COMUNE DI PEDASO

Provincia di Ascoli Piceno

 

REGOLAMENTO EDILIZIO

 

(testo coordinato con le modifiche apportate dal D.P.G.R.14/11/1990, n.28 e dal D.P.G.R.12/5/1993, n.34)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI OPERE, ATTIVITA' ED INTERVENTI SOGGETTI A CONCESSIONE O AD AUTORIZZAZIONE EDILIZIA

Art. 1 Contenuti del regolamento edilizio

Art. 2 Opere e attività soggette a concessione edilizia

Art. 3 Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, soggetti ad autorizzazione gratuita

Art. 4 Altri interventi ed opere soggetti ad autorizzazione gratuita

Art. 5 Opere non soggette a concessione o autorizzazione

Art. 6 Concessioni in deroga

Art. 7 Opere di competenza dello Stato ed opere su aree demaniali

TITOLO II

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Art. 8 Interventi di manutenzione ordinaria

Art. 9 Interventi di manutenzione straordinaria

Art. 10 Interventi di restauro e risanamento conservativo

Art. 11 Interventi di ristrutturazione edilizia

Art. 12 Interventi di ristrutturazione urbanistica

TITOLO III

INDICI E PARAMETRI EDILIZI E URBANISTICI

Art. 13 Definizione degli indici e parametri

TITOLO IV

COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE

Art. 14 Funzioni della commissione edilizia comunale

Art. 15 Composizione della commissione edilizia

Art. 16 Sottocommissioni

Art. 17 Funzionamento della commissione edilizia

TITOLO V

ISTANZA DI CONCESSIONE E RELATIVA ISTRUTTORIA

Art. 18 Soggetti legittimati alla domanda di concessione edilizia

Art. 19 Domanda di concessione

Art. 20 Documentazione a corredo della domanda di concessione

Art. 21 Ulteriori domande ed allegati connessi con la domanda di concessione

Art. 22 Atti autorizzativi generali

Art. 23 Autorizzazioni in materia di bellezze naturali

Art. 24 Istruttoria preliminare della domanda di concessione

Art. 25 Esame della domanda di concessione

Art. 26 Progetti di massima

 

TITOLO VI

RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Art. 27 Decisioni sulla domanda di concessione

Art. 28 Silenzio assenso

Art. 29 Contributo di concessione

Art. 30 Titolarità della concessione

Art. 31 Validità della concessione

Art. 32 Annullamento della concessione

Art. 33 Varianti al progetto approvato e varianti in corso d'opera

Art. 34 Sanatoria per certificazione di conformità

TITOLO VII

ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 35 Responsabilità nella esecuzione delle opere e delle attività

Art. 36 Inizio dei lavori

Art. 37 Vigilanza sulla esecuzione dei lavori Interruzione dei lavori

Art. 38 Cantieri di lavoro

Art. 39 Ponti e scale di servizio

Art. 40 Scarico dei materiali, demolizioni, nettezza delle strade adiacenti ai cantieri

Art. 41 Rimozione delle recinzioni

Art. 42 Prevenzione degli infortuni

Art. 43 Ultimazione dei lavori

TITOLO VIII

ABITABILITA' E AGIBILITA'

Art. 44 Domanda relativa all'abitabilità o all'agibilità

Art. 45 Rilascio dell'autorizzazione di abitabilità o agibilità

Art. 46 Utilizzazione abusiva di costruzioni

TITOLO IX

AUTORIZZAZIONI EDILIZIE

Art. 47 Istanza di autorizzazione e relativa istruttoria

Art. 48 Rilascio, condizioni e validità dell'autorizzazione

TITOLO X

PIANI DI LOTTIZZAZIONE ED INTERVENTI EDILIZI DIRETTI

Art. 49 Piani attuativi

Art. 50 Documentazione a corredo della domanda di lottizzazione

Art. 51 Richiesta di parere preliminare

Art. 52 Approvazione dei piani di lottizzazione

Art. 53 Compilazione d'ufficio di progetti di lottizzazione

Art. 54 Intervento edilizio diretto

TITOLO XI

VIGILANZA SULL'ATTIVITA' URBANISTICA ED EDILIZIA

Art. 55 Vigilanza sulle costruzioni e sanzioni

Art. 56 Esecuzione d'ufficio

Art. 57 Garanzie

 

TITOLO XII

AREE PERTINENTI - DISTANZE - PARCHEGGI

Art. 58 Area pertinente

Art. 59 Distanze

Art. 60 Parcheggi

TITOLO XIII

ZONE DI RISPETTO E VINCOLI PARTICOLARI

Art. 61 Zone di rispetto cimiteriali e stradali

Art. 62 Realizzazione di cabine ENEL e SIP

Art. 63 Opere realizzate dall'amministrazione comunale ed edifici a carattere collettivo-sociale

 

TITOLO XIV

DECORO E ARREDO URBANO

Art. 64 Arredo urbano

Art. 65 Antenne radio e televisive

Art. 66 Aggetti e sporgenze sul suolo pubblico

Art. 67 Muri di prospetto e recinzioni

Art. 68 Servitù pubbliche

Art. 69 Apposizione di mostre, vetrine, bacheche, insegne, cartelli pubblicitari

Art. 70 Restauri e modifiche alle opere esterne dei fabbricati

Art. 71 Uscite dalle autorimesse. Rampe per il transito dei veicoli.

Art. 72 Contatori di gas, energia elettrica ed acqua

 

TITOLO XV

REQUISITI GENERALI DEGLI EDIFICI

Art. 73 Salubrità del terreno

Art. 74 Requisiti relativi all'impermeabilità e all'isolamento dall'umidità

Art. 75 Requisiti di carattere termico

Art. 76 Requisiti di carattere acustico

Art. 77 Requisiti illuminotecnici

Art. 78 Requisiti relativi all'aereazione e al dimensionamento dei locali

Art. 79 Cortili e chiostrine

Art. 80 Stabilità e sicurezza dei fabbricati

Art. 81 Abbattimento delle barriere architettoniche

 

TITOLO XVI

REQUISITI SPECIFICI DEGLI IMPIANTI

Art. 82 Rifornimento idrico e impianti sollevamento acque

Art. 83 Pozzi, vasche e cisterne per acqua potabile

Art. 84 Modalità di scarico delle acque provenienti da insediamenti civili

Art. 85 Modalità di scarico delle acque provenienti da insediamenti produttivi

Art. 86 Impianto di smaltimento delle acque piovane

Art. 87 Impianti di smaltimento delle acque luride

Art. 88 Dimensionamento e caratteristiche delle fosse settiche e degli impianti di depurazione delle acque luride

Art. 89 Concimaie

Art. 90 Impianti igienici

Art. 91 Impianti di aereazione

Art. 92 Caratteristiche dei fabbricati ai fini della prevenzione degli incendi

Art. 93 Norme antincendio per edifici speciali

Art. 94 Impianti di gas per uso domestico

Art. 95 Impianti di spegnimento

Art. 96 Focolai, forni e camini, condotti di calore e canne fumarie

TITOLO XVII

USO DI SUOLO, SPAZI E SERVIZI PUBBLICI

Art. 97 Occupazione temporanea e permanente di spazio o suolo o sottosuolo pubblico

Art. 98 Rinvenimenti e scoperte

Art. 99 Tende aggettanti sullo spazio pubblico

TITOLO XVIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 100 Rilevamento del patrimonio edilizio

Art. 101 Entrata in vigore del regolamento edilizio

Art. 102 Norme finali per l'attuazione del regolamento edilizio tipo

Art. 103 Domande di concessione e di autorizzazione presentate prima dell'entrata in vigore del regolamento edilizio comunale o della data prevista dal comma 2

dell’articolo 103

 

ALLEGATI

Allegato A Documentazione da allegare alla domanda di concessione edilizia - Stato di fatto

Allegato B Documentazione da allegare alla domanda di concessione edilizia - Progetto

Allegato C Elaborati richiesti per l'autorizzazione

 

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

OPERE, ATTIVITA' ED INTERVENTI SOGGETTI A CONCESSIONE O AD AUTORIZZAZIONE EDILIZIA

 

Art. 1

Contenuti del regolamento edilizio

L'attività costruttiva edilizia e le altre attività ad essa connesse; le opere e le urbanizzazioni che modificano l'ambiente urbano territoriale; le lottizzazioni di aree ed ogni altra attività comportante trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale, con esclusione delle normali operazioni agricole e delle attività estrattive, sono disciplinate dalle previsioni degli strumenti urbanistici generali, dalle relative norme tecniche di attuazione, dalla legislazione statale e regionale in materia nonché dal presente regolamento edilizio.

Art. 2

Opere e attività soggette a concessione edilizia

1. Sono soggette a concessione edilizia le seguenti opere realizzate da soggetti privati o pubblici:

a) nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni, demolizioni con ricostruzione totale o parziale di fabbricati;

b) interventi di restauro e risanamento conservativo che non riguardino il recupero abitativo di edifici preesistenti;

c) interventi di ristrutturazione edilizia di cui al successivo art.11;

d) interventi di ristrutturazione urbanistica di cui al successivo art.12;

e) modificazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della L.R. 18 giugno 1986, n.14, delle destinazioni d'uso di fabbricati esistenti o di parte di essi mediante l'esecuzione di opere edilizie, quando implichino variazione in aumento degli standards previsti dal D.M. 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1968, n.97;

f) altre modificazioni delle destinazioni d'uso di fabbricati esistenti o di parte di essi mediante l'esecuzione di opere edilizie e per le quali il Comune non preveda il rilascio della autorizzazione a norma dell'articolo 6 della citata L.R. 14/1986;

g) opere di urbanizzazione primaria e secondaria, viabilità poderale o di bonifica, strade private;

h) esecuzione di opere di consolidamento e sostegno dei terreni;

i) realizzazione di manufatti all'interno delle zone cimiteriali;

l) serre fisse, intendendo per tali gli impianti stabilmente infissi al suolo, di tipo prefabbricato o eseguiti in opera, destinati esclusivamente a colture specializzate prodotte in condizioni climatiche artificiali;

m) costruzioni di garages ed autorimesse fuori terra;

n) manufatti necessari a realizzare stazioni di servizio per distribuzione di carburante, esclusi gli apparati necessari alla erogazione del solo carburante;

o) installazione fuori terra di serbatoi destinati al deposito di carburante e oli minerali, saldamente infissi al suolo;

p) altri interventi a carattere permanente di cui al precedente articolo 1, esclusi quelli indicati nei successivi articoli 3, 4 e 5 nonché escluse le opere di competenza di amministrazioni dello Stato e le opere su aree demaniali di cui al successivo articolo 7.

2. Sono inoltre soggetti a concessione edilizia, qualora abbiano carattere permanente, i seguenti interventi: predisposizione di aree per campeggi, parcheggi e simili, piste e impianti di risalita per sport invernali e ogni altra realizzazione di opere sul territorio per uso sportivo e ricreativo.

Art. 3

Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, soggetti ad autorizzazione gratuita

1. Sono soggetti ad autorizzazione gratuita, rilasciata dal sindaco:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria, relativamente ai soli immobili vincolati ai sensi della Legge 1 giugno 1939, n.1089 o della legge 29 giugno 1939, n.1497;

b) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui al successivo articolo 9;

c) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo per il recupero abitativo di edifici preesistenti di cui al successivo articolo 10.

2. Per gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, l'istanza al sindaco per la autorizzazione, da presentarsi a mezzo lettera raccomandata, si intende accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine di novanta giorni dal ricevimento della medesima. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori, dando comunicazione al sindaco del loro inizio a mezzo lettera raccomandata.

3. La disposizione di cui al precedente comma non si applica per gli interventi su edifici soggetti ai vincoli previsti dalla Legge 1 giugno 1939, n.1089, dalla Legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dal Decreto Legge 27 giugno 1985, n.312, convertito (con modificazioni) nella Legge 8 agosto 1985, n.431, e per quelli che comportino il rilascio dell'immobile da parte del conduttore.

Art. 4

Altri interventi ed opere soggetti ad autorizzazione gratuita

1. Sono soggette ad autorizzazione gratuita, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Decreto Legge 23 gennaio 1982, n.9, convertito (con modificazioni) nella Legge 25 marzo 1982, n.94, purché conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, e non sottoposte ai vincoli previsti dalle Leggi 1 giugno 1939, n.1089, 29 giugno 1939, n.1497 e dal D.L. 27 giugno 1985, n.312, convertito (con modificazioni) nella Legge 8 agosto 1985, n.431:

a) le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera m);

b) le occupazioni di suolo mediante deposito di materiale o esposizione di merci a cielo aperto;

c) le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi che non riguardano le coltivazioni di cave e torbiere. Le cave sono soggette alla disciplina della L.R. 22 maggio 1980, n.37;

2. La realizzazione di parcheggi di cui all'articolo 9 della Legge 22 marzo 1989, n.122 è soggetta ad autorizzazione gratuita con le modalità stabilite dallo stesso articolo.

