COMUNE DI PEDASO

Provincia di Ascoli Piceno

REGOLAMENTO

PER L’ALIENAZIONE DEGLI

IMMOBILI COMUNALI

 

 

I N D I C E

 

Art. 1 Oggetto - Programmazione alienazioni pag. 3

Art. 2 Valutazione pag. 3

Art. 3 Responsabile pag. 3

Art. 4 Provenienza dei beni e classificazione in funzione del valore pag. 4

Art. 5 Forme di gara pag. 4

Art. 6 Pubblicità pag. 4

Art. 7 Offerte pag. 5

Art. 8 Pagamento rateizzato pag. 5

Art. 9 Urgenza pag. 5

Art. 10 Trattativa privata pag. 5

Art. 11 Asta pubblica pag. 6

Art. 12 Predisposizione avviso d’asta pag. 6

Art. 13 Espletamento della gara pag. 6

Art. 14 Esperimenti di miglioramento pag. 8

Art. 15 Gara deserta - Eventuale riduzione del prezzo base pag. 8

Art. 16 Commissione pag. 8

Art. 17 Verbale pag. 9

Art. 18 Contratto pag. 9

Art. 19 Invim pag. 9

Art. 20 Garanzia pag. 10

Art. 21 Prezzo pag. 10

 

 

 

 

 

 

 

 

delibera C.C num. 31 del 9/7/98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H/S/Regolamenti/Alienazione immobili_99

Art. 1 - Oggetto - Programmazione alienazioni

1) Il presente regolamento definisce le procedure da applicare nella alienazione di beni immobili disponibili del patrimonio del Comune di Pedaso, secondo quanto stabilito dall’art.12 della legge N.127/97, anche in deroga alle norme legislative sulla alienazione del patrimonio immobiliare nonche’ sulla Contabilita’ Generale degli Enti Locali precedenti, fermi restando i principi generali dell’ordinamento giuridico-contabile e l’adozione di criteri di trasparenza ed adeguate forme di pubblicita’ per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto.

2) Con delibera successivamente modificabile ed integrabile da adottarsi contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, il Comune programma le alienazioni che intende avviare nel corso degli esercizi finanziari di riferimento.

3) Tale deliberazione vale come atto fondamentale programmatorio, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, lett. m) della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora ciascuno dei beni compreso nell’elenco dei beni da alienare sia accompagnato da apposita stima, ai sensi del successivo articolo.

 

Art. 2 - Valutazione

1) I beni comunali vengono alienati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento dell’alienazione.

2) I beni da alienare vengono preventivamente valutati con riferimento ai valori correnti di mercato per i beni di caratteristiche analoghe, sulla base delle metodologie e delle tecniche estimative piu’ coerenti alla natura del bene da valutare, mediante perizia di stima, a cura dell’ufficio tecnico comunale.

3) Ai fini della stima, è possibile conferire apposito incarico anche ad un professionista esterno. L’Ufficio Tecnico puo’ stabilire di avvalersi dell’Ufficio Tecnico Erariale. Il valore stimato è la base per la successiva procedura di alienazione

 

Art. 3 - Responsabile

1) Responsabile del procedimento di alienazione dei beni immobili comunali è il Funzionario Responsabile del Servizio Tecnico.

2) Il responsabile del procedimento cura tutte le attivita’ necessarie all’alienazione dei beni, a partire dall’approvazione del programma delle alienazioni.

3) In particolare il responsabile del procedimento è competente all’adozione di tutti gli atti della procedura contrattuale.

4) Sulla base delle valutazioni tecniche, istruisce le proposte di deliberazioni e/o determinazioni, redigendo gli atti di gara a norma del vigente regolamento di disciplina dei contratti.

Art. 4 - Provenienza dei beni e classificazione in funzione del valore

1) Possono essere alienati soltanto i beni che siano nell’effettiva disponibilita’ del Comune, come risulta dalla Conservatoria dei Registri immobiliari.

2) Possono anche essere alienati i beni dei quali il Comune è divenuto proprietario a titolo originario per espropriazione, usucapione, invenzione e altre cause.

