COMUNE DI PEDASO

Provincia di Ascoli Piceno

S T A T U T O

C O M U N A L E

 

 

 

I N D I C E

TITOLO I - AUTONOMIA E FINALITA’ DEL COMUNE

Art. 1 - Autonomia del Comune pag. 5

Art. 2 - Sede, stemma e gonfalone pag. 5

Art. 3 - Funzioni pag. 6

Art. 4 - Statuto comunale pag. 6

Art. 5 - Regolamenti pag. 6

Art. 6 - Albo pretorio pag. 6

 

 

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I - GLI ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 7 - Organi pag. 7

CAPO II - IL CONSIGLIO

Art. 8 - Elezione, composizione e durata pag. 7

Art. 9 - I Consiglieri pag. 7

Art. 10 - Prima seduta del Consiglio pag. 7

Art. 11 - Attribuzione del Sindaco quale presidente del Consiglio pag. 8

Art. 12 - Competenze del Consiglio pag. 8

Art. 13 - Commissioni consiliari permanenti pag. 10

Art. 14 - Commissioni consiliari straordinarie temporanee e speciali pag. 11

Art. 15 - Adunanze del Consiglio pag. 11

CAPO III - IL SINDACO

Art. 16 - Il Sindaco pag. 12

Art. 17 - Competenze del Sindaco pag. 12

Art. 18 - Il Vice Sindaco pag. 13

Art. 19 - Deleghe ed incarichi pag. 13

Art. 20 - Cessazione dalla carica di Sindaco pag. 14

CAPO IV - LA GIUNTA

Art. 21 - Composizione della Giunta pag. 15

Art. 22 - Funzionamento della Giunta pag. 15

Art. 23 - Competenze della Giunta pag. 15

Art. 24 - Revoca degli assessori pag. 15

Art. 25 - Mozione di sfiducia pag. 16

CAPO V - NORME COMUNI

Art. 26 - Divieto generale di incarichi e consulenze pag. 16

 

 

TITOLO III - FORME DI PARTECIPAZIONE

 

CAPO I - PARTECIPAZIONE E DIRITTO ALL’INFORMAZIONE

Art. 27 - Libere forme associative pag. 17

Art. 28 - Consulte tecniche di settore pag. 17

Art. 29 - Iinterventi a favore delle persone portatrici di handicaps pag. 17

Art. 30 - Proposte di iniziativa popolare e forme di consultazione della popolazione pag.18

Art. 31 - Referendum consultivo pag. 18

Art. 32 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini pag. 19

 

 

TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

 

CAPO I - L’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 33 - Ordinamento degli uffici e dei servizi pag. 20

Art. 34 - Incarichi ed indirizzi di gestione pag. 20

Art. 35 - Ii Segretario Comunale pag. 21

Art. 36 - Il Vice Segretario pag. 21

Art. 37 - Il Direttore Generale pag. 21

Art. 38 - Gestione amministrativa pag. 22

Art. 39 - Autorizzazione, concessione e licenze di competenza dei responsabili

dei servizi pag. 23

Art. 40 - Le determinazioni ed i decreti pag. 24

Art. 41 - Contratti a tempo determinato pag. 24

C A P O II - I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 42 - I servizi pubblici locali pag. 24

Art. 43 - L’azienda speciale pag. 25

Art. 44 - L’istituzione pag. 25

 

 

TITOLO V - DIFENSORE CIVICO

Art. 45 - Il difensore civico pag. 26

Art. 46 - Requisiti e modalità di nomina del difensore civico pag. 27

TITOLO VI - AUTONOMIA FINANZIARIA

Art. 47 - Autonomia finanziaria pag. 27

Art. 48 - Demanio e patrimonio comunali pag. 28

Art. 49 - Revisione economico-finanziaria pag. 28

Art. 50 - Controllo di gestione e controllo di qualità pag. 29

 

 

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 51 - Disposizioni finali pag. 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delibera C.C. num. 25 del 25/05/98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H/S/Regolamenti/Statuto comunale_99

TITOLO I - AUTONOMIA E FINALITÀ' DEL COMUNE

 

Art. 1 - Autonomia del Comune

Il Comune è l'ente espressione della comunità locale, dotato di autonomia costituzionalmente garantita.

Il Comune rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, nel rispetto delle leggi e secondo i principi dell'ordinamento della Repubblica.

Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria.

E' titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.

Il Comune favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative; riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e confronto su terni d'interesse della comunità locale.

Assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull'attività dell'ente ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione ed alla nazionalità.

Il Comune è impegnato a valorizzare l’economia turistica del proprio territorio. A tal fine riconosce l’importanza sociale delle attivita’ ed iniziative tese alla promozione del turismo ed alla tutela e fruizione dei beni culturali e ne stimola ed incoraggia lo sviluppo. E’ in ogni caso prioritario il rispetto e la conservazione del patrimonio ambientale.

Il Comune per il raggiungimento di queste finalita’ puo’ attribuire ad organismi con adeguata organizzazione anche a livello nazionale le funzioni inerenti il turismo, la cultura, l’ambiente, lo sport, il tempo libero.

Tali organismi devono avere caratteristiche tali da garantire la piu’ ampia partecipazione dei cittadini ed essere ispirati a principi di democraticita’ sia nella fase costitutiva che durante il funzionamento, devono inoltre avere una rappresentanza a livello nazionale al fine di raggiungere livelli comportamentali adeguati a modelli europei. Il Comune potra’ adottare un apposito "Regolamento per l’attribuzione delle funzioni inerenti il Turismo, la Cultura, lo Spor e il Temp Libero" al fine di raggiungere gli scopi indicati ai punti precedenti.

 

Art. 2 - Sede, stemma e gonfalone

Il Comune ha sede nel capoluogo.

