi con semplici operazioni di sollevamento o ribaltamento effettuate con mezzi meccanici di uso corrente; b) facile trasportabilità dei componenti con mezzi di uso corrente; c) collegamento con soluzione di continuità tra piastra di fondazione e struttura in elevazione, realizzato ad innesto o con bulloni; d) struttura ad elementi con collegamenti ad incastro, o con bulloni e viti, senza saldature strutturali metalliche o di conglomerato cementizio. e) dovra’ essere evitata qualsiasi escavazione al disotto del piano di calpestio ad esclusione di quella necessaria per la realizzazione dei servizi primari nonche’ per il posizionamento dei plinti di fondazione; f) le fondazioni dovranno essere realizzate con elementi prefabbricati in nessun caso gettati in opera; g) E’ vietata la realizzazione di piscine e scantinati. |
Art.8 -Colore e Finiture Esterne Delle Unità Ambientali. I colori delle unità potranno essere scelti dai Concessionari ma comunque con colorazioni intonate all’ambiente, evitando l’uso di materiali plastificati e segnatamente bianco, e comunque previo parere della Commissione Edilizia. Gli infissi dovranno essere preferibilmente in legno, sono comunque vietati gli infissi che abbiano come ultima finitura la sola zincatura o anodizzazione. I colori degli ombrelloni e degli accessori debbono essere abbinati al colore delle unità. |
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Art. 9 - Adeguamento Delle Strutture Estive. Sulle strutture esistenti, alla data di adozione della presente variante ed in contrasto con la stessa, potranno effettuarsi solo lavori di manutenzione ordinaria o interventi di adeguamento. L’adeguamento alla presente normativa è previsto nel caso di richiesta di ristrutturazione o di demolizione e ricostruzione per forze maggiori o nell’eventualità dell’inserimento di nuovi elementi; esso può essere realizzato per stralci previa la redazione di un progetto unitario. Nelle concessioni esistenti è consentito il mantenimento del corpo principale in sostituzione del chiosco-bar e del chiosco bar-ristorante previsti dal presente piano. Nei casi di adeguamento di strutture esistenti, attraverso interventi di demolizione e ricostruzione le nuove edificazioni dovranno ugualmente uniformarsi ai criteri di facile rimozione. E’ obbligatorio anche per le concessioni esistenti l’adeguamento delle strutture sulla base della normativa vigente per il superamento delle barriere architettoniche. |
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Art. 10 - Concessioni Speciali. Nella planimetria di progetto allegata sono inoltre individuate le seguenti zone, per le quali si prevede l’attuazione mediante progetti unitari esecutivi di iniziativa pubblica o privata (Art. 1), approvati dal Consiglio Comunale, sentiti i pareri degli organi competenti, secondo le seguenti prescrizioni. ZONA CLUB NAUTICO E PESCA SPORTIVA (ZN). Tale zona risulta individuata nella planimetria allegata (Tav. 5), essa ha un fronte mare di ml 90,00 e deve essere attrezzata per la sosta delle piccole imbarcazioni da diporto. E’ composta da n.2 zone distinte di ml. 45 attuabili anche singolarmente secondo le esigenze e le caratteristiche ambientali. Detta zona, destinata a nuova concessione demaniale, dovra’ essere finalizzata alla promozione delle attivita’ ricreative ed agonistiche negli sport nautici a carattere associativo. Nella fascia B ricadente in tale zona possono essere realizzati manufatti ritenuti necessari alle attività svolte.(deposito attrezzi) I manufatti non dovranno superare complessivamente una superficie coperta di mq 60,00 di cui il 50% potra’ essere destinato a sede sociale con annesso bar. E’ possibile la realizzazione di tettoie per una superficie max di 13,50 . E’ obbligatoria l’installazione di un blocco servizi igienici di mq 13,50. Tutti i manufatti dovranno essere realizzati come previsto dai precedenti art. 7 e art. 8. Tutte le attrezzature di servizio quali verricelli, argani, ecc. dovranno essere preventivamente autorizzate dal competente Organo. Il rilascio di questa nuova concessione demaniale è subordinata al ripascimento ed alla sistemazione adeguata del tratto di spiaggia in questione; in attesa che cio’ si verifichi l’Amm.ne Com.le, d’intesa con gli Organi competenti , avrà la facoltà di individuare tratti di arenile da utilizzare allo scopo esclusivo del rimessaggio di uso pubblico. ZONE PER BARCHE DA PESCA PROFESSIONALE (ZP). Tale zona risulta individuata nella planimetria allegata ( Tav. 5), essa ha un fronte mare di ml 80,00 e deve essere attrezzata per la sosta delle piccole barche da pesca. E’ composta da n.2 zone distinte di ml. 40 attuabili anche singolarmente secondo le esigenze e le caratteristiche ambientali. Detta zona, destinata a nuova concessione demaniale, potra’ essere rilasciata ad associazioni di categoria. Nella fascia B è consentita la realizzazione di depositi per una quadratura massima di mq 25,00 coperti. E’ obbligatorio inoltre l’inserimento di un blocco servizi igienici di mq 13,50. Tutte le attrezzature di servizio quali verricelli, argani, ecc. dovranno essere preventivamente autorizzati dalla competente Amm.ne Marittima. Il rilascio di questa concessione è subordinato al ripascimento ed alla sistemazione adeguata del tratto di spiaggia in questione. In attesa che ciò si verifichi l’Amm.ne Com.le, previo parere degli Organi competenti, ha facoltà di destinare un tratto di arenile