COMUNE DI PEDASO

Provincia di Ascoli Piceno

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENT0

DELL' ATTIVITA’ COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE

D. Lgs 31 marzo 1998 n. 114 - articolo 28

Legge regionale 4 ottobre 1999 n. 26

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1 - Validità del regolamento

1. Il presente Regolamento contiene la disciplina organica delle funzioni e delle competenze demandate al Comune di Montefiore dell'Aso dal D. Lgs 31 marzo 1998 n. 114 e dalla Legge regionale 4 ottobre 1999 n. 26 in materia di commercio su aree pubbliche o ambulantato comunque esso venga svolto nel territorio comunale.

2. Il Regolamento é approvato con deliberazione del Consiglio Comunale all' occorrenza, è aggiornato di norma entro il 31 gennaio di ciascun armo, con deliberazione consiliare, previa consultazione delle Organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale.

3. Con la medesima procedura di consultazione di cui al comma 2 sono deliberate eventuali modifiche, aggiornamenti ed integrazioni del Regolamento.

4. Non costituiscono modifica, aggiornamento o integrazione del Regolamento, ai sensi del comma 3 e di conseguenza non sono soggette alla procedura di consultazione ivi prevista, le eventuali variazioni già espressamente previste nel Regolamento stesso, mediante esplicito richiamo al presente comma.

5. In caso di modifica o abrogazione delle disposizioni normative statali e regionali che ne costituiscono il presupposto, il Regolamento trova applicazione per tutto quanto non incompatibile con le nuove disposizioni, fatte salve diverse indicazioni e direttive regionali

6. Il Responsabile del Servizio può emanare disposizioni attuative delle norme dei presente regolamento.

7. Il presente Regolamento abroga qualsiasi precedente determinazione del Comune di Montefiore dell'Aso in materia di commercio su aree pubbliche.

 

 

Art 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:

a) per decreto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4 comma 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59";

b) per legge regionale, la L.R. 4 ottobre 1999 n. 26 della Regione Marche "Norme ed indirizzi per il settore del commercio";

e) per commercio su aree pubbliche, aree pubbliche, mercato, mercato specializzato mercato stagionale, mercato straordinario, posteggio, fiera, fiera specializzata ,operatore itinerante, autorizzazione, concessione di posteggio, presenze in un mercato, effettive, le corrispondenti definizioni fornite dal decreto e dall'art. 20 della legge regionale.

d) per autorizzazioni di tipo A, le autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114

e)per autorizzazioni di tipo B le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l’uso del posteggio ed in forma itinerante di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114;

f) per posteggio isolato un posteggio al di fuori del mercato e sottratto alla relativa disciplina, utilizzato per il rilascio di autorizzazioni di tipo A o per la permanenza di operatori itineranti, ai sensi dell'art. 34 comma 3, della legge regionale;

g) per settori merceologici il settore alimentare ed il settore non alimentare di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;

h) per requisiti soggettivi i requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dall’articolo 5 del decreto;

i) per produttori agricoli i soggetti di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59;

j) per invalidi i soggetti cui detta qualifica risulti da certificazione ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di lavoro;

k) per soggetti svantaggiati di cui all'art 21, comma 3, della legge regionale, gli invalidi , ex tossicodipendenti, ex carcerati, disoccupati da lungo tempo ed altri soggetti versanti in obiettive condizioni di disagio;

1) per autorizzazioni temporanee, ai sensi dell'art. 26, comma 2 della legge regionale, le autorizzazioni di tipo A rilasciate a coloro che siano in possesso dei previsti requisiti soggettivi, in occasione di eventi particolari o riunioni di persone quali feste, sagre, concerti, manifestazioni culturali, sportive e simili, nei limiti dei posteggi appositamente individuati e valevoli non oltre la durata della manifestazione;

m) per registro delle imprese il registro di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 'Riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura";

n) per Centro storico di Montefiore dell'Aso l'area del capoluogo comunale interna alla cinta muraria.