Gli Organi del Comune e le Commissioni si riuniscono presso la sede comunale. Con deliberazione della Giunta puo’ essere stabilita anche una sede diversa.

Lo stemma ed il Gonfalone del Comune sono conformi ai bozzetti allegati che con le rispettive descrizioni formano parte integrante del presente statuto.

Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone con lo stemma è accompagnato dal Sindaco che indossa la fascia tricolore ed è scortato dai vigili urbani in alta uniforme.

Sono vietati l’uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, salvo espressa autorizzazione della Giunta Municipale.

 

 

Art. 3 - Funzioni

Il Comune esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità comunale, non attribuiti espressamente per legge allo Stato, alla Regione ed alla Provincia.

Il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione provinciale, regionale e statale.

Pone in atto forme di cooperazione tra enti per l'esercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dell'omogeneità delle funzioni, dell'economicità della gestione e dell 'adeguatezza organizzativa.

Il Comune gestisce i servizi elettorale, dell'anagrafe, dello stato civile, di statistica e leva militare e ogni altro servizio dello Stato e della Regione organizzato a livello locale.

 

Art. 4 - Statuto comunale

Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi amministrativi e dei responsabili dei servizi.

Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le modalita’ stabilite dalla legge.

Le modifiche dello Statuto sono approvate dal Consiglio a scrutinio palese, con votazioni separate sui singoli articoli e votazione complessiva finale.

Lo Statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la sede comunale.

 

Art. 5 - Regolamenti

Nel rispetto della legge e del presente statuto il comune adotta i regolamenti di cui all’art.5 della Legge N.142/90 nonche’ quelli derivanti dalla propria autonomia normativa.

I Regolamenti sono approvati dall’organo competente nel loro insieme con unica votazione.

Entrano in vigore a seguito della pubblicazione all’albo pretorio dopo che sia divenuta esecutiva la delibera di approvazione.

I Regolamenti sono depositati presso la Segreteria Comunale in libera consultazione per il pubblico.

 

Art. 6 - Albo pretorio

Nella sede municipale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, provvedimenti, avvisi soggetti per legge o per statuto a tale adempimento.

Il messo comunale cura la tenuta dell'albo e l'affissione degli atti soggetti a pubblicazione.

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

 

C A P O I - Gli organi istituzionali

Art. 7 - Organi

Sono organi del comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

 

CA P O II - Consiglio

Art.8 - Elezione, composizione e durata

Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e diretto.

L’elezione del Consiglio Comunale, la durata in carica, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonche’ le cause di ineleggibilita’, incompatibilita’ e decadenza sono regolate dalla legge.

I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottatala relativa deliberazione.

Dopo l’indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell’organo, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.

I consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.

 

Art. 9 - I consiglieri

I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.

Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del consiglio.

Possono presentare interrogazioni, mozioni ed emendamenti nelle forme previste dal regolamento.

Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun consigliere ha diritto ad ottenere, senza particolari formalità, dagli uffici comunali, dalle aziende ed dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai finì dell'espletamento del mandato.

 

Art. 10 - Prima seduta del consiglio

La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla diramazione degli inviti di convocazione.

Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto il Consiglio procede alla convalida dei Consiglieri e del Sindaco.

La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, la comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della Giunta e l’approvazione degli indirizzi generali di governo.

Il documento contenente gli indirizzi generali di governo deve essere depositato presso la Segreteria Comunale almeno 5 giorni prima della data fissata per la seduta ed è approvato a maggioranza assoluto dal consiglieri assegnati con unica votazione.

 

Art. 11 - Attribuzioni del Sindaco quale presidente del Consiglio

Il Sindaco:

a) rappresenta il Consiglio Comunale;

b) convoca e fissa la data delle riunioni del Consiglio, presiede la seduta e ne dirige i lavori;

c) decide sull’ammissibilita’ delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;

d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento del Consiglio Comunale;

e) sottoscrive il verbale insieme al Segretario Comunale;

f) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo se istituita;

g) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento qualora istituite.

Il Sindaco esercita le sue funzioni con imparzialita’ nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

In caso di assenza o impedimento del Sindaco le funzioni di cui al presente articolo sono svolte:

A) Dal Vice Sindaco qualora faccia parte del Consiglio Comunale;

B) Dal Consigliere anziano nel caso in cui il Vice-Sindaco sia stato nominato al di fuori del Consiglio Comunale.

E’ Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell’art.72 comma 4 del D.P.R. N.570 del 16.05.1960.

 

Art. 12 - Competenze del Consiglio

Il consiglio comunale ha competenza esclusiva nell'emanazione dei seguenti atti fondamentali:

a) atti normativi

- Statuto dell'Ente, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni e relative variazioni

- Regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di altri organi nell'esercizio

della propria potestà regolamentare

b) atti di programmazione

-programmi;

-piani finanziari di opere pubbliche;

-relazioni previsionali e programmatiche;

-progetti preliminari di opere pubbliche;

-piani territoriali e urbanistici, piani particolareggiati e piani di recupero e relativi programmi

annuali e pluriennali di attuazione;

-eventuali deroghe ai piani territoriali e urbanistici, ivi comprese le autorizzazioni al rilascio

di concessioni edilizie in deroga ai vigenti strumenti urbanistici generali;

-bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;

-ratifiche di variazioni di bilancio approvate dalla Giunta comunale nei casi espressamente previsti dalla legge;

-conti consuntivi;

 

c) atti di decentramento

-tutti gli atti necessari alla istituzione, disciplina il funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione dei cittadini;

d) atti relativi al personale

-atti di programmazione e di indirizzo per l’approvazione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

 

e) atti relativi a convenzioni ed associaizoni con altri enti

- convenzioni fra comuni e tra comune e provincia;

- accordi di programma;

- costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra enti locali;

f) atti relativi a spese pluriennali

-tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

 

g)atti relativi ad acquisti, alienazioni di immobili, permute, concessioni ed appalti

-acquisti, permute ed alienazioni immobiliari che non siano previsti in altri atti fondamentali dell Consiglio;

-appalti e concessioni che non siano previsti in altri atti fondamentali del Consiglio;

h) atti relativi ai servizi, alle aziende, alle istituzioni, alle società ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

-atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

-assunzione diretta di pubblici servizi;

-costituzione di società di capitali, di aziende ed istituzioni ed acquisto di azioni e quote di partecipazione societaria;

-concessioni di pubblici servizi;

-affidamento di servizi o attivita’ mediante convenzione;

i) atti relativi alla disciplina dei tributi

-atti di istituzione di tributi e tariffe, nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge;

-disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici;

l) accensione di mutui e prestiti obbligazionari

-contrazione di mutui non espressamente previsti in altri atti fondamentale del consiglio;

-emissioni di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione;

-emissione di buoni ordinari e straordinari e loro regolamentazione;

-ogni altra forma di finanziamento o approvvigionamento finanziario;

m) atti di nomina

-definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed Istituzioni;

-nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, quando sia ad esso espressamente riservata dalla legge;

-nomina di ogni altra rappresentanza del comune in cui sia prevista la partecipazione delle minoranze, salvo diverse specifiche disposizioni statutarie e regolamentari;

-nomina delle commissioni consiliari permanenti, straordinarie e d'inchiesta

n) atti elettorali e politico-amministrativi

-esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti;

-surrogazione dei consiglieri;

-approvazione degli indirizzi generali di governo dell'Ente;

-approvazione o reiezione con votazione per appello nominale della mozione di sfiducia;

-nomina della commissione elettorale comunale;

-esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno;

-esame e discussione di interrogazioni ed interpellanze;

o) ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del consiglio.

 

Art. 13 - Commissioni consiliari permanenti

Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni puo’ articolarsi in commissioni consiliari permanenti.

Il regolamento ne determina la composizione, nel rispetto del principio di proporzionalità fra maggioranza e minoranze, le modalità di nomina o elezione, il funzionamento, il numero e le attribuzioni.

I lavori delle commissioni consiliari non sono pubblici.

Le commissioni hanno poteri referenti, redigenti, di controllo, consultivi ed istruttori in ordine a tutti gli atti generali e le materie di competenza del Consiglio.

Le commissioni consiliari permanenti nell'ambito delle materie di rispettiva competenza verificano periodicamente lo stato di attuazione dei piani e programmi generali e settoriali e ne riferiscono al Consiglio.

Esse esercitano altresì il controllo politico-amministrativo sull'andamento delle Aziende speciali, delle Istituzioni, delle società di capitali partecipate dal Comune, nonché sui soggetti concessionari dei servizi pubblici.

Le commissioni consiliari permanenti possono disporre per l'esercizio delle loro funzioni audizioni di pubblici amministratori e funzionari, compresi il Sindaco, gli Assessori ed il Segretario, i quali hanno l'obbligo di intervenire alle audizioni e di cooperare ai raggiungimento degli obiettivi delle commissioni.

Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di predisporre e promuovere nelle modalità previste dal regolamento l'approvazione da parte del Consiglio di atti di indirizzo generali e settoriali e di loro integrazioni, modifiche e varianti.

Il Sindaco, gli Assessori ed i dirigenti possono partecipare ai lavori delle commissioni permanenti con diritto di parola e di proposta, senza diritto di voto.

Le commissioni consiliari permanenti hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Ente e da quelli degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza e da tutti gli altri organi le informazioni relative alle materie di rispettiva competenza.

Alle richieste delle commissioni consiliari non può essere opposto il segreto d'ufficio o il riserbo, salvo che per le categorie di atti esattamente individuate nel regolamento.

 

Art. 14 - Commissioni consiliari straordinarie temporanee speciali

Il consiglio può istituire - con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti - commissioni consiliari straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta, determinando nell'atto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che venga ritenuta necessaria all'espletamento del mandato.

I lavori delle commissioni così nominate devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della Commissione.

I lavori delle Commissioni si concludono con la presentazione mediante deposito in segreteria a disposizione del consiglio entro il termine fissato di una relazione a cura del Presidente della commissione.

E' in facoltà dei commissari dissenzienti di presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della commissione.

La relazione della commissione e quelle eventuali di minoranza devono essere sottoposte all'esame del consiglio per l'assunzione di eventuali provvedimenti nella prima seduta successiva a quella dell'avvenuto deposito.

 

Art. 15 - Adunanze del Consiglio

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento preveda che le stese debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all’ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.

Il Consiglio si riunisce con l'intervento della metà dei consiglieri assegnati. Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno quattro dei componenti il consesso.

Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti escludendo dal computo le astensioni.

Salvo i casi previsti dallo Statuto o dal Regolamento le votazioni avvengono in modo palese.

Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge, dallo Statuto o dal Regolamento.

Per gli atti di nomina è sufficiente la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti.

Il Consiglio disciplina con proprio regolamento lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni permanenti, straordinarie, temporanee e speciali.

Il regolamento disciplina altresì l'esercizio delle potestà e delle funzioni dei consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale.

Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale prevede in particolare:

a) i termini e le modalità di convocazione del consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei consiglieri;

b) le modalità di svolgimento della discussione e della votazione:

c) la formazione dei gruppi consiliari ed eventualemente la istituzione della conferenza dei capogruppo con funzioni consultive, non vincolanti, di coordinamento dei lavori del consiglio;

d) le modalità per la richiesta del controllo di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;

e) le materie che non possono essere trattate nelle sedute di seconda convocazione, se non con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati;

 

C A P O III - I l S i n d a c o

 

Art. 16 - Il Sindaco

Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.

