COMUNE DI PEDASO

Provincia di Ascoli Piceno

 

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

 

 

Articolo D E S C R I Z I O N E

 

CAPO PRIMO - NORME GENERALI

1 Oggetto e scopo del regolamento

2 Disciplina delle procedure

3 Sistemi di contrattazione

4 Stipulazione dei contratti a trattativa privata

5 Scadenza dei contratti

6 Cauzioni

 

CAPO SECONDO - STIPULAZIONE E ROGAZIONE DEI CONTRATTI

7 Stipulazione dei contratti

8 Rogitazione dei contratti

9 Contratti per le concessioni cimiteriali

 

CAPO TERZO - ADEMPIMENTI DELLA GIUNTA COMUNALE

ADEMPINENTI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

10 Adempimenti della Giunta comunale

11 Responsabili degli uffici e servizi

12 Adempimenti a cura dei responsabili degli uffici e dei servizi

 

CAPQ QUARTO - CONTRATTI RELATIVI AD APPALTI DI OPERE PUBBLICHE

13 Norme applicabili

14 Speciali contenuti dei bandi di gara

 

CAPO QUINTO - APPALTO DEI SERVIZI A PRIVATI - INCARICHI PROFESSIONALI

15 Affidamento della gestione dei servizi pubblici a privati

16 Incarichi professionali esterni

 

CAPO SESTO - CONTRATTI RELATIVI AD ALIENAZIONI DI ~ATERIALI FUORI USO

17 Procedura per dichiarare fuori uso il materiale

18 Procedura per la licitazione privata

19 Distruzione del materiale fuori uso

CAPO SETTIMO - DISPOSIZIONI FINALI

20 Termine per la conclusione dei procedimenti

21 Individuazione delle unità organizzative

22 Leggi ed atti regolamentari

23 Pubblicità del Regolamento

24 Entrata in vigore

 

 

 

 

 

 

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento è predisposto in osservanza del dettato legislativo di cui all’art. 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Con il presente regolamento sono disciplinate le procedure da seguire per i contratti del comune, in applicazione dello statuto approvato con deliberazione consiliare in data 28~06/l99l, n. 24.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l’attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2 - Disciplina delle procedure

1. Per tutti gli adempimenti concernenti il procedimento relativo alla stipulazione dei contratti, dovranno essere osservate le procedure disciplinate dal presente regolamento.

Art. 3 - Sistemi di contrattazione

1. Tutti i contratti del Comune sono aggiudicati nel rispetto delle procedure previste e disciplinate dalle leggi dello Stato e della Regione e delle norme comunitarie recepite e comunque vigenti nell’ordinamento

siucidico italiano applicabili ai casi concreti.

2. La scelta del sistema di aggiudicazione è di competenza della Giunta comunale.

3. Il ricorso alla trattativa privata è sempre ammesso:

a) per forniture di importo complessivo fino a L. 10.000.000 (dieci milioni )

b) per l’appalto di lavori di importo complessivo fino a L. 20.000.000 venti milioni ).

4. Per importi superiori a quelli indicati nel precedente 3 il ricorso alla trattativa privata è consentito solo nei casi previsti dal successivo art. 4.

Art. 4 - Stipulazione dei contratti a trattativa privata

1. Oltre ai casi previsti ai commi 2 e 3 del precedente art. 3, il ricorso alla trattativa privata è consentito:

1) quando gli incanti e le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentassero andrebbero deserte;

2) per l’acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

3) quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezioni richiesti;

4) quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizi del comune;

5) quando l’urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire l'indugio degli incanti o della licitazione;

6) in genere in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possa essere utilmente seguita la procedura della licitazione privata.

Art. 5 - Scadenza dei contratti

l~ Tutti i responsabili dei servizi hanno 1 1obbli9o della tenuta di un Registro scadenzario dei contrattit3 contenente tutte le notizie di cui all'allegato A).