 

Art. 5 - Forme di gara

1) I Contraenti vengono individuati mediante:

a)Asta Pubblica con il sistema del massimo rialzo sul prezzo di stima dei beni riportato nel bando da esprimersi con offerte segrete, in busta chiusa sigillata nel caso di beni di valore di stima superiore a L.50.000.000 salvo quanto previsto nella successiva lettera b) punto 2.

b)Trattativa privata nel caso di :

1)beni di valore fino a L.50.000.000

2)indipendentemente dal valore di stima nei casi di :

2.1- asta deserta o si abbiano fondate prove che ove si sperimentasse andrebbe deserta;

2.2- motivi di urgenza (l’urgenza deve essere tale da non consentire i tempi prescritti per l’asta, le ragioni di urgenza dovute ad eventi imprevedibili non devono essere imputabili all’Amministrazione);

2.3- in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze, per le quali non possono essere utilmente seguite le procedure per la scelta del contraente previste dalla legislazione vigente;

2.4- terreno di proprieta’ dell’Amministrazione facente parte di immobile di proprieta’ privata con difficolta’ di utilizzazione autonoma;

2.5- Manufatto di proprieta’ dell’Amministrazione insistente su proprieta’ privata. 2.6- Porzione di fabbricato di proprieta’ dell’Amministrazione facente parte di immobile di proprieta’ privata con difficolta’ di utilizzazione autonoma;

2.7- Alienazione a favore della Amministrazione dello Stato, delle Province e degli Enti pubblici in genere;

2.8- In caso di permuta.

 

Art. 6 - Pubblicità

Il Comune assicura adeguate forme di pubblicita’ alle vendite del proprio godimento immobiliare.

L’avviso di asta pubblica è pubblicato:

1)All’Albo Pretorio e in luoghi pubblici qualora si tratti di alienazione di beni di valore di stima fino a L.100.000.000.

2)all’Albo Pretorio, in luoghi pubblici e sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche nel caso di beni di valore di stima superiore a L.100.000.000

Nel caso di trattativa privata l’avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune.

Art. 7 - Offerte

1) Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Sono, pertanto, immediatamente vincolanti per l’offerente, mentre ogni effetto giuridico obbligatorio nei confronti del Comune consegue all’aggiudicazione definitiva. L’offerta presentata è vincolante per il periodo di 90 giorni, salvo il diverso periodo indicato nel bando.

2) Non è consentito al medesimo soggetto di presentare piu’ offerte.

3) Non sono ammesse offerte non presentate secondo le modalita’ stabilite dal bando nè offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.

4) L’aumento deve essere indicato in misura percentuale sull’importo a base di gara, espressa in cifre e in lettere. Qualora vi sia discordanza tra il prezzo in lettere e in cifre è valida l’indicazione piu’ conveniente per il Comune.

 

Art. 8 - Pagamento rateizzato

1) Qualora ragioni di opportunita’ e di convenienza lo richiedano, potra’ essere accordata all’acquirente la rateizzazione del pagamento fino ad un massimo di N.10 (dieci) rate mensili oltre il pagamento degli interessi di legge.

2) Dell’eventuale rateizzazione del prezzo, ne sara’ data esplicita informazione nel bando di gara con l’indicazione delle condizioni, dei termini e delle modalita’.

 

Art. 9 - Urgenza

1) In caso d’urgenza tutti i termini previsti dal presente regolamento sono abbreviabili sino alla meta’.

2) Il provvedimento col quale si indice la gara deve motivare espressamente le ragioni di urgenza.

 

Art. 10 - Trattativa privata

1) Il contratto di alienazione per trattativa privata è concluso per un importo non inferiore al valore di stima.

2) Nel caso di trattativa privata l’alienazione del bene avviene sulla base della trattativa direttamente condotta con l’acquirente.Si applicano per quanto compatibili le disposizioni previste per l’asta pubblica.

3) Nei casi previsti dall’art.5 lettera B punti 2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-2.6 la conclusione della trattativa non puo’ avvenire prima che siano trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell’avviso.

4) Qualora nel suddetto termine piu’ soggetti abbiano manifestato l’interesse all’acquisto si procede mediante formalizzazione delle offerte da presentare dagli interessati in busta chiusa entro il termine che verra’ indicato nella lettera di invito.

5) Qualora si proceda, ai sensi del comma precedente, nei casi di cui all’art.5 lettera b) punti 2.4-2.5-2.6 è riconosciuto ai privati proprietari degli immobili collegati il diritto di prelazione sull’acquisto che puo’ essere esercitato entro 10 giorni dalla notifica della proposta di acquisto sulla base della migliore offerta pervenuta;

 

Art. 11 - Asta pubblica

1) L’asta pubblica deve svolgersi non prima del 30° giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio.

2) La procedura prevede le seguenti fasi:

- predisposizione dell’avviso d’asta;

- affissione in luoghi pubblici avviso d’asta e sua pubblicazione;

-espletamento della gara con le operazioni ad esse connesse;

- aggiudicazione;

- espletamento di ulteriori incanti qualora siano previsti esperimenti di miglioramento.