Il Sindaco rappresenta il comune ed è responsabile dell'amministrazione dell'ente.

Sovrintende all'andamento generale dell'Ente, provvede a dare impulso all'attività degli altri organi comunali e ne coordina l'attività.

Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dell'attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.

Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalle leggi e dallo Statuto.

Per l'esercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Prima di assumere le funzioni il. Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione dopo la convalida pronunciando la seguente formula:

"Giuro di osservare lealmente la Costituzione e le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti cittadini".

Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

 

Art. 17 - Competenze del Sindaco

Il Sindaco convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio Comunale e ne fissa l'ordine del giorno secondo le modalità previste dal regolamento.

Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.

Nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale coordina gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché gli orari d'apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.

Provvede alla designazione, alla nomina ed all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini previsti dalla legge ovvero entro quelli di scadenza del precedente incarico.

Il Sindaco nomina il Segretario Comunale ed il Direttore generale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il Sindaco indice i referendum comunali.

Adotta gli atti generali e i provvedimenti amministrativi esterni aventi contenuto discrezionale.

Adotta le ordinande previste dalla legge.

Vigila sul servizio di Polizia Municipale.

Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.

Il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura.

Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attivita’ degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

Emette i provvedimenti in materia di occupazione d’urgenza e di esproprio che la legge attribuisce al Comune.

Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono il nome di decreti

 

Art. 18 - Il Vice-Sindaco

Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica, fatto salvo quanto previsto dall’art.11.

In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l’altro Assessore.

In mancanza degli Assessori le funzioni sono svolte dal Consigliere Anziano.

 

Art. 19 - Deleghe ed incarichi

Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.

Le funzioni di Ufficiale di Governo possono costituire oggetto di delega nei modi e termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.

La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.

L'atto di delega - in forma scritta obbligatoria - indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata ed il suo specifico contenuto.

La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco -anche dopo aver rilasciato delega - può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.

La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.

La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.

Le deleghe di norma per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto.

Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell’ Amministrazione.

Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

Non è consentita la mera delega di firma.

 

Art. 20 - Cessazione dalla carica di Sindaco

Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.

Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.

Nei casi previsti dal precedente comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice-Sindaco.

Non ha luogo la sostituzione del Sindaco nel caso in cui, in conseguenza dello scioglimento del Consiglio Comunale, si proceda anche alla nomina del Commissario.

Le dimissioni del Sindaco sono presentate al Consiglio.

Una volta trascorso il termine di venti giorni dalla presentazione, le dimissioni divengono irrevocabili e danno luogo all'immediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.

 

C A P O I V - LA GIUNTA

Art. 21 - Composizione della Giunta

La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da 2 assessori compreso il Vice Sindaco.

Il Sindaco nomina la Giunta prima dell’insediamento del Consiglio Comunale tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilita’ ed eleggibilita’ alla carica di consigliere comunale.

Possono essere nominati Assessori sia i Consiglieri Comunali, sia cittadini non facenti parte del Consiglio; la carica di Assessore non è incompatibile con quella di Consigliere Comunale.

Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3’ grado del Sindaco, ne’ chi abbia ricoperto la carica di Assessore nei due precedenti mandati amministrativi per un periodo superiore in ciascun mandato alla meta’ della durata ordinaria.

La Giunta all’atto dell’insediamento esamina le condizioni di eleggibilita’ e compatibilta’ dei propri componenti.

Gli assessori non facenti parte del Consiglio Comunale partecipano ai lavori dell’Assemblea e delle Commissioni Consiliari senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validita’ delle riunioni.

Hanno diritto allo stesso modo dei Consiglieri Comunali di accedere alle informazioni e di depositare proposte al Consiglio. Non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

 

 

Art. 22 - Funzionamento della Giunta

Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.

Il Sindaco dirige e coordina i lavori della giunta, assicura l'unità di indirizzo politico degli ;assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.

La Giunta è convocata e presieduta dal sindaco. Per la validità della sedute è richiesto l'intervento della maggioranza dei sui componenti, compreso il sindaco.

La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti, in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.

Le deliberazioni sono adottate sempre con votazione palese salvo diversa decisione della stessa Giunta assunta a maggioranza.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

A discrezione del Sindaco possono partecipare ai lavori della giunta dirigenti e funzionari del Comune, Consiglieri Comunali, cittadini o Autorita’ al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.

 

 

Art. 23 - Competenze della Giunta

La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio.

La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario Comunale e dei Responsabili dei servizi.

Rientra nella competenza della Giunta la adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

 

 

Art. 24 - Revoca degli assessori

Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.

La revoca e' sinteticamente motivata con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario ed e' comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi assessori.

 

Art. 25 - Mozione di sfiducia

Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso dì approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

Nel caso in cui la mozione di sfiducia venga approvata, il Segretario Comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e della nomina del Commissario.

 

 

C A P O V - NORME COMUNI

 

Art. 26 - Divieto generale di incarichi e consulenze

Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO III - FORME DI PARTECIPAZIONE

 

C A P O I - PARTECIPAZIONE E DIRITTO ALL’INFORMAZIONE

Art. 27 - Libere forme associative

Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

A tal fine il Comune:

a) sostiene i programmi e l'attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità, attraverso la erogazione di contributi, secondo le norme del relativo regolamento, la assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione;

b) definisce le forme di partecipazione delle associazioni all'attività di programmazione dell'Ente e ne garantisce comunque la rappresentanza negli organismi consultivi istituiti;

c) può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali o ricreative;

d) coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.

Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà d'iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.

Le associazioni operanti nel comune, in possesso di detti requisiti, sono iscritti a domanda, nell'albo delle associazioni.