 

 

Art 3 - Soggetti ammessi all esercizio dell ‘attività – Sostituzioni

1. Sulla base delle vigenti disposizioni statali e regionali sono ammessi all'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio comunale:

  1. i titolari di autorizzazioni di tipo A, con posteggio decennale all'interno di un mercato, o di una fiera o in un posteggio isolato nel Comune;
  2. i titolari di autorizzazioni di tipo A o di tipo B rilasciata da un Comune della regione Marche ed i produttori agricoli, in caso di assegnazione temporanea dì posteggi non assegnati o temporaneamente non occupati nei mercati, limitatamente ai giorni ed orario di assegnazione;
  3. i titolari di autorizzazione e della correlativa concessione di posteggio temporanea nei limiti di tale assegnazione;
  4. i soggetti titolari di autorizzazione di tipo B rilasciata da un Comune della regione Marche, limitatamente all'esercizio del commercio in forma itinerante, nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

2. Ai sensi dell'art 34, comma 7, della legge regionale, è ammessa la sostituzione del titolare di autorizzazioni nell'esercizio dell'attività, a condizioni che si tratti di un familiare, un dipendente ovvero, qualora il titolare dell'autorizzazione sia una società di un socio della stessa.

3. Ai fini delle priorità disposte dalla legge statale, regionale e dal presente regolamento l'anzianità di iscrizione al Registro inizio attività e, precedentemente, al registro delle ditte non si trasferisce in caso di subingresso o di conferimento di azienda.

 

TITOLO II – MERCATI

 

Art 4 - Aree destinate al mercato su aree pubbliche

 

MERCATO ORDINARIO

Ubicazione: Piazza Roma, Via Trieste, Via Mercantini.

Giorno di svolgimento: 1° e 3° Lunedi del mese.

Gruppi merceologici: tutti

Posteggi come da allegata planimetria

1. L'indicazione delle superfici e dello stato di occupazione dei posteggi e dei posteggi non occupati, con il numero di identificazione e la relativa planimetria, è riportata nell'allegato B al presente Regolamento e di esso facente parte integrante il cui aggiornamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, e curata d'ufficio dal Responsabile del Servizio, senza procedimento di aggiornamento del Regolamento.

2. L'orario del mercato è fissato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

3. In caso che il giorno di mercato ricada in giornata festiva, lo stesso non si svolgerà.

4. L’accesso degli operatori al mercato per la sistemazione dei banchi è ammesso a partire dalle ore 7.15 e non è sottoposto a vincoli circa le vie di accesso.

 

Art. 5 -Assegnazione dei posteggi nei mercati

l. Ai sensi dell'art. 29 della legge regionale, l'assegnazione nei mercati di posteggi non assegnati è effettuata tramite Bando Regionale pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche e nell'ordine, a favore di coloro che:

a) già titolari di posteggio nel mercato, intendano sceglierne un altro con migliori caratteristiche (miglioramento);

b) abbiano rinunciato ad un posteggio nel mercato di Pedaso ;

c) non appartengono alle sopra elencate categorie a) o b)

2.Nell'ambito di ciascuna delle categorie di soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, e data priorità, nell'ordine:

- numero delle presenze effettive,

- dell'anzianità di iscrizione al Registro di Inizio Attività

3. Tra più richiedenti di cui alla lettera c) dell'art 1, e data priorità, nell'ordine:

4. L'assegnazione temporanea nei mercati di posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati, di cui all'articolo 28, comma 6, della legge regionale, avviene, per la sola giornata di svolgimento del mercato, sulla base, nell'ordine, dell'anzianità di presenza di spunta e di iscrizione al Registro di Inizio attività.

5. Ai sensi dell'art. 28, comma 6, della legge regionale l'assegnazione temporanea non può essere effettuata favore di chi già sia titolare di posteggi nel mercato o che possegga solo autorizzazioni rilasciate da comuni di altre Regioni.

 

Art 6 - Registrazione delle presenze nei mercati

 

1. Sono considerati presenti al mercato, ai fini del conteggio dell’anzianetà di presenza, gli operatori che si siano regolarmente presentati per il computo all’orario previsto del mercato e che :

a) vi abbiano effettivamente esercitato per tutto l'orario previsto o almeno 4 ore;

b) non abbiano potuto parteciparvi, per mancanza di posteggi disponibili o altra causa indipendente dalla loro volontà.

