COMUNE DI PEDASO

Provincia di Ascoli Piceno

 

PIANO GENERALE IMPIANTI

PUBBLICITARI

 

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 56 del 10.11.1999

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 10 del 29.02.00

 

 

INDICE

 

pag.

ART. 1 - Finalità del piano.

3

ART. 2 - Criteri di determinazione del Piano Generale Impianti Pubblicitari.

4

ART. 3 - Zonizzazione.

5

ART. 4 - Classificazione dei mezzi pubblicitari.

6

ART. 5 - Criteri generali di installazione.

6

ART. 6 - Affissioni.

9

ART. 7 - Cartellonistica.

13

ART. 8 - Impianti pubblicitari a messaggio variabile.

15

ART. 9 – Indicatori direzionali o preinsegne.

16

ART.10 – Impianti pubblicitari di servizio (pubblicità e arredo urbano).

18

ART.11 – Striscioni, locandine e stendardi.

ART. 11bis - Pubblicità effettuata in forma ambulante tramite volantini

19

21

ART.12 – Teloni tesi.

21

ART.13 – Segni orizzontali reclamistici.

22

ART.14 – Pubblicità fonica.

23

ART.15 – Pubblicità sui veicoli.

23

ART.16 – Pubblicità nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio.

24

ART.17 – Pubblicità su edifici.

25

ART.18 – Pubblicità nei cantieri.

26

ART.19 – Pubblicità nei chioschi e nelle edicole.

26

ART.20 – Transenne parapedonali.

27

ART.21 – Impianti "Tipo insegna".

28

ART.22 – Insegne di esercizio.

28

ART.23 – Apposizione di mostre, vetrine e bacheche.

31

ART.24 – Autorizzazione.

32

ART.25 – Targhetta di identificazione.

33

ART.26 – Vigilanza.

34

ART.27 – Norme transitorie.

34

ART.28 – Sanzioni.

37

ART.29 - Entrata in vigore.

37

ART.30 - Rinvio.

37

 

 

 

 

ALLEGATI

 

 

 

- Quadro sinottico delle norme di Attuazione e di esecuzione del Codice della Strada.

 

- Quadro sinottico del Regolamento comunale.

 

- Modulo di richiesta autorizzazione alla installazione degli impianti pubblicitari.

 

- Targhetta di identificazione.

 

- Tipologia impianti pubblicitari di servizio.

 

- Schema di installazione delle transenne parapedonali.

 

- Standard dimensionali degli impianti di affissioni.

 

 

 

ZONIZZAZIONE

 

Tavola 1

 

Tavola 2

Tavola 3

 

 

 

 

 

TAVOLA POSIZIONAMENTO IMPIANTI MULTI-INSEGNA E IMPIANTI SEGNALETICA DIREZIONALE

 

TAVOLA IMPIANTI DI SEGNALETICA DIREZIONALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 1

FINALITA' DEL PIANO

Finalità del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari siglato brevemente (P.G.I.P.), é di regolamentare il corretto utilizzo delle varie forme pubblicitarie salvaguardando l'uniformità di arredo e le caratteristiche architettoniche del territorio del Comune di PEDASO.

Il P.G.I.P. detta le norme relative agli impianti pubblicitari collocati all’interno del centro abitato.

Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari detta le norme relative a tutti gli impianti e mezzi pubblicitari comprese le "insegne di esercizio" come definite dall'art.47 comma 1 del Regolamento di attuazione e di esecuzione del nuovo Codice della Strada.

Il Piano si uniforma al Nuovo Codice della Strada (D.L.vo 30 Aprile 1992 n.285, D.L.vo 10 Settembre 1993 n.360) ed a quanto stabilito dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 Dicembre 1992 n.495 e successive modifiche) ed alle loro seguenti variazioni e/o modificazioni, nonché alle Norme Nazionali, Regionali e Comunali in materia di tutela e salvaguardia del patrimonio artistico ed ambientale e specificatamente:

  1. alle Leggi Nazionali n.1089 del 01.06.1939 e n.1497 del 29.06.1939;
  2. al P.P.A.R. secondo la deliberazione del Consiglio Regionale n.198 del 03.11.1989;
  3. al P.R.G. vigente;
  4. alla delibera di Giunta Municipale che definisce le aree all’interno del centro abitato e al di fuori del centro abitato;
  5. al Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta di pubblicità e l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 14.07.1994 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 26.02.1998;
  6. al Piano Particolareggiato del centro storico approvato con deliberazione Comunale n.62 del 29.11.1996.

Il Piano, dove il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada non interviene, provvede a dare norme e direttive.

Il Piano disciplina in particolare:

1- le modalità di installazione dei mezzi pubblicitari, con le relative condizioni;

2- la procedura amministrativa per l'ottenimento dell'autorizzazione comunale.

 

 

ART. 2

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL PIANO GENERALE IMPIANTI PUBBLICITARI

Per la determinazione del piano, si è provveduto ad effettuare:

  1. un censimento a campione degli impianti pubblicitari; il censimento ha il fine di consentire controlli di indirizzo, programmazione ed intervento normativo, per l’adeguamento degli impianti al P.G.I.P.;
  2. una zonizzazione del territorio Comunale;
  3. la classificazione dei mezzi pubblicitari per il Comune di PEDASO;
  4. l’individuazione delle tipologie e dei limiti di installazione attraverso i quali il Piano, in completamento al Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, pone i vincoli, le variazioni e le concessioni da questo demandate al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 3

ZONIZZAZIONE

In base alle valenze storico ambientali, urbanistiche e architettoniche, commerciali ed industriali il centro abitato del Comune di PEDASO è stato suddiviso in tre diverse aree omogenee, tali zone sono riportate nelle apposite tavole di "zonizzazione aree omogenee" e si dividono in:

 

Zona Rosa:

"Borgo Antico" di PEDASO e porzione di S.S. 16.

 

Zona Azzurra:

Rimanente centro abitato.

 

Ogni zona individuata sarà soggetta a precisi limiti relativi all’installazione dei mezzi pubblicitari di seguito classificati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 4

CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

In base al Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, che definisce in termini generali i vari mezzi pubblicitari, il Piano regolamenta le seguenti tipologie di impianto pubblicitario:

- impianti di pubbliche affissioni;

- cartellonistica;

- impianti a messaggio variabile;

- indicatori direzionali o preinsegne;

- impianti pubblicitari di servizio (pensiline, paline, cestini, orologi,.... );

- striscioni, locandine e stendardi;

- teloni tesi;

- segni orizzontali reclamistici;

- pubblicità fonica;

- pubblicità su veicoli;

- pubblicità all’interno di stazioni di servizio e parcheggi;

- pubblicità su edifici;

- pubblicità nei cantieri;

- pubblicità nei chioschi e nelle edicole;

- transenne parapedonali;

- impianti "tipo insegna";

- insegne di esercizio;

- mostre, vetrine e bacheche.

 

ART. 5

CRITERI GENERALI DI INSTALLAZIONE

Dimensioni.

Tutte le dimensioni e/o le distanze si intendono calcolate in rapporto al limite estremo del volume di massimo ingombro dell'impianto pubblicitario con esclusione delle strutture di sostegno poste alla base dell'impianto; le superfici utili si calcolano dal prodotto della base per l'altezza del rettangolo contenente l'immagine pubblicitaria.

Per superficie indichiamo il prodotto base per altezza del rettangolo contenente l’immagine pubblicitaria monofacciale o bifacciale.

Per superficie massima indichiamo la massima superficie del rettangolo contenente l’immagine pubblicitaria monofacciale o bifacciale.

Impianti in area pedonale.

Gli impianti pubblicitari posti in area pedonale non potranno subire variazioni di forma in arretramento e/o in aggetto sino ad una altezza di metri 2,20 da terra allo scopo di evitare intralcio o pericolo per i pedoni.

Resistenza agli agenti atmosferici.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

Strutture di fondazione e sostegno.

Le strutture di fondazione e di sostegno devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate e ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Norme specifiche.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera é regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentata prima del ritiro dell'autorizzazione.

Contenuto del messaggio.

Il contenuto del messaggio pubblicitario non deve mai presentare aspetti che possono recare danno o offesa a persone, enti, istituzioni, in piena coerenza da quanto stabilito dal Codice Civile.

Resistenza agli atti vandalici.