L'albo viene annualmente aggiornato con le modalità stabilite nel decentramento amministrativo e la partecipazione.

 

Art. 28 - Consulte tecniche di settore

Il Consiglio Comunale può istituire, disciplinandone la composizione, le funzioni e l'attività, consulte permanenti con la finalità di fornire all'Amministrazione il supporto tecnico e propositivo nei principali settori di attività dell'ente.

Vengono chiamati a far parte delle Consulte i rappresentanti delle associazioni interessate in relazione alla materia assegnata, gli esponenti designati dalle categorie economiche e sociali ed uno o più esperti dì nomina consiliare.

 

Art. 29 - Interventi a favore delle persone handicappate

Ai fini di conseguire, ai sensi dell’art.40 della Legge 05.02.1992 n. 104 il coordinamento degli interventi del Comune a favore dei portatori di handicaps con i servizi sociali sanitari educativi e di tempo libero operanti nell’ambito del territorio comunale, il Sindaco istituisce un comitato di coordinamento che presiede e del quale fanno parte i dipendenti addetti ai servizi che curano gli interventi previsti dalla legge stessa.

Il Sindaco puo’ delegare la presidenza del comitato ad un assessore.

Alla Segreteria del coordinamento è affidato il compito di tenere i rapporti con le persone portatrici di handicaps ed i loro familiari.

 

Art. 30 - Proposte di iniziativa popolare e forme di consultazione della popolazione

Gli elettori del Comune in numero non inferiore al 20% degli iscritti nelle liste elettorali possono presentare al Consiglio Comunale proposte per l'adozione di atti deliberativi rientranti nelle materie di competenza di tale organo, con esclusione degli atti di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di disciplina delle tariffe e dei tributi e di adozione degli strumenti di pianificazione.

Le procedure e le modalità di presentazione delle proposte di iniziativa popolare, nonché gli elementi essenziali di cui le stesse debbono essere corredate, compresa l'indicazione dei mezzi di copertura della spesa nei casi in cui ciò si renda necessario, sono disciplinate dal regolamento sulla partecipazione.

Ai soggetti legittimati alla presentazione delle proposte sono forniti i dati in possesso del comune ed è assicurata la necessaria assistenza da parte degli uffici.

Le proposte di iniziativa popolare sono portate all'esame del Consiglio entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

Il Comune promuove forme di consultazione per acquisire il parere della popolazione su determinati argomenti, assicurando la più ampia e libera partecipazione dei cittadini interessati.

La consultazione dei cittadini può essere realizzata anche attraverso inchieste o sondaggi d'opinione da affidare di norma a ditte specializzate.

 

Art. 31 - Referendum consultivo

Nell'ambito delle materie rientranti nella competenza del Consiglio comunale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza comunale, ai tributi ed alle tariffe, al personale ed alla organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine ed alle designazioni, possono essere indetti referendum allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione in ordine a questioni dì notevole rilievo per la collettività cittadina.

Il referendum è indetto dal Sindaco su deliberazione del Consiglio Comunale, adottata con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti, o su richiesta di almeno il 20% dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme.

Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi tra il 15 aprile ed 15 giugno o tra il 15 settembre ed il 15 novembre.

Le consultazioni referendarie non possono in ogni caso svolgersi in coincidenza delle tornate elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale.

Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto al voto. Si intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.

Entro sessanta giorni dallo svolgimento della consultazione referendaria, il Consiglio Comunale assume le conseguenti determinazioni.

Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Il regolamento sulla partecipazione disciplina, secondo i principi dello Statuto, le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per la indizione della consultazione referendaria e per la assunzione delle determinazioni del consiglio comunale sulle questioni sottoposte a referendum.

 

Art. 32 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

Il Comune esercita l'attività amministrativa secondo criteri di economicità, trasparenza.

Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale - a domanda deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto.

In mancanza di termini specifici il termine per l'emissione del provvedimento amministrativo si intende di trenta giorni.

Tutti gli atti e provvedimenti che non abbiano contenuto statutario, regolamentare o comunque generale devono essere motivati, devono essere comunicati o notificati in forma idonea a garantirne la piena conoscenza al destinatario e devono indicare il termine entro il quale è possibile proporre ricorso e l'Autorità giudiziaria o amministrativa a cui il gravame va presentato.

I cittadini hanno diritto - nelle forme stabilite dal regolamento - a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producano effetti giuridici diretti in loro confronto o ai quali per legge debbono intervenire.

L'attività amministrativa si svolge con trasparenza ed imparzialità.

I cittadini che vi hanno un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal Regolamento.

Il Regolamento individua le categorie di atti per i quali l'accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui l'accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

 

C A P O I - L’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 33 - Ordinamento degli uffici e dei servizi

L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le modalita’ di assunzione del personale, le procedure concorsuali ed i requisiti di accesso all’impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformita’ alle disposizioni di legge e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.

I regolamenti di cui al precedente comma, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla giunta comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal consiglio comunale.

Sono esclusi dalla competenza normativa della giunta gli istituti espressamente riservati per legge al consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

L’organizzazione degli uffici e dei servizi e’ improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalita’ ed economicita’ di gestione e risponde a principi di professionalita’ e responsabilita’.

Il regolamento di organizzazione e gli altri regolamenti attinenti per materie, prevedono forme per l’esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalita’ per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi i criteri di valutazione dei responsabili dei servizi e le modalita’ di revoca dell’incarico.

Negli stessi regolamenti vengono altresi’ previste forme di coordinamento dell’attivita’ degli uffici, nonche’ disciplinate la mobilita’ interna del personale e la formazione professionale, perseguendo l’obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarieta’ tra vari settori di attivita’ dell’ente.

 

Art. 34 - Incarichi ed indirizzi di gestione

Gli organi istituzionali dell’Ente uniformano la propria attivita’ al principio dell’attribuzione ai responsabili dei servizi dei compiti e delle responsabilita’ gestionali.

