COMUNE DI PEDASO

Provincia di Ascoli Piceno

 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,

CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI

E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

(ART. 12 LEGGE 07.08.1990 N. 241)

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Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

N. 63 del 29.12.1995, esaminata senza rilievi dal

CO.RE.CO. nella seduta del 16.01.1995 N. 96/AG/4

2' pubblicazione dal 28.02.1995 al 15.03.1995

 

 

 

ART. 1

OGGETTO

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' generali ai quali l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 12 della Legge 07.08.1990 N. 241, deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Sono fatte salve, peraltro, le norme contenute negli speciali regolamenti che disciplinano particolari tipo di interventi del Comune a favore di persone o enti pubblici e privati.

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P A R T E 1^

INTERVENTI CON FINALITA' SOCIO-ASSISTENZIALI

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ART. 2

FINALITA'

Gli interventi nel campo socio-assistenziale sono informati ai seguenti principi :

a) rispetto della persona e della sua dignita';

b) rispetto della famiglia e del suo ruolo;

c) prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno e di

disagio sociale di natura personale, familiare e

collettiva;

d) superamento di qualsiasi forma di emarginazione e disadat-

tamento sociale;

e) rispondenza degli interventi al bisogno ed alla esigenze affettive, psicologiche, familiare, relazionali e sociali

della persona.

ART. 3

DESTINATARI

Gli interventi sono rivolti alle persone residenti o dimoranti nel territorio comunale.

Possono essere estesi anche alle persone che si trovino occasionalmente nel territorio comunale per il tempo necessario a superare l'emergenza ovvero per consentire il rientro nel territorio di appartenenza.

ART. 4

CONTENUTO

Gli interventi si distinguono in :

-Interventi diretti, volti a dare una soluzione immediata o nel tempo a situazioni di bisogno non altrimenti sanabili;

-Interventi indiretti, volti a fronteggiare particolari situazioni di bisogno o disagio, favorendo l'accesso ad idonee strutture, servizi, prestazioni, beni e risorse.

Di norma l'intervento indiretto e' preferito a quello diretto.

ART. 5

INTERVENTI DIRETTI

Gli interventi diretti si distinguono in :

-ordinari, con carattere continuativo, a tempo determinato o indeterminato, miranti ad integrare un reddito insufficiente o momentaneamente interrotto;

-straordinari, con carattere una tantum , volti a sanare situazioni di indigenza pressante e contingente.

ART. 6

INTERVENTI DIRETTI

Gli interventi diretti si realizzano attraverso l'assunzione diretta, parziale o totale, delle spese per l'accesso a strutture, servizi, prestazioni, beni e risorse, ovvero, mediante erogazione di somme espressamente finalizzate alla copertura, totale o parziale, delle spese predette.

ART. 7

Requisiti

Per accedere agli interventi assistenziali, di norma, e' richiesto che ciascun beneficiario non abbia un reddito superiore al reddito minimo vitale individuale di cui all'articolo seguente.

In caso di particolare e motivata significativita' dell'intervento rispetto agli obiettivi generali e/o individuali perseguiti dal Comune si puo' prescindere dal requisito reddituale.

ART. 8

REDDITO MINIMO VITALE INDIVIDUALE

Il reddito minimo vitale individuale (R.M.V.I.) e' determinato in L. 5.000.000= annue.

Per calcolare il reddito di ciascun beneficiario (R.B.), si prendono in considerazione tutti i redditi al netto dei contributi Previdenziali ed Assistenziali, compresi quelli per i quali non sussiste l'obbligo della denuncia fiscale, percepiti dai componenti il nucleo familiare e relativi all'ultima denuncia dei redditi.

Il reddito di lavoro autonomo va moltiplicato x 100/60.

Da tale reddito complessivo si detraggono :

-le spese documentate per il canone di locazione dell'abitazione;

-una quota fissa di L. 3.000.000= per spese generali familiari.

Il reddito cosi' risultante viene diviso per il numero dei componenti il nucleo familiare.

L'importo del reddito minimo vitale individuale e la quota fissa in detrazione per spese generali, sono rideterminati dalla Giunta Comunale.