Tutti i mezzi pubblicitari dovranno essere realizzati in materiali non facilmente vandalizzabili, dovranno essere rifiniti accuratamente, sia quando questo é esposto alla pubblica vista che in caso contrario.

Sagoma.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente il rosso, e del loro abbinamento al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo di prescrizione e d’obbligo limitandone la visibilità.

Manutenzione.

A tutti i mezzi pubblicitari dovrà essere garantito un adeguato programma di controllo e manutenzione al fine di evitare danno all’immagine ambientale e pericolo per la circolazione e la pubblica incolumità.

Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi.

La luminosità propria o portata deve essere contenuta a livelli tali da non creare disturbo o pericolo per la circolazione in base a quanto specificato dall'art.50 del Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Codice della Strada. Particolare cautela deve essere adottata nell’uso dei colori specialmente del rosso e del verde e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. La collocazione di qualunque impianto con parti elettriche deve risultare ad altezza superiore a 2,50 ml. da terra.

Divieti di collocazione.

Su tutto il territorio comunale è comunque vietata la collocazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari nei seguenti punti:

Su tutto il territorio Comunale è inoltre vietata la collocazione di impianti di qualunque tipo su monumenti e fontane, su alberi, arbusti e siepi.

Su tutto il territorio comunale è vietato il posizionamento anche a carattere temporaneo di cartelli, manifesti, striscioni ecc., sulle recinzioni e sulle inferriate dei balconi.

Su tutto il territorio comunale è inoltre vietata la collocazione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

 

ART. 6

AFFISSIONI CARTACEE

AFFISSIONI A MURO.

Sono da considerare abusive, in base all’Art. 51 comma 1 del Regolamento del Codice della Strada, le pubblicità realizzate con manifesti affissi direttamente a muro collocati fuori o dentro i centri abitati.

Sono consentite affissioni solo su supporti metallici consoni allo scopo.

AFFISSIONI PRECARIE

In tutto il territorio comunale, sia fuori che dentro i centri abitati, è vietata la collocazione di manifesti su supporti precari di qualunque tipo posti in appoggio o ancoraggio su monumenti e fontane, su alberi, su arbusti e siepi, recinzioni od altro, ovvero collocati in modo tale da creare danno all’immagine ambientale e pericolo per la circolazione e la pubblica incolumità.

AFFISSIONI SU PLANCE A MURO

a - Definizione.

Si definisce "plancia a muro" il manufatto metallico monofacciale ancorato al muro finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici tramite sovrapposizione di manifesti cartacei.

b - Dimensioni e caratteristiche.

  1. Per le plance di affissione a muro le dimensioni consentite sono soltanto quelle modulate in rapporto allo standard affissionale cm.70xcm.100 e multipli di tale standard (orizzontali o verticali) o cm.600xcm.300 (solo orizzontali) o di dimensioni inferiori a patto che venga garantita una corretta impaginazione.
  2. Tutte le plance, ove consentito, non dovranno superare, all’interno dei centri abitati, la superficie di 18,00 mq. per ogni lato di affaccio con un massimo di due lati di affaccio.
  3. La plancia a muro dovrà essere leggermente distanziata in modo da permettere un minimo di areazione. La distanza massima dal muro potrà essere di 5 cm. L’altezza della cornice dovrà essere almeno di cm.4.
  4. Non sono ammesse collocazioni di manifesti in modo tale da generare condizioni di pericolo per la pubblica incolumità per cause dovute a incuria o mancanze da parte di chi opera o gestisce l’affissione.
  5. Tali impianti dovranno essere in acciaio zincato opportunamente verniciato. Tutti gli impianti installati dovranno essere verniciati dei colori verde scuro o grigio antracite, a scelta dell’Amministrazione Comunale.

Gli impianti destinati agli avvisi funebri dovranno essere di colore grigio scuro e dovranno recare una tabella collocata nella parte superiore recante la scritta nera su fondo bianco "Avvisi Funebri".

Gli impianti destinati alle affissioni di natura istituzionale dovranno recare una tabella collocata nella parte superiore con scritto "Avvisi istituzionali".

c - Ubicazione.

Le plance a muro poste perpendicolari o oblique al senso di marcia dei veicoli all’interno dei centri abitati dovranno rispettare le seguenti distanze minime:

Distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari.

5,00 ml.

Distanza prima dei segnali di pericolo e prescrizione.

10,00 ml.

Distanza dopo i segnali di pericolo e prescrizione.

7,50 ml.

Distanza prima dei segnali di indicazione.

10,00 ml.

Distanza dopo i segnali di indicazione.

7,50 ml.

Distanza prima degli impianti semaforici e delle intersezioni.

10,00 ml.

Distanza dopo gli impianti semaforici e le intersezioni.

7,50 ml.

Distanza dall’imbocco delle gallerie.

50,00 ml.

Le plance a muro collocate lungo le strade e le relative fasce di pertinenza poste in posizione parallela rispetto al senso di marcia dei veicoli all’interno dei centri abitati dovranno rispettare le seguenti distanze minime:

Distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari.

5,00 ml.

Distanza prima dei segnali di pericolo e prescrizione.

7,50 ml.

Distanza dopo i segnali di pericolo e prescrizione.

5,00 ml.

Distanza prima dei segnali di indicazione.

7,50 ml.

Distanza dopo i segnali di indicazione.

5,00 ml.

Distanza prima degli impianti semaforici e delle intersezioni.

7,50 ml.

Distanza dopo gli impianti semaforici e le intersezioni.

5,00 ml.

Distanza dall’imbocco delle gallerie.

10,00 ml.

Le distanze si calcolano nel senso delle singole direttrici di marcia.

d - Zonizzazione.

Questa tipologia di impianti pubblicitari potrà essere installata nel rispetto delle prescrizioni riportate nella tabella seguente:

 

Zona

Rosa

Zona

Azzurra

Affissioni su plance a muro

 

 

Superficie massima

18,00 mq.

18,00 mq.

Tipologia impianti

Strutture di sostegno in acciaio zincato verniciato.

Strutture di sostegno in acciaio zincato verniciato.

AFFISSIONI SU PLANCE ANCORATE AL SUOLO

a - Definizione.

Si definisce "plancia ancorata al suolo" il manufatto bifacciale o monofacciale supportato da un’idonea struttura di sostegno infissa nel suolo, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici tramite sovrapposizione di manifesti cartacei.

b - Dimensioni e caratteristiche.

  1. Per le affissioni su plance ancorate al suolo le dimensioni consentite sono soltanto quelle modulate in rapporto agli standard affissionali cm.70xcm.100 e multipli di tale standard (orizzontali o verticali) o cm.600xcm.300 (solo orizzontali) o di dimensioni inferiori a patto che venga garantita una corretta impaginazione.
  2. Tutte le plance, ove consentito, non dovranno superare, all’interno dei centri abitati, la superficie di 18,00 mq. per ogni lato di affaccio con un massimo di due lati di affaccio.
  3. Non sono ammesse collocazioni di manifesti in modo tale da generare condizioni di pericolo per la pubblica incolumità, a seguito del distacco di grandi porzioni di manifesti sovrapposti, causate da agenti atmosferici o atti vandalici.
  4. Tali impianti dovranno essere in acciaio zincato opportunamente verniciato. Tutti gli impianti installati dovranno essere verniciati dei colori verde scuro o grigio a scelta dell’Amministrazione Comunale.

Gli impianti destinati agli avvisi funebri dovranno essere di colore grigio scuro e dovranno recare una tabella collocata nella parte superiore recante la scritta nera su fondo bianco "Avvisi Funebri".

Gli impianti destinati alle affissioni di natura istituzionale dovranno recare una tabella collocata nella parte superiore con scritto "Avvisi istituzionali".

c - Ubicazione.

Le plance ancorate al suolo poste perpendicolari o oblique al senso di marcia dei veicoli all’interno dei centri abitati dovranno rispettare le seguenti distanze minime:

Distanza dal limite della carreggiata.

1,50 ml.

Distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari.

5,00 ml.

Distanza prima dei segnali di pericolo e prescrizione.

10,00 ml.

Distanza dopo i segnali di pericolo e prescrizione.

7,50 ml.

Distanza prima dei segnali di indicazione.

10,00 ml.

Distanza dopo i segnali di indicazione.

7,50 ml.