Definiscono in provvedimenti formali, anche sulla base delle proposte dei responsabili dei servizi, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l’azione Amministrativa e la gestione, indicando le priorita’ di intervento, i criteri e le modalita’ per l’esercizio delle attribuzioni dei responsabili dei servizi.

Il Sindaco conferisce ai dipendenti di adeguata qualifica funzionale e di congrua capacita’ gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi.

La direzione degli uffici e dei servizi puo’ essere altresi’ attribuita al Segretario Comunale o a responsabili esterni.

Gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato del Sindaco che li ha conferiti.

E’ sempre possibile comunque il rinnovo degli incarichi.

Gli atti gestionali sono soggetti ad avocazione da parte del Sindaco solo per particolari motivi, necessita’ ed urgenza o per grave violazione degli atti di indirizzo nel corso del procedimento amministrativo. Il provvedimento dovra’ indicare specificamente i motivi che ne giustificano l’adozione.

Art. 35 - Il Segretario Comunale

Il Comune ha un Segretario comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti od orali, e, su richiesta, attraverso la apposizione del Visto di conformità sui singoli atti.

Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede attraverso persona di propria fiducia alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per l'esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell'Ente.

Il Segretario comunale, quando non sia stato nominato il Direttore Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco

Al fine di assicurare unitarietà e complementarietà all’ azione amministrativa nei vari settori di attività, il segretario in particolare definisce, previa consultazione dei responsabili dei servizi e d’intesa con l’amministrazione modalità di snellimento della procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarita’, omissioni o disfunzioni, per l’adozione dei conseguenti provvedimenti.

Il Sindaco puo’ affidare al Segretario la direzione di singoli settori della struttura organizzativa dell’Ente.

Nel caso in cui sia stato nominato il Direttore Generale le attribuzioni del Segretario Comunale saranno disciplinate dal Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e definite contestualmente alla nomina del Direttore, onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale tra i due soggetti nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.

Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo Statuto possono essere assegnati al Segretario con regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove cio’ si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell’Ente ed agli obiettivi programmatici dell’Amministrazione.

Il Segretario per l’esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell’Ente.

 

Art. 36 - Il Vice Segretario

Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi puo’ prevedere la figura del Vice - Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario Comunale e la sua sostituzione in caso di assenza o impedimento.

Le funzioni di Vice Segretario sono attribuite dal Sindaco a dipendenti comunali in possesso dei requisiti per la nomina a Segretario Comunale, secondo le modalita’ previste dal Regolamento.

 

Art. 37 - Il Direttore Generale

Il Comune può convenzionarsi con altri Enti Locali aventi complessivamente una popolazione superiore a 15.000 abitanti al fine di nominare un Direttore Generale.

L'incarico deve essere conferito a persona di comprovata professionalità ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e per un periodo di tempo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco.

La convenzione disciplina le modalità di nomina del Direttore, i requisiti richiesti, le cause di cessazione anticipata dall’incarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico e della ripartizione dei costi fra gli Enti convenzionati e quant'altro necessario a disciplinarne il rapporto di lavoro e le prestazioni, regolando nel contempo le competenze del Segretario Comunale, dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi e, ove istituito, dell'ufficio per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.

Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per l'attuazione degli obiettivi e del programma dell'amministrazione.

Egli è responsabile dell'andamento complessivo dell'attività gestionale, dell'efficienza ed efficacia dell'azione di governo dell'ente.

A tal fine provvede a:

a) definire, d'intesa con il Sindaco e gli Assessori, il piano dettagliato degli obiettivi, la relazione previsionale e programmatica, lo schema di bilancio ed il piano esecutivo di gestione, nonché gli altri piani o programmi eventualmente affidatigli dall'amministrazione;

b) verificare nel corso dell'esercizio finanziario, d'intesa con gli organi preposti al controllo di gestione, lo stato di attuazione dei piani e programmi e proporre le eventuali modifiche ed integrazioni;

c) coordinare e sovrintendere all 'attività gestionale, emanando direttive. ed istruzioni operative verso i funzionari direttivi responsabili degli uffici e dei servizi, nel pieno rispetto comunque delle autonome prerogative e competenze attribuite agli stessi dalla legge;

Entro quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Direttore Generale relaziona alla Giunta sull'andamento della gestione dell'anno precedente per ciascun settore di attività dell'ente.

La Giunta entro i successivi quindici giorni si esprime con motivato parere, confermando la fiducia al Direttore o adottando l'eventuale provvedimento di revoca ove il livello dei risultati non risulti soddisfacente.

Ove il Direttore Generale non sia nominato, il Sindaco - previa deliberazione della Giunta Municipale - può attribuire in tutto o in parte le relative funzioni al Segretario comunale per l'intero periodo del mandato amministrativo.

 

Art. 38 - Gestione amministrativa

I Responsabili dei Servizi sono preposti, secondo l'ordinamento dell'ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili della attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture che da essi dipendono.

A tal fine ai Responsabili dei Servizi sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, secondo le competenze definite dallo statuto, dai regolamenti e dagli atti di indirizzo.

I Responsabili dei servizi in particolare:

a) impiegano il personale secondo criteri di flessibilità e razionale suddivisione dei compiti e provvedono alla verifica periodica del carico di lavoro e della produttività;

b) assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme del CCNL, compresi l'attribuzione del trattamento economico accessorio, l'iniziativa del procedimento disciplinare e l'applicazione delle sanzioni del rimprovero verbale e della censura;

c) provvedono, previa delibera autorizzativa della Giunta, all'espletamento delle procedure di concorso per la assunzione del personale, delle procedure di appalto dei lavori, di fornitura dei beni e dei servizi ed alla stipula dei relativi contratti;

d) curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti all'ufficio e individuano i dipendenti responsabili della istruttoria ed, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale;

e) esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile sulle proposte di deliberazione;

f) assumono gli atti di gestione finanziaria, di accertamento delle entrate e dei tributi rientranti nella competenza dell'ufficio, di spesa e liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti, dal Piano Esecutivo di Gestione e dagli altri atti di programmazione approvati;

g) esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo statuto od eventualmente conferita dal Sindaco.