2. Al fine di consentire ogni utile iniziativa, i responsabili dei rispettivi servizi almeno 60 giorni prima della scadenza e, per i contratti tacitamente rinnovabili, 60 giorni prima della scadenza del termine utile per la eventuale disdetta, dovranno inviare, al Segretario comunale, il relativo fascicolo con la proposta motivata del provvedimento da assumere.

3. Il Segretario comunale, entro i 10 giorni successivi invierà alla Giunta Comunale la detta proposta munita del suo parere. La determinazione della Giunta dovrà risultare da apposito verbale.

Art. 6 - Cauzioni

1. La costituzione della cauzione a 9aranzia dei contratti stipulati dal Comune è disciplinata dalle norme del regolamento di contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

2. I contratti di locazione relativi a immobili urbani stipulati dal Comune in qualità di conduttore non sono soggetti a cauzione.

3. L'esonero dal versamento della cauzione, per gli altri contratti per i quali è dovuta, indipendentemente dal sistema di contrattazione seguito per I affidamento della prestazione contrattuale, potrà essere concesso a condizione che venga praticata una riduzione del prezzo della vendita o dell'appalto tale che il miglioramento del prezzo di aggiudicazione possa considerarsi adeguato. in relazione ai tassi bancari in vi9ore.

4. Tutti i depositi cauzionali in numerano dovranno essere costituiti mediante versamento nella tesoreria comunale.

5. Per le cauzioni costituite mediante fideiussorie nella tesoreria comunale dovrà essere custodito il titolo originale.

 

CAPO Il - STIPULAZ[ONE E ROGAZIONE DEI CONTRATTI

Art. 7 - Stipulazione dei contratti

1. La stipulazione di tutti i contratti del Comune dovrà essere preceduta dalla deliberazione di cui all’art.. 56 della legge 8 giugno 1990 n. 142, assunta dalla Giunta comunale con la quale, oltre alle indicazioni di cui al comma 1 del detto articolo;

ezA_ a) dovrà essere approvato lo schema di contratto;

b) alla stipulazione dei contratti provvede il Sindaco o chi legalmente lo sostituisce.

C) alla stipulazione dei contratti può provvedere anche il Segretario Comunale qualora non assuma le vesti di ufficiale rogante.

Art. 8 - Rogitazione dei contratti

I. Il Segretario comunale è l'unico ufficiale rogante del Comune.

2. In caso di impedimento o di assenza del Segretario titolare i contratti potranno essere rogitati da chi legittimamente lo sostituisce anche in questa particolare funzione.

3. La Giunta comunale, 'con deliberazione motivata, potrà sempre richiedere la rogitazione ad un notaio.

Art. 9 - Contratti per le concessioni cimiteriali

1. Per le concessioni di loculi ed aree, nonché per la illuminazione votiva nei cimiteri comunali, saranno osservate le norme di cui al regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. lo settembre 1990, n. 285, nonché quelle dei rispettivi regolamenti comma 1.

2. Le concessioni di cui al precedente corna 1 potranno essere fatte solo con contratto scritto su schema approvato dalla Giunta comunale.

CAPO III - ADEMPIMENTI DELLA GIUNTA COMUNALE

ADEMPIMENTI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 10 - Adempimenti della Giunta comunale.

I. Spetta alla Giunta comunale:

a) determinare il numero delle imprese da invitare alla gara (forcella);

b) escludere, eventualmente, dall'invito, ogni concorrente:

1) che sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera se trattasi di cittadino di altro Stato;

2) nei confronti del quale sia in corso una procedura di cui alla lettera precedente;

3) che abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla sua moralità professionale;

4) che nell'esercizio della propria attività professionale abbia commesso un errore grave, accertato, con qualsiasi mezzo di prova, dall'ente appaltante;

5) che non sia in regola con gli obbli9hi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o la legislazione del Paese di residenza.