2. Sono considerati assenti, ad ogni effetto, gli operatori che rifiutano un posteggio proposto in assegnazione temporanea ovvero lo abbandonano prima del periodo minimo previsto, salvi i casi di forza maggiore, riconosciuti tali dalla Polizia Municipale.

3. Il computo delle presenze é effettuato, mediante annotazione del nome e cognome o ragione sociale del titolare dell'autorizzazione, del tipo, numero e data di rilascio della stessa e del numero del posteggio, se assegnato.

4. La Regione ha istituito il Registro delle presenze nei mercati, tenuto a cura della Polizia Municipale e posto a disposizione di chiunque voglia prendesse visione.

 

TITOLO III - FIERE

 

Art.7 - Aree destinate al mercato su aree pubbliche per fiere

l. Le fiere che si svolgono nel territorio comunale sono elencate nel prospetto seguente:

FIERA DI SAN PIETRO :

( primo sabato di luglio)

Ubicazione : Varie Vie del paese ,

Orario : 8.00 – 24.00

Gruppi Merceologici : tutti ;

Posteggi : n.100

Le aree ed i posteggi sono indicati nelle allegate planimetrie

 

ART. 8 – ASSEGNAZIONE POSTEGGI FIERA DI SAN PIETRO

l. Ai sensi dell' art 27, comma 3, l'assegnazione di posteggi decennali nella fiera di San Pietro avviene, nei limiti dei posteggi a tal fine individuati (80%) a favore di coloro che dimostrino di avervi operato per almeno tre anni negli ultimi cinque e che ne facciano istanza.

2. Tra più istanze di concessione decennale è data priorità sulla base, nell'ordine, dei numero delle presenze effettive, dell'anzianità di iscrizione al Registri Imprese, dell'essere il richiedente invalido e, infine, ai richiedenti di sesso femminile

3. Ai fini di cui al comma 1, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è emanato per ciascuna fiera, apposito bando comunale a cura del Responsabile del Servizio contenente:

a) l'elenco e le caratteristiche dei posteggi da assegnare in concessione decennale in ciascuna delle Fiere;

b) il termine di 30 giorni entro il quale gli interessati devono far pervenire al Comune di Pedaso la domanda corredata della relativa documentazione ed il termine di ulteriori 30 giorni per la redazione della graduatoria;

c) il modello fac-simile della domanda, nonché le ulteriori modalità di presentazione delle stesse;

d) il nominativo del funzionario responsabile del procedimento amministrativo.

4. Sulla base dei medesimi criteri di priorità indicati al comma 2, sono attribuiti i posteggi liberi cioé non destinati ad assegnazione, decennale previsti in ciascuna fiera su istanza de interessati inoltrata al Comune di Montefiore dell'Aso almeno 60 giorni prima di ciascuna fiera.

5. L'assegnazione a titolo temporaneo dei posteggi non assegnati in concessione decennale o temporaneamente non occupati, fermo restando il divieto di partecipazione alle assegnazioni temporanee di soggetti già titolari di posteggi nelle fiere, è effettuata secondo i seguenti criteri di priorità:

  1. Esaurimento della graduatoria tra gli operatori presenti
  2. Maggior numero di presenze effettive nella fiera
  3. Maggior numero di presenze di spunta nella fiera
  4. Anzianità di iscrizione al Registro Inizio Attività

 

Art. 9 - Registrazione dalle presenze nelle fiere

l. Sono considerati presenti alle fiere, ai fini del conteggio dell'anzianità di presenza, gli operatori che vi abbiamo effettivamente partecipato, per almeno quattro ore.

2. Acquisiscono la presenza di spunta nelle fiere gli operatori presenti all'orario di inizio che non hanno potuto parteciparvi per mancanza di posteggi disponibili.

3. Sono considerati assenti, ad ogni effetto, gli operatori che rifiutano un posteggio proposto in assegnazione temporanea ovvero lo abbandonano prima del periodo minimo previsto, salvi ì casi di forza maggiore, riconosciuti tali dalla Polizia Municipale.

4. Il computo delle presenze è effettuato, mediante annotazione del nome e cognome o ragione sociale del titolare dell'autorizzazione, del numero e data di rilascio della stessa e dei numero del posteggio, se assegnato.