Sono di competenza dei Responsabili dei Servizi gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, di intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni, i verbali e le diffide.

Il Sindaco puo’ delegare ai Responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto o dai Regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

 

 

Art. 39 - Autorizzazioni, concessioni e licenze di competenza dei responsabili dei servizi

Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo Statuto al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, i Responsabili dei Servizi, nell’esercizio delle loro attribuzioni, assumono provvedimenti con rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo.

Oltre alle attribuzioni indicate al precedente articolo, spettano ai Responsabili dei Servizi:

a) il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, che costituiscono esecuzione di disposizioni di leggi, di regolamenti e dì atti o attuazione di strumenti di pianificazione generali e particolareggiati:

b) la applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti comunali anche in materia edilizia e l'adozione degli atti connessi, fatti salvi la ingiunzione di pagamento e gli atti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi che rimangono attribuiti al Sindaco.

Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale possono essere esercitate dai Responsabili dei Servizi e dai dipendenti dell'ente per delega solo nei casi previsti dalla legge.

 

 

Art. 40 - Le determinazioni ed i decreti

Gli atti dei Responsabili dei Servizi, non diversamente disciplinati dalla legge, assumono la denominazione di "determinazioni" e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.

Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di "decreti".

Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dell'adozione o, nei caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria.

A tal fine sono trasmessi all'ufficio competente e da questo restituiti, previa registrazione dell'impegno contabile, entro cinque giorni.

Il Regolamento stabilisce i casi e le modalita’ di pubblicazione delle determinazioni e dei decreti all'Albo Pretorio.

Tutti gli atti del Sindaco e dei Responsabili dei Servizi sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l'ufficio di provenienza.

 

Art. 41 - Contratti a tempo determinato

Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta, puo’ conferire incarichi per la copertura di posti di responsabili dei servizi o degli uffici di alta specializzazione mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico od, eccezionalmente e con adeguata motivazione da indicare nella deliberazione di Gunta, di diritto privato.

Il contratto stipulato unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale e, comunque in possesso dei requisiti di studio e professionali richiesti per l’accesso alla qualifica da ricoprire, ha durata non superiore a tre anni ed è rinnovabile.

Il regolamento sugll’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i criteri e le modalita’ con cui verranno stipulati i contratti di cui al presente articolo.

 

 

C A P O II - I S e r v i z i P u b b l i c i l o c a l i

 

Art. 42 - I servizi pubblici locali

Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.

Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obbiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.

Il Consiglio Comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.

La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso ferme di collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici.

I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune ed aperte all'apporto di soggetti privati che offrano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.

Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione dei servizi di propria competenza il comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.

La compartecipazione alla spesa per l'erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.

Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate.

Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sull'attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta all'anno, in occasione della approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificarne la economicità della gestione e la rispondenza dell'attività alle esigenze dei cittadini.

 

Art. 43 - L’azienda speciale

L'Azienda Speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.

Sono organi dell'azienda il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale.

Il Presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale, fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e documentata esperienza e competenza tecnica ed amministrativa, preferibilmente nello stesso settore di attività dell'azienda.

Lo statuto dell'azienda può prevedere ulteriori cause di incompatibilità per la nomina degli amministratori, oltre a quelle contemplate dalla legge e dal presente Statuto.

Il Sindaco può revocare dall'incarico il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione, anche singolarmente, prima della scadenza del mandato, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.

La nomina, conferma e revoca del Direttore competono al Consiglio di amministrazione dell' azienda.

Il Comune conferisce all'azienda il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, ne approva lo statuto e gli atti fondamentali; verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

I Revisori dei conti dell'Azienda sono nominati dal Consiglio Comunale.

 

Art. 44 - L’istituzione

L'Istituzione è un organismo strumentale dell'ente per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale.

Sono organi dell’Istituzione il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore. Essi vengono nominati dal Sindaco, secondo i criteri definiti dal Consiglio Comunale, e restano in carica per l’intero periodo del mandato amministrativo del Sindaco, slavo il caso di revoca anticipata. Il Consiglio Comunale disciplina in apposito regolamento le finalita’ dell’Istituzione, l’ordinamento interno, le prestazioni all’utenza, e le modalita’ di finanziamento dei servizi gestiti. I bilanci preventivi e consuntivi dell’Istituzione sono allegati ai relativi bilanci comunali. L’Organo di Revisione del Comune esercita la vigilanza anche sull’attivita’ dell’Istituzione.

 

 

 

 

T I T O L O V - DIFENSORE CIVICO

 

Art. 45 - Il difensore civico

Con deliberazione del Consiglio Comunale puo’ essere nominato il Difensore Civico.

Su deliberazione del Consiglio, il Comune può aderire ad iniziative per la costituzione di un unico Ufficio del Difensore Civico tra enti diversi o anche avvalersi dell'ufficio operante presso altri comuni.

Il Difensore Civico assolve al ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività dell'amministrazione comunale, delle aziende e degli enti dipendenti, secondo le procedure disciplinate nell'apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

Il Difensore Civico esercita altresì il controllo eventuale di legittimità sugli atti deliberativi del Consiglio e della Giunta, a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri comunali.

Il Difensore Civico opera in condizioni di piena autonomia organizzativa e funzionale, nell'esclusivo interesse dei cittadini, delle associazioni, organismi ed enti titolari di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti.