La Giunta Comunale, in relazione alle disponibilita' finanziarie ed alle situazioni di bisogno, decidera' quale tipo di intervento, diretto o indiretto, erogare ai beneficiari.

ART. 9

INTERVENTI INDIRETTI SPECIFICI

Per l'erogazione degli interventi elencati nella tabella allegata al presente Regolamento sotto la lettera A , dovranno essere osservati i criteri e le modalita' stabiliti nella stessa tabella.

ART. 10

MODALITA'

Le domande o le proposte di intervento opportunamente motivate e documentate, in particolare ai fini della dimostrazione del requisito reddituale, istruite dall'Ufficio di Segreteria, il quale puo' avvalersi di altri uffici comunali, sono sottoposte alla Giunta Comunale la quale assunte eventuali ulteriori informazioni, decide.

La determinazione della Giunta deve essere adottata entro trenta giorni dall'inizio del procedimento e deve dare atto dell'osservanza dei criteri e modalita' stabiliti dal presente Regolamento.

ART. 11

INTERVENTI DI EMERGENZA

Per fronteggiare situazioni di evidente e pressante bisogno, grave e contingente, il Sindaco puo' autorizzare, anche in via preventiva, l'erogazione, tramite l'Economo Comunale, di somme non superiori a L. 400.000 sentiti i pareri obbligatori dell'Ufficio Segreteria per quanto attiene alla regolarita' delle domande o proposte e relativi documenti, e dell'Ufficio di Ragioneria per quanto attiene alla copertura finanziaria.

In sede di rendiconto, la Giunta Municipale procedera' con atto deliberativo all'approvazione delle erogazioni e rimborso all'Economo Comunale delle somme anticipate.

ART. 12

PARENTI TENUTI PER LEGGE AGLI ALIMENTI

La Giunta e gli operatori comunali debbono sempre tener conto degli obblighi posti dalla Legge a carico dei congiunti, prendendo al riguardo ogni iniziativa atta a favorire l'intervento dei congiunti stessi verso il richiedente l'assistenza, sia sul piano materiale che sul piano finanziario.

Nel caso in cui i congiunti rifiutino, per ragioni soggettive, di rispettare l'obbligo di Legge e questo atteggiamento comprometta seriamente le condizioni di vita del richiedente, l'assistenza verra' ugualmente erogata, salva e riservata la facolta' del Comune di rivalersi ai sensi di Legge.

All'uopo l'Ufficio Segreteria trasmettera' la necessaria documentazione all'Ufficio contenzioso, il quale attivera' la necessaria procedura per ottenere il rimborso delle somme pagate per l'erogazione dell'assistenza.

Non verra' erogata l'assistenza nel caso in cui il richiedente rifiuti di interpellare, direttamente o indirettamente, i propri congiunti tenuti all'obbligo degli alimenti.

ART. 13

CUMULABILITA' DEGLI INTERVENTI

Tutti gli interventi sono cumulabili, previo accertamento del sussistere effettivo della necessita', eccetto gli interventi di tipo diretto ordinario con quelli di tipo straordinario.

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PARTE 2^

INTERVENTI ED EROGAZIONI PER ATTIVITA' E/O INIZIATIVE VARIE

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ART. 14

FINALITA' E CONTENUTO

Gli interventi di qualsiasi natura, diversi da quelli previsti nella parte 1^ del presente regolamento, che comportino l'attribuzione di benefici finanziari e/o vantaggi economici, devono essere informati al principio dello sviluppo economico e sociale della comunita' amministrativa e della valorizzazione del territorio.

I benefici finanziari consistono nella erogazione di somme di denaro vincolate alla realizzazione delle attivita' e/o iniziative per le quali sono assegnate.

Le attribuzioni di vantaggi economici consistono nella concessione gratuita o a prezzo ridotto, di beni e servizi comunali.

ART. 15

DESTINATARI

Possono beneficiare degli interventi le persone singole ed associate, gli enti pubblici e privati, le cooperative, i gruppi culturali, ambientalistici, sportivi, ricreativi, di volontariato e di impegno sociale, ecc. a sostegno delle proprie attivita' istituzionali ovvero per lo svolgimento, senza fini di lucro, di attivita' e/o manifestazioni di interesse civico, culturale, ambientalistico, turistico, sportivo, ecc.