Distanza prima degli impianti semaforici e delle intersezioni.

10,00 ml.

Distanza dopo gli impianti semaforici e le intersezioni.

7,50 ml.

Distanza dall’imbocco delle gallerie.

50,00 ml.

Le plance auto portanti collocate lungo le strade e le relative fasce di pertinenza poste in posizione parallela rispetto al senso di marcia dei veicoli all’interno dei centri abitati dovranno rispettare le seguenti distanze minime:

Distanza dal limite della carreggiata.

1,50 ml.

Distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari.

5,00 ml.

Distanza prima dei segnali di pericolo e prescrizione.

7,50 ml.

Distanza dopo i segnali di pericolo e prescrizione.

5,00 ml.

Distanza prima dei segnali di indicazione.

7,50 ml.

Distanza dopo i segnali di indicazione.

5,00 ml.

Distanza prima degli impianti semaforici e delle intersezioni.

7,50 ml.

Distanza dopo gli impianti semaforici e le intersezioni.

5,00 ml.

Distanza dall’imbocco delle gallerie.

10,00 ml.

Le distanze si calcolano nel senso delle singole direttrici di marcia.

d - Zonizzazione.

Questa tipologia di impianti pubblicitari potrà essere installata nel rispetto delle prescrizioni riportate nella tabella seguente:

 

Zona

Rosa

Zona

Azzurra

Affissioni su plance ancorate al suolo.

 

 

Superficie massima

18,00 mq.

18,00 mq.

Tipologia impianti

Strutture di sostegno in acciaio zincato verniciato.

Strutture di sostegno in acciaio zincato verniciato.

SUPERFICIE COMPLESSIVA DESTINATA ALLE AFFISSIONI

La superficie complessiva minima da destinare agli impianti per affissioni non può risultare inferiore a 12 mq. ogni 1000 abitanti come stabilito dal D.L. 507 del 15.12.1993; considerata l’importanza commerciale e turistica del Comune di PEDASO è stata stabilita una superficie di mq.125,15 ogni 1000 abitanti per un totale di mq.250,30 da distribuire nel territorio comunale, calcolato su una popolazione di circa 2000 abitanti.

Gli spazi da destinare alle affissioni sono suddivisi nelle seguenti percentuali:

  1. spazi di natura istituzionale, sociale e comunque privi di rilevanza economica 20,00% della superficie complessiva;
  2. spazi per affissioni di natura commerciale 75,00% della superficie complessiva;
  3. spazi destinati all’affissione diretta da parte dei privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio 5,00% della superficie complessiva.

L’Amministrazione Comunale si riserva:

 

ART. 7

CARTELLONISTICA

a - Definizione.

Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da un'idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti, adesivi, ecc.: può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

b - Dimensioni e caratteristiche.

All'interno dei centri abitati, i cartelli non possono superare la superficie utile di 18,00 mq. per ogni lato di affaccio con un massimo di due lati di affaccio.

I cartelli dovranno essere collocati in modo tale che il bordo inferiore degli stessi deve essere ad una quota non inferiore a 1,50 ml. dal piano stradale.

Le strutture di sostegno dei cartelli stradali dovranno essere di colore verde scuro, e dovranno essere costituite esclusivamente da un singolo palo di sostegno posizionato al centro del cartello.

c - Ubicazione.

Il posizionamento dentro i centri abitati per cartelli perpendicolari al senso di marcia potrà avvenire nel rispetto delle seguenti distanze minime:

Distanza dal limite della carreggiata.

1,50 ml.

Distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari.

10,00 ml.

Distanza prima dei segnali di pericolo e prescrizione.

7,50 ml.

Distanza dopo i segnali di pericolo e prescrizione.

5,00 ml.

Distanza prima dei segnali di indicazione.

7,50 ml.

Distanza dopo i segnali di indicazione.

5,00 ml.

Distanza prima degli impianti semaforici e delle intersezioni.

7,50 ml.

Distanza dopo gli impianti semaforici e le intersezioni.

5,00 ml.

Distanza dall’imbocco delle gallerie.

50,00 ml.

Il posizionamento dentro i centri abitati per cartelli paralleli al senso di marcia potrà avvenire nel rispetto delle seguenti distanze minime:

Distanza dal limite della carreggiata.

1,50 ml.

Distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari.

10,00 ml.

Distanza prima dei segnali di pericolo e prescrizione.

5,00 ml.

Distanza dopo i segnali di pericolo e prescrizione.

5,00 ml.

Distanza prima dei segnali di indicazione.

5,00 ml.

Distanza dopo i segnali di indicazione.

5,00 ml.

Distanza prima degli impianti semaforici e delle intersezioni.

5,00 ml.

Distanza dopo gli impianti semaforici e le intersezioni.

5,00 ml.

Distanza dall’imbocco delle gallerie.

10,00 ml.

Le distanze si calcolano nel senso delle singole direttrici di marcia.

d - Zonizzazione.

Questa tipologia di impianti pubblicitari potrà essere installata nel rispetto delle prescrizioni riportate nella tabella seguente:

 

Zona

Rosa

Zona

Azzurra

Cartellonistica

 

 

Superficie massima

Non consentita

l’installazione.

Non consentita

l’installazione.

Fuori dai centri abitati l’installazione dei cartelli pubblicitari è regolamentato dal Codice della Strada e dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada.

ART. 8

IMPIANTI PUBBLICITARI A MESSAGGIO VARIABILE

a - Definizione.

Si definisce "impianto a messaggio variabile" il mezzo pubblicitario avente la possibilità di mutare il messaggio nel corso del tempo, ad intervalli regolari variabili; ciò può realizzarsi attraverso l'ausilio di sistemi automatici di tipo elettro-meccanico ovvero attraverso sistemi elettronico digitali: può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

b - Dimensioni e caratteristiche.

All'interno dei centri abitati, gli impianti a messaggio variabile non possono superare la superficie utile di 18,00 mq.

Gli impianti a messaggio variabile dovranno essere collocati in modo tale che il bordo inferiore degli stessi deve essere ad una quota non inferiore a 1,50 ml dal piano stradale.

All'interno dei centri abitati é vietato collocare impianti a messaggio variabile con periodo di variabilità inferiore a 5 sec.

Le strutture di sostegno dovranno essere di colore verde scuro.

c - Ubicazione.

Il posizionamento dentro i centri abitati per impianti a messaggio variabile perpendicolari al senso di marcia potrà avvenire nel rispetto delle seguenti distanze minime:

Distanza dal limite della carreggiata.

1,50 ml.

Distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari.

15,00 ml.

Distanza prima dei segnali di pericolo e prescrizione.

20,00 ml.

Distanza dopo i segnali di pericolo e prescrizione.

15,00 ml.

Distanza prima dei segnali di indicazione.

15,00 ml.

Distanza dopo i segnali di indicazione.

10,00 ml.

Distanza prima degli impianti semaforici e delle intersezioni.

15,00 ml.

Distanza dopo gli impianti semaforici e le intersezioni.

10,00 ml.

Distanza dall’imbocco delle gallerie.

50,00 ml.

 

Il posizionamento dentro i centri abitati per impianti a messaggio variabile paralleli al senso di marcia potrà avvenire nel rispetto delle seguenti distanze minime:

 

 

 

Distanza dal limite della carreggiata.

1,50 ml.

Distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari.

10,00 ml.

Distanza prima dei segnali di pericolo e prescrizione.

15,00 ml.

Distanza dopo i segnali di pericolo e prescrizione.

10,00 ml.

Distanza prima dei segnali di indicazione.

10,00 ml.

Distanza dopo i segnali di indicazione.

7,5 ml.

Distanza prima degli impianti semaforici e delle intersezioni.

10,00 ml.

Distanza dopo gli impianti semaforici e le intersezioni.

7,5 ml.

Distanza dall’imbocco delle gallerie.

10,00 ml.

Le distanze si calcolano nel senso delle singole direttrici di marcia.

d - Zonizzazione.

Questa tipologia di impianti pubblicitari potrà essere installata nel rispetto delle prescrizioni riportate nella tabella seguente:

 

Zona

Rosa

Zona

Azzurra

Impianti a messaggio variabile.

 

 

Superficie massima

Non consentita

l’installazione.

Non consentita

l’installazione.