3. Sono soggetti ad autorizzazione gratuita, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 29 maggio 1982, n.308, gli interventi su edifici esistenti riguardanti nuovi impianti, lavori, opere, installazioni, relativi alle energie rinnovabili ed alla conservazione ed al risparmio dell'energia.

4. Sono inoltre soggetti ad autorizzazione, ai sensi dell'articolo 2, ottavo comma, del D.L. 30 dicembre 1981, n.801, convertito (con modificazioni) nella Legge 5 marzo 1982, n.62, le opere ed interventi di natura edilizia e urbanistica relativi allo smaltimento di liquami e fanghi nelle zone a ciò destinate, con riduzione a sessanta giorni del termine stabilito dall'articolo 48 della Legge 5 agosto 1978, n.457.

5. Sono altresì soggette ad autorizzazione di cui all'articolo 48 della Legge 5 agosto 1978, n.457 le opere edilizie previste dall'articolo 2 della Legge 9 gennaio 1989, n.13 qualora consistenti in rampe o ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.

6. Per gli interventi di cui al precedente comma 1., l'istanza al sindaco per l'autorizzazione ad eseguire i lavori si intende accolta, qualora il sindaco non si pronunci nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della medesima. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori, dando comunicazione al sindaco del loro inizio a mezzo lettera raccomandata.

7. Sono infine soggetti ad autorizzazione gratuita i seguenti interventi:

a) perforazione di pozzi ed opere annesse per la estrazione idrica e mineraria;

b) apposizione di tende aggettanti su spazio pubblico, collocazioni di insegne, bacheche, mostre, vetrine, tabelle o cartelli, cartelloni e altri oggetti a scopo di pubblicità;

c) apertura o modificazione di accessi sulle fronti stradali o su aree pubbliche, purché non comportino alterazioni sul corpo del fabbricato;

d) qualsiasi opera a carattere non permanente, ma occasionale o stagionale, quali chioschi, cabine e simili, copertura di impianti sportivi, ricreativi o di ristori;

e) modifica della destinazione d'uso nei limiti di cui all'articolo 6 della L.R. 18 giugno 1986, n.14;

f) distributori di carburanti con annessi accessori, purché non comportino la realizzazione di manufatti diversi da quelli della distribuzione carburanti, quali officine, depositi, punti vendita, bar ristoro e simili;

h) muri di sostegno e rilevati in genere, non facenti parte di nuove opere stradali;

i) laghi artificiali ad uso irriguo, industriale, ecc.

8. La domanda di autorizzazione deve essere corredata dei provvedimenti abilitativi richiesti da norme statali, regionali o comunali.

Art. 5

Opere non soggette a concessione o autorizzazione

1. Non sono soggette a concessione o autorizzazione:

a) le opere di manutenzione ordinaria, purché non interessino edifici vincolati secondo quanto specificato al precedente articolo 3, comma 1, lettera a);

b) le opere interne alle costruzioni, escluse quelle interessanti edifici vincolati ai sensi delle Leggi 1 giugno 1939, n.1089, e 29 giugno 1939, n.1497, e successive modifiche e integrazioni, che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati, con i regolamenti edilizi e con i regolamenti d'igiene vigenti, non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei prospetti, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile. Ai fini dell'applicazione della disposizione contenuta nella presente lettera, non è considerato aumento delle superfici utili, l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parti di esse. Per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lettera A dell'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1968, n.97, al fine di garantire la salvaguardia delle originarie caratteristiche costruttive, salva diversa disciplina degli strumenti urbanistici attuativi, sono comunque soggette ad autorizzazione le opere interne;

c) opere di assoluta urgenza e di necessità immediata, eseguite su ordinanza del sindaco, emanata per la tutela della pubblica incolumità. In mancanza dell'ordinanza del sindaco, possono tuttavia essere eseguite, senza preventiva istanza di concessione o autorizzazione da parte dell'interessato, quelle opere provvisionali di assoluta urgenza, indispensabili ad evitare imminenti pericoli o danni, fermo restando l'obbligo di darne successiva ed immediata comunicazione al sindaco e di presentare sollecitamente la domanda di concessione oppure la domanda di autorizzazione, secondo quanto previsto dal presente regolamento;

d) demolizione di opere abusive ordinata dal sindaco in applicazione della legislazione vigente;

e) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del D.L. 23 gennaio 1982, n.9, convertito (con modificazioni) nella Legge 25 marzo 1982, n.94;

f) opere e installazioni per la segnaletica stradale, orizzontale e verticale, in applicazione del codice della strada;

g) installazione di condutture elettriche, telefoniche, antenne televisive; fermo restando che dette opere sono soggette ad autorizzazione, quando richiedano notevoli opere murarie, scavi e reinterri;

h) opere di sistemazione degli spazi esterni; fermo restando che dette opere sono soggette ad autorizzazione, quando comportino opere murarie o consistenti rimodellamenti del terreno oppure ricadano sotto la disciplina delle Leggi 1 giugno 1939, n.1089, 29 giugno 1939, n.1497 e del D.L. 27 giugno 1985 n.312 convertito (con modificazioni) nella Legge 8 agosto 1985, n.431;

i) le opere edilizie di cui all'articolo 2 della Legge 9 gennaio 1989, n.13, finalizzate alla eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco, contestualmente all'inizio dei lavori, una relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti.

Art. 6

Concessioni in deroga

1. Nei limiti e nelle forme stabiliti dall'articolo 41 quater della Legge 17 agosto 1942, n.1150 e dall'articolo 3 della Legge 21 dicembre 1955, n.1357, il sindaco, previa deliberazione del consiglio comunale e munito del nulla osta preventivo della giunta regionale, ha la facoltà di concedere deroghe alle disposizioni del regolamento edilizio, nonché alle norme degli strumenti urbanistici vigenti per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico.

2. Sono escluse dalla concessione in deroga le zone omogenee A di cui all'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1968, n.97.

3. Sono altresì non derogabili le norme relative alle destinazioni di zona, per le quali sono necessarie specifiche varianti allo strumento urbanistico.

4. La facoltà di deroga può essere estesa ad interventi di edilizia sperimentale da realizzare con finanziamento pubblico.

Art. 7

Opere di competenza dello Stato ed opere su aree demaniali

1. Ai sensi dell'articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o per opere insistenti su aree del demanio statale, l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato d'intesa con la Regione.

2. In caso di non conformità con i vincoli e le norme dei piani urbanistici ed edilizi vigenti, la progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato, è eseguita dalle amministrazioni statali competenti d'intesa con la Regione. A tal fine, la giunta regionale acquisisce preventivamente il parere dei comuni nel cui territorio sono previsti gli interventi.

 

TITOLO II

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

 

Art. 8

Interventi di manutenzione ordinaria

1. Sono interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

2. Gli interventi di manutenzione ordinaria, tra l'altro, riguardano:

a) il rimaneggiamento del manto di copertura, il suo riordino e anche la sostituzione integrale, purché con ugual materiale e senza modificare la volumetria delle coperture;

b) la riparazione di intonaci, rivestimenti, pavimenti, infissi sia interni sia esterni;

c) il rifacimento di intonaci, tinteggi, rivestimenti, pavimenti, infissi, all'interno delle unità immobiliari anche con caratteristiche diverse dai precedenti oppure all'esterno delle unità immobiliari con le stesse caratteristiche dei precedenti;

d) la riparazione o sostituzione di canali di gronda, discendenti pluviali e canne fumarie;

e) la riparazione o sostituzione di materiali ed elementi di isolamento e impermeabilizzazione;

f) la riparazione delle sistemazioni esterne, come le recinzioni;

g) il restauro o il rifacimento di pozzi o cisterne all'interno delle proprietà private;

h) la riparazione ed ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la costruzione o la destinazione di nuovi locali per i servizi igienici e tecnologici;

i) ogni altra opera di riparazione o sostituzione di elementi danneggiati, usurati o inadeguati alle esigenze del normale uso del fabbricato.

3. Resta ferma, per gli interventi di manutenzione ordinaria qualificabili come opere interne, l'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 2.

4. Resta altresì fermo, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della Legge 29 maggio 1982, n.308, che l'installazione di impianti solari e di pompe di calore destinati unicamente alla produzione di aria e acqua calda per edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera e non è soggetta ad autorizzazione specifica.

5. Per quanto riguarda gli edifici industriali e artigianali sono considerate opere di manutenzione ordinaria anche quelle intese ad assicurare la funzionalità degli impianti ed il loro adeguamento tecnologico, così come indicate nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 16 novembre 1977, n.1918;

Art. 9

Interventi di manutenzione straordinaria

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano le opere e le modifiche necessarie al rinnovamento e sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, nonché alla realizzazione e integrazione dei servizi igienico sanitari e tecnologici.

2. Le parti dell'edificio sottoposte a rinnovamento e sostituzione, ai sensi del comma 1, debbono mantenere, ricostituite nei materiali, la loro posizione e funzione all'interno del preesistente sistema strutturale e distributivo.

3. Per parti strutturali si intendono quegli elementi dell'edificio aventi funzioni portanti, quali muri maestri, solai di piano e di copertura, volte e scale. I relativi interventi di manutenzione straordinaria debbono essere limitati esclusivamente alle opere necessarie ad assicurare la stabilità di tali elementi, anche attraverso la sostituzione totale degli stessi, mentre non possono comportare alcuna variazione della situazione planimetrica preesistente.

4. I servizi igienico sanitari e tecnologici, oltre che integrati con opere che ne migliorino l'efficienza, possono essere anche realizzati ex-novo al fine di migliorare la funzionalità dell'uso originario dell'immobile o la funzionalità stabilita dagli strumenti urbanistici.

5. In ogni caso gli interventi di manutenzione straordinaria, da attuare nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio, non debbono alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non devono comportare modificazioni delle destinazioni d'uso.

6. Gli interventi di manutenzione straordinaria, tra l'altro, riguardano:

a) il consolidamento delle fondazioni, dei muri portanti, delle strutture del tetto, dei solai, delle volte e delle scale;

b) il rifacimento delle strutture del tetto senza modifiche di forme e di quote (d'imposta e di colmo);

c) la demolizione e ricostruzione di solai, volte e scale, anche con materiali diversi, ma senza modifiche di quota;

d) la demolizione di volte e rifacimento in loro vece di solai, senza modifiche della quota di calpestio;

e) la demolizione e ricostruzione di parti delle fondazioni o dei muri portanti, con o senza modifiche di materiali;

f) il consolidamento, demolizione e successiva ricostruzione di tramezzi, con o senza modifiche di materiali;

g) l'inserimento ex-novo di intonaci, di rivestimenti interni, di pavimenti interni;

h) l'apertura, chiusura o modificazione di porte esterne o finestre, solo se ciò costituisce ripristino delle preesistenze;

i) il rifacimento del manto del tetto con materiale diverso;

l) il rifacimento o la realizzazione di pavimenti, intonaci, infissi, rivestimenti e tinteggi esterni con caratteristiche diverse;

m) la sostituzione di infissi esterni con caratteristiche diverse o la messa in opera di doppi infissi;

n) l'inserimento di vespai, di isolamenti termo-acustici e di altre impermeabilizzazioni;

o) le modifiche o costruzioni delle sistemazioni esterne, come le recinzioni;

p) la sostituzione totale o la realizzazione di nuovi servizi igienico-sanitari in mancanza o inefficienza di quelli esistenti.

7. Resta ferma, per gli interventi di manutenzione straordinaria qualificabili come opere interne, l'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente articolo 5, comma 1, lettera b), e comma 2.

8. Per quanto riguarda gli edifici industriali e artigianali, sono considerati interventi di manutenzione straordinaria tutti quelli sulle apparecchiature, servizi e impianti così come indicati nella circolare del Ministro dei Lavori Pubblici 16 novembre 1977, n.1918, non elencati tra quelli di manutenzione ordinaria, purché non compromettano le caratteristiche ambientali e paesaggistiche, non diano luogo a effetti negativi di natura igienica e non comportino aumento delle superfici utili.

Art. 10

Interventi di restauro e risanamento conservativo

1. Sono interventi di restauro e risanamento conservativo tutti quelli finalizzati alla conservazione dell'organismo edilizio e al miglioramento della funzionalità dello stesso in relazione a destinazioni d'uso con esso compatibili, anche diverse da quelle precedenti.