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6) che non sia in regola con 91i obblighi concernenti le

dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti, è secondo la legislazione italiana;

7) che abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti

e condizioni rilevanti per concorrere all'appalto;

C) aggiudicare definitivamente i contratti provvedendo, occorrendo, alle eventuali operazioni correttive del verbale di aggiudicazione.

Art. li - Responsabili degli uffici e servizi.

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi attuare tutte le procedure per l’aggiudicazione dei contratti nel rispetto delle direttive degli organi elettivi di governo del Comune.

2. Spettano , inoltre, ai responsabili de9li uffici e dei servizi, tutti i compiti di gestione relativi all'affidamento delle prestazioni contrattuali e alla cura degli affari amministrativi.

.Art. 12 - Adempimenti a cura dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. Spetta, in particolare, ai responsabili degli uffici e dei servizi:

a) curare i rapporti con i tecnici incaricati della progettazione;

b) approntare gli avvisi d'asta, i bandi di gara e le lettere d'invito alle gare, l'individuazione dei quotidiani, atti tutti che saranno sottoposti all'approvazione della Giunta comunale;

c) comp9lare ~a scheda segreta dell'Amministrazione nei meccanismi concorsuali previsti dalla legge;

d) determinare l'esatto importo della cauzione ed approvarne la costituzione;

e> curare i rapporti con l'appaltatore ed il direttore dei lavori.

CAPO IV - CONTRATTI ~ELATIVI AD APPALTI DI OPERE PUBBLICHE

Art. 13 - Norme applicabili

1. Per i contratti relativi alle opere pubbliche di questo Comune trovano applicazione nell'ordine:

a) i~ capitolato speciale di appalto - elaborato di progetto che non potrà contenere norme in contrasto con il presente regolamento;

b) il presente re9olamento.

2. Per quanto non previsto negli atti di cui al comma precedente troveranno applicazione, in quanto applicabili:

a) le norme contenute nel capitolato generale d’appalto approvato con D.P.R. 15 lu9lio 1962, n. 1063 e successive modificazioni ed aggiunte;

b) le norme generali e speciali nazionali e regionali che regolano gli appalti di opere pubbliche. nonché le direttive della comunità economica europea.

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5_ Art. 14 - speciali contenuti dei bandi di gara

l~ Per i bandi di gara dovranno essere osservate le procedure di di cui al D.P.R.. 10 gennaio 1991, n. 55.

2. I bandi di gara dovranno , inoltre precisare:

a) che verranno considerate anomale ed escluse dalla gara ai sensi dell'art. 2-bis del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1989, n. 155, le offerte che presenteranno una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse incrementata del 7% (que1~e offerte, cioè, che supereranno di oltre 7 punti percentuali la media di tutte le offerte ammesse); il predetto procedimento di esclusione per anomalia non si applicherà qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a 15;

b) che in caso di offerte uguali si procederà con sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23.5.1924, n. 827;

C) che si procederà all'ag9iudicazione anche quando sia stata presentata una sola offerta valida,

d) che non sono ammesse, nel primo esperimento, offerte in aumento;

e) che sono ammesse le imprese non iscritte all'ANC aventi sede in uno Stato della CEE alle condizioni previste dagli artt. 13 e 14 della legge 8 agosto 1977, n. 584;

f) che i concorrenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta fino alle ore 12 del giorno precedente quello fissato per la gara.

CAPO V - APPALTO DEI SERVIZI A PRIVATI - INCARICHI PROFESSIONALI

Art. 15 - Affidamento della gestione dei servizi pubblici a privati

1. Alla gestione dei servizi pubblici il comune provvederà preferibilmente, direttamente , in economia.

2. Il ricorso alla concessione a terzi sarà limitato ai soli casi in cui sussistano: ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.

