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COMUNE DI PEDASO Provincia di Ascoli Piceno |
REGOLAMENTO
PER LE CONCESSIONI
DEI LOCULI CIMITERIALI
INDICE
Art. 1 Oggetto del Regolamento pag. 3
Art. 2 Norme applicabili alle concessioni di loculi cimiteriali pag. 3
Art. 3 Loculi soggetti a concessione pag. 3
Art. 4 Limiti alle concessioni pag. 3
Art. 5 Divieti di concessione pag. 3
Art. 6 Atto di concessione pag. 4
Art. 7 Durata delle concessioni pag. 4
Art. 8 Prenotazione loculi pag. 4
Art. 9 Tariffa delle concessioni. Responsabilità per danni pag. 4
Art. 1O Concessione per tumulazione provvisorie pag. 5
Art. 11 Ammissione alla tumulazione pag. 5
Art. 12 Divieto di cessione di diritti pag. 5
Art. 13 Autorizzazione ad eseguire i lavori pag. 5
Art. 14 Doveri in ordine alla manutenzione pag. 5
Art. 15 Censimento delle concessioni in atto pag. 6
Art. 16 Procedura per la regolarizzazione delle concessioni pag. 6
Art. 17 Entrata in vigore pag. 6
Art. 18 Pubblicità del Regolamento pag. 6
Art. 19 Leggi e atti regolamentari pag. 6
Art. 20 Abrogazione di precedenti disposizioni pag. 7
Art. 21 Sanzioni pag. 7
delibera C.C. num. 52 del 09/09/98
H/S/Regolamenti/Concessioni cimiteriali_99
Art. 1 - Oggetto del regolamento
Il presente Regolamento disciplina la concessione in uso, a privati ed enti, di loculi cimiteriali.
Art. 2 - Norme applicabili alle concessioni di loculi cimiteriali
Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'an. 824 del vigente codice civile, nonché alle norme di cui:
- al Testo Unico leggi sanitarie approvato con R.D. n. 1265/34 e successive modificazioni ed
aggiunte;
- al R.D. n. 1238/39 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- al D.P.R. N.285/90 recante : Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria;
Art. 3 - Loculi soggetti a concessione
Sono soggette alla disciplina del presente regolamento sia i loculi di nuova costruzione che quelli gia' concessi e resisi disponibili.
Art. 4 - Limiti alle concessioni
La concessione dei loculi cimiteriali in applicazione dcl presente Regolamento è limitata:
a) ai residenti del Comune di Pedaso;
b) agli Enti e Comunita' aventi sedi nel Comune di Pedaso;
c) al coniuge, ai figli, ai genitori e fratelli di persone residenti nel Comune di Pedaso;
d) ai non residente nel Comune di Pedaso unicamente per la tumulazione di salme di persone decedute nel territorio del Comune o aventi residenza in vita nel Comune di Pedaso.
Le eventuali richieste non rientranti nelle precedenti lettere a - b - c e d potranno essere accolte se esaminate dalla Giunta Comunale tenuto conto della disponibilita' dei loculi, ai fini dell'eventuale accoglimento.
Art. 5 - Divieti di concessione
Le concessioni di loculi cimiteriali non possono essere fatte:
a) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
b) quando le richieste siano ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti. Il diniego da farsi con deliberazione motivata dalla Giunta Comunale, sarà notificato agli interessati nei termini di legge.
Art. 6 - Atto di concessione
Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 1 sono fatte, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, con atto pubblico ricevuto dal Segretario Comunale. L'atto di concessione seguirà lo schema approvato dalla Giunta Comunale.
Art. 7 - Durata delle concessioni
Le concessioni di loculi cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni 50 decorrenti dalla data dell'atto di concessione.
Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo 4’ comma, i loculi tornano nella piena disponibilità del Comune.
Salvo quanto previsto dall'articolo successivo le concessioni verranno fatte solo dopo l'accertamento del decesso, senza possibilità di prenotazione, salvo concessione a favore del coniuge o convivente sopravvissuto.
Al momento della scadenza la concessione puo' essere rinnovata per una sola volta, per la durata di anni 50, previo pagamento del valore del loculo al momento del rinnovo della concessione stessa. Allo scadere della concessione rinnovata, il loculo torna automaticamente nella disponibilità del Comune, senza nulla dovere al concessionario o suoi eredi.