2. Tali interventi consistono in un insieme sistematico di opere che possono coinvolgere tutte le componenti dell'organismo edilizio (formali, strutturali, distributive, tecnologiche), sempre però nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dello stesso.

3. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo, comprensivi di quelli di cui al precedente articolo 9 allorché siano aggregati in un "insieme sistematico", riguardano, tra l'altro, le seguenti opere:

a) consolidamento, ripristino delle scale e rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio (quali muri, volte, solai di piano e copertura, balconi); vanno considerate come parte integrante dell'edificio anche quelle aggiunte o modificazioni che - pur risultando conseguenti ad alterazioni dell'impianto originario - sono ormai, per dignità di materiali e correttezza di forme, completamente assimilate all'organismo edilizio e costituiscono documento storico della sua evoluzione nel tempo;

b) ripristino di quelle parti alterate da superfetazioni o manomissioni totalmente estranee, per tecnologia, forma e materiali, all'impianto architettonico (quali costruzioni pensili, abbaini, tettoie, verande, accessori per giardini e orti) e quindi da eliminare;

c) inserimento di elementi accessori e impianti richiesti dalle esigenze dell'uso (quali nuovi servizi igienico-sanitari, locale caldaia, ascensori) sempre nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo edilizio;

d) riordino delle aperture, anche con modificazioni dell'impianto distributivo interno.

4. Resta ferma, per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo qualificabili come opere interne, l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 2.

5. La modifica della destinazione d'uso è consentita, purché ammessa dalle norme degli strumenti urbanistici e compatibile con il carattere storico-artistico dell'edificio e la sua struttura e tipologia originaria.

Art. 11

Interventi di ristrutturazione edilizia

1. Sono interventi di ristrutturazione edilizia tutti quelli finalizzati alla trasformazione dell'organismo edilizio in rapporto a nuove esigenze funzionali con un insieme sistematico di opere che, pur senza arrivare alla demolizione completa con ricostruzione, possono portare ad un organismo completamente diverso da quello esistente.

2. Le opere di modifica e sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, nonché l'inserimento di nuovi elementi o impianti non sono condizionati né alla destinazione né alla tipologia originariamente proprie dell'edificio.

3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, possono riguardare, tra l'altro, le seguenti opere:

a) rifacimento dell'ossatura portante sia orizzontale che verticale con variazioni planimetriche e altimetriche della originaria posizione degli elementi strutturali;

b) demolizione di coperture, solai, volte, scale, muri portanti, fondazioni;

c) demolizione e ricostruzione delle fondazioni e dei muri portanti con modifiche dei sistemi statici o con spostamenti;

d) demolizione e ricostruzione dei solai, delle scale e della copertura, anche con modifiche di quote;

e) costruzione di nuovi solai, scale, coperture, volte, muri portanti, fondazioni;

f) demolizione parziale o totale di un singolo edificio e sua ricostruzione secondo parametri fissati, ove necessario, dalla normativa di apposito piano di recupero e a condizione che l'intervento non muti l'assetto urbanistico in cui l'edificio è inserito;

g) sopraelevazioni e ampliamenti;

h) realizzazione di nuove aperture sulle murature perimetrali;

i) riorganizzazione dei collegamenti verticali e orizzontali nonché dei servizi di uso comune;

Art. 12

Interventi di ristrutturazione urbanistica

1. Sono interventi di ristrutturazione urbanistica quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

2. Non sono consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica in assenza di uno specifico strumento urbanistico che ne disciplini l'attuazione e la normativa.

 

TITOLO III

INDICI E PARAMETRI EDILIZI E URBANISTICI

Art. 13

Definizione degli indici e parametri

1. Gli indici e i parametri edilizi e urbanistici sono definiti nel modo seguente:

a) SUPERFICIE TERRITORIALE (ST)

E' l'area complessiva interessata da un intervento urbanistico attuativo, comprendente le aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria e le aree destinate all'edificazione.

b) SUPERFICIE FONDIARIA (SF)

E' l'area destinata all'edificazione, che risulta dalla ST sottraendo le superfici per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

c) SUPERFICIE UTILE LORDA (SUL)

E' la somma delle superfici lorde di ciascun piano dell'edificio, comprese entro il perimetro esterno delle murature, includendo "bow window", scale e ballatoi di accesso, vani ascensori, cavedi per impianti tecnici, nonché il sottotetto qualora abitabile o utilizzabile (come indicato alla successiva lettera t).

Contribuiscono al calcolo della superficie utile lorda, con una quota pari al 50% della loro entità, i porticati di uso condominiale ed il piano seminterrato (come definito alla successiva lettera u).

Non contribuscono al calcolo della superficie utile lorda:

- i piani completamente interrati (come definiti alla successiva lettera u);

- i porticati pubblici o d'uso pubblico;

- i volumi tecnici emergenti dalla copertura piana o dalle falde del tetto, destinati ad extracorsa degli ascensori, scale di accesso alla copertura, locali strettamente necessari per impianti, serbatoi, vasi di espansione o canne fumarie;

- scale di sicurezza antincendio esterne ed aperte, nonché qualsiasi rampa esterna di scala non coperta, terrazze e logge aperte.

d) VOLUME (V)

E' la somma dei prodotti della superficie lorda di ciascun piano per l'altezza dello stesso piano, misurata tra le quote di calpestio del piano stesso e del piano superiore.

Per l'ultimo piano, l'altezza è quella compresa tra la quota di calpestio e l'intradosso del solaio piano o, per coperture a falde, l'altezza media dell'intradosso relativa alla superficie lorda computata.

e) INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE (IT)

E' il rapporto tra il volume (V) massimo realizzabile in una determinata zona e la superficie territoriale (ST) della zona stessa.

f) INDICE DI UTILIZZAZIONE TERRITORIALE (UT)

E' il rapporto tra la superficie utile lorda (SUL) massima realizzabile in una determinata zona e la superficie territoriale (ST) della zona stessa.

g) INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA (IF)

E' il rapporto tra il volume (V) e la superficie fondiaria (SF).

h) INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA (UF)

E' il rapporto tra la superficie utile lorda (SUL) e la superficie fondiaria (SF)

i) SUPERFICIE COPERTA (SC)

E' la proiezione orizzontale delle superfici lorde fuori terra.

l) INDICE DI COPERTURA (IC)

E' il rapporto tra la superficie coperta (SC) e la superficie fondiaria (SF).

m) ALTEZZA DELLE FRONTI (H)

E' l'altezza di ogni parte di prospetto in cui può essere scomposto l'edificio, misurata dalla linea di terra alla linea di copertura computando i corpi arretrati qualora non compresi.

La linea di terra è definita dall'intersezione della parete del prospetto con il piano stradale o il piano del marciapiede o il piano del terreno a sistemazione definitiva.

La linea di copertura è definita, nel caso di copertura piana, dall'intersezione della parete del prospetto con il piano corrispondente all'estradosso del solaio di copertura; nel caso di copertura a falde, dall'intersezione della parete di prospetto con il piano corrispondente all'estradosso della falda di copertura.

Salvo diversa specifica prescrizione dei singoli strumenti urbanistici, la misura dell'altezza non tiene conto del vano scala, dell'ascensore e di canne fumarie, né delle maggiorazioni corrispondenti a bocche di lupo o agli accessi esterni, carrabili e pedonali, al piano seminterrato, purché gli accessi stessi, realizzati in trincea rispetto alla linea di terra, non siano di larghezza superiore a m. 3.

n) ALTEZZA MASSIMA DEGLI EDIFICI (H MAX)

E' la massima tra le altezze delle diverse parti di prospetto in cui può essere scomposto l'edificio, misurate come alla precedente lettera m).

Nel caso di prospetti in cui siano presenti falde inclinate di tetti (a capanna, sfalsati o ad unico spiovente), per altezza massima si considera quella corrispondente all'intersezione delle pareti di prospetto con il piano corrispondente all'estradosso della falda di copertura purché il colmo non superi di ml.1,80 l'altezza così misurata; in caso diverso l'altezza massima va misurata alla linea di colmo (v. figure 1, 2, 3, e 4).

Nel caso che le falde di copertura coincidano con le pareti inclinate dei prospetti, l'altezza massima va sempre misurata alla linea di colmo (v. figure 5 e 6).

Per edifici ubicati su terreni con pendenza naturale superiore al 15%, l'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici, salvo prescrizioni più restrittive degli stessi, può essere superata di un 20% nelle parti a valle dei prospetti, con un massimo assoluto di ml.2,00 (v. figura 7).

o) DISTACCO TRA GLI EDIFICI (DF)

E' la distanza (minima) tra le pareti antistanti gli edifici, o corpi di fabbrica degli stessi, salvo le pareti prospettanti sugli spazi interni di cui alla successiva lettera r), misurata nei punti di massima sporgenza.

Due pareti si intendono prospicienti quando l'angolo formato dal prolungamento delle stesse è inferiore ai 70 gradi sessagesimali e la sovrapposizione è superiore a 1/4 della distanza minima tra le pareti stesse.

Per gli edifici gradonati la distanza viene misurata in corrispondenza di ogni arretramento.

p) DISTACCO DAI CONFINI (DC)

E' la distanza tra la proiezione verticale della parete dell'edificio e la linea di confine, misurata nel punto di massima sporgenza.

Si intende come confine, oltre che la linea di separazione delle diverse proprietà esistenti o la linea che definisce i diversi lotti o comparti dei piani attuativi, anche la linea di delimitazione di aree pubbliche per servizi o attrezzature individuata negli strumenti urbanistici.

q) DISTANZA DALLE STRADE (DS)

E' la distanza tra la proiezione verticale della parete dell'edificio ed il ciglio della sede stradale, comprensiva di marciapiede e delle aree pubbliche di parcheggio e di arredo stradale.

r) SPAZI INTERNI AGLI EDIFICI

Si intendono per spazi interni le aree scoperte circondate da edifici per una lunghezza superiore ai 3/4 del perimetro, così suddivise:

- patio, si intende per patio lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all'ultimo piano di un edificio a più piani, con normali minime non inferiori a m. 6,00 e pareti circostanti di altezza non superiore a m. 4,00;

- cortile, si intende per cortile lo spazio interno di cui al successivo articolo 81, comma 1;

- chiostrina, si intende per chiostrina lo spazio interno di cui al successivo articolo 81, comma 3.

s) NUMERO DEI PIANI

E' il numero dei piani fuori terra, compreso l'ultimo eventuale piano in arretramento ed escluso il piano seminterrato anche se abitabile o agibile.

t) PIANO SOTTOTETTO ABITABILE ED UTILIZZABILE

Si intende per piano sottotetto quello compreso tra il solaio piano di copertura dell'ultimo piano e le falde del tetto.

Il piano sottotetto è da considerare abitabile ove pur non risultando destinato ad abitazione presenti un'altezza sufficiente per ottenere l'abitabilità, ai sensi del D.M. 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1975, n.190. Il piano sottotetto è da considerare utilizzabile (e quindi da conteggiare come superficie utile lorda) per la porzione la cui altezza netta interna misurata dal piano del pavimento all'intradosso del solaio, è superiore a ml.1,50.

u) PIANO INTERRATO E PIANO SEMINTERRATO

Si definisce piano seminterrato il piano sito al piede dell'edificio e parzialmente interrato, quando la superficie delle pareti perimetrali comprese al di sotto della linea di terra è superiore al 50% della superficie totale delle stesse pareti perimetrali.

Si definisce piano interrato il piano sito al piede dell'edificio quando le pareti perimetrali sono completamente comprese entro la linea di terra, salvo le porzioni strettamente necessarie per bocche di lupo, accessi, carrabili e pedonali, purché realizzati in trincea rispetto alla linea di terra.

Nel caso di edifici di volumetria particolare, sia per le dimensioni che per la posizione su terreni in forte pendenza e per l'articolazione volumetrica nell'attacco a terra, ai fini dell'individuazione delle parti interrate e seminterrate si dovrà scomporre il piano in porzioni rispettivamente da considerare fuori terra, seminterrate e interrate (v. figura 8).

v) SUPERFICIE UTILE ABITABILE O UTILIZZABILE (SUA)

E' la superficie di pavimento degli alloggi o dei locali ad altra destinazione, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi.

z) SUPERFICIE COMPLESSIVA (SC)

La superficie complessiva è costituita dalla somma della superficie utile abitabile e dal 60% del totale delle superfici non residenziali destinate a servizi ed accessori (Snr), misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre (Sc = Su + 60% Snr).

Le superfici per servizi ed accessori riguardano:

1) cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche ed altri locali a stretto servizio delle residenze;

2) autorimesse singole e collettive;

3) androni di ingresso e porticati liberi;

4) logge e balconi.