3. Trova applicazione l'art. 22 della legge 8 giugno 1990 , n n. 142.

Art. ~6 - Incarichi professionali esterni

1. Tutti gli incaricati professionali dovranno essere conferiti

con apposita convenzione con la quale dovranno essere disciplinati:

- la esatta descrizione dell’incarico conferito con richiamo alle

norme di legge e regolamentari che disciplinano la materia;

- i rapporti dell'ufficio con il professionista incaricato;

- i tempi di consegna e relative clausole penali e risolutive in

caso di ritardo;

- la proprietà del comune de9li elaborati originali, con facoltà

di modificarli;

- il deferimento delle controversie ad un collegio arbitrale;

2. La convenzione, infine dovrà indicare la misura del compenso da corrispondere e la norma applicata per determinarla.

 

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CAPO VI - CONTRATTI RELATIVI AD ALIENAZIONI DI MATERIALI FUORI USO

Art. 17 - Procedura per dichiarare fuori uso il materiale

 

 

 

 

 

 

 

 

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1. Per l'alienazione di materiali fuori uso sarà eseguita la seguente procedura:

1) il responsabile del servizio con apposita relazione proporrà di dichiarare il materiale fuori uso, indicandone i motivi e ne proporrà il prezzo di alienazione. Con la detta relazione dovranno essere precisati, fra l'altro:

a> i motivi della proposta;

b) perché i materiali sono da considerare fuori' uso; c) come e se i materiali debbono essere sostituiti e la non

convenienza di offrili in permuta;

d) il prezzo che ritiene realizzabile.

2> L'economo annoterà ed integrerà la detta relazione.

3) La Giunta comunale con apposita deliberazione, dichiarerà il materiale fuori uso disponendone la vendita a mezzo di licitazione privata oppure la distruzione indicandone le procedure.

Art. 18 - Procedura"ra per la licitazione privata

1. La Giunta comunale con deliberazione di cui al precedente art. 17, comma 3 darà corso , inoltre, alla approvazione;

a) dell'elenco delle ditte da invitare alla gara nell'intesa che I 'elenco stesso resterà aperto anche ad altri eventuali interessati che richiedessero di parteciparvi;

b) dello schema di invito alla gara.

2. Della gara sarà redatto apposito verbale nella intesa che l’aggiudicazione sarà definitiva solo con la sua approvazione con deliberazione della Giunta comunale.

3. La consegna dei materiali potrà avere luogo solo ad avvenuto pagamento dell'intero prezzo. Della consegna dovrà essere redatto apposito verbale a firma del responsabile del servizio e dell'economo comunale.

Art. 19 - Distruzione del materiale fuori uso

materiale non utilizzabile e privo di corso con le procedure indicate dalla

I. Alla distruzione del qualsiasi valore sarà dato Giunta com.le.

2. Della distruzione, alle cui operazioni dovranno presenziare

il responsabile del servizio e l'economo comunale, dovrà essere redatto apposito verbale da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale.

 

 

 

 

 

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__CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 20 - Termine per la conclusione dei procedimenti

l~ I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, - n. 241, accorrendo saranno determinati con provvedimento del Sindaco.

Art. 21 - Individuazione delle unità organizzative

1. Ai sensi dell'art. 4 d'ella legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell’ istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, saranno individuate dal Sindaco con apposito provvedimento.

Art. 22 - Leggi ed atti regolamentari

l~ Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili:

a) i regolamenti comunali speciali; b>le lessi regionali;

le leggi ed i regolamenti vigenti in materia

Art. 23 - Pubblicità del Regolamento

I. Copia del presente regolamento, a norma dell 'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti

i funzionari comunali cui sono affidati i servizi nonché i revisori dei conti.

Art. 24 - Entrata in vigore

Il presente regolamento, dopo che la deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva, sarà depositato, per quindici giorni consecutivi, nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico con la contemporanea affissione, all 'albo pretorio comunale e negli altri luo9hi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.

2. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese alla scadenza del deposito di cui al comma precedente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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IL CONSIGLIO CONMALE

 

visto ti Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 25 del 29.O6.S991 -esaminata senza rilievi dal co.RE.CO. di Ascoli Piceno nella seduta del 29~10S1991 Prat. N. 9327/LPU;

RITENUTA la necessito' di apportare al Regolamento le necessarie modifiche in adeguamento alla legislazione Regionale in materia di contratti;

VISTO in particolare l’art. 14 della Legge Regionale 05.11.1992 come sostituito dall'art. 12 della L.R. N. 25 del 2s.03.l99S che fissa nuovi limiti per il ricorso alla trattative privata;

DATO ATTO dell’>acquisizione dei pareri favorevoli di cui all’art.. 5Z della Legge N~ 142/90;

CON VOTI UNANIMI;

DELIBERA

APPORTARE al Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti le seguenti modifiche ed integrazioni 3

1)11 comma 3 dell’art.. 3 e' sostituito dal seguente :

"Le trattativa privata e' consentita per i contratti di pubbliche forniture di valore non superiore a 60.000.000= di lire -IVA esclusa e per i contratti di lavori pubblici di importo non superiore a 200.000.000= -IVA esclusa;

 

2)11 comma 4' dell’art.. 3 e> sostituito dal seguente

'E' sempre ammessa la trattativa privata anche diretta e senza +crmalita' nel caso di appalti per l'attuazione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all’art.. 36 - comma 2> della Legge Ne 142 del 06.06.1990 o che si rendano necessari per far 4ronte alla prima necessita' derivante da pubbliche calamita'".

 

3>Dopo il comma 4' dell’art.. 3 e' aggiunto in 5eguente comma 5

"Per contratti relativi a lavori, forniture e servizi di importo non superiore a L.SO.000.000- -IVA esclusa- si seguano le procedure stabilite nel vigente Regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia".

 

4>L’art., 4 e' sostituito dal seguente:

Articolo 4 - Stipulazione DEI Contratti A TRATTATIVA PRIVATA Con la trattativa privata si fa luogo alla conclusione del contratto direttamente con il soggetta ritenuto idoneo previa procedura negoziata con almeno tre ditte, salvo che con deliberazione motivata

Mto di emiglio coitdt o.

SS! 1t~ Ps'. 2 - MIE

¯_ ne vEni;a dimnntr~ta la impos~tbilita'

La trattativa privata e- cons,-L-~ntitAL...za condizìonL~ che ~Ell 'anno in cui. si ri corre a tal e procecrura di v-~cel ta non si ano stati stipulati cor, 10 ~te~so cc. ntra~nte contratti aventi ad ogq stia pr-e~tar ioni identiche e. complementari

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flilo ste~sn contraent~ ne' i corsc, de]. lo stc+s~o anno sol ace puo Esyerre

n!JovamentLB a~£ìd~ta, <nediante trattativa privata, i ~c-?sEcu-Yicne di prestazioni idr-~ntichr- e cornplenre?ntari +ìno ad un importo pari ai contratto precedent'-~ m~994 arata dal :20 7..

La dn~-.1 i htb.~.ra con i a. qual n-- si; dcci dc-,. il ri cfl~rt:c ;'ll a trattati va privata deve contener.n-, con di chiar-ar i one firmata dai F%e<-9or~v- ah i L-~ del procedi merto, le nativa ioni del i a{+ i de'mentn- a trattati va privata Per il mp orti 5u-p~r i or i a, qLtL~l lì i Fici i cat i" rn +1 comma ci cei i .1. ti" col c:

preaCdc~nte i o.:' trattati vc-~ privata +ormen cli a++ idamento di i avori non precedute d a pubb i i che t;are son o con Z,Efl t i- t C-? nC?ì r i SP r-~t t CZ CI _ I i eTh

a i a- i i. <11. c~c i Pi i n e a ori i e, Fi Lii e i ri n or ~ c: ~ i t a r i e o i. FI 1- cc q i st at al i e reyjionai i