5. La regione Marche ha istituito il Registro delle presenze effettive e di spunta nelle fiere, tenuto a cura della Polizia Municipale e posto a disposizione di chiunque voglia prendesse visione.

 

Art. 10 - Norme di comportamento

l. Gli operatori presenti alla fiera:

a) devono esercitare la loro attività senza compromettere il regolare svolgimento della fiera e senza arrecare danno alle altre attività;

b) devono tenere m comportamento corretto nei confronti dell'utenza, degli altri operatori, e degli addetti alla vigilanza della fiera;

c) non possono rifiutare la vendita della merce esposta;

d) devono curare la pulizia e la decorosità propria e dei collaboratori, nonché quella dei banco di vendita e delle attrezzature;

e) devono attenersi a tutte le disposizioni impartite dai funzionari e addetti competenti;

devono rispettare tutte le disposizioni e le limitazioni imposte per motivi igienici sanitari, di polizia stradale o comunque di sicurezza e di incolumità pubblica oltre ad eventuali limitazioni merceologiche.

TITOLO IV - POSTEGGI FUORI MERCATO

 

Art. 11 - Concessioni temporanee di posteggio

1. In occasione di feste, sagre, concerti, manifestazioni sportive ed altri eventi o riunioni straordinarie di persone il Responsabile del Servizio può rilasciare concessioni temporanee di posteggio ad operatori di commercio su aree pubbliche anche eventualmente vincolate alla vendita di alcuni soli prodotti, in numero non superiore a 10 per ciascuna manifestazione. Nell'ipotesi di necessità di un numero maggiore di posteggi temporanei il Responsabile del Servizio acquisisce il preventivo parere della Giunta comunale.

2. In caso di più domande concorrenti, intendendosi in questo caso per tali quelle inoltrate nello stesso giorno, le stesse sono valutate sulla base della maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per il commercio su aree pubbliche.

3. L'attribuzione di concessioni di posteggio temporanee non dà luogo ad alcuna anzianità

TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI AD OGNI FORMA DI COMMERCIO CON USO POSTEGGIO ( FIERE, MERCATI,POSTEGGI FUORI MERCATO)

 

Art. 12 - Eventi imprevisti ed altri casi di necessità o forza maggiore

l. Qualora si verifichino eventi imprevisti o altri casi di necessità o forza maggiore che rendano impossibile lo svolgimento di un mercato o di una fiera o del commercio su posteggio fuori mercato nell'ordinaria ubicazione o orario, il Responsabile del Servizio, con propria determinazione, non costituente modifica del Regolamento ai sensi dell'art. 1, comma 4, dispone a titolo temporaneo la soppressione, lo spostamento di sede o di orario dandone avviso agli operatori.

2. In caso di spostamento temporaneo l'assegnazione dei posteggi avviene garantendo a tutti i titolari di concessione decennale la possibilità di operare e curando, per quanto possibile, la riproduzione dell'assetto ordinario del mercato o della fiera, con facoltà del Responsabile del Servizio di sopprimere temporaneamente posteggi liberi non assegnati in concessione, limitare l'afflusso di automezzi destinati alla vendita e disporre quant'altro necessario per far fronte all'emergenza transitoria.

3. Qualora le cause che hanno richiesto lo spostamento di sede del mercato o della fiera o del posteggio fuori mercato si protraessero per oltre tre mesi o ~o comunque ricorrenti si dà inizio alla procedura di aggiornamento del presente Regolamento.

4. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 21, comma 2, lettera h) della legge regionale, in caso di spostamento definitivo del mercato o della fiera i posteggi sono riassegnati agli operatori con concessione decennale la scelta del nuovo posteggio secondo l'ordine di graduatoria, redatto sulla base dei criteri di cui all'articolo 22, comma 4, della legge regionale, sentite le Associazioni di categoria degli operatori e dei consumatori.

 

Art 13 - Rinnovo e revoca delle concessioni di posteggio

l. Le concessioni di posteggio decennali alla scadenza, sono rinnovate su semplice comunicazione dell'interessato.

2. Le concessioni di posteggio decadono nei casi previsti dall'articolo 29 del decreto, per i mercati e per i posteggi fuori mercato ovvero, per le concessioni decennali nelle fiere, all'art. 27, comma 5, della legge regionale, per ingiustificata inutilizzazione per tre anni.