I porticati di cui al numero 3) sono esclusi dal computo della superficie complessiva qualora gli strumenti urbanistici ne prescrivano l’uso pubblico.

 

aa) FRONTE DELL'EDIFICIO

Si intende il tratto visibile, da un punto di vista ortogonale, di un edificio indipendentemente dall'andamento planimetrico delle pareti che lo delimitano, e, quindi, la fronte viene calcolata secondo la distanza in metri tra due punti estremi dell'intero prospetto.

bb) FABBRICATO O EDIFICIO

Si intende qualsiasi costruzione coperta, comunque infissa al suolo con le più svariate tecnologie, isolata da vie e spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri maestri che si elevano, senza soluzioni di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via e abbia una o più scale autonome.

Per fabbricato residenziale si intende quel fabbricato o quella parte di fabbricato destinato esclusivamente o prevalentemente ad abitazione; per fabbricato non residenziale si intende quel fabbricato o quella parte di fabbricato destinato esclusivamente o prevalentemente ad uso diverso da quello residenziale.

cc) AMPLIAMENTO

Si intende l'ulteriore costruzione in senso orizzontale o verticale di abitazioni o di vani in un fabbricato già esistente.

dd) ABITAZIONE, STANZA, VANO

1) per abitazione (appartamento, alloggio) si intende un insieme di vani o anche un solo vano utile, destinato all'abitare per famiglia, che disponga di un ingresso indipendente sulla strada o su pianerottolo, cortile, terrazza;

2) per vano si intende lo spazio coperto, delimitato da ogni lato da pareti (in muratura, legno o vetro), anche se qualcuna non raggiunge il soffitto. La parte interrotta da notevole apertura (arco e simili) deve considerarsi come divisorio di due vani, salvo che uno di essi, per le sue piccole dimensioni, non risulti in modo indubbio come parte integrante dell'altro;

3) per stanza (vano utile) si intende il vano compreso nell'abitazione, che abbia luce ed aria dirette ed un'ampiezza sufficiente a contenere almeno un letto (camere da letto, sale da pranzo, studi, salotti, ecc.) nonché la cucina ed i vani ricavati dalle soffitte, quando abbiano i requisiti di cui sopra;

4) per vani accessori si intendono i vani compresi nelle abitazioni destinati ai disimpegni, bagni, anticamere, corridoi, ecc., nonché la cucina quando manchi di uno dei requisiti sopracitati per essere considerata stanza.

Figure

TITOLO IV

COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE

Art. 14

Funzioni della commissione edilizia comunale

1. La commissione edilizia è l'organo con funzioni consultive del sindaco in materia urbanistica ed edilizia.

2. Essa dà parere al sindaco:

a) sulle opere o attività soggette a concessione edilizia;

b) sulle opere o attività soggette ad autorizzazione nei casi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera c) e dall'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), comma 7, lettere c), d) ed e); dall'articolo 9, comma 6, lettera o); nonché sulle opere interne per le quali l'articolo 5, comma 1, lettera b), richieda comunque l'autorizzazione;

c) in via preliminare su progetti anche di massima, relativi ad opere di particolare importanza;

d) sull'interpretazione e sulle eventuali proposte di modifica delle norme del regolamento edilizio, nonché sull'interpretazione degli strumenti urbanistici e relative varianti;

e) sulla concessione di un termine di ultimazione delle opere superiore a tre anni nei casi previsti dall'articolo 4, comma 4, della Legge 28 gennaio 1977, n.10;

f) sulle opere pubbliche;

g) sulle misure di salvaguardia in pendenza dall'approvazione di piani regolatori generali e particolareggiati, ai sensi della Legge 3 novembre 1952, n.1902;

h) sull'adozione del provvedimento di annullamento d'ufficio della concessione. Non è necessario il preventivo parere della commissione edilizia, quando l'annullamento è adottato per soli motivi di legittimità;

i) sugli ordini di demolizione e sulle eventuali diffide a demolire.

3. Il sindaco ha facoltà di richiedere il parere della commissione edilizia su tutte le questioni di carattere urbanistico ed edilizio riguardanti il territorio comunale.

4. La commissione edilizia, in particolare, esprime parere sulla legittimità delle opere proposte, sul valore architettonico, sul decoro e sull'ambientazione delle opere nel rispetto dell'espressione artistica, al fine del miglioramento funzionale e formale dell'abitato, nonché sulla rispondenza del patrimonio edilizio alle necessità di uso.

5. La commissione edilizia, integrata ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 21 agosto 1984, n.24, dà anche il parere per gli atti inerenti le funzioni amministrative in materia delle bellezze naturali, delegate ai comuni.

6. Il sindaco può assumere determinazioni difformi dal parere espresso dalla commissione edilizia, dandone congrua motivazione.

Art. 15

Composizione della commissione edilizia

1. La commissione edilizia, è composta:

a) dal sindaco o da un assessore da lui delegato, che la presiede;

b) dal medico designato dalla U.S.L.;

c) dal comandante del corpo provinciale dei vigili del fuoco o da un suo delegato;

d) da nove esperti nominati dal Consiglio comunale nel modo seguente:

d1) un architetto scelto tra una terna proposta dal relativo ordine professionale;

d2) un ingegnere civile scelto tra una terna proposta dal relativo ordine professionale;

d3) un geometra scelto tra una terna proposta dal relativo collegio;

d4) un perito industriale scelto tra una terna proposta dal relativo collegio;

d5) un geologo scelto tra una terna proposta dal relativo ordine competente per territorio;

d6) due componenti di comprovata esperienza di cui uno in materia di beni naturali e ambientali e uno in materia di beni storico-culturali, anche ai fini previsti dalla L.R. 21 agosto 1984 n.24;

d7) due esperti di nomina consiliare di cui uno indicato dalla minoranza;

2. Esercita le funzioni di segretario della commissione, il dirigente dell'ufficio tecnico comunale senza partecipazione alla votazione.

3. Per i componenti della commissione edilizia valgono le norme di incompatibilità previste per gli assessori comunali. I membri elettivi della commissione edilizia non possono essere funzionari di organi statali o regionali ai quali competono, in base alle norme vigenti, funzioni di controllo preventivo o successivo sulla attività urbanistico-edilizia del comune.

4. I membri elettivi durano in carica quanto il consiglio comunale che li ha designati e comunque sino alla nomina dei nuovi membri da parte del consiglio comunale subentrante. Sono considerati dimissionari i membri assenti per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo.

5. I membri elettivi non sono eleggibili per due mandati successivi.

.

Art. 16

Sottocommissioni

1. La commissione edilizia è articolata in una sottocommissione delegata ad esprimere il proprio parere su opere o attività di minore importanza o soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 14 comma 2 lettera b)

Tale sottocommisione risulta costituita da :

a) dal Sindaco o da un assessore da lui delegato, che la presiede;

b) dal dirigente dell’ Ufficio Tecnico Comunale;

c) da n° 2 esperti di nomina consiliare di cui uno indicato dalla minoranza.

 

Art. 17

Funzionamento della commissione edilizia

1. La commissione edilizia si riunisce ordinariamente almeno una volta al mese e in via straordinaria tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno.

2. La commissione è convocata dal presidente con invito scritto.

3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti tra i quali il presidente e il Dirigente dell’ Ufficio Tecnico Comunale.

4. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

5. Quando la commissione ritenga che si trattino argomenti di particolare importanza o che richiedano una preparazione specifica, il presidente ha la facoltà di invitare alle riunioni della commissione uno o più esperti senza diritto di voto o richiederne la consulenza scritta. Il presidente può anche invitare i progettisti per avere chiarimenti sui progetti sottoposti all'esame.

6. I progetti possono essere esaminati dalla commissione solo se siano stati istruiti dall'ufficio tecnico comunale e dall'ufficio sanitario circa la loro conformità alle norme urbanistiche, edilizie, a quelle del presente regolamento ed in materia di igiene e sanità. Il dirigente o il funzionario istruttore dell'ufficio tecnico comunale competente illustra obbligatoriamente prima della deliberazione della commissione, il parere dell'ufficio su ciascun progetto.

7. Il componente la commissione edilizia non può essere presente durante l'esame e il giudizio su argomenti o progetti ai quali sia interessato: in particolare, nei casi in cui risulti proprietario dell'area o di area confinante, di aree appartenenti al coniuge o a parenti sino al quarto grado o ad affini sino al secondo grado, oppure in quanto sia autore del progetto o direttamente interessato all'esecuzione delle opere. Dell'allontanamento dalla riunione e dei motivi che lo determinano deve essere dato atto nel verbale.

8. I processi verbali delle riunioni sono iscritti in apposito registro tenuto a cura del segretario e devono contenere la motivazione, i voti riportati favorevoli, contrari, astenuti e le eventuali dichiarazioni di voto, nonché riportare sinteticamente i termini della discussione svoltasi nell'adunanza in ordine a ciascuna domanda.

9. I processi verbali vengono firmati dal presidente e dal segretario.

10. Il segretario riporta sommariamente il parere della commissione sull'incarto relativo a ogni domanda esaminata e appone sul relativo progetto la dicitura "esaminato dalla commissione edilizia..." completando con la data e la firma del presidente e di un commissario di volta in volta designato.

11. L'interessato alla domanda di concessione e qualsiasi controinteressato hanno facoltà di avere conoscenza del verbale della commissione edilizia.

 

 

TITOLO V

ISTANZA DI CONCESSIONE E RELATIVA ISTRUTTORIA

 

Art. 18

Soggetti legittimati alla domanda di concessione edilizia

1. E' legittimato a richiedere la concessione edilizia il proprietario dell'immobile o chiunque altro vi abbia titolo, in base alle leggi in vigore.

2. L'esecuzione di interventi o attività di cui all'articolo 1, quando sia richiesta da privati su aree appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato o di enti pubblici è altresì subordinata alla preventiva autorizzazione dell'ente cui le aree appartengono.

3. A titolo esemplificativo, si considerano "aventi titolo legittimati" alla richiesta di concessione, tra gli altri:

a) il titolare del diritto di superficie al di sopra del suolo;

b) il titolare del diritto di superficie al di sotto del suolo, limitatamente alla richiesta di concessione per la realizzazione di opere sotterranee;

c) l'enfiteuta;

d) l'usufruttuario, limitatamente alle richieste di autorizzazione o concessione riguardanti gli interventi di manutenzione straordinaria o di restauro e risanamento conservativo;

e) il titolare del diritto di uso ai sensi dell'articolo 1021 c.c. o del diritto di abitazione, ai sensi dell'articolo 1022 c.c., per la richiesta di autorizzazione o di concessione di cui alla lettera precedente;

f) il titolare del diritto reale di servitù, limitatamente alla richiesta di autorizzazione o concessione riguardante la manutenzione straordinaria ovvero altri interventi edilizi che siano indispensabili all'esercizio del diritto;

g) il locatario o l'affittuario, limitatamente alla richiesta di autorizzazione riguardante la manutenzione straordinaria urgente dell'immobile in locazione o in affitto;

h) il mezzadro o il colono per gli interventi di cui all'articolo 8 della L.R. 28 ottobre 1977, n.42; gli affittuari e i titolari di contratti associativi anche con clausola miglioratoria non convertiti, per gli interventi di cui agli articoli 16 e seguenti della Legge 3 maggio 1982, n.203;

i) il titolare di altre situazioni giuridiche soggettive consistenti nel godimento del bene, limitatamente alle richieste di autorizzazione o concessione, direttamente connesse a tale godimento;

l) i rappresentanti legali o volontari di uno degli aventi titolo sopra indicati.

Art. 19

Domanda di concessione

1. La domanda diretta ad ottenere il rilascio della concessione è rivolta al sindaco ed è sottoscritta dal soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 19 e da uno o più progettisti.

2. La domanda deve contenere:

a) nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e firma del richiedente;

b) nome, cognome, indirizzo, numero di codice fiscale e firma del progettista, che deve essere un tecnico abilitato nei limiti delle competenze stabilite per legge e iscritto all'albo professionale. Restano fermi i casi previsti dall'articolo 285 del R.D. 3 marzo 1934, n.383;

c) nome, cognome, indirizzo, numero di codice fiscale e firma del direttore dei lavori, che deve essere un tecnico in possesso dell'abilitazione o dei requisiti di cui alla lettera precedente. L'indicazione e la firma possono essere differite all'atto della comunicazione dell'inizio dei lavori;

d) nome, cognome, indirizzo, numero di codice fiscale e firma del costruttore, nonché, in base alla normativa vigente, specie per quanto riguarda le strutture in cemento armato, anche del tecnico dell'impresa stessa e dell'assistente. Tali indicazioni e firme possono essere differite secondo quanto stabilito alla lettera precedente;

e) nel caso di lavori da eseguire in "diretta economia" o, comunque, senza una impresa costruttrice, la precisazione della persona che assume la responsabilità del cantiere.