 

ART. 9

INDICATORI DIREZIONALI O PREINSEGNE

a - Definizione.

Si definisce "indicatore direzionale o preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bidimensionale, supportato da un’idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitarne il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km.; sono concessi solo se realizzati secondo impianti multipli anche se non totalmente occupati.

E’ in ogni caso vietato collocare gli indicatori direzionali sui sostegni degli impianti di segnaletica stradale, paline fermata bus, e su ogni altro sostegno non predisposto allo scopo; tale tipologia di pubblicità si deve attenere a quanto prescritto dall’art.134 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. del 16 dicembre 1992 n.495).

L'autorizzazione di tali indicatori direzionali potrà essere concessa:

  1. per attività di carattere industriale, artigianale o commerciale;
  2. per attività di servizio privato di pubblico interesse (hotel, ristoranti, cinema, officine meccaniche, ospedali, farmacie ... ).

I colori di fondo dei singoli pannelli e delle lettere devono rispettare le seguenti disposizioni:

b - Dimensioni e caratteristiche.

Le targhe installate devono avere dimensioni di cm.100 di base x cm.20 di altezza, devono inoltre essere collocate su una struttura che si integri con il contesto urbano circostante sia per la scelta dei materiali che per la forma dei sostegni (potranno essere installati impianti realizzati con strutture di sostegno in alluminio estruso di colore grigio antracite o in fusioni di ghisa, come indicato alla Tavola grafica allegata).

Possono essere installati impianti direzionali come consentito dall’art.134 (1) del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495).

Tutte le installazioni devono essere strutturate in modo da consentire una facile lettura e quindi riportare semplicemente il nome, il logotipo della ditta e la relativa freccia direzionale; sono consentite installazioni singole o multiple su di uno o più pali come previsto dall’allegato grafico al presente regolamento.

Ogni tabella direzionale dovrà essere collocata in armonia con le indicazioni direzionali delle altre tabelle secondo lo schema grafico organizzativo allegato al Piano e nel caso vengano aggiunte altre tabelle nel corso del tempo dovrà, se necessario, essere riorganizzata la distribuzione delle tabelle stesse nell'impianto direzionale multiplo.

L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di stipulare una convenzione con terzi per l’apposizione di tale segnaletica.

c - Ubicazione.

Il posizionamento degli indicatori direzionali potrà avvenire purché non interferiscano con l’avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione ed inoltre siano rispettate le più ampie esigenze di sicurezza della circolazione stradale nel rispetto dell’art.81 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495.

Salvo quanto regolamentato dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, in particolare dall’art.134 dello stesso D.P.R., la installazione di tali impianti è consentita nei punti individuati nella Tavola allegata al presente piano; in riferimento alla Tavola allegata è consentita la installazione di tali impianti di segnaletica direzionale anche negli stessi punti individuati per gli impianti multi-insegna a sostituzione di quest’ultimi o contemporaneamente quanto ciò è possibile; comunque l’Amministrazione Comunale di riserva il diritto di individuare nuovi punti di installazione o variare o annullare quelli indicati nella Tavola allegata di cui sopra.

d - Zonizzazione.

Questa tipologia di impianti pubblicitari potrà essere installata nel rispetto delle prescrizioni riportate nella tabella seguente:

 

Zona

Rosa

Zona

Azzurra

Indicatori direzionali

 

 

Dimensioni massime

100x20

100x20

Tipologia impianti

Strutture in ghisa o alluminio estruso.

Strutture in ghisa o alluminio estruso.

 

ART. 10

IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO (PUBBLICITA’ E ARREDO URBANO)

a - Definizione.

Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, paline, cestini, panchine, orologi, ecc.) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta. Non sono autorizzate collocazioni di mezzi pubblicitari di servizio se non attraverso una linea progettuale appositamente studiata in stretta correlazione con l'immagine dello spazio urbano in cui sono collocati in accordo con eventuali piani attuativi.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di stipulare apposite convenzioni con ditte specializzate per l'installazione di questa tipologia di impianto, anche al fine di garantire l'uniformità di arredo.

b - Dimensioni e caratteristiche.

Tali impianti pubblicitari andranno considerati per la loro qualità di inserimento in accordo con l'elemento funzionale d'arredo e successivamente di quest'ultimo con il contesto urbano circostante; possono essere presentate proposte progettuali di inserimento di tali elementi anche per iniziativa privata; in questo caso tali inserimenti saranno regolamentati da un'apposita convenzione tra il soggetto privato e il Comune di PEDASO.

c - Ubicazione.

Dentro i centri abitati il posizionamento degli impianti pubblicitari di servizio potrà avvenire in deroga alle distanze definite precedentemente purché il loro posizionamento non interferisca con l’avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione ed inoltre siano rispettate le più ampie esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

d - Zonizzazione.

Non sussistono limitazioni zonali all'inserimento di tali sistemi purché il loro progetto di realizzazione ed installazione trovi motivate ragioni di inserimento, per qualità fisiche e visive, in rapporto armonico con il contesto ambientale in cui andranno a collocarsi.

Negli allegati grafici al presente regolamento sono riportati degli schemi tipologici a cui dovranno preferibilmente ricondursi gli impianti pubblicitari di servizio collocati nelle diverse zone del centro abitato del Comune di PEDASO.

 

ART. 11

STRISCIONI - LOCANDINE - STENDARDI

a - Definizione.

Si definisce "striscione, locandina e stendardo" l’elemento bidimensionale realizzato in materiale privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni e/o spettacoli di pubblico interesse; le "locandine" possono essere utilizzate anche per manifestazioni e iniziative commerciali di pubblico interesse; possono essere in tela di cotone impermeabile, in tela plastificata o in pvc e comunque luminosi solo per luce indiretta; la locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

b - Dimensioni e caratteristiche.

Per i limiti dimensionali si applicano le prescrizioni riportate nelle tabelle del paragrafo zonizzazione del presente articolo.

In ogni caso per la messa in opera degli "striscioni" a cavallo degli assi viari é assolutamente vietato l'utilizzo (quale supporto di aggancio ed ancoraggio) di portalampade o lampioni ovvero di pali tramviari e/o di qualsiasi altro mezzo tecnico funzionale di uso pubblico non opportunamente dimensionato, predisposto o calcolato per sostenere tali agganci; l'aggancio può avvenire solo tramite sostegni ad hoc o tramite due facciate edilizie prospicienti a patto che vengano fatti salvi i diritti di terzi e vengano rispettati i più ampi criteri di sicurezza pubblica, relativi al traffico ed alla prospettiva visiva dal punto di vista della salvaguardia del patrimonio architettonico e ambientale, urbano e paesaggistico.

La collocazione degli striscioni, simmetrica rispetto alla mezzeria della strada, deve risultare perpendicolare al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza minima da terra di 5,10 metri della parte inferiore del supporto pubblicitario e posti a distanza reciproca non inferiore a 12,50 metri.

L’esposizione di striscioni, locandine e stendardi, é ammessa solo nel periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce oltre che durante la settimana precedente e le 24 ore successive allo stesso.

c - Ubicazione.

Il posizionamento di striscioni, locandine e stendardi dentro i centri abitati potrà avvenire nel rispetto delle seguenti distanze minime:

Distanza dal limite della carreggiata.

1,50 ml.

Distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari.

10,00 ml.

Distanza prima dei segnali di pericolo e prescrizione.

10,00 ml.

Distanza dopo i segnali di pericolo e prescrizione.

5,00 ml.

Distanza prima dei segnali di indicazione.

10,00 ml.

Distanza dopo i segnali di indicazione.

5,00 ml.

Distanza prima degli impianti semaforici e delle intersezioni.

10,00 ml.

Distanza dopo gli impianti semaforici e le intersezioni.

5,00 ml.

Distanza dall’imbocco delle gallerie.

50,00 ml.

E’ vietata la collocazione di striscioni, locandine e stendardi sulle recinzioni degli edifici, sulle balaustre e sulle inferriate.

E’ vietata la collocazione di locandine in materiale rigido semplicemente appoggiate al terreno in prossimità del bordo della carreggiata.

 

d - Zonizzazione.

Questa tipologia di impianti pubblicitari potrà essere installata nel rispetto delle prescrizioni riportate nella tabella seguente:

 

Zona

Rosa

Zona

Azzurra

Striscioni

 

 

Superficie massima

10,00 mq.