 

Art. 12 - Predisposizione avviso d’asta

Nell’avviso d’asta dovranno essere indicati:

- i beni da vendere, loro descrizione e provenienza;

- il prezzo estimativo a base d’asta;

- l’eventuale prezzo estimativo degli accessori considerati immobili per destinazione;

- gli eventuali vincoli e servitu’;

- l’anno, il giorno, l’ora ed il luogo dell’espletamento della gara;

- il Servizio presso il quale è possibile avere informazioni e documentazioni degli immobili

posti in vendita, nonche’ eventuali documenti relativi alla presentazione dell’offerta;

- l’avvertenza espressa se l’aggiudicazione sia definitiva o se sia possibile accettare in seconda fase esperimenti di miglioramento.

 

Art. 13 - Espletamento della gara

1) Chiunque abbia interesse all’acquisizione di uno degli immobili descritti nell’avviso d’asta puo’ presentare all’Amministrazione Comunale una "proposta irrevocabile di acquisto" che non dovra’ essere inferiore al prezzo base indicato.

2) Il soggetto interessato all’acquisizione dovra’ dichiarare nella proposta irrevocabile di acquisto:

- il prezzo in cifre ed in lettere, che si intende offrire per l’acquisto, tenendo presente che qualora fra l’importo espresso in cifre e quello indicato in lettere vi fosse differenza, si intendera’ valida l’indicazione piu’ vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale;

- le modalita’ di pagamento;

- le garanzie offerte in caso di pagamento differito;

- di approvare ai sensi dell’art.1341 del C.C. le seguenti condizioni:

-l’indizione e l’espletamento della gara non vincolano ad alcun titolo il Comune di Pedaso al quale rimane sempre riservata la facolta’ di non procedere alla vendita;

-gli immobili verranno venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano a favore del migliore offerente con / senza possibilita’ di rilanci;

-l’aggiudicatario non puo’ avanzare nè può far valere, per qualsiasi titolo o ragione, alcuna pretesa risarcitoria per l’esercizio, da parte del Comune di Pedaso, della riservata facolta’ del rifiuto insindacabile ad approvare la vendita;

-non si farà luogo alla restituzione del deposito cauzionale nei confronti dell’aggiudicatario che, per qualsiasi causa o ragione, non intenda stipulare il contratto di compravendita ovvero non si presenti per la stipulazione di eventuale preliminare, nei termini, nella sede e nelle modalità comunicati;

-tutte le spese per eventuali frazionamenti rimangono a carico della parte acquirente.

3) La proposta dovra’ essere chiusa in doppia busta: quella interna dovrà recare sul frontespizio l’indicazione dell’immobile indicato nell’avviso, quella esterna, oltre all’indirizzo del Servizio proponente la vendita la dicitura "PROPOSTA PER L’ACQUISTO DI IMMOBILE".

4) L’offerta in questione dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Pedaso a mezzo raccomandata AR oppure consegnata a mano entro e non oltre la data riportata nell’avviso. Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine indicato nell’avviso, restando a carico dell’offerente eventuali disservizi di qualsiasi natura.

5) Alla proposta dovra’ essere allegato assegno circolare non trasferibile dell’importo pari al 10% del prezzo offerto, intestato al Comune di Pedaso, a titolo di deposito cauzionale infruttifero, che verrà restituito ai non aggiudicatari entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione della gara. Tale svincolo avverrà nella stessa giornata per i concorrenti presenti non aggiudicatari.

6) L’apertura delle buste avverrà il giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, da apposita commissione di gara.

7) La gara è pubblica.

8) Il Comune di Pedaso comunicherà a mezzo lettera raccomandata AR, se non siano previsti esperimenti di miglioramento, l’approvazione della vendita al concorrente aggiudicatario, entro 15 (quindici) giorni dall’espletamento della gara.

9) Il concorrente avra’ l’obbligo di provvedere al pagamento del prezzo offerto, aumentato del 2% (con un minimo di L.300.000) per spese di istruttoria pratica, che verrà corrisposto per intero alla stipula del rogito notarile.

10) L’atto notarile sarà redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della predetta comunicazione. Qualora per difficoltà di ordine catastale non sia possibile addivenire alla stipula dell’atto definitivo di compravendita entro 45 (quarantacinque) giorni, si procedera’ alla stipula di un preliminare alla cui sottoscrizione la parte promissaria acquirente verserà oltre al 2% un acconto del 30% del prezzo stabilito, a titolo di caparra confirmatoria.In questo caso l’atto pubblico sara’ stipulato entro 45 (quarantacinque) giorni dal perfezionamento degli atti catastali necessari. In caso di pagamento rateizzato l’atto notarile sarà redatto entro 30 giorni dal pagamento dell’ultima rata.

 

Art. 14 - Esperimenti di miglioramento

1) Se espressamente previsto nel bando di gara si potrà procedere alla non aggiudicazione nella seduta della prima commissione di gara con la convocazione di una seconda seduta per la ricezione delle offerte di miglioramento e l’effettuazione della gara con procedura competitiva.

