COMUNE DI PEDASO

Provincia di Ascoli Piceno

 

REGOLAMENTO DEGLI INTERVENTI 

COMUNALI DI CONTRIBUZIONE

A FAVORE DI CITTADINI 

BISOGNOSI IN MATERIA

SANITARIA E FARMACEUTICA

 

 

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

N. 58 del 12.12.1994 -esaminata dal CO.RE.CO. nella

seduta del 30.12.1994 N. 8721/AG/7

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ENTRATO IN VIGORE IL 01.01.1995

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ART. 1

Il presente Regolamento disciplina le modalita' di erogazione dei contributi per le spese di assistenza sanitaria e farmaceutica in favore di cittadini versanti in condizioni di bisogno economico.

ART. 2

Potra' usufruire dei contributi ogni cittadino residente ed affetto da gravi patologie, il quale possegga un reddito complessivo individuale annuale imponibile non superiore a L.12.000.000= .

Concorrono alla formazione del suddetto i redditi a qualunque titolo percepiti, compresi anche gli interessi su conti correnti, depositi sia bancari che postali e Titoli di Stato.

Per i minori il reddito di riferimento e' quello familiare ridotto della meta'.

ART. 3

Per ottenere il contributo il cittadino dovra' inoltrare apposita richiesta all'Amministrazione Comunale entro i termini che verranno stabiliti da apposito avviso, corredata dalla seguente documentazione :

1)Dichiarazione a firma del richiedente in ordine ai redditi posseduti nell'anno precedente a quello di presentazione della richiesta calcolati secondo i criteri fissati nell'articolo precedente;

2)Certificazione medica in ordine alla patologia di cui il richiedente e' affetto contenente l'indicazione e la posologia dei medicinali previsti nella terapia e la indicazione degli altri prodotti indispensabili e delle eventuali prestazioni specialistiche, diagnostiche ecc. necessarie;

3)Dichiarazione a firma del richiedente della spesa sostenuta per l'acquisto di medicinali o di altri prodotti farmaceutici e per prestazioni specialistiche compreso ogni altro onere sostenuto per prestazioni sanitarie.

ART. 4

L'Amministrazione Comunale individua annualmente l'entita' del fondo da destinare alle finalita' previste dal presente Regolamento.

La ripartizione dei contributi nel limite massimo individuale di L.500.000= avviene in proporzione alla spesa dichiarata per le prestazioni sanitarie.

ART. 5

L'eventuale disponibilita' del fondo stanziato una volta erogati i contributi ammessi potra' essere ulteriormente ripartito sempre inproporzione alle spese tra i soggetti beneficiari.

ART. 6

Il presente Regolamento ai sensi del 5^ comma -ultima parte- dell'art. 66 dello Statuto Comunale entra in vigore all'atto dell'esecutivita' della deliberazione che lo approva.