10,00 mq.

Tipologia impianti

PVC/Cot.

PVC/Cot.

 

 

Zona

Rosa

Zona

Azzurra

Stendardi/Locandine

 

 

Superficie massima

1,40 mq.

1,40 mq.

Tipologia impianti

PVC/Cot./Carta

PVC/Cot./Carta

 

ART. 11 bis ()

Pubblicità effettuata in forma ambulante tramite volantini

a. Definizione

Pubblicità con volantinaggio effettuata mediante la distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario.

b. Ubicazione e zonizzazione

La pubblicità con volantinaggio, di cui al precedente comma, è vietata in qualsiasi forma e modalità su tutto il territorio comunale, ferma restando la possibilità di distribuire il materiale pubblicitario mediante deposito dello stesso presso le cassette postali dei cittadini.

c. Sanzioni

L’inosservanza del presente divieto sarà punita con le sanzioni previste nel successivo art. 28.

 

ART. 12

TELONI TESI

a - Definizione.

Essi sono costituiti da teli in cotone o PVC montati e tesi su apposito telaio tramite corde in nylon o di altro tipo che attraversano apposite linee di occhielli metallici in alluminio o comunque inossidabili.

Questi impianti possono essere installati per brevi periodi a termine ovvero dove il mezzo pubblicitario debba essere necessariamente rimovibile e/o riutilizzabile per la natura stessa dell’attività pubblicizzata (es.: Ditte che eseguono lavori in corso d’opera in cantieri edili).

 

 

 

 

b - Dimensioni.

Per i limiti dimensionali devono essere rispettate le norme previste dal presente P.G.I.P. per il tipo di mezzo pubblicitario al quale possono essere paragonati (o che sostituiscono) ogni volta che vengono utilizzati.

c - Ubicazione.

Per le distanze dovranno essere rispettate le norme previste dal presente P.G.I.P. per il tipo di mezzo pubblicitario al quale possono essere paragonati (o che sostituiscono) ogni volta che vengono utilizzati e comunque i teloni dovranno essere utilizzati esclusivamente in prossimità dei cantieri o delle sedi commerciali per i quali vengono appositamente sfruttati.

d - Zonizzazione.

Questa tipologia di impianti pubblicitari potrà essere installata nel rispetto delle prescrizioni riportate nella tabella seguente:

 

Zona

Rosa

Zona

Azzurra

Teloni tesi

 

 

Dimensioni massime

6,00 mq.

6,00 mq.

Tipologia impianti

PVC/Cot.

PVC/Cot.

 

ART. 13

SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI

a - Definizione.

Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

b - Dimensioni e caratteristiche.

Non vi sono limitazioni particolari a patto che vengano realizzati con modalità e sistemi adatti ad evitare qualsiasi pericolo per il transito delle persone e dei mezzi sulla strada stessa; devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscono una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

c - Ubicazione.

Non esistono ulteriori divieti zonali in quanto questi elementi sono ammessi unicamente:

  1. all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
  2. lungo il percorso di manifestazioni sportive, o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle 24 ore precedenti e successive (cfr. art.51 comma 9 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada).

Per essi non vi sono limitazioni alle distanze purché vengano rispettati i segnali stradali orizzontali.

 

d - Zonizzazione.

Sono vietate tutte le forme di segnalazione pubblicitaria su pavimentazioni stradali di pregio od in zone al alto valore urbano.

 

ART. 14

PUBBLICITA' FONICA

La pubblicità fonica è regolamentata dall'art.59 del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Nuovo Codice della Strada. All'interno del centro abitato la pubblicità fonica, in forma fissa o sui veicoli, può essere effettuata soltanto durante gli orari di seguito indicati e, in ogni caso, con intervalli di almeno dieci minuti ogni venti minuti di pubblicità:

a) nel periodo dal 01.04 al 30.09 di ogni anno:

- dalle ore 9,00 alle ore 12,30

- dalle ore 17,30 alle ore 19,30;

b) nel periodo dal 01.10 al 30.03 di ogni anno:

- dalle ore 9,00 alle ore 12,30

- dalle ore 16,30 alle ore 18,30.

La pubblicità fonica é vietata qualora l'Amministrazione Comunale ne ravvisi la necessità in occasioni e casi particolari per la salvaguardia di interessi di carattere generale.

E' altresì sempre vietata a distanza minore di 200 metri da ospedali e, per le scuole di ogni ordine e grado, durante l'orario di lezione.

In tutti i casi la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal DPCM 1° Marzo 1991.

 

ART. 15

PUBBLICITA' SUI VEICOLI

La pubblicità sui veicoli deve attenersi a quanto disposto dall'art.57 del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Codice della Strada.

In ogni caso, come previsto dalla normativa vigente, è vietata la pubblicità su automezzi per conto terzi a titolo oneroso.

Gli automezzi classificati come "Auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie" (art.54 Codice della Strada; art.203 DPR 16/12/92 n.495, comma 2 lettera "q") qualora siano in sosta o parcheggiati devono attenersi alle norme previste per la cartellonistica.

 

ART. 16

PUBBLICITA’ NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO

Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari rifacendosi in maniera prioritaria alle limitazioni dell'art.52 del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Nuovo Codice della Strada. Nelle autostazioni e nei parcheggi posti entro i centri abitati, il Comune di PEDASO prevede che possano essere collocati cartelli, insegne e mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva, al netto delle strutture di sostegno, non superi nel complesso l’8% della superficie occupata dall'autostazione o del parcheggio stesso.

Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.

Nelle aree di parcheggio é ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari, quali mappe della città (luminose e non) abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di mq.2 per ogni servizio prestato; tali mezzi pubblicitari dovranno essere inseriti con un modello ed un progetto unitario, allo scopo di fornire un servizio di informazione aggiuntivo che colga l'occasione della sosta delle auto e degli utenti per informare sulle attività economiche del luogo, del quartiere o della porzione di territorio in cui l'utente si trova ovvero come servizio informativo sociale per indicare collocazione e/o la presenza di farmacie, ospedali, pubblici servizi, numeri telefonici, o integrazione con punti Telecom.

Per quanto riguarda le dimensioni e le distanze bisogna attenersi alle norme previste dall’art.7 di tale regolamento.

 

 

 

 

 

 

ART. 17

PUBBLICITA' SU EDIFICI

a - Definizione.

Si definisce "pubblicità su edifici" la collocazione di cartelli, impianti pubblicitari a messaggio variabile ed altri mezzi pubblicitari su coperture o fronti architettonici.

Ove tali forme pubblicitarie verranno ad insediarsi, esse dovranno collocarsi sulla base di un progetto preciso per un corretto inserimento morfologico in armonia con l'architettura e l'intorno fisico ambientale urbano e/o paesaggistico.

b - Ubicazione.

Nella zona "Rosa" è vietata l’installazione di pubblicità su edifici con esclusione delle insegne di esercizio.

Nella zona "Azzurra" non è consentita pubblicità su coperture, tranne che per gli alberghi; è ovviamente consentita pubblicità su edifici quando questa consiste in insegne di esercizio.

La pubblicità sugli edifici è consentita in deroga alle distanze minime dettate negli articoli precedenti purché siano rispettate le esigenze di sicurezza della circolazione stradale

Qualora venga richiesta l'installazione in forma stabile di qualsiasi mezzo pubblicitario non di esercizio in ancoraggio su edifici il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari prevede che é vietata l'installazione di tali impianti pubblicitari su balaustre, inferriate e fregi.

c - Zonizzazione.

Questa tipologia di impianti pubblicitari potrà essere installata nel rispetto delle prescrizioni riportate nella tabella seguente:

 

 

Zona

Rosa

Zona

Azzurra

Pubblicità su edifici.

 

 

Dimensioni massime dei singoli impianti installati.

Non consentita.

Non consentita.

 

 

 

 

ART. 18

PUBBLICITA' NEI CANTIERI

Non sono previste regolamentazioni per la collocazione di mezzi pubblicitari nei cantieri edili; in tali situazioni comunque risultano presentarsi condizioni adatte per particolari inserimenti di carattere temporaneo con possibilità di proporre soluzioni originali sia a scopo pubblicitario generale che finalizzato ad espletare il procedere del lavoro e/o le tecnologie adottate in cantiere, nonché a prefigurare la soluzione finale del progetto architettonico; in cantiere é possibile installare cartelli, teloni tesi in ancoraggio alla recinzione, sui ponteggi o autoportanti a patto che vengano garantite la pubblica incolumità ed il rispetto del Nuovo Codice della Strada.