3. Nella domanda devono inoltre risultare esplicitamente:

a) l'elezione del domicilio nel comune da parte del richiedente, ai sensi dell'articolo 47 del codice civile, per tutti gli atti ed affari relativi al rilascio della concessione edilizia, ed alla esecuzione dei lavori;

b) l'impegno di comunicare prima dell'inizio dei lavori i nomi del direttore dei lavori, del costruttore e dell'assistente, e i numeri di codice fiscale, qualora non siano stati indicati nella domanda, allegando le relative dichiarazioni di accettazione e l'impegno a denunciare entro gli otto giorni successivi eventuali cambiamenti, sotto pena, in caso di inadempienza, di sospensione dei lavori;

c) l'attestazione che il richiedente la concessione rientra tra gli aventi titoli legittimati ai sensi del precedente articolo 18.

4. Ove il soggetto legittimato alla concessione sia una persona giuridica, dovrà essere prodotta idonea documentazione dalla quale risultino la natura, la sede ed il rappresentante legale.

Art. 20

Documentazione a corredo della domanda di concessione

1. Alla domanda di concessione è allegata, di regola, la seguente documentazione:

a) stato di fatto dell'area o dell'immobile oggetto della richiesta e loro adiacenze, illustrato dagli elaborati elencati nell'allegato A al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante;

b) certificato catastale rilasciato in data non anteriore a sei mesi, ovvero titolo di proprietà o disponibilità dell'area o dell'immobile;

c) relazione illustrativa e progetto degli interventi sull'area o sull'immobile, illustrato dagli elaborati elencati nell'allegato B al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante;

d) l'ulteriore documentazione tecnica richiesta da leggi e regolamenti per il particolare tipo di intervento;

e) la bozza di convenzione, eventualmente necessaria.

2. E' facoltà dell'amministrazione comunale richiedere per progetti di notevole rilevanza, per interventi su aree vincolate ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n.1497 e del D.L. 27 giugno 1985, n.312, convertito (con modificazioni), nella legge 8 agosto 1985, n.431, nonché per interventi sul patrimonio edilizio esistente, ulteriore documentazione storica, ambientale, progettuale ed ulteriori elaborati illustrativi del progetto, quali prospettive, plastici, fotomontaggi.

Art. 21

Ulteriori domande ed allegati connessi con la domanda di concessione

1. Per le concessioni convenzionate, deve essere allegato alla domanda lo schema di convenzione o lo schema di atto unilaterale redatto sulla base della convenzione-tipo predisposta dalla Regione ai sensi della legislazione vigente, previ accordi con il comune. Tale atto deve essere, prima del rilascio della concessione, trascritto nei modi e forme di legge nei registri immobiliari a cura del comune e a spese del richiedente.

2. Per le concessioni onerose deve essere allegato alla domanda anche un prospetto dimostrativo del "volume totale edificato", ai fini della determinazione della quota di contributo per le opere di urbanizzazione, e delle superfici sulle quali va calcolata la quota di contributo relativa al costo di costruzione.

3. Qualora il richiedente intenda obbligarsi a realizzare direttamente in tutto o in parte le opere di urbanizzazione, la relativa domanda deve essere presentata insieme con la domanda di concessione, previ accordi con il comune per la definizione delle modalità di esecuzione e delle relative garanzie.

Art. 22

Atti autorizzativi generali

1. I progetti delle opere da eseguire in edifici dichiarati di preminente interesse storico ed artistico ai sensi dell'articolo 18 della Legge 1 giugno 1939, n.1089, debbono conseguire la preventiva approvazione della competente soprintendenza.

2. I progetti relativi alle opere di cui all'articolo 2 della L.R. 21 agosto 1984, n.24, devono conseguire le autorizzazioni ivi previste.

3. I progetti relativi all'allaccio e all'accesso delle strade private alle strade pubbliche, di competenza del compartimento ANAS o dell'amministrazione provinciale, devono conseguire la preventiva autorizzazione dei predetti enti.

4. I fabbricati in conglomerato cementizio normale o precompresso o a struttura metallica debbono adeguarsi alle disposizioni di cui alla Legge 5 novembre 1971, n.1086.

5. Tutti i fabbricati in cui verranno installati impianti di riscaldamento o impianti di produzione di acqua calda e comunque tutti quelli indicati nell'articolo 1 della Legge 30 aprile 1976, n.373, debbono adeguarsi alle disposizioni di cui alla stessa legge.

6. Nei casi prescritti dalle norme vigenti, i progetti dei fabbricati debbono essere sottoposti all'approvazione del comando provinciale dei vigili del fuoco e comunque in particolare:

a) i progetti degli edifici di altezza superiore a m.20;

b) i progetti degli edifici aventi particolare destinazione (alberghi, case albergo, scuole, collegi, ospedali, cliniche, caserme, grandi magazzini di vendita, musei, biblioteche, archivi, ecc.);

c) i progetti degli edifici prevalentemente destinati ad abitazione, ma comprendenti locali adibiti a grandi magazzini di vendita, autorimesse ed a laboratori o depositi, nei quali vengano manipolate o conservate sostanze che presentino pericolo di incendio;

d) i progetti degli edifici che, pur essendo destinati unicamente ad abitazione, non presentano prospetti su piazze o vie pubbliche o comprendono appartamenti prospettanti soltanto su cortili interni.

7. Qualora negli edifici, i cui progetti non devono essere sottoposti all'esame del comando provinciale dei vigili del fuoco, sia prevista l'installazione di impianti di riscaldamento centralizzato con caldaie funzionanti con combustibili liquidi o gassosi, deve essere sottoposto all'esame del comando dei vigili del fuoco il solo progetto dell'impianto, per la parte relativa al locale caldaia ed a quello di deposito del combustibile. Tale progetto, pur limitato ai locali innanzi specificati, deve comunque contenere tutte le indicazioni necessarie a definire l'esatta ubicazione nei confronti di altri locali adiacenti o sovrastanti, nonché delle vie di comunicazione in verticale (gabbie di scale, di ascensori, di montacarichi) con i piani dell'edificio.

8. Gli impianti di combustione e di riscaldamento devono essere conformi, in ogni loro parte, alle norme di legge vigenti.

9. Nelle zone del territorio regionale dichiarate sismiche ai sensi dell'articolo 3 della Legge 2 febbraio 1974, n.64, chiunque intende procedere a costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni e riparazioni riguardanti le strutture, è tenuto a presentare, prima dell'inizio dei lavori, la denuncia di cui all'articolo 17 della Legge 2 febbraio 1974, n.64, osservando le disposizioni della Legge stessa e della L.R. 3 novembre 1984, n. 33, come modificata dalla L.R. 27 marzo 1987, n.18.

10. Per i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, l'autorizzazione di cui all'articolo 7 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n.3267, è necessaria anche ai fini dell'edificazione.

Art. 23

Autorizzazioni in materia di bellezze naturali

1. Ferma restando la disciplina per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 82, comma 9, del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, così come integrato dall'articolo 1 del D.L. 27 giugno 1985, n.312, convertito (con modificazioni) nella Legge 8 agosto 1985, n.431, non è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della Legge 29 giugno 1939, n.1497, per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonché per l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico e naturalistico del territorio.

Art. 24

Istruttoria preliminare della domanda di concessione

1. All'atto della presentazione della domanda, l'amministrazione comunale rilascia al richiedente apposita ricevuta con la indicazione dei seguenti elementi:

a) numero della pratica, a mezzo del quale deve essere possibile in qualunque momento reperire la medesima;

b) data di ricevimento della domanda stessa;

c) nome e cognome di chi, per conto del comune, l'ha ricevuta.

2. Entro 20 giorni dall'accettazione della domanda, gli uffici comunali competenti compiono l'istruttoria preliminare degli atti ed elaborati presentati.

3. Qualora la documentazione presentata a un primo esame risultasse incompleta, il sindaco, entro il termine suddetto, comunica al richiedente gli eventuali rilievi e la richiesta di perfezionamento di quelli incompleti per il successivo esame della commissione edilizia.

4. In tal caso il richiedente ha tempo 90 giorni, a partire dal ricevimento della comunicazione, per regolarizzare la pratica. Decorso inutilmente detto termine, la domanda di concessione si intende decaduta. Per data di consegna della domanda di concessione, agli effetti della decorrenza del termine che ha il comune per pronunciarsi definitivamente, si intende quella in cui è avvenuta la suddetta regolarizzazione della pratica.

Art. 25

Esame della domanda di concessione

1. L'esame delle domande di concessione avviene seguendo il numero progressivo di presentazione di cui all'articolo 24.

2. Tutti i progetti per i quali è richiesta la concessione devono essere sottoposti, obbligatoriamente, prima di ogni determinazione in ordine alle relative richieste, all'esame, per quanto di loro competenza, ai sensi delle norme vigenti, dei seguenti uffici, servizi o organi:

a) servizi sanitari della U.S.L.;

b) uffici tecnici comunali per l'osservanza delle norme urbanistiche in vigore, per la verifica del rispetto delle previsioni del programma pluriennale di attuazione (per i Comuni obbligati e per le opere soggette a tali previsioni a norma delle LL.RR. 26 aprile 1979, n.18 e 9 dicembre 1982, n.41), per la osservanza delle norme del regolamento edilizio, per la verifica delle caratteristiche di ubicazione, per la verifica delle caratteristiche e possibilità tecniche degli allacciamenti alle fognature o di altri sistemi di scolo, per la verifica di idoneità delle opere di urbanizzazione o del relativo impegno del richiedente di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente all'esecuzione delle opere oggetto di concessione;

c) commissione edilizia, per il parere di competenza.

 

Art. 26

Progetti di massima

1. E' consentito, per edifici e complessi edilizi o opere di urbanizzazione di rilevante interesse, sottoporre preliminarmente al parere della commissione edilizia anche progetti di massima, allo scopo di ottenere il suo facoltativo giudizio ed eventuali direttive per modifiche o integrazioni.

 

TITOLO VI

RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Art. 27

Decisioni sulla domanda di concessione

1. Il sindaco, sentita la commissione edilizia, comunica al richiedente le proprie determinazioni sulla domanda di concessione entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda stessa.

2. Il richiedente, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda, a mezzo messo notificatore o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, è tenuto a provvedere al ritiro dell'atto di concessione, dopo aver assolto agli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge 28 gennaio 1977, n.10. Il mancato ritiro dell'atto di concessione nel termine di 60 giorni produce la decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 15 della Legge Regionale 26 aprile 1979, n.18.

3. Alla concessione è allegata una copia del progetto con l'attestazione della avvenuta approvazione e una copia della eventuale convenzione stipulata con il comune nei casi previsti dalla legge o dal presente regolamento.

4. Dell'avvenuto rilascio della concessione viene data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio per un periodo di giorni quindici.

5. Chiunque ha facoltà di prendere visione presso gli uffici comunali della concessione edilizia e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio della concessione stessa in quanto in contrasto con le leggi, i regolamenti e le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti.

6. In caso di diniego della concessione, il sindaco deve comunicare al richiedente le proprie determinazioni motivate nel termine di cui al comma 1.

Art. 28

Silenzio assenso

1. Ai sensi dell'articolo 8 del D.L. 23 gennaio 1982, n.9 convertito, con modificazioni, nella Legge 25 marzo 1982, n.94, fino al 31 dicembre 1987 e successive proroghe ai sensi di legge, la domanda di concessione ad edificare si intende accolta qualora entro 90 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio. In tal caso, il richiedente può dar corso ai lavori dando la comunicazione al sindaco del loro inizio, a mezzo di lettera raccomandata, previa corresponsione al comune degli oneri dovuti ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n.10, calcolati in via provvisoria dal richiedente medesimo e salvo conguaglio sulla base delle determinazioni degli organi comunali.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano per gli interventi di edilizia residenziale diretti alla costruzione di abitazioni o al recupero del patrimonio edilizio esistente, da attuare su aree dotate di strumenti urbanistici attuativi vigenti ed approvati non anteriormente all'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n.765, nonché quando la concessione o autorizzazione è atto dovuto in forza degli strumenti urbanistici vigenti e approvati non anteriormente alla predetta data.

3. Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla costruzione di opere previste negli elaborati progettuali, tiene luogo della concessione una copia dell'istanza presentata al comune per ottenere l'esplicito atto di assenso da cui risulti la data di presentazione dell'istanza medesima.

 

Art. 29

Contributo di concessione

1. Gli oneri di urbanizzazione sono determinati dal comune e corrisposti dal concessionario mediante versamento alla tesoreria comunale in base a titolo di incasso rilasciato dal comune medesimo.