a zona di rimessaggio pubblico. ZONA PER COLONIE (ZC). La suddetta area è destinata alla promozione di spazi protetti e riservati, da affidare in concessione ad Enti pubblici. Tale zona, individuata nella planimetria allegata (Tav.5), ha un fronte mare di ml 15. Nella fascia B è obbligatoria la realizzazione di un blocco servizi igienici e di un deposito per una superficie di mq 13,50 per ogni manufatto; sono inoltre obbligatorie n.2 cabine spogliatoio di dimensione max di ml. 1,50x1,50 e di n.2 docce. ZONA DARSENA (ZD). La zona darsena localizzata alla foce del fiume Aso, avrà le caratteristiche di un porto -canale e verrà realizzata secondo un progetto esecutivo redatto congiuntamente al Comune di Altidona e approvato dagli organi Competenti previa nulla osta degli Enti preposti. ZONA ANCORAGGIO BARCHE (ZA). In tale specchio d’acqua , protetto dal pennello sud, in corrispondenza del 272+800 , sarà permesso l’ancoraggio provvisorio delle barche da diporto. |
| Art. 11 - Accessi all'Arenile. Gli accessi all’arenile possono essere pedonali, carrabili e ciclabili. Essi saranno adeguati per consentire l’accesso all’arenile ai portatori di handicap in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 24/07/96 n. 503 e dalla Legge 104/92 . Gli accessi carrabili possono essere utilizzati dai mezzi di soccorso per il pronto intervento sull’arenile , di lavoro per il pronto intervento sul litorale , per il carico e lo scarico di merci, per il servizio spiaggia. |
| Art. 12 - Impianti Tecnologici. Sono previste tutte le opere di urbanizzazione primaria, compreso l’adeguamento di quelle esistenti, necessarie alla vita di spiaggia: fogne, acqua, luce, gas, telefono e l’eventuale impianto di diffusione sonora. L’impianto di pubblica illuminazione dovra’ essere realizzato entro la fascia A o all’interno della fascia A1 . Nell’ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione è previsto che gli scarichi dei servizi igienici, delle cucine e delle docce dovranno essere collegati alla rete fognaria pubblica, anche con l’installazione di pompe di sollevamento; qualora non ci sia la possibilità di allaccio alla rete pubblica o a depuratori privati, allora si potranno utilizzare delle fosse settiche. Gli impianti tecnologici e di urbanizzazione devono essere realizzati contemporaneamente alla esecuzione degli stabilimenti. Per quanto riguarda gli impianti di comunicazione auditiva, costituiti da elementi di limitata incidenza ambientale, essi potranno essere centralizzati e direttamente gestiti dal Comune o dalla Capitaneria di Porto o dall’ Azienda di Soggiorno ed avranno lo scopo di fornire notizie ed informazioni utili agli utenti della spiaggia. |
| Art. 13 - Arredo Urbano. Sarà compito dei progetti esecutivi andare a definire i seguenti punti evidenziati dal Piano: a) la realizzazione dei percorsi transitabili e la relativa pavimentazione che dovrà essere essere realizzata con materiale e tecniche costruttive ( soletta in calcestruzzo, ect ) idonee sia a resistere all’azione delle mareggiate sia a consentire un agevole passaggio ai portatori di handicap. b) la sistemazione delle aree di sosta lungo il percorso; c) le opere di arredo urbano quali le panche, i cestini, le docce e gli eventuali beverini, che dovranno essere di limitata incidenza ambientale eventualmente tinteggiate con tinte neutre di tonalità opaca; d) la sistemazione delle aree previste a verde con essenze arboree tipiche del luogo, la cui scelta dovrà essere effettuata di concerto con il Corpo Forestale dello Stato; e) la sistemazione e lo studio di adeguati corpi illuminanti; f) la sistemazione e lo studio di caratteri adeguati per la segnaletica inclusa quella per gli stabilimenti balneari. Le segnalazioni degli impianti balneari e le prescrizioni regolamentari emesse dalle Amministrazioni competenti dovranno essere ubicate in corrispondenza dell’ingresso degli stabilimenti ed affisse al chiosco ed alle cabine in riquadri di dimensioni, caratteristiche e tipologie conformi a tutti gli impianti, secondo le indicazioni espresse dall’Amm.ne Com.le. Eventuali mezzi di comunicazione visiva non potranno superare 1,5 mq di superficie con altezza massima da terra di mt. 2,50; g) la sistemazione dell’attuale muro di contenimento di proprietà FF.SS., che, nelle parti a vista, dovrà essere completamente schermato mediante messa a dimora di siepi ed essenze rampicanti di concerto con il Corpo Forestale dello Stato; h) la realizzazione di muretti a secco, ove necessari eseguiti con materiali tipici dei luoghi e che comunque dovranno essere di limitatissima consistenza. Nella sistemazione della spiaggia dovranno essere evitati movimenti di terra di rilievo ed è vietato l’uso di conglomerato bituminoso. |
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Art. 14 - Lavori sull'Arenile. L’arenile e le varie strutture che vi insistono debbono essere tenuti puliti e la loro manutenzione dovrà essere effettuata nei seguenti periodi: 1) i lavori di ristrutturazione e di nuova costruzione di impianti balneari debbono avere inizio dopo il 30 settembre ed essere ultimati entro il 1 maggio dell’anno successivo; 2) i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti balneari debbono essere portati a termine entro il 30 aprile e non possono essere effettuati durante la stagione estiva; 3) i lavori di livellamento della spiaggia debbono essere ultimati entro il 30 aprile di ciascun anno. |