 

ART. 19

PUBBLICITA' NEI CHIOSCHI E NELLE EDICOLE

Sono consentiti solo impianti pubblicitari relativi alla specifica attività di esercizio commerciale da collocarsi a modo di insegna; sono vietate segnalazioni visive di dimensioni eccessive con lo scopo di recuperare la lieve consistenza volumetrica dell'attività; nel complesso i gestori di attività collocate in tali manufatti dovranno:

 

 

 

 

 

 

ART. 20

TRANSENNE PARAPEDONALI

a - Definizione.

Elementi strutturali direttamente ancorati a terra ed assemblati in sequenza tra loro a formare un cordone di altezza massima di cm.90 ed avente la funzione di protezione dei pedoni dalla sede stradale limitrofa.

b - Dimensioni e caratteristiche.

Tali transenne parapedonali potranno collocarsi solo in presenza di un marciapiede o di un area pedonale che renda giustificabile il loro posizionamento; le dimensioni del cartello pubblicitario non potranno superare le dimensioni di cm.100 di base per cm.70 di altezza; negli allegati grafici è possibile consultare le caratteristiche architettoniche.

L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di stipulare una convenzione con terzi per l’apposizione di tali transenne parapedonali apportando eventualmente, se necessario, modifiche all’architettura della stesse come da allegato.

c - Ubicazione.

Le transenne dovranno essere collocate ad una distanza minima di cm.35 dal bordo della carreggiata e ad una distanza minima di cm.120 da eventuali ostacoli fissi (muri ecc..).

d - Zonizzazione.

Questa tipologia di impianti pubblicitari potrà essere installata nel rispetto delle prescrizioni riportate nella tabella seguente:

 

Zona

Rosa

Zona

Azzurra

Transenne.

 

 

Dimensioni massime

100x70

100x70

Tipologia impianti

Acciaio zincato verniciato di colore antracite

Acciaio zincato verniciato di colore antracite

 

 

 

 

 

 

ART. 2I

IMPIANTI "TIPO INSEGNA"

Gli impianti aventi caratteristiche simili alle insegne di esercizio e collocati fuori dalla sede dell’attività a cui si riferiscono o fuori dalle pertinenze accessorie delle stesse sono considerati a tutti gli effetti impianti pubblicitari e quindi sottoposti alle prescrizioni del presente piano.

 

ART. 22

INSEGNE DI ESERCIZIO

a - Definizione.

Si definisce "insegna di esercizio" la scritta a caratteri alfanumerici completata eventualmente da simboli e marchi, installate nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa: può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

b - Criteri generali di installazione.

  1. Le insegne di esercizio potranno essere ancorate alle strutture dell’edificio sede dell’esercizio da pubblicizzare o potranno installarsi su sostegni autonomi direttamente ancorati al suolo. Sono previste inoltre impianti ancorati al suolo con più insegne: il presente P.G.I.P. in un apposito allegato grafico individua le posizioni nel territorio comunale dove tali impianti potranno essere installati; i materiali di tali insegne dovranno rispettare le indicazioni che tale P.G.I.P. prescrive per ogni "zona"; l’Amministrazione Comunale si riserverà il diritto di individuare altre posizioni degli impianti multi-insegna oltre a quelle indicate in tale Piano o variare le stesse indicate. Gli impianti multi-insegna saranno oggetto di progettazione particolareggiata da parte del Comune di PEDASO in relazione anche all’arredo urbano.
  2. Negli interventi di recupero degli edifici o nelle progettazioni ex novo, qualora ai piani terra o ai piani superiori siano previste attività commerciali che comportino l’esigenza dell’apposizione di insegne dovranno prevedersi gli spazi di collocazione in sede progettuale.
  3. Il posizionamento delle insegne non dovrà in alcun caso interferire con gli elementi architettonici delle facciate; in presenza di inferriate le insegne, non dovranno coprirle ma essere poste all’interno delle stesse.
  4. Qualora per motivi di rispetto della facciata dell’edificio (edifici sottoposti a vincolo di interesse storico o artistico) non sia consentita l’apposizione di insegne al di sopra della porta o vetrina, le scritte potranno essere realizzate in vetrofania o sarà possibile posizionarle internamente alla vetrina stessa in modo che risultino comunque visibili dall’esterno.
  5. Il tipo di luminosità potrà essere:
  6. - con sorgente luminosa esterna purché la stessa non crei disturbo alla visibilità - viaria;

    - con sorgente luminosa interna (a cassonetto con luce in trasparenza);

    - a luce propria con realizzazioni a tubi al neon o con lettere a scatolare chiuso opache o traslucide.

  7. Nella realizzazione delle insegne non potranno essere impiegati materiali riflettenti come vetri a specchio o alluminio non verniciato.
  8. Negli edifici dove esistono apposite modanature per il collocamento di scritte e insegne esse non potranno in nessun modo superare in altezza e in larghezza le dimensioni individuate dall’elemento stesso.
  9. In nessun modo le insegne devono interferire con la segnaletica stradale e la toponomastica.
  10. In tutti i casi la realizzazione delle insegne potrà essere effettuata solo con materiali che garantiscano un corretto inserimento architettonico.
  11. In alternativa o contemporaneamente alle insegne di esercizio poste al di sopra delle vetrine e porte, sono consentite installazioni delle insegne di esercizio lateralmente alle porte di ingresso delle attività commerciali: con una profondità non superiore ai 10 cm.; la dimensione massima consentita è di cm.50 di base e di cm.70 di altezza.
  12. Non è consentito il posizionamento di insegne di esercizio sulle coperture o sui terrazzi.
  13. Le insegne di esercizio ancorate al suolo dovranno rispettare le stesse distanze prescritte per i cartelli all’Art.7 del presente P.G.I.P., tranne gli impianti multi-insegna le cui posizioni sono indicate come descritto al comma b) punto 1.
  14. In tutti gli stabilimenti balneari è consentita l’installazione di insegne di esercizio sulle pareti esterne dei fabbricati lateralmente alle porte d’ingresso o vetrine, o internamente ai bordi dei cornicioni delle coperture, purché non superino le dimensioni cm.200 x cm.50 e non siano emergenti rispetto alla facciata esterna della tamponatura perimetrale, eseguite con ceramiche decorate, o decorazioni pittoriche su pareti (tromp l’oeil) o con teloni colorati o a cassonetto o con materiali in armonia con la struttura e l’architettura ospitante l’attività; l’illuminazione potrà essere effettuata mediante faretti; per le concessioni balneari non aventi manufatti ad uso bar, ristorante, toilette o ripostiglio, possono essere usati teli in cotone o PVC montati e tesi su apposito telaio tramite corde in nylon o di altro tipo che attraversano apposite linee di occhielli metallici in alluminio o comunque inossidabili.

c - Ubicazioni nelle zone "Rosa", "Azzurra".

