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COMUNE DI PEDASO Provincia di Ascoli Piceno |
REGOLAMENTO DEGLI INTERVENTI
COMUNALI DI CONTRIBUZIONE
A FAVORE DI CITTADINI
BISOGNOSI IN MATERIA
SANITARIA E FARMACEUTICA
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
N. 58 del 12.12.1994 -esaminata dal CO.RE.CO. nella
seduta del 30.12.1994 N. 8721/AG/7
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ENTRATO IN VIGORE IL 01.01.1995
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ART. 1
Il presente Regolamento disciplina le modalita' di erogazione dei contributi per le spese di assistenza sanitaria e farmaceutica in favore di cittadini versanti in condizioni di bisogno economico.
ART. 2
Potra' usufruire dei contributi ogni cittadino residente ed affetto da gravi patologie, il quale possegga un reddito complessivo individuale annuale imponibile non superiore a L.12.000.000= .
Concorrono alla formazione del suddetto i redditi a qualunque titolo percepiti, compresi anche gli interessi su conti correnti, depositi sia bancari che postali e Titoli di Stato.
Per i minori il reddito di riferimento e' quello familiare ridotto della meta'.
ART. 3
Per ottenere il contributo il cittadino dovra' inoltrare apposita richiesta all'Amministrazione Comunale entro i termini che verranno stabiliti da apposito avviso, corredata dalla seguente documentazione :
1)Dichiarazione a firma del richiedente in ordine ai redditi posseduti nell'anno precedente a quello di presentazione della richiesta calcolati secondo i criteri fissati nell'articolo precedente;
2)Certificazione medica in ordine alla patologia di cui il richiedente e' affetto contenente l'indicazione e la posologia dei medicinali previsti nella terapia e la indicazione degli altri prodotti indispensabili e delle eventuali prestazioni specialistiche, diagnostiche ecc. necessarie;
3)Dichiarazione a firma del richiedente della spesa sostenuta per l'acquisto di medicinali o di altri prodotti farmaceutici e per prestazioni specialistiche compreso ogni altro onere sostenuto per prestazioni sanitarie.
ART. 4
L'Amministrazione Comunale individua annualmente l'entita' del fondo da destinare alle finalita' previste dal presente Regolamento.
La ripartizione dei contributi nel limite massimo individuale di L.500.000= avviene in proporzione alla spesa dichiarata per le prestazioni sanitarie.
ART. 5
L'eventuale disponibilita' del fondo stanziato una volta erogati i contributi ammessi potra' essere ulteriormente ripartito sempre inproporzione alle spese tra i soggetti beneficiari.
ART. 6
Il presente Regolamento ai sensi del 5^ comma -ultima parte- dell'art. 66 dello Statuto Comunale entra in vigore all'atto dell'esecutivita' della deliberazione che lo approva.