ART. 16

MODALITA' PER L'ACCESSO

Le domande e le proposte per contributi annuali a sostegno delle attivita' istituzionali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, devono essere presentate entro il 15 settembre dell'anno precedente.

Le domande e le proposte per contributi una tantum e/o per l'attribuzione di vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici, devono essere presentate almeno due mesi prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto.

In casi di emergenza e per contributi non superiori a Lire 500.000 il termine di presentazione delle domande e' ridotto a giorni 30, fermo restando l'obbligo di adottare i necessari provvedimenti di impegno da parte della Giunta Comunale.

Le domande e le proposte, devono essere opportunamente motivate, documentate e corredate :

a)da una dettagliata descrizione delle attivita' e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa;

b)dall'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;

c)dalla specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri Enti;

d)dall'atto costitutivo, statuto, atto di vigenza o altro documento, nel caso trattasi di associazioni, enti pubblici o privati, cooperative, gruppi sportivi, ecc.

Sono istruite dagli Uffici competenti e sottoposte alla Giunta Comunale che decide.

La determinazione della Giunta, in ordine alle domande e proposte di cui al primo comma, deve essere adottata entro due mesi dall'approvazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento, mentre per le domande e proposte di cui al secondo e terzo comma la determinazione deve intervenire entro trenta giorni dalla presentazione della domanda o proposta.

In ogni caso le decisioni della Giunta devono dare atto dell'osservanza delle disposizioni dle presente Regolamento.

ART. 17

CRITERI DI VALUTAZIONE

Nell'esame delle domande e proposte di intervento si deve tener conto dei seguenti elementi di valutazione delle attivita', iniziative, ecc. cui le domande e proposte stesse si riferiscono :

-rilevazione sociale ed economica;

-valorizzazione della realta' locale;

-rilevanza tradizionale e territoriale;

-progetto - preventivo e/o consuntivo;

Nel caso di domande o proposte di interventi concomitanti che abbiano una pari valutazione degli elementi sopra elencati, costituisce motivo di priorita' la residenza o la sede del richiedente nel territorio comunale.

ART. 18

MODALITA' DI EROGAZIONE DEI BENEFICI FINANZIARI E CONTRIBUTI

UNA TANTUM

I benefici finanziari determinati dalla Giunta Comunale in ordine alle domande e proposte di cui al primo comma dell'art. 16, saranno erogati nella misure del 50 % anticipatamente, mentre il restante 50 % sara' erogato dopo la presentazione da parte dei beneficiari dei consuntivi.

I contributi una tantum determinati dalla Giunta Municipale in ordine alle domande e proposte di cui al secondo e terzo comma dell'art. 16, saranno erogati in un'unica soluzione dopo la presentazione dei consuntivi da parte dei beneficiari.

I consuntivi dovranno indicare nella parte entrata tutte le risorse finanziarie, ivi compresi i benefici economici richiesti ed ottenuti da enti e privati e nella parte uscita tutte le spese sostenute.

Qualora trattasi di manifestazioni a pagamento dovranno essere indicati i relativi introiti.

Tutte le entrate e le spese dovranno essere ampiamente documentate con ricevute, fatture, ecc.

I consuntivi presentati sono esaminati dall'ufficio Ragioneria, che successivamente, riscontratene la regolarita', li trasmettera' alla Giunta Municipale, per la presa d'atto ed erogazioni del restante 50 % dei benefici finanziari di cui al primo comma e dei contributi una tantum di cui al secondo comma del presente articolo.

Qualora i consuntivi presentino un attivo, l'Amministrazione procedera' al recupero della parte del 50 % del beneficio finanziario anticipata di cui al primo comma fino all'ammontare dell'attivo, mentre non procedera' all'erogazione dei contributi una tantum di cui al secondo comma.

I consuntivi dovranno essere presentati in Comune entro 45 giorni dalla realizzazione delle attivita' e/o iniziative.