  1. Nelle zone "Rosa" e "Azzurra" la posa in opera delle insegne di esercizio potrà avvenire parallelamente alle facciate dell’edificio in aderenza delle facciate stesse ed installate possibilmente entro l’apertura del vano porta, vetrina o sovraporta, o lateralmente alle aperture come indicato al comma "b", punto 10. Nel caso in cui l’insegna non venga installata entro il vano porta, vetrina o sovraporta, è consentita l’installazione di insegne sopra la porta con una larghezza massima pari alla larghezza dell’apertura, un’altezza massima di cm.50 e uno spessore massimo di cm.15.
  2. Se le attività da pubblicizzare sono collocate ai piani superiori, primo compreso, le suddette forme pubblicitarie devono essere installate sul portone di ingresso o accanto al portone sotto forma di targhe delle dimensioni massime di cm.50xcm.35: è consentito in questi casi apporre vetrofanie alle finestre ed eventuali insegne o segnali luminosi solo se posti all’interno dei locali e visibili per trasparenza. Limitatamente alla zona "Rosa" le targhe sopracitate dovranno essere realizzate in metallo brunito o ottone, o plexigas trasparente con scritta nera.
  3. Per le insegne installate nei vani porta vetrina o sovraporta dovrà essere rispettato un incasso minimo di 10 cm. per consentire la lettura esatta del taglio dell’apertura.
  4. Limitatamente alla zona "Rosa" potranno installarsi insegne esclusivamente con lettere distaccate l’una dalle altre senza fondo continuo evitando la tipologia a cassonetto con illuminamento per trasparenza; in zona "Rosa" la dimensione massima di ciascuna lettera potrà essere cm.30xcm.30: tali insegne potranno essere esclusivamente illuminate da fari alogeni; in alternativa possono realizzarsi insegne in vetrofania o tubi al neon o con materiali consoni all’ambiente che l’Ufficio Tecnico Comunale valuterà caso per caso.
  5. Nella Zona "Azzurra" possono realizzarsi tipologie di insegne anche a cassonetto con illuminazione per trasparenza, o insegne con lettere illuminate di qualsiasi materiale oppure tubi di neon illuminati e comunque con tutti i materiali indicati per la zona "Rosa".
  6. Non sono consentite le insegne di esercizio a bandiera tranne quelle per indicare esclusivamente servizi di pubblica utilità: farmacie, ospedali, forze dell’ordine, distributori di benzina, tabaccherie.
  7. Nella zona "Rosa" le insegne di esercizio non potranno in ogni caso installarsi su sostegni autonomi direttamente ancorati al suolo ma dovranno sempre essere ancorate alle strutture dell’edificio sede dell’esercizio da pubblicizzare, tranne quelle per indicare esclusivamente servizi di pubblica utilità: farmacie, ospedali, forze dell’ordine, distributori di benzina, tabaccherie, o quelle cumulative di più attività opportunamente individuate nel territorio comunale dalla stessa Amministrazione.
  8. Nelle zone "Rosa" e "Azzurra" è consentita l’installazione di insegne di esercizio che superano i limiti dimensionali descritti nei precedenti punti del presente comma, quando l’architettura della facciata dell’edificio sulla quale dovrebbe essere ancorata l’insegna di esercizio, suggerisca determinate dimensioni più consone alla stessa facciata: l’Amministrazione Comunale si riserverà il diritto di valutare caso per caso il rilascio o meno delle stesse Autorizzazioni.
  9. Nel caso di esercizio con più di una vetrina, soltanto nella zona "Azzurra" è possibile installare insegne di esercizio che vanno da un limite estremo di una vetrina di lato al limite estremo della vetrina di lato opposto rispetto alla prima.

 

 

ART. 23

APPOSIZIONE DI MOSTRE, VETRINE E BACHECHE

a - Definizione.

Si definiscono "mostre", "vetrine" e "bacheche" tutti quegli impianti, ubicati nella sede dell’attività commerciale, politica, sociale, o di altro genere, che svolgono la funzione di pubblicizzare l’attività stessa.

b - Criteri generali di installazione.

Negli interventi di recupero degli edifici o nelle progettazioni ex novo qualora ai piani terra o ai piani superiori siano previste attività commerciali che comportino l’esigenza dell’apposizione di mostre, vetrine e bacheche, dovranno prevedersi gli spazi di collocazione in sede progettuale.

Ove tali forme pubblicitarie verranno ad insediarsi, esse dovranno collocarsi sulla base di un progetto preciso per un corretto inserimento morfologico in armonia con l'architettura e l'intorno fisico ambientale urbano.

 

 

c - Dimensioni e caratteristiche.

Fatto salvo l’Art.69 del R.E.C., le bacheche, le mostre e le vetrine devono avere dimensioni massime di base cm.70, per una altezza massima di cm.100 ed uno spessore massimo di cm.7. Tali impianti devono essere distanti dal limite del fronte architettonico almeno cm.30: la stessa distanza deve essere rispettata dall’apertura, sul muro perimetrale, dell’attività commerciale.

Nella zona "Azzurra" il colore di tali arredi deve essere di colore verde scuro o grigio antracite.

d - Zonizzazione.

Non esistono limiti, tranne che per la zona "Rosa" dove è vietata la collocazione.

 

ART. 24

AUTORIZZAZIONE

Per l'ottenimento del rilascio del regolare permesso di installazione, ci si deve attenere alle seguenti disposizioni:

  1. è vietato esporre qualsiasi mezzo pubblicitario sopra elencato prima di aver ottenuto la "prescritta autorizzazione" da parte dell'Amministrazione Comunale o da chi é chiamato a rilasciarla;
  2. oltre all'adeguamento normativo e procedurale al Nuovo Codice della Strada ed alle relative Norme Tecniche di Esecuzione e di Attuazione agli articoli 53 e 54, il Comune di PEDASO, al fine di semplificare e chiarire l'iter procedurale relativo al rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari, prevede la compilazione dell'apposito "Modulo di richiesta" semplificato e la sua presentazione presso l'Ufficio di competenza del Comune di PEDASO;
  3. la compilazione di tale modulo, insieme alla documentazione necessaria, come specificato nel modulo stesso, costituisce quanto necessario ad informare l’Ente sui contenuti e sulle modalità di installazione; l'ufficio competente entro i termini di legge, concede o nega l'autorizzazione, che in caso di diniego, deve essere motivata;
  4. é ammessa solo la domanda di installazione di 1 (uno) solo impianto pubblicitario per ogni richiesta di installazione; il richiedente dovrà quindi presentare tante richieste quanti sono gli impianti pubblicitari che intende installare; l'Amministrazione Comunale attraverso i suoi organismi di controllo si riserva in ogni caso di valutare tali domande multiple ovvero di sottoporre tali richieste a vincoli, prescrizioni particolari o convenzioni al fine di evitare abusi o eccessi;
  5. la richiesta di installazione multipla di mezzi pubblicitari potrà essere inoltrata senza gli obblighi di cui al precedente punto 4, solo per impianti a carattere provvisorio, straordinario o limitato nel tempo;
  6. in ogni caso le autorizzazioni di cui al presente articolo si intendono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti dei terzi, nonché ogni altra autorizzazione di competenza di altre autorità o Enti che dovrà essere preventivamente richiesta dagli interessati; in particolare per la richiesta di Autorizzazioni per impianti pubblicitari lungo la S.S. 16 dovrà essere preventivamente richiesto il relativo nulla-osta da parte dell’Ente A.N.A.S.; inoltre, in sede istruttoria per il rilascio di Autorizzazioni, si dovrà tener presente il parere della Polizia Municipale e della Società che gestisce le riscossioni dei tributi per uso di pubblicità;
  7. in tutti i casi in cui la collocazione del manufatto comporti la manomissione di suolo comunale o di marciapiede pubblico dovranno altresì osservare, oltre alle disposizioni del P.G.I.P. anche tutte le vigenti disposizioni di edilizia, estetica cittadina, polizia urbana e pubblica sicurezza;
  8. una volta rilasciata l'autorizzazione l'impianto pubblicitario dovrà essere collocato secondo quanto stabilito dal progetto e dalle eventuali osservazioni relative all'installazione ed in ogni caso andrà esposta bene in vista la targhetta di identificazione di cui al seguente art. 25;
  9. devono essere sempre osservate le norme di sicurezza ed incolumità pubblica previste dalla legislazione vigente e comunque in ogni caso il Titolare dell'autorizzazione si assume tutte le responsabilità giuridiche relative alle dichiarazioni di conformità sulla messa in opera e sulle caratteristiche tecnico-fisiche dell'impianto pubblicitario autorizzato; pertanto il titolare dell'autorizzazione é responsabile dell'impianto, anche con riferimento alle preesistenze edilizie o ai sedimi, dell'inosservanza delle norme di sicurezza, della manutenzione nonché, in caso di cessazione dell'autorizzazione o di rimozione volontaria o coatta, del ripristino dello "status quo ante".

 

ART. 25

TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE

Fatto salvo quanto previsto dall'art.55 del D.P.R. n.495 del 16.12.1992, in relazione ai contenuti, alle modalità di installazione, ai materiali ed alle tecniche di realizzazione il Comune di PEDASO prevede l'identificazione dell'autorizzazione secondo lo schema grafico della targhetta di identificazione riportato nell'allegato al presente regolamento.

Su ogni impianto pubblicitario dovrà essere perciò collocata una targhetta identificativa dal momento dell’installazione.