2) Si procederà alla seconda seduta con gara a procedura competitiva qualora la differenza tra la prima migliore offerta e la seconda migliore offerta sia inferiore al 3% dell’importo posto a base d’asta.

3) Sarà quindi predisposta una lista ristretta di offerenti che saranno invitati a partecipare alla seconda seduta di gara. La lista sarà composta da tutti gli offerenti la cui offerta differisca dalla migliore di un importo inferiore al 6%. Sarà inviata comunicazione scritta con preavviso di 15 (quindici) giorni agli invitati a partecipare alla seconda seduta della gara.

4) La seconda seduta della gara si svolgerà alla presenza della Commissione dando agli invitati la possibilità di effettuare rilanci.

 

Art. 15 - Gara deserta - Eventuale riduzione del prezzo base

1) Nella eventualità che la procedura di alienazione risultasse deserta, è possibile effettuare una nuova procedura individuando un nuovo prezzo a base d’asta.

2) Il prezzo a base d’asta della seconda gara dovrà essere determinato tenendo conto della residua appettibilità del bene posto in vendita, considerata la prima procedura deserta e sarà definito dall’Ufficio Tecnico Comunale o dal professionista esterno incaricato che ha redatto la perizia di stima.

3) Il prezzo a base d’asta della seconda gara non potrà essere inferiore al 75% del prezzo base della prima gara, inteso come valore della perizia.

4) Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle alienazioni con procedura a trattativa privata la quale deve intendersi deserta qualora la vendita non si sia conclusa trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando fatta salva l'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art.10.

Art. 16 - Cmommissione

1) La commissione di gara è composta da:

a) Responsabile del Settore Finanziario competente per materia - Presidente;

b) Responsabile del Servizio che ha indetto la gara - Componente;

c)Segretario Comunale - Componente e verbalizzante.

2) La Commissione di gara è un collegio perfetto, che agisce sempre alla presenza di tutti i componenti.

 

Art. 17 - Verbale

1) Dello svolgimento e l’esito delle gare (asta pubblica e trattativa privata) viene redatto apposito verbale dal Segretario Comunale .

2) Il verbale riporta l’ora, il giorno, il mese, l’anno e il luogo in cui si è dato corso all’apertura delle buste; il nominativo e la carica dei componenti la Commissione; il numero delle offerte pervenute, i nominativi degli intervenuti alla gara, la graduatoria delle offerte, la migliore offerta e l’aggiudicazione provvisoria.

3) Il verbale non tiene luogo di contratto. Il passaggio di proprieta’ del bene avviene, pertanto, con la stipulazione del successivo contratto, a seguito dall’aggiudicazione definitiva.

4) Quando non siano pervenute offerte nei termini, oppure le offerte non siano accettabili per qualsiasi ragione, viene compilato il verbale attestante la diserzione della gara.

 

Art. 18 - Contratto

1) La vendita viene perfezionata con contratto, con le forme e modalitaà previste dal codice civile.

2) Di norma il contratto viene rogato da notaio scelto dalla controparte, dovendo questa affrontare le spese contrattuali ed erariali.

3) Qualora la controparte lo richieda, il notaio viene nominato dal responsabile del procedimento, con determina.

4) Sussistendo ragioni di convenienza da valutare di volta in volta, il contratto può essere rogato dal Segretario comunale, ai sensi dell’articolo 17, comma 68, lett.b) della legge 127/97. In tal caso l’acquirente è tenuto a versare al Segretario comunale gli importi dlele imposte di registro, ipotecarie e catastali e i diritti di cui all’allegato D della Legge 604/62, prima della stipulazione del contratto.

5) In ogni caso la vendita viene stipulata a corpo e non a misura.

 

Art. 19 - Invim

Le alienazioni dei beni immobili comunali sono esenti dall’imposta comunale sull’incremento del valore degli immobili, ai sensi dell’art.2, comma 2 del D.L. 599 del 25.11.1996, convertito con legge 24.01.1997 N.5.

Art. 20 - Garanzia

1) Il Comune garantisce l’evizione all’acquirente e la piena titolarità e libertà dei diritti venduti, dichiarando la sussistenza o meno di pesi o formalità pregiudizievoli.

2) La parte acquirente viene immessa nel possesso legale del bene alienato, a tutti gli effetti utili e onerosi, dalla data di stipulazione del contratto di compravendita.

 

Art. 21 - Prezzo

1) L’acquirente deve pagare il prezzo di vendita, come risultante dagli esiti della gara o della trattativa diretta, non oltre la stipulazione del contratto.

2) In mancanza, il Comune tratterrà la cauzione versata e porrà a carico del mancato acquirente i costi di eventuali nuove gare, anche rivalendosi su crediti, eventualmente vantati da questi nei confronti dell’Amministrazione, ferme restando tutte le azioni in tema di responsbailitaà contrattuale.