La tratta-Li va privata 4 n particai are e- conseriti te',

i ) C u. an dci.- 'i; i i in CS all ti. S i a~ i i ti -~ a ]. on :1 t-- + $S. CZ an dat o-' ci e~c-n-r te o i ~hh i ero fonUtte prove p+t-r Fi tenere che ove a--i.. s,-per i- meritassero ~ndrehbern dts5erte

a- i 'acquisto 011 co~e la cui prod.LIZ.ione a-'' 9arant4ta da I va ti va.- i d u r~t r i al e~ CZ ) Er i a cui fl at tAl a n or C-~ i ossi b i I e p romucvt:?r CS

i i con c c>r s~o di p uh Lì -i c ti r~ Cn -f -f Sr i e

quancir: L r c-att acs i di acqui 'sì o di mac:c i ne, ~ Ct CnE?rl ti Cd 0,9 getti d irec si ~n £m cE~i e. u-n<s. ~c:ì- i- a d i tta pL~o + flr- fl i CE a or, i r Sq I i tv-i. -ti I t sani ci. ed

il qrado dì p£~r+ez-zion1 richiesti;.

4) quandù- vi deL baro pre..rdre. in a+ + i un i ctcai i CI est i mai i a Servi i tr e i a amun e

5) quando -~urt]&znv-.a dai 1 #vc~ri acquisti trasporti e forniture si a tal e da rn Un con ¼L:-~n ti r~;- inizi cii ci dù~q li inc en i o ci esi la li CZ i t ari on e

i n LZ E-tn Sr S i. fl c, o ri a i -E o a asso i n c: i.. ~.. r i CZ or r Cn CZ SP z':.ci ai i ed ecc e i on e'. I i ci r co+--t-si-.n ~. ci 1 e quali rn or pcen~a n-.ssC--.r s Ltt i i rnent<*-:seguì te' ie~ procp-.d'jrà dei i a li ci La i ore pri. <aLA

 

 

5 I)ctp r.~ i- ari i colo 4 S? - agq i un t o i i 's-Sc~ uL~n t e ar-ti i col o 4 b i ~-

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i i rnp orto a ti e'5.p- d ati a, i r Equi si ti ci chi !<:.-Ht i p Cr i c~ ar i sa i pari me ed i i terrn i ne 9 SÈ i a pC es.~enta--< i onp 4r-~ li E ri chi ~ste cii in vi t o

5)1 ettera di invito a tutte le iriprese chr~ rìe~- abbi; ano {at-.tc i chi c s -L #.;. e.. a omun t\ uC+ ad un n un~er o H i i mp È ti CZfl in + E È I or e a t r- È~ Èavvarti mento che Is of +e rt&s d*v;vonc e'rsErs pretentate in hu+-ta chi usa ":it;iìlata con ceralacca m ccntrofircnata nei lernbl di chiLsura, pcz~soro rissere invitate amchn~t i fnprcc%-e che non ne abbi ano + atto r i ah lesta;

C) apertura dei i htt5te dell e offerte risi luogo, giorno ed or:

indicati nella lettera di invito,

doredazi one del relativo verbale dei le opera~;' ioni da parte dei la Coinmi $51 Orie di gara composta dal Segretari o ComunalE E dal

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E del 11-05-95 - Paq. 3 - CEnINE PEflflSU

Re~pon~abii+ d~1 i ~U++icio t~CflICo che ~vo19M- anche lE +unz-iofli di Seqretari o;

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Le prEcsn~flti di. sposi i orli ai s~nni Ò61 i >trt - (6 cornrna 5 L<i ti ma p+ì-rtcz del 1. o 3 ti a -ti iii o C§~o~Tlttn c~ i E c~n i r c~r fl i- rn vi i]c'È A i i A~L -ti o dei i a: s~eCZ itt i vi i a cisl i a. prsssnte dn#1 i bei~az i on~~-~;

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Sttt di consiglio ccffiunale n. e del 11-05-95 - Pag. 4 - COMUNE PEDÀSO