 

ART. 26

VIGILANZA

In base a quanto previsto dall'art.56 del D.P.R. n.495 del 16.12.1992, il Comune di PEDASO, provvederà ad istituire controlli che avranno cadenza regolare e verranno affidati a personale tecnico autorizzato, competente ed istruito a tale incarico; controlli che verranno effettuati "a campione" sul territorio di propria competenza al fine di verificare la corretta realizzazione e l'esatto posizionamento degli impianti pubblicitari rispetto a quanto autorizzato per quello di nuovo insediamento; vigilerà anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione, oltre che sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse; procederà alla redazione di un apposito verbale di congruità di installazione ovvero darà avvio all'iter procedurale secondo i termini di legge qualora siano verificate condizioni di abusivismo, irregolarità di installazione od impianto pubblicitario difforme da quello autorizzato e dovrà essere rimosso a cura ed a spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di 8 (otto) giorni dall'inoltro del verbale.

In caso di inadempienza, si procederà d'ufficio secondo l'iter di Legge.

 

ART. 27

NORME TRANSITORIE

Il Comune in relazione ai disposti del P.G.I.P. e ad esigenze di pubblica necessità, quali la sicurezza e l'incolumità pubblica, oppure in base a disposizioni di legge, può disporre la revoca motivata delle autorizzazioni in corso per impianti pubblicitari ovunque allocati.

  1. Per quanto riguarda l'impiantistica esistente al momento della entrata in vigore del presente P.G.I.P., il Comune di PEDASO si atterrà alle seguenti direttive:

  1. Il Comune di PEDASO, per quanto concerne gli impianti collocati abusivamente prima dell’entrata in vigore del presente P.G.I.P. offre l'opportunità di regolarizzare, senza sanzioni, la loro collocazione entro 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore del P.G.I.P., previa presentazione di domanda di regolarizzazione dell'installazione dell'impianto stesso a norma. Qualora esso, in ragione delle nuove modalità di installazione, non possa più collocarsi nello stesso punto, potrà essere richiesta l'installazione dello stesso impianto, in una nuova posizione, anche in altro luogo, ovvero in caso contrario esso dovrà essere rimosso definitivamente entro e non oltre 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Entro 6 (sei) mesi gli impianti privi di autorizzazione di cui non è stata fatta domanda di regolarizzazione dovranno essere rimossi. Il Comune di PEDASO, analizzate queste richieste, procederà secondo l'art.24 del presente regolamento al rilascio delle autorizzazioni; qualora l'installazione non venga approvata, il richiedente dovrà, entro 30 giorni dalla notifica del Comune, rimuovere a sue spese l'impianto pubblicitario.
  2. Trascorsi i relativi periodi di transizione di cui al punto 2 del presente articolo, verranno effettuati, sulla base del rilievo del P.G.I.P. e delle richieste di regolarizzazione raccolte, adeguati controlli secondo quanto previsto dall'art.26 del presente regolamento.
  3. Le norme del P.G.I.P. non si applicano per tutti quegli impianti pubblicitari collocati nel rispetto di apposite convenzioni tra Privati e Comune di PEDASO, rimandando pertanto l'adeguamento degli stessi impianti, alle norme del presente regolamento, alla data di scadenza e/o rinnovo della convenzione stessa.

ART. 28

SANZIONI

Per le inadempienze, gli abusi e la non osservanza parziale o totale del presente regolamento, in ragione della quale possono insorgere denuncie per danni verso la cosa pubblica, la proprietà o le persone, si rimanda alle relative sanzioni tributarie ed amministrative secondo i termini di Legge (art. 23 c. 11,12,13 del Codice della Strada, ecc..).

 

ART. 29

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello della esecutività della delibera di approvazione.

Entro un anno dalla decorrenza il Comune di PEDASO si riserva la facoltà di verificare la applicazione del presente Regolamento, introducendo tutte quelle modifiche che si riterranno opportune.

 

ART. 30

RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente piano si applicano le norme previste in materia di pubblicità dal D.L. 507 del 15.11.1993, mentre per le specifiche di sicurezza stradale si rimanda alle norme previste dal Nuovo Codice della Strada ed al suo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione nonché alle loro successive variazioni e modificazioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Art. 134 (Segnali turististici e di territorio) del D.P.R. N.495 del 16 Dicembre 1992.

1. Le indicazioni di questa categoria possono essere inserite nei segnali di cui agli articoli 127, 128, 130 e 131 e si suddividono nelle seguenti tipologie espresse in maniera sintetica, rinviando per il dettaglio all’art.78, comma 2:

  1. turistiche;
  2. industriali, artigianali, commerciali;
  3. alberghiere;
  4. territoriali;
  5. di luoghi di pubblico interesse.

I simboli relativi a queste indicazioni sono rappresentati fra quelli di cui alle figure da II.100 a II.231.

2. I segnali con le indicazioni di cui al comma 1 possono essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con l’avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione di cui al presente regolamento. Se impiegati devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di impossibilità, a non oltre 10 km di distanza dal luogo.

3. L’onere per la fornitura, per l’installazione e la manutenzione dei segnali di cui al comma 1 è a carico del soggetto diverso dall’ente proprietario della strada, dovrà essere ottenuta la preventiva autorizzazione di quest’ultimo, che fisserà i criteri tecnici per l’installazione.

4. I segnali di indicazione turistica e territoriale sono a fondo marrone con cornici ed iscrizioni di colore bianco. Simboli, iscrizioni e composizione grafica sono esemplificati dalle figure II. 294 e II.295. L’inizio del territorio comunale o di località entro il territorio comunale di particolare interesse può essere indicato con segnali rettangolari a fondo marrone di dimensioni ridotte.

5. I segnali con le indicazioni di cui al comma 1, lettera b) possono essere installati, a giudizio dell’ente proprietario della strada, qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l’impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività purché non compromettano la sicurezza della circolazione e la efficacia della restante segnaletica e siano installati in posizione autonoma. Ove non esista una zona di attività concentrate, l’uso di segnali di avvio ad una singola azienda è consentito sulle strade extraurbane se l’azienda stessa è destinazione od origine di un consistente traffico veicolare, sempre nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3.

6. Nessuna indicazione di attività singola può essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di direzione, su quelli di conferma. Può essere invece installato nelle intersezioni e combinato, ove necessario col "gruppo segnaletico unitario" ivi esistente, il segnale di direzione con l’indicazione di "zona industriale, zona artigianale, zona commerciale" (fig. II.296) che, col relativo simbolo, può essere inserito nei preavvisi di intersezione o nei segnali di preselezione.

7. Nei centri abitati, ove la zona o le zone industriali, artigianali o commerciali sono ben localizzate, si deve fare uso di segnali indicanti collettivamente la zona; tutte le attività e gli insediamenti particolari saranno indicati successivamente sulle intersezioni locali a valle degli itinerari principali di avvio alla "zona industriale" o "zona artigianale" o "zona commerciale" in genere (fig. II.297).

8. Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria, al fine di renderne visivamente più agevole la percezione.

9. I segnali di indicazione alberghiera devono far parte di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione qualora, a giudizio dell’ente proprietario della strada, sia utile segnalare l’avvio ai vari alberghi. L’installazione di tale sistema segnaletico è subordinata alla autorizzazione dell’ente proprietario della strada che stabilirà le modalità per la posa in opera.

10. La segnaletica di indicazione alberghiera comprende:

  1. un segnale con funzione di preavviso di un punto o di un ufficio di informazioni turistico-alberghiere o del segnale di informazione di cui alla lettera b) seguente (fig. II.298);
  2. un segnale di informazione generale sul numero, categoria ed eventuale denominazione degli alberghi (fig. II.299);
  3. una serie di segnali di specializzazione di preavviso e direzione, posti in sequenza in posizioni autonome e non interferenti con la normale segnaletica di indicazione, per indirizzare l’utente sull’itinerario di destinazione (figura II.300 e II.301).

11. I segnali di indicazione alberghiera sono a fondo bianco con cornici, simboli, iscrizioni e composizione grafica come esemplificati dalle figure.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART.

PUBBLICITA’ EFFETTUATA IN FORMA AMBULANTE TRAMITE VOLANTINI

a - Definizione.

Pubblicità effettuata mediante la distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario, cosiddetta pubblicità con volantinaggio.

c – Ubicazione e zonizzazione.

E’ vietata in qualsiasi forma e modalità in qualsiasi zona del centro abitato.