2. La ricevuta del versamento deve essere consegnata all'ufficio all'atto del rilascio della concessione.

3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione è determinata all'atto del rilascio della concessione con le modalità di pagamento e le garanzie dovute dal concessionario.

4. Il versamento del contributo afferente alla concessione deve essere in relazione alle modalità di cui all'articolo 11 della Legge 28 gennaio 1977, n.10, mentre la quota relativa agli oneri di urbanizzazione può essere corrisposta con le modalità di rateizzazione previste dall'articolo 47 della Legge 5 agosto 1978, n.457, come modificata dall'articolo 26 bis del D.L. 15 dicembre 1979, n.629, convertito nella Legge 15 febbraio 1980, n. 25.

5. Per il ritardato o mancato versamento del contributo di concessione si applicano le sanzioni di cui all'articolo 3, secondo comma, della Legge 28 febbraio 1985, n.47 e all'articolo 2 della L.R. 18 giugno 1986, n.14.

Art. 30

Titolarità della concessione

1. La concessione edilizia è sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed è condizionata alla piena osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano l'attività urbanistica ed edilizia. La concessione è personale ed è valida esclusivamente per la persona fisica o giuridica alla quale è intestata. Nel caso di trasferimento della concessione nel corso dei lavori, il nuovo titolare ha l'obbligo di richiedere con ogni urgenza al sindaco il cambiamento di intestazione.

2. Gli eredi e gli aventi causa del titolare della concessione possono chiedere la variazione dell'intestazione della concessione.

3. La variazione dell'intestazione della concessione non è sottoposta a contributo concessorio.

4. In conseguenza della variazione predetta non sono modificati in alcun modo i termini fissati per la concessione originaria.

5. La concessione non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza ai sensi della Legge 28 gennaio 1977, n.10.

Art. 31

Validità della concessione

1. Il termine per l'inizio dei lavori oggetto di concessione non può essere superiore ad un anno dal rilascio della concessione stessa, intendendo per inizio dei lavori l'avvio della realizzazione delle opere previste dalla concessione; i semplici movimenti di terra e/o le sole opere provvisionali di cantiere non costituiscono inizio dei lavori.

2. Qualora, entro tale termine, i lavori non siano iniziati, l'interessato dovrà presentare, prima della scadenza di detto termine, istanza diretta ad ottenere il rinnovo della concessione.

3. Il rinnovo è consentito purché non in contrasto con sopravvenute variazioni agli strumenti urbanistici o norme di legge o di regolamento e sempre che non risultino scaduti i termini previsti dal programma pluriennale di attuazione, ove vigente, ai sensi delle LL.RR. 26 aprile 1979, n.18 e 9 dicembre 1982, n.41.

4. Il rinnovo della concessione non è sottoposto a contributo concessorio, anche se l'originaria concessione sia stata rilasciata in regime agevolato a norma dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n.10.

5. Il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, a pena di decadenza della concessione, non può essere superiore a tre anni dalla data di inizio dei lavori.

6. Detto termine di ultimazione, su istanza del concessionario da presentare prima della scadenza del termine stesso, può essere prorogato dal sindaco con provvedimento motivato, in considerazione:

a) della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive;

b) di fatti estranei alla volontà del concessionario;

c) di opere fruenti di contributo pubblico, quando il finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

7. L'autorità comunale dispone altresì la decadenza nell'ipotesi prevista dal penultimo comma dell'articolo 31 della Legge 17 agosto 1942, n.1150, modificato dall'articolo 10 della Legge 6 agosto 1967, n.765.

Art. 32

Annullamento della concessione

1. La concessione è annullata:

a) quando risulta in contrasto con leggi o altre norme di diritto in materia urbanistica o edilizia;

b) quando sussistono vizi nel procedimento amministrativo o nei contenuti dell'atto.

2. Accertati i motivi che danno luogo all'annullamento, il sindaco fa notificare all'interessato l'ordinanza nella quale vengono specificati:

a) la contestazione del fatto e le motivazioni che hanno dato luogo al provvedimento;

b) la notizia che la concessione edilizia, a suo tempo rilasciata, è stata annullata;

c) l'ordine di sospendere i lavori ove necessario.

3. Qualora l'intestatario della concessione edilizia intenda riprendere i lavori, dovrà rimuovere le cause che hanno dato luogo all'annullamento, e attendere da parte del sindaco il rilascio di nuova concessione edilizia per la ripresa dei lavori.

4. Ai sensi dell'articolo 11 della Legge 28 febbraio 1985, n.47, il sindaco, ove possibile, procede alla rimozione dei vizi delle procedure amministrative riguardanti le concessioni annullate. In particolare, la rimozione dei vizi viene disposta quando le opere realizzate siano conformi alla normativa vigente al momento del rinnovo.

5. Per le concessioni assentite a norma dell'articolo 8 del D.L. 23 gennaio 1982, n.9, convertito (con modificazioni) nella Legge 25 marzo 1982, n.94, il sindaco, prima di procedere all'annullamento, deve indicare agli interessati gli eventuali vizi delle procedure amministrative e gli elementi progettuali o esecutivi in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti, assegnando un termine per le modifiche richieste, non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni.

Art. 33

Varianti al progetto approvato e varianti in corso d'opera

1. Qualora si manifesti la necessità di varianti, gli interessati possono presentare istanza per l'approvazione dei relativi progetti, che sono soggetti alla stessa procedura seguita per il progetto originario.

2. L'approvazione della variante, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 28 febbraio 1985, n.47, può essere richiesta in corso d'opera e comunque prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori, per le varianti che siano conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati, non comportino modifiche della sagoma né delle superfici utili e non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime, e sempre che non si tratti di immobili vincolati ai sensi delle Leggi 1 giugno 1939, n.1089 e 29 giugno 1939, n.1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le varianti di cui al comma 2 non devono comunque riguardare interventi di restauro, come definiti dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.457.

Art. 34

Sanatoria per certificazione di conformità

1. Oltre le ipotesi di sanatoria di cui all'articolo 32, commi 4 e 5, sono sanabili:

a) le opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, fino alla scadenza del termine di novanta giorni fissato ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, della Legge 2 febbraio 1985, n.47;

b) le opere eseguite in parziale difformità dalla concessione, fino alla scadenza del termine fissato ai sensi dell'articolo 12, primo comma, della citata legge 47/1985;

c) le opere eseguite in assenza di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 10 della citata legge 47/1985, fino alla scadenza del termine fissato nella diffida di remissione in pristino e comunque fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative;

d) le opere eseguite, in sede di ristrutturazione edilizia, in assenza di concessione o in totale difformità, fino alla scadenza del termine fissato nella diffida di remissione in pristino, ai sensi dell'articolo 9, primo comma, della citata Legge 47/85.

2. La sanatoria è ammessa purché le opere eseguite, nei casi previsti dal comma 1, siano conformi, sia al momento di realizzazione delle opere stesse, sia al momento del rilascio della sanatoria, agli strumenti urbanistici generali e attuativi approvati e risultino non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati.

3. Qualora entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di sanatoria, il sindaco non si sia pronunciato, l'istanza si intende respinta.

4. Per i pagamenti relativi alla sanatoria si osserva quanto disposto dall'articolo 13, terzo, quarto e quinto comma della citata Legge 47/1985.

 

TITOLO VII

ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 35

Responsabilità nella esecuzione delle opere e delle attività

1. Agli effetti dell'articolo 6 della Legge 28 febbraio 1985, n.47, come sostituito dall'articolo 5 bis del D.L. 23 aprile 1985, n.146, convertito (con modificazioni) nella legge 21 giugno 1985, n.298, il titolare della concessione, il committente e il costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa, alle previsioni degli strumenti urbanistici, nonché - unitamente al direttore dei lavori - a quelle della concessione edilizia e alle modalità esecutive stabilite da quest'ultima.

2. Le eventuali sostituzioni del costruttore e del direttore dei lavori debbono essere tempestivamente denunciate all'amministrazione comunale dal richiedente e dagli interessati.

I subentranti sono tenuti a sottoscrivere l'atto di concessione e gli elaborati di progetto, senza di che le suddette sostituzioni non hanno effetto. In caso di sostituzione del direttore dei lavori o del costruttore, i lavori devono essere sospesi fino alle suddette sottoscrizioni dei subentranti.

3. Il direttore dei lavori non è responsabile, qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni della concessione edilizia, con esclusione delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 15 della Legge 47/1985, fornendo al sindaco contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o variazione essenziale rispetto alla concessione, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al sindaco. In caso contrario, il sindaco segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, a norma dell'articolo 6, secondo comma, della citata Legge 47/1985.

4. Il progettista, nell'ambito della propria specifica competenza, ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera e della conformità del progetto alle prescrizioni delle leggi vigenti e degli strumenti urbanistici.

5. Il direttore dei lavori ed il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della conformità dell'opera al progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.

6. Il direttore dei lavori, il costruttore e l'assistenza ai lavori hanno in ogni caso la piena responsabilità della idoneità dei mezzi e dei provvedimenti od accorgimenti necessari per evitare pericoli di qualsiasi genere che possono provenire dalla esecuzione dei lavori.

Art. 36

Inizio dei lavori

1. Almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, il titolare della concessione o il direttore dei lavori provvede a richiedere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio tecnico comunale:

a) la fissazione dei capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare;

b) i punti di immissione degli scarichi nelle fognature principali, nonché tutte quelle indicazioni del caso, in relazione alla possibilità di immissione delle fogne private in quella comunale ed i punti di presa dell'acquedotto ove esista.

2. Entro 10 giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al comma 1, l'ufficio tecnico comunale provvede a svolgere le operazioni suddette, redigendone verbale in doppio esemplare da firmarsi dal richiedente e da un rappresentante dell'ufficio tecnico.

3. In caso di inutile decorso del suddetto termine, il concessionario o il direttore dei lavori redigeranno tale verbale autonomamente, inviandone copia al comune e potranno, quindi, dare inizio ai lavori.

4. Le spese relative sono a carico del richiedente che è tenuto altresì a fornire il personale ed i mezzi necessari.

5. Il titolare della concessione, entro dieci giorni dall'inizio dei lavori, deve darne comunicazione al sindaco, con deposito presso l'ufficio tecnico comunale, delle dichiarazioni del direttore dei lavori e del costruttore, attestanti l'accettazione dell'incarico loro affidato e contenenti l'indicazione della loro residenza o domicilio.

6. Ai fini della validità delle concessioni, per sopraggiunte nuove norme legislative o varianti agli strumenti urbanistici vigenti, generali ed attuativi, i lavori si considerano iniziati con la realizzazione di consistenti opere, che non si limitano all'impianto del cantiere, alla esecuzione degli scavi e di sistemazioni del terreno o di singole opere di fondazione. Tali opere, a seconda della complessità dei progetti approvati, possono consistere nell'esecuzione delle fondazioni, in tutto o in parte, e nell'inizio delle opere in elevazione.

7. Comunque non possono considerarsi valide le concessioni per le quali l'inizio dei lavori non sia stato comunicato almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione stessa.

Art. 37

Vigilanza sulla esecuzione dei lavori. Interruzione dei lavori

1. La concessione e il relativo progetto approvato e ogni altro documento inerente la costruzione devono sempre trovarsi nel cantiere a disposizione dei dipendenti comunali, preposti al controllo delle costruzioni, che hanno libero accesso al cantiere stesso.

2. E' obbligatorio il tempestivo deposito in cantiere dei campioni delle tinte e dei rivestimenti, onde consentire agli incaricati del controllo la verifica della rispondenza di tali elementi alle indicazioni contenute nel progetto approvato e nella concessione edilizia.

3. Il concessionario che interrompa, per qualsiasi ragione, la esecuzione delle opere, ha l'obbligo di fare eseguire tutti quei lavori che, a giudizio insindacabile dell'autorità comunale, risultano necessari per eliminare fonti di pericolo per la incolumità e l'igiene pubblica, ed assicurare la stabilità delle parti costruite.

Art. 38

Cantieri di lavoro

1. In tutti i cantieri di lavoro deve essere affissa, in vista al pubblico, una tabella chiaramente leggibile in cui siano indicati:

a) nome e cognome del titolare della concessione ed, eventualmente, dell'amministrazione pubblica interessata ai lavori;

b) nome e cognome e titolo professionale del progettista e direttore dei lavori;

c) generalità dell'impresa costruttrice o indicazione che i lavori sono eseguiti in economia diretta;

d) nome e cognome e qualifica dell'assistente;

e) indicazione del numero e della data della concessione edilizia o dell'autorizzazione.