3. Ai sensi dell'art. 29, comma 4 lettera b) del decreto, le assenze per malattia, gravidanza o servizio militare non sono mai computate ai fini della decadenza per inutilizzazione del posteggio.

 

Art 14 - Uso del posteggio

I. Il concessionario del posteggio o suo familiare o incaricato deve essere costantemente presente nel posteggio durante l'orario minimo di permanenza disposto per la manifestazione.

2. E' vietato dare in affitto o cedere ad altri il posteggio a qualsiasi titolo o consentire che altri vi effettuino attivita di vendita.

3. L'ammissione al posteggio di operatori ritardatari può essere disposta dagli organi di Polizia Municipale se le operazioni di allestimento del posteggio non creano intralcio al regolare svolgimento della fiera o del mercato, sempre che vi siano posteggi disponibili.

4. E' fatto obbligo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del d.Lgs 31 marzo 1998, n. 114, dì rispettare l'ordine temporale di richiesta delle merci da parte degli avventori

5. I banchi debbono essere collocati in modo da risultare allineati sulla parte frontale dei posteggio, garantendo tra file di posteggi prospicienti la presenza di un corridoio di almeno due metri.

6. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm. rispetto al fronte espositivo, cosi da consentire la visibilità dei banchi contigui, fatta eccezione per i teli tendoni e simili posti transitoriamente in caso di sole, pioggia o altre intemperie.

7. L'operatore deve mantenere interamente le merci, comprese quelle da appendere, le attrezzature e gli eventuali automezzi nei soli spazi oggetto della concessione di posteggio, quale che sia la dimensione delle tende.

8. Le tende possono sporgere dal posteggio per non oltre 20 cm. e debbono avere un'altezza dal suolo non inferiore a mt.,2.30. Gli operatori già in possesso di tende di dimensioni maggiori debbono attenersi alla presente disposizione in occasione del cambio della tenda.

9. Nessun chiodo, infisso o attrezzatura di carattere non mobile può essere posta nel posteggio.

10. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato durante lo svolgimento delle attività di vendita e, al termine di esse, deve raccogliere i rifiuti, chiudendoli accuratamente in sacchetti a perdere e depositandoli negli appositi contenitori le operazioni di pulizia del posteggio, al termine dell'utilizzazione del medesimo, debbono consistere nella totale eliminazione di qualsiasi residuo dell'attivitá di vendita, comprese eventuali macchie al suolo, anche facendo uso all'occorrenza di detergenti e solventi a cura e spese del concessionario.

11. E' fatto divieto, anche agli avventori, di gettare o abbandonare carte, sacchetti, lattine o altri rifiuti in genere al di fuori degli appositi contenitori.

12. E' vietata, nelle fiere e mercati, la vendita girovaga, con estrazione a sorte o con pacchi sorpresa e simili.

13. E' vietato esercitare qualsiasi follia di propaganda o richiamo con grida, clamori ed apparecchi di diffusione sonora di qualsiasi genere. I commercianti di articoli per la riproduzione sonora e visiva possono utilizzare apparecchi per la diffusione di suoni, purché a volume tale che essi non risultino più normalmente

udibili ad una distanza di 20 mt.

 

Art. 15 - Prodotti alimentari

1 . Gli operatori che trattano prodotti alimentari sono sottoposti a tutte le disposizioni di carattere igienico sanitario relative alla vendita, produzione e trasformazione di prodotti alimentari.

2. I prodotti alimentari non confezionati non possono essere collocati ad altezza inferiore a cm. 50 dal suolo.

3. I venditori di prodotti ortofrutticoli ed alimentari non pre-confezionatì in genere debbono avvisare del divieto di toccare la merce con le mani e, qualora consentano agli acquirenti di servirsi in proprio, debbono mettere a disposizione, bene in vista, un contenitore con guanti monouso e relativo cestino per il deposito dei guanti usati.

4.Nelle ipotesi di operazioni di preparazione di alimenti che producano olio combusto di frittura o altro materiale inquinante, esso dovrà essere asportato al termine delle vendite e smaltito dall'op eratore mediante le apposite imprese a ciò autorizzate.