Il Difensore Civico ha diritto di ottenere senza formalità dai funzionari e dai responsabili degli uffici e dei servizi copia di tutti gli atti e documenti, nonché ogni notizia, ancorché coperta da segreto, utile per l'espletamento del mandato.

Il Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio e riveste nell'esercizio delle attribuzioni la qualifica di pubblico ufficiale.

Prima di assumere le funzioni presta giuramento innanzi al Sindaco con la seguente formula:

"Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi e delle norme regolamentari dell'ente".

Il Difensore Civico rifensce periodicamente al Consiglio Comunale e comunque prima della scadenza del proprio mandato sull'attività svolta indicando gli interventi effettuati e segnalando le disfunzioni, le omissioni ed i ritardi dell'amministrazione e degli uffici nei confronti dei cittadini.

Il Sindaco deve iscrivere la relazione del Difensore Civico fra gli argomenti all'ordine del giorno dei lavori consiliari entro sessanta giorni dalla richiesta.

Le risorse finanziarie, il personale, le strutture tecniche e logistiche da mettere a disposizione del difensore civico sono determinati con provvedimento della Giunta, secondo le disposizioni del regolamento sul funzionamento dell'Ufficio.

Al difensore civico compete un'indennità mensile determinata dal Consiglio Comunale all'atto della nomina in misura non superiore a quella assegnata agli assessori.

 

 

Art. 46 - Requisiti e modalità di nomina del difensore civico

All'ufficio del Difensore Civico è preposta persona, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o altra laurea equipollente, che, per esperienza acquisita, offra garanzie di competenza, probità ed obiettività di giudizio.

Non possono essere nominati alla carica di Difensore Civico coloro che:

a)versino in una delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale;

b)abbiano ricoperto nell'anno precedente alla nomina cariche in partiti o movimenti politici a qualsiasi livello o siano stati candidati nelle precedenti elezioni politiche od amministrative locali, provinciali o regionali;

c)i membri ed i funzionari del comitato regionale di controllo;

Il Difensore Civico è eletto dal consiglio comunale a scrutinio segreto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati; dura in carica tre anni decorrenti dalla data del giuramento e non può essere nominato per più due mandati consecutivi.

Ove l'Ufficio non venga tempestivamente ricostituito alla scadenza del mandato, il difensore civico in carica esercita le funzioni fino alla prestazione del giuramento da parte del successore e, comunque, per un periodo non superiore a quello previsto in via generale dalla legge sul rinnovo degli organi amministrativi.

Il Difensore Civico può essere revocato dall'incarico prima della scadenza del mandato solo per gravi violazioni di legge, con deliberazione motivata del consiglio comunale, adottata in seduta segreta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Ove si verifichi nel corso del mandato una delle condizioni di ineleggibilità od incompatibilità, il difensore civico è dichiarato decaduto con le stesse modalità e procedure previste dalla legge per i consiglieri comunali.

 

 

 

T I T O L O VI - FINANZA E CONTABILITA'

 

Art. 47 - Autonomia finanziaria

Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno o diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.

Il bilancio è corredato della relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi, che evidenzi in maniera distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti.

Prima dell'inizio dell' esercizio finanziario la Giunta approva il piano esecutivo di gestione, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all'utenza ed assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l'ordinaria gestione e la attuazione degli interventi programmati.

Nel corso dell'esercizio l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed all'andamento della spesa.

I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.

La Giunta municipale entro il 30 Giugno di ciascun anno presenta al Consiglio per la approvazione il bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica.

Il Regolamento di contabilita’ prevede forme di pubblicita’ del bilancio di previsione e degli allegati al fine di assicurare ai cittadini la conoscenza dei contenuti significativi del bilancio.

 

Art. 48 - Demanio e patrimonio comunali

I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.

La gestione dei beni comunali si ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e della utilità pubblica.

I beni non impiegati per i finì istituzionali dell'ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro destinazione, a canoni tali da conseguire una adeguata redditività.

I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. L'inventario è tenuto aggiornato da un funzionario designato dal Sindaco.

Il funzionario incaricato della tenuta dell'inventario dei beni ha l'obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.

 

Art. 49 - Revisione economico-finanziaria

Un Revisore dei Conti nominato dal Consiglio Comunale, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del Comune e delle Istituzioni.

Il Revisore attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.

La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprime suggerimenti e proposte tese a migliorarne l'efficienza ed i risultati.

Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il Revisore dei conti ha accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l'espletamento dell'incarico ed ha diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.

Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del Revisore dei Conti e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all'attività degli organi amministrativi dell'ente.

Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'organo, le modalità di presentazione al Consiglio Comunale del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del Revisore con gli organi elettivi e burocratici.

Il Comune mette a disposizione del Revisore le strutture logistiche, il personale ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti".

 

Art. 50 - Controllo di gestione e controllo di qualità’

Onde verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, nonché l'efficienza, l'efficacia e la economicità della gestione, viene istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate nel regolamento di contabilità.

Per i servizi gestiti direttamente dall'ente e per quelli eventualmente erogati attraverso le istituzioni, deve essere posto in essere un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della contabilità economica analitica, tenendo conto dell'articolazione organizzativa degli uffici e dei servizi.

Per l'esercizio del controllo di gestione il Comune può avvalersi di professionalità esterne all'ente o di società ed organismi specializzati.

Nei servizi erogati all'utenza il comune definisce gli standards qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti.

Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi viene periodicamente verificato con gli utenti, attraverso idonee forme di consultazione anche a campione, ed è costantemente adeguato al mutare delle esigenze e della domanda.

 

 

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 51 - Disposizione finale

Il Comune adegua tutti i regolamenti alle disposizioni dello Statuto entro sei mesi dall'entrata in vigore.