In via transitoria per quanti, in passato, hanno avuto la concessione in uso perpetuo, il periodo di validita' della concessione di anni 50 avrà decorrenza dalla data di approvazione del presente regolamento.
Inoltre solo a questi, alla scadenza dei 50 anni, il Comune si impegna a riacquistare, dietro pagamento della cifra che sarà a suo tempo determinata, il loculo avuto in concessione perpetua.
Art. 8 - Prenotazione di loculi
La concessione anticipata dei loculi in numero non superiore a 2 è ammessa a favore di richiedenti di età superiore agli anni 60.
In casi particolari e previa deliberazione della Giunta Comunale che ne determina le modalità, può essere ammessa la prenotazione di loculi anche in corso di costruzione e senza limiti di età previo versamento di acconti sul canone di concessione determinati con lo stesso atto deliberativo.
Art. 9 - Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni
Le concessioni saranno fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del Comune.
Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe o monumenti funebri, arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o distrazione nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.
Art. 10 - Concessione per tumulazioni provvisorie
La concessione di loculi cimiteriali per le tumulazioni provvisorie è consentita alle seguenti condizioni:
a) che venga autorizzata dal Sindaco ritenendo fondati i motivi della provvisorietà;
b) che abbia una durata non superiore ad un anno;
c) che venga stipulato regolare contratto;
d) che venga versato il canone di concessione stabilito in rapportato alla durata.
Art. 11 - Ammissione alla tumulazione
Nei loculi concessi sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti, delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e che non abbiano manifestato intenzione contraria al oro seppellimento nei loculi medesimi.
Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo. L'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.
Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto.
Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione.
Le controversie fra titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario
Art. 12 - Divieto di cessione di diritti
Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alle persone di cui all'art.93 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R del 10.09.1990 n.285. E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati ogni concessione che venga a cessare per qualsisi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.
Art. 13 - Autorizzazione ad eseguire i lavori
Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta autorizzazione comunale.
Art. 14 - Doveri in ordine alla manutenzione
Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria delle eventuali opere aggiuntive che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene : a rimuovere eventuali abusi.
In caso di inadempienza a tali obblighi, il Sindaco potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.
Art. 15 - Censimento delle concessioni in atto
Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'Ufficio Comunale curerà:
a) la raccolta di tutte le concessioni in atto;
b) la elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito registro e lo scadenzario delle concessioni di loculi cimiteriali;
c) la proposta di regolarizzare le concessioni non risultanti da atto scritto.
Art. 16 - Procedura per la regolarizzazione delle concessioni
Tutte le concessioni in atto non perfezionate con apposito atto potranno essere regolarizzate su domamda degli interessati.
Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati dovranno allegare alla domanda l'originale della quietanza rilasciata dal Tesoriere Comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'Ufficio Ragioneria.
La concessione in sanatoria sarà fatta con decorrenza dalla data del versamento del saldo. Nel caso di mancato pagamento della concessione troverà applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza dalla data di morte dei defunti ivi tumulati.
Gli schemi di atti di concessione in sanatoria saranno sottoposti all'approvazione della Giunta Comunale.
Art. 17 - Entrata in vigore
Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.
Art. 18 - Pubblicità del regolamento
Copia del presente regolamento, a norma dell'art.25 della legge n.816/85, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso in ogni caso, l'Uffico Polizia Municipale.
Art. 19 - Leggi ed atti regolamentari
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:
1) il Testo Unico Leggi Sanitarie approvato con R.D. n. 1265/34 e successive modificazioni ed aggiunte;
2) il R.D. n. 1238/39 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive integrazioni e modificazioni;
3) il D.P.R. n.285/90 : Regolamento Polizia Mortuaria, nonché ogni altra disposizione di legge e regolamento, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.
Art. 20 - Abrogazione di precedenti disposizioni
Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.
Art. 21 - Sanzioni
Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli artt. 106 e 107 del T.U.L.C.P. n.383/34, dell'art. 344 del T.U. sulle leggi sanitarie n. 1265/34 e della legge n.689/81.