 

Art. 16 - Uso di veicoli e circolazione

 

l. E' consentita la collocazione, all'interno del posteggio assegnato di autoveicoli adibiti al trasporto di merci o altro materiale in uso agli operatori commerciali. salvo diverse disposizioni del Comando di Polizia Municipale.

2. In caso di emergenza l'operatore deve spostare o rimuovere il banco per consentire l'eventuale passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

3. Qualora gli Organi di Polizia Municipale consentano ad un operatore l'entrata . ritardo o l'abbandono anticipato del posteggio, gli altri operatori debbono facilitarne le operazioni di transito ed agevolare l'ingresso di eventuali operatori assegnatari in via provvisoria.

4. Nell'area di svolgimento delle fiere e dei mercati è vietata la circolazione in bicicletta, moto o qualsiasi altro mezzo, ad eccezione dei mezzi speciali per soggetti portatori di handicap, salvo che la fiera o il mercato si svolga su vie e piazze che non sono state chiuse al traffico.

 

Art. 17 - Obblighi di esposizione

  1. Tutte le merci comunque esposte al pubblico debbono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita.

2. E' ammesso apporre un unico cartello per più prodotti anche diversi venduti a prezzo unico e contenuti in un unico banco, cesta o contenitore, quando non vi sia al= pericolo di confusione per il consumatore.

3. Il cartellino del prezzo deve risultare chiaramente apposto, in modo ben visibile, anche sui prodotti appesi ai banchi, alle tende o appoggiati al suolo.

 

 

 

TITOLO VI - COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 18 - Permanenza nel medesimo luogo ed orario di vendita

l. Ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge regionale, la sosta di operatori itineranti nel medesimo posto é ammessa fino ad un massimo di un'ora, decorsa la quale l'operatore deve spostarsi di almeno 500 metri

2. E' vietata agli operatori itineranti la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

3. Il commercio in forma itinerante, compresa la facoltà di vendita porta a porta nei limiti del decreto, può essere esercitato esclusivamente dalle ore 7.00 alle ore 22.00. E' parimenti fatto obbligo di sospendere l'attivita nei medesimi giorni previsti per il commercio al dettaglio in sede fissa.

4. Le zone di divieto del commercio in forma itinerante sono individuate sul territorio comunale, mediante apposizione di specifici cartelli.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 19 - Vigilanza e sanzioni

l. I compiti di vigilanza del rispetto delle leggi dello Stato, delle disposizioni regionali, del presente regolamento e delle determinazioni assunte dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, spetta agli Organi di Polizia Municipale.

2.Ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori del territorio previsto nell'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10 di detto decreto, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

3. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente Regolamento, disposte ai sensi dell'articolo 28 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, nelle quali sono ricomprese le disposizioni di cui all'articolo 19, é punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.

4. E' punito a nonna del comma 3 l'operatore che vende prodotti diversi da quelli previsti in un posteggio merceologicamente vincolato.

5. Chiunque violi le disposizioni in materia di prezzi di mi all'art. 21 è punto ai sensi dell'art. 14 dei decreto 114/1998.

6. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.200.000, chiunque violi il disposto degli articoli 18, 20 e 22 ed ogni altra disposizione del presente regolamento non riconducibile all'articolo 28 del d.lgs. 114/98.

7. In ogni caso di violazione, l'autorità competente a ricevere il rapporto è il Comune al quale possono essere fatti pervenire entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione scritti difensivi o può essere chiesta audizione ai sensi della legge n. 689/81.

 

 

Art. 20 - Rilascio delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni amministrative all' esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sono rilasciate previo accertamento d'ufficio dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto.

2. Le autorizzazioni. di tipo B sono rilasciate entro 90 giorni dalla data della domanda, termine decorso il quale l'istanza stessa deve ritenersi accolta.

3. Qualora la Regione Marche provveda a predisporre appositi moduli per le autorizzazioni, il relativo rilascio e effettuato facendo uso di questi.

 

Art. 21 - Rinvio

l. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio agli articoli 27 e seguenti del D.Igs 31 marzo 1998, n. 114 ed alla legge regionale delle Marche 4 ottobre 1999, n. 26.