2. Qualsiasi cantiere che confina con spazi pubblici deve essere recintato ed organizzato con segnalazioni di pericolo e di ingombro diurne (bande bianche e rosse) e notturne (luci rosse), dispositivi rifrangenti ed integrazioni di illuminazione stradale, messe in opera e gestite dal costruttore che ne è responsabile.

3. Il cantiere deve avere porte apribili verso l'interno, munite di serrature o catenacci, che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori.

Art. 39

Ponti e scale di servizio

1. I ponti, i cavalletti, le scale di servizio e le incastellature debbono essere posti in opera con le migliori regole d'arte conformemente alle disposizioni di legge relative alla prevenzione degli infortuni.

2. Le funi delle macchine adibite al sollevamento dei materiali debbono essere munite di dispositivi di sicurezza che impediscano la caduta dei materiali e dei recipienti che li contengono.

3. E' vietato costruire ponti e porre assi a sbalzo sopra il suolo pubblico senza specifica autorizzazione comunale.

Art. 40

Scarico dei materiali, demolizioni, nettezza delle strade adiacenti ai cantieri

1. E' vietato gettare, tanto dai ponti di esercizio che dai tetti o dall'interno degli edifici, materiali di qualsiasi genere.

2. I materiali di rifiuto, raccolti in opportuni recipienti o incanalati in condotti chiusi, potranno essere fatti scendere con le dovute precauzioni e, se necessario, ammucchiati entro le recinzioni delimitanti il cantiere, per essere poi trasportati agli scarichi pubblici indicati.

3. Durante i lavori, specie se di demolizione, dovrà essere vietato l'eccessivo sollevamento di polvere mediante opportune bagnature.

4. Il responsabile del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della nettezza della pubblica via per tutta l'estensione della costruzione e le immediate vicinanze.

5. Il trasporto di materiali utili o di rifiuti, deve essere eseguito in modo da evitare ogni deposito od accatastamento lungo le strade interne dell'abitato. Qualora ciò non si verifichi, il responsabile del cantiere è tenuto a provvedere alla immediata rimozione dei materiali dalla strada pubblica su cui è avvenuto il deposito.

Art. 41

Rimozione delle recinzioni

1. Immediatamente dopo il compimento dei lavori, il costruttore deve provvedere alla rimozione dei ponti, barriere o recinzioni, posti per il servizio dei medesimi, restituendo alla circolazione il suolo pubblico, libero da ogni ingombro o impedimento.

Art. 42

Prevenzione degli infortuni

1. Per quanto concerne l'adozione, da parte del costruttore, delle precauzioni necessarie per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza di coloro che sono addetti ai lavori, valgono le prescrizioni del R.D. 14 aprile 1927, n.530, del D.P.R. 27 aprile 1955, n.547 e del D.P.R. 7 gennaio 1956, n.164, nonché le disposizioni delle altre leggi e regolamenti eventualmente vigenti all'epoca dell'esecuzione dei lavori.

Art. 43

Ultimazione dei lavori

1. I lavori si intendono ultimati allorché l'edificio è completo in tutte le sue parti, comprese le opere accessorie di finitura (quali intonaci, pavimenti, impianti igienici e fognanti, scale, infissi di porte e finestre, impianti idrici) tali da renderlo effettivamente abitabile o agibile.

2. L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata dal titolare della concessione e dal direttore dei lavori, i quali dovranno dichiarare congiuntamente e sotto la propria piena responsabilità che le opere progettate sono state integralmente completate nel rispetto della concessione o autorizzazione comunale e di ogni altra autorizzazione o prescrizione degli altri enti o autorità, mediante certificato del direttore dei lavori, sottoscritto dal titolare della concessione o autorizzazione.

3. Dall'ultimazione dei lavori l'ufficio tecnico comunale redige apposito verbale, in contraddittorio con il titolare della concessione o suo rappresentante e con il direttore dei lavori.

4. Dell'effettuazione delle eventuali visite di controllo sarà dato avviso al titolare della concessione edilizia, per iscritto, con indicazione del giorno e dell'ora.

 

TITOLO VIII

ABITABILITA' E AGIBILITA'

Art. 44

Domanda relativa all'abitabilità o all'agibilità

1. Nessuna nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento o sopraelevazione può essere adibita all'uso che le è proprio, prima di essere dichiarata agibile o abitabile da parte del sindaco, ai sensi dell'articolo 221 del Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

2. L'agibilità riguarda le opere destinate ad attività industriale, commerciale o artigianale; l'abitabilità riguarda ogni costruzione o parte di essa destinata ad abitazione, uffici, scuole e destinazioni analoghe.

3. La domanda di autorizzazione di abitabilità o di agibilità deve essere presentata dal titolare della concessione nel momento in cui i lavori risultino ultimati ai sensi dell'articolo 43.

4. La domanda, redatta in carta bollata ed indirizzata al sindaco, deve contenere i seguenti elementi:

a) generalità e firma del titolare della concessione sulla cui scorta è stata realizzata l'opera;

b) estremi della suddetta concessione.

5. Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

a) certificato di collaudo statico delle opere di conglomerato cementizio, normale o precompresso, ed a struttura metallica, soggette alle disposizioni della Legge 5 novembre 1971, n.1086, con l'attestazione, da parte del servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo competente per territorio, dell'avvenuto deposito del certificato stesso ai sensi degli articoli 7 e 8 della citata Legge 1086/1971;

b) certificato di conformità alla normativa in materia sismica, ai sensi della Legge 2 febbraio 1974, n.64 e dell'articolo 5 della L.R. 27 marzo 1987, n.18;

c) copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle norme vigenti in materia, nonché copia delle relative planimetrie delle nuove unità immobiliari e delle modifiche alle unità preesistenti;

d) certificato di collaudo da parte dei vigili del fuoco, degli impianti termici con potenzialità superiore a 30.000 Kcal/h;

e) certificato del direttore dei lavori attestante il rispetto delle norme vigenti in materia di igiene, di sicurezza, di prevenzione degli incendi, di contenimento dei consumi energetici, di tutela dall'inquinamento e delle specifiche normative per il tipo di intervento realizzato. Tale certificato del direttore dei lavori dovrà essere accompagnato da ogni altro certificato di collaudo e di conformità richiesto dalle leggi e normative vigenti, rilasciato dagli enti competenti.

Art. 45

Rilascio dell'autorizzazione di abitabilità o agibilità

1. Per il rilascio dell'autorizzazione di abitabilità o agibilità, il previsto controllo dell'opera viene effettuato dall'ufficio tecnico comunale e dal competente servizio della U.S.L. entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

2. Il concessionario, il direttore dei lavori e il costruttore devono essere avvertiti a mezzo di apposita comunicazione e possono essere presenti al controllo.

3. Il sindaco rilascia l'autorizzazione di abitabilità o agibilità soltanto quando sia accertata la conformità dell'opera realizzata al progetto approvato, l'osservanza delle norme di igiene e l'assenza di cause di insalubrità.

4. Il sindaco, nel caso in cui ritenga di non poter concedere l'autorizzazione di abitabilità o agibilità, deve comunicare al concessionario il diniego motivato, con la descrizione dei lavori che devono essere eseguiti entro un termine prefissato, perché possa essere rilasciata l'autorizzazione, salva l'applicazione delle sanzioni nei casi previsti dalla legge.

5. Per i complessi edilizi costituiti da più unità immobiliari, anche se appartenenti allo stesso proprietario, può farsi luogo al rilascio dell'autorizzazione di abitabilità con esclusione delle unità immobiliari realizzate irregolarmente o abusivamente, purché le irregolarità e abusività siano circoscritte all'unità stessa e non pregiudichino le condizioni di abitabilità concernenti il complesso edilizio.

Art. 46

Utilizzazione abusiva di costruzioni

1. I proprietari che abitano o usano personalmente, oppure consentono, a titolo gratuito o a titolo oneroso, che altri utilizzino una o più unità immobiliari prive dell'autorizzazione di abitabilità o di agibilità, sono denunciati dal sindaco all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 221 del T.U. delle leggi sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

2. Qualora al momento dell'accertamento dell'infrazione, l'edificio in questione o l'unità immobiliare interessata non possiedano i requisiti per ottenere l'autorizzazione di abitabilità o di agibilità, il sindaco fissa con ordinanza un termine per la regolarizzazione dell'immobile. Trascorso infruttuosamente tale termine, il sindaco provvederà ad ulteriore denuncia all'autorità giudiziaria.

3. Nel caso in cui l'utilizzazione delle costruzioni possa recare pregiudizio alla salute pubblica e a quella degli utilizzatori, il sindaco può ordinare lo sgombero della costruzione ed impedirne l'uso attraverso opportune misure tecnico-edilizie.

 

TITOLO IX

AUTORIZZAZIONI EDILIZIE

Art. 47

Istanza di autorizzazione e relativa istruttoria

1. L'istanza di autorizzazione, ai sensi degli articoli 3 e 4, è presentata al sindaco mediante domanda in carta da bollo, contenente l'indicazione del nome, cognome, numero di codice fiscale ed indirizzo, nonché la firma del richiedente. Detta istanza contiene, ove necessario, la sottoscrizione dei progettisti e le indicazioni di cui all'articolo 19, comma 2.

2. Nella domanda, oltre alle particolari notizie e descrizioni illustrative dell'oggetto, deve risultare esplicitamente l'elezione del domicilio nel comune da parte del richiedente.

3. A corredo della domanda deve essere allegata la documentazione elencata nell'allegato C al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.

4. Per le aree e le opere soggette a speciali leggi o regolamentazioni comunali, provinciali, regionali o statali, devono essere allegati dai richiedenti i relativi e specifici atti autorizzativi.

5. Per l'istruttoria preliminare si osserva quanto disposto per la concessione edilizia, dall'articolo 24.

6. Per i soggetti legittimati alla proposizione di istanza di autorizzazione edilizia, si applica l'articolo 18.

7. Il direttore dei lavori è necessario ogni qualvolta l'autorizzazione edilizia riguardi opere volumetriche.

Art. 48

Rilascio, condizioni e validità dell'autorizzazione

1. Nell'atto di autorizzazione sono stabilite dal sindaco le condizioni e le norme alle quali s'intende subordinata, la relativa durata e l'ammontare, qualora dovuto, della tassa o canone da corrispondere al comune.

2. Il sindaco ha sempre la facoltà di imporre con l'autorizzazione stessa particolari prescrizioni e l'osservanza di cautele e modalità a tutela del decoro cittadino, della sicurezza del traffico, dell'igiene e dell'incolumità pubblica.

3. Le autorizzazioni si intendono in tutti i casi accordate:

a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

b) con l'obbligo del titolare di riparare o risarcire tutti i danni derivanti dalle opere;

c) con la facoltà del comune di imporre, in caso di sopravvenute necessità, nuove condizioni e prescrizioni.

4. Per le autorizzazioni l'interessato può, entro il termine di scadenza stabilito, presentare domanda diretta ad ottenere il rinnovo, che può essere accordato dal sindaco, anche senza la presentazione della documentazione prescritta per il rilascio, sempreché nel frattempo non siano intervenute modificazioni nella normativa vigente al riguardo.

5. L'entrata in vigore di nuove norme legislative e regolamentari disciplinanti la materia oggetto dell'autorizzazione, comporta la decadenza delle autorizzazioni, relative a lavori od opere che non siano ancora iniziati e che risultino in contrasto con le stesse; in tal caso, l'interessato può chiedere il rilascio di una nuova autorizzazione in conformità alle nuove disposizioni.

6. Il rinnovo delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi può essere negato per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

7. Le autorizzazioni possono essere annullate ai sensi dell'articolo 32.

TITOLO X

PIANI DI LOTTIZZAZIONE ED INTERVENTI EDILIZI DIRETTI

Art. 49

Piani attuativi

1. L'attuazione dello strumento urbanistico generale avviene mediante l'approvazione di piani particolareggiati o altri piani attuativi che consentono successivi interventi edilizi diretti. In mancanza di piani attuativi redatti ad iniziativa del comune, i privati possono presentare progetti di piani di lottizzazione da convenzionarsi ai sensi di legge.

2. La legge e le norme di attuazione dello strumento urbanistico generale stabiliscono i casi nei quali il rilascio della autorizzazione alla lottizzazione convenzionata deve precedere il rilascio delle concessioni.

3. L'approvazione del piano di lottizzazione è subordinata alla stipula tra il comune e i proprietari interessati di una convenzione avente i contenuti di cui all'articolo 4, comma 2, della L.R. 16 maggio 1979, n.19.

4. Per la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dovranno essere redatti i progetti esecutivi in conformità alle prescrizioni emanate dall'autorità comunale.