La mancata presentazione dei consuntivi entro il citato termine, comporta il recupero, tramite l'Ufficio Contenzioso, delle somme anticipate a titolo di benefici finanziari e la decadenza dei contributi "una tantum".

ART. 19

MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DIRETTAMENTE DAL COMUNE

Le attivita' e/o manifestazioni di interesse civico, culturale, ambientalistico, turistico, sportivo ecc. organizzate direttamente dal Comune non sono disciplinate dalle norme del presente regolamento.

Per tali attivita' e/o manifestazioni, la Giunta Municipale, procedera' di volta in volta, con appositi atti amministrativi a stabilire i cirteri di organizzazione, le fonti di finanziamento e le modalita' di erogazione della spesa.

PARTE 3^

NORME FINALE

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ART. 20

INFORMAZIONE

Al fine di garantire la massima trasparenza dell'attivita' amministrativa, il Comune assicura la piu' ampia informazione sulle risorse disponibili, sui programmi, sulle modalita' di accesso e sugli interventi erogati mediante pubblicazione dei relativi dati all'Albo Pretorio del Comune e manifesti pubblici.

ART. 21

ACCERTAMENTI D'UFFICIO

Il responsabile del procedimento istruttorio e' tenuto ad uniformare la propria attivita' al principio della semplificazione dell'azione amministrativa ed in particolare ad accertare d'Ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che l'Amministrazione Comunale o altra pubblica Amministrazione e' tenuta a certificare.

ART. 22

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dopo l'adozione.

Entra in vigore a seguito della ripubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dopo l'approvazione di legge.

 

 

 

 

 

 

 

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C O M U N E DI P E D A S O

Provincia di Ascoli Piceno

ALLEGATO AL REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI

SOVVENZIONI, CONTRIBUTI

SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI

E PER L'ATTRIBUZIONE DI

VANTAGGI ECONOMICI

1) S O G G I O R N O E S T I V O

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SOGGETTI BENEFICIARI : Cittadini residenti e pensionati. --------------------

REDDITO AMMISSIONE : Da determinarsi dalla Giunta Comunale.

BENEFICIO

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CONTRIBUTO BENEFICIARIO: Da determinarsi dalla Giunta (Servizio erogato dal Comunale.

Comune)

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2) R E T T E R I C O V E R O A N Z I A N I

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SOGGETTI BENEFICIARI : Anziani soli o emarginati

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REDDITO AMMISSIONE : Pensione insufficiente

BENEFICIO

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CONTRIBUTO COMUNE : Integrazione retta di ricovero

(Servizio erogato da determinarsi dalla Giunta

da terzi) Comunale

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L'anziano deve impegnare quasi tutta la pensione L.R. 43/88.

3) A S S I S T E N Z A A L U N N I H A N D I C A P P AT I

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SOGGETTI BENEFICIARI : Alunni scuola materna ed elementare

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EDDITO AMMISSIONE Qualsiasi reddito

BENEFICIO :

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Prevista apposita convenzione S A D.

4) R E T T E R I C O V E R O M I N O R I

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SOGGETTI BENEFICIARI : 1) Minori esposti abbandono su giudizio

--------------------- servizio sociale.

2) Minori esposti abbandono su giudizio

del Tribunale dei Minorenni.

REDDITO AMMISSIONE 1) L. 5.000.000 ( RMVI art. 8 del

BENEFICIO : Regolamento Comunale)

--------------------- 2) Qualsiasi reddito

CONTRIBUTO COMUNE 1) Retta ospitalita' 80 % accordo ANCI

(Servizio erogato da 2) Retta ospitalita'

terzi)

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5) S E R V I Z I O A S S I S T E N Z A DOMICILIARE

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SOGGETTI BENEFICIARI : Anziani non completamente autosuffi-

--------------------- cienti, handicappati fisici, psichici

e sensoriali. Soggetti a rischio di

emarginazione.

REDDITO AMMISSIONE : L. 5.000.000 (RMVI Art. 8 del

BENEFICIO : Regolamento Comunale)

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CONTRIBUTO BENEFICIARIO : MAX 50 % della spesa

(serivzio erogato dal

Comune)

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