5. Tutte le opere debbono essere eseguite sotto la sorveglianza dell'ufficio tecnico del comune.

6. Il comune può convenire con il lottizzante, in sostituzione della cessione e approntamento di aree per l'urbanizzazione secondaria, il versamento di una somma corrispondente al valore della quota delle aree ed opere stesse, in tutti quei casi in cui la cessione delle aree sia ritenuta non necessaria per la realizzazione di ulteriori urbanizzazioni secondo quanto stabilito dal consiglio comunale.

Art. 50

Documentazione a corredo della domanda di lottizzazione

1. La domanda di approvazione del piano di lottizzazione convenzionata è diretta al sindaco e deve essere corredata dai documenti e dai disegni sottoelencati:

a) estratto dello strumento urbanistico generale interessante la zona da lottizzare;

b) estratto originale di mappa catastale delle particelle interessate all'intervento, con certificato catastale;

c) planimetria catastale, in duplice copia, estesa ad una zona per una profondità di ml.500, aggiornata con i fabbricati esistenti, con l'indicazione dell'area interessata, le altezze e le caratteristiche dei fabbricati contermini, i nomi dei proprietari delle aree confinanti, le strade vicinali, comunali o provinciali o statali (con relativi nomi) che attraversano o lambiscono l'area interessata; lo stato di fatto delle attrezzature e delle opere di urbanizzazione esistenti;

d) la precisazione delle destinazioni d'uso delle singole aree, l'individuazione delle unità d'intervento e l'individuazione delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

e) piano quotato, in duplice copia, del terreno nel rapporto 1:500 con curve di livello ad equidistanza non superiore a m.1.00 riferite ai capisaldi dell'I.G.M. e della carta tecnica regionale, indicante anche il rilievo delle alberature e della vegetazione esistenti, nonché l'essenza delle stesse;

f) planimetria, in duplice copia, adeguatamente quotata nel rapporto 1:500 dell'intervento progettato, riportante:

- le aree e le opere da destinare all'urbanizzazione primaria;

- le aree e le opere da destinare all'urbanizzazione secondaria;

- la eventuale suddivisione in lotti dettagliatamente quotati;

- l'ingombro massimo degli edifici da costruire su ciascun lotto, la distanza del perimetro dal confine più prossimo e quella reciproca fra i vari edifici circostanti. Tale ingombro massimo ha valore prescrittivo solo per quanto riguarda le minime distanze degli edifici dai confini e tra di loro, ma ai fini della progettazione architettonica, ha valore indicativo, salvo diversa esplicita prescrizione contenuta nella convenzione e relative previsioni planovolumetriche;

g) una tabella dimostrativa del rispetto degli standards urbanistici;

h) profili altimetrici, in duplice copia, nel rapporto 1:500 dei fabbricati previsti e profili regolatori nel rapporto 1:200 dei fabbricati;

i) schemi planimetrici ed altimetrici in duplice copia dei fabbricati con l'indicazione della loro destinazione d'uso nel rapporto minimo 1:500;

l) una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, della sistemazione delle aree scoperte, della qualità dei materiali da impiegare, della destinazione degli edifici che potranno essere costruiti, dell'ambiente di inserimento della lottizzazione;

m) la definizione delle tipologie edilizie costruttive e d'uso da adottare negli interventi attuativi, con le relative precisazioni planovolumetriche;

n) documentazione fotografica della zona, oltre eventuali vedute assonometriche o studi planivolumetrici e quanto altro possa occorrere ai fini di una esauriente rappresentazione del progetto;

o) elaborati, in duplice copia, nel rapporto minimo 1:500 illustranti le opere di urbanizzazione primaria, costituiti da:

- planimetrie, profilo longitudinale e sezione della viabilità;

- planimetria o planimetrie, profili longitudinali e sezioni degli impianti di fognature, di illuminazione pubblica, della rete elettrica, di acquedotto, del gas metano, della rete telefonica, della rete antincendio o di annaffiamento. Negli elaborati di cui alla presente lettera devono essere indicati gli allacciamenti alle reti principali esistenti, nonché gli allacciamenti dei singoli lotti alle opere in progetto;

p) calcoli e disegni costruttivi dei particolari delle opere di cui alla lettera o) redatti da professionista abilitato e in opportuna scala;

q) computo metrico-estimativo delle opere di urbanizzazione primaria da eseguire;

r) relazione tecnica illustrativa del progetto di piano di lottizzazione, contenente l'inserimento della lottizzazione nello stato di fatto e nelle previsioni urbanistiche ed un programma di attuazione coordinato degli edifici e delle opere di urbanizzazione con i termini di validità del piano e i tempi di attuazione degli interventi previsti, con l'indicazione delle relative priorità in armonia con il P.P.A.;

s) schema di convenzione di cui all'articolo 49.

2. E' previsto l'obbligo della relazione geologica e geotecnica per ogni tipo di lottizzazione in relazione al disposto del D.M. 21 gennaio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 1981, n.37, per le aree vincolate ai sensi della Legge 2 febbraio 1974, n.64.

3. Qualora le lottizzazioni riguardino interventi su grandi aree, al di fuori delle aree disciplinate ai sensi della Legge 2 febbraio 1974, n.64, il comune richiede al lottizzante, ad integrazione della documentazione, una relazione geologica e geotecnica sulla fattibilità dell'insieme ai sensi del citato decreto ministeriale.

4. Le lottizzazioni relative alle zone totalmente o parzialmente comprese negli elenchi delle bellezze naturali, devono essere corredate anche degli elementi di cui all'articolo 3, secondo comma, della L.R. 21 agosto 1984, n.24.

Art. 51

Richiesta di parere preliminare

1. Il lottizzante può richiedere di sottoporre all'esame della commissione edilizia un progetto di massima delle opere che intende eseguire allo scopo di ottenere un giudizio preliminare, riservandosi di presentare successivamente gli elaborati di cui all'articolo 50.

2. Il parere espresso dalla commissione edilizia non costituisce presunzione di approvazione del piano.

Art. 52

Approvazione dei piani di lottizzazione

1. I piani di lottizzazione convenzionata sono approvati con deliberazione del consiglio comunale, previo parere della commissione edilizia e comunque secondo quanto disposto dalla Legge 6 agosto 1967, n.765 e dalla L.R. 16 maggio 1979, n.19.

2. I piani di lottizzazione ricadenti in tutto o in parte in zone tutelate ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n.1497, sono approvati dalla giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della L.R. 21 agosto 1984, n.24.

3. Per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dalla convenzione, deve essere richiesta al sindaco la concessione a norma del presente regolamento.

4. Per la domanda ed il rilascio delle concessioni edilizie per l'edificazione nell'ambito della lottizzazione, si applicano le norme di cui all'articolo 18 e seguenti.

5. Il contributo concessorio di cui all’articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è determinato dal conguaglio ai sensi dell’articolo 11 della stessa legge.

6. Il rilascio delle concessioni nell’ambito dei singoli lotti è subordinato all’impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi e alla trascrizione della convenzione a cura del comune e a spese dei lottizzanti sui registri immobiliari.

7. La validità del piano di lottizzazione convenzionata non può essere superiore a dieci anni.

Art. 53

Compilazione d'ufficio di progetti di lottizzazione

1. Il sindaco ha facoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a presentare entro un congruo termine il progetto di lottizzazione delle aree stesse, secondo le previsioni dello strumento urbanistico generale, nonché, ove esistente, del programma pluriennale di attuazione.

2. Decorso inutilmente detto termine, il sindaco provvede per la compilazione d'ufficio.

3. Il progetto di lottizzazione d'ufficio, approvato dal consiglio comunale, è notificato in via amministrativa ai proprietari delle aree fabbricabili con invito a dichiarare, entro trenta giorni dalla notificazione, prorogabili a domanda degli interessati, se l'accettino ed intendano attuarlo.

4. Qualora i proprietari intendano attuare il progetto compilato d'ufficio, il comune ha facoltà di variare il progetto di lottizzazione, tenendo conto delle eventuali richieste degli interessati e della loro compatibilità con gli obiettivi del progetto stesso. In caso contrario, il comune ha facoltà di procedere all'espropriazione delle aree.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso in cui i proprietari, pur avendo dichiarato di aderire, non presentino il progetto di lottizzazione nel termine assegnato o lo presentino incompleto negli elaborati di cui al precedente articolo 50, oppure lo presentino con previsioni difformi rispetto alle norme dello strumento urbanistico generale.

Art. 54

Intervento edilizio diretto

1. Fermo restando l'obbligo di versamento del contributo afferente alla costruzione di cui all'articolo 5 della Legge 28 gennaio 1977, n.10, nei casi di intervento edilizio diretto previsto dallo strumento urbanistico generale, la concessione è subordinata alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria.

2. Il concessionario può assumere l'obbligo della realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo totale o parziale della quota di contributo dovuta.

3. In ogni caso il concessionario deve obbligarsi a cedere gratuitamente al comune le aree e le opere relative alle urbanizzazioni primarie ed a prestare congrue garanzie finanziarie.

4. Per le opere di urbanizzazione primaria devono essere redatti progetti esecutivi in conformità alle norme e alle prescrizioni emanate dal comune al fine del rilascio della concessione.

5. Le opere sono eseguite sotto la sorveglianza dell'ufficio tecnico comunale.

TITOLO XI

VIGILANZA SULL'ATTIVITA' URBANISTICA ED EDILIZIA

Art. 55

Vigilanza sulle costruzioni e sanzioni

1. Il sindaco esercita la vigilanza sulle attività che comportano trasformazione urbanistica-edilizia del territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle leggi e regolamenti, alle norme degli strumenti urbanistici e alle prescrizioni stabilite nella concessione o autorizzazione, avvalendosi dei funzionari comunali appositamente autorizzati e dei vigili urbani.

2. Gli addetti alla vigilanza sulle costruzioni hanno diritto di accedere ai cantieri e di eseguire qualsiasi operazione di controllo sulle opere.

3. Ferme restando le ipotesi di cui all'articolo 4, comma 2, della Legge 28 febbraio 1985, n.47, il sindaco ordina la sospensione dei lavori quando:

a) siano violate le leggi, i regolamenti e le prescrizioni degli strumenti urbanistici;

b) non siano osservate le disposizioni del presente regolamento e le norme, disposizioni e modalità esecutive indicate nella concessione o autorizzazione e nei progetti allegati;

c) il direttore dei lavori non abbia assunto l'effettiva direzione, ovvero non sia stata comunicata al sindaco la sua sostituzione;

d) la concessione o autorizzazione risulti ottenuta in base a dichiarazioni, tipi e disegni non corrispondenti al vero;

e) accerti l'effettuazione di lottizzazioni di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, della Legge 28 febbraio 1985, n.47. In tal caso, il provvedimento comporta anche il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse, con atti tra vivi, qualora sia trascritto nei registri immobiliari.

4. L'ordine di sospensione ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi da assumere e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione.

5. Qualora il sindaco sia in possesso degli elementi atti a determinare l'emanazione del provvedimento definitivo, può emetterlo senza la preventiva ordinanza di sospensione.

6. Il sindaco provvede alla riscossione dei contributi, delle sanzioni pecuniarie e delle spese, a norma del R.D. 14 aprile 1910, n.639.

Art. 56

Esecuzione d'ufficio

1. Il sindaco ordina l'esecuzione d'ufficio a spese del contravventore:

a) dei lavori di demolizione delle opere eseguite in assenza di concessione o autorizzazione, ovvero, in totale o parziale difformità della stessa, salvo i casi di acquisizione gratuita, ovvero di applicazione di sanzioni pecuniarie;

b) dei lavori, ivi comprese eventuali demolizioni, ordinati con il diniego dell'autorizzazione di abitabilità o di agibilità;

c) dei provvedimenti diretti ad impedire l'uso dell'opera alla quale è stata negata l'autorizzazione di abitabilità o agibilità;

d) delle cautele necessarie, nel caso di interruzione dei lavori di cui all'articolo 37 del presente regolamento;

e) del ripristino degli immobili e dei manufatti oggetto di servitù pubblica;

f) della riproduzione del numero civico;

g) della rimozione di insegne, cartelli, iscrizioni, oggetti, tende, posti senza autorizzazione o senza l'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento;

h) della coloritura dei prospetti degli edifici visibili da vie o spazi pubblici in contrasto con l'ambiente;

i) della demolizione di edifici dichiarati antigienici;

l) dei lavori di consolidamento o demolizione dell'edificio o parte di esso, che minacci rovina.

2. Prima di procedere all'esecuzione d'ufficio, il sindaco diffida il contravventore a provvedervi direttamente, assegnandogli un congruo termine.

3. Trascorso il termine assegnato senza che i lavori siano stati eseguiti, il sindaco procede alla esecuzione d'ufficio dei lavori,