COMUNE DI PEDASO

Provincia di Ascoli Piceno

 

R E G O L A M E N T O

I . C . I .

I M P O S T A C O M U N A L E 

S U G L I I M M O B I L I

 

 

 

I N D I C E

 

 

Capo I - Norme generali

 

Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento. pag. 3

Art. 2 Soggetto Passivo. pag. 3

Art. 3 Terreni considerati non fabbricabili. pag. 3

Art. 4 Pertinenze delle abitazioni principali. pag. 3

Art. 5 Valore aree edificabili. pag. 4

Art. 6 Validità dei versamenti dell’imposta. pag. 4

Art. 7 Comunicazione di variazione. pag. 5

Art. 8 Disciplina dei controlli. pag. 6

Art. 9 Modalità dei versamenti. pag. 6

 

 

 

 

Capo II - Norme finali

 

Art. 10 Norme abrogate. pag. 7

Art. 11 Publicità del regolamento e degli atti. pag. 7

Art. 12 Entrata in vigore del regolamento. pag. 7

Art. 13 Casi non previsti del presente regolamento. pag. 7

Art. 14 Rinvio dinamico. pag. 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delibera C.C. n° 10 del 15.03.1999

 

 

 

 

 

 

H/S/Regolamenti/

CAPO I - NORME GENERALI

 

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1) Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 successive modificazioni ed integrazioni.

2) In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell’art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3) Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l’attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

 

Art. 2 - Soggetto passivo

Ad integrazione dell’art. 3 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l’imposta è dovuta dall’assegnatario dalla data di effettivo riscatto.

 

Art. 3 - Terreni considerati non fabbricabili

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera a)

1) Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i terreni coltivati direttamente dal proprietario e familiari conviventi, che conseguono dall’attività agricola, almenop il 30 (trenta) % del reddito dichiarato ai fini I.R.PE.F. per l’anno precedente.

2) Le condizioni di cui al precedente comma dovranno essere dichiarate da uno dei proprietari - coltivatori diretti ai senzi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

 

Art. 4 - Pertinenze delle abitazioni principali

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera b) ed e)

1) Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2) Ai fini di cui al comma 1, si internde per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale.

3) Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l’agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.

4) Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

5) Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai senzi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

6) Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado.

7) Sono altresi considerate abitazioni principali quelle possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che aquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente sempre che le stesse non risultino locate e che il comune non provveda anche parzialmente con propri fondi al pagamento delle rette di ricovero.

 

Art. 5 - Valore delle aree edificabili

1) Per le aree edificabili il valore è costituito da quello venale in Comune Commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati nel mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2) La Giunta Comunale può determinare periodicamente per zone omogenee i valori venali in Comune Commercio delle aree; in questo caso è precluso al comune il potere di accertamento qualora il soggetto passivo abbia versato tempastivamente l’imposta sulla base di un valore non inferiore a quello stabilito relativamente all’anno di imposta per il quale lo stesso versamento è stato effettuato.

 

Art. 6 - Validità dei versamenti dell’imposta

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera i).

1) I versamenti dell’imposta comunale sugli immobili eseguti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

2) In ogni caso gli eventuali provvedimenti di recupero di maggior tributo o di irrogazione delle sanzioni dovranno essere emessi nei confronti di ogni titolare e commisurati alle rispettive quote di possesso.

 

Art. 7 - Comunicazione di variazione

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera l), n.1)

1) L’obbligo della dichiarazione o denuncia di cui all’art.10, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituito con l’obbligo della comunicazione di variazione, da parte del contribuente, entro il termine di 90 (novanta) giorni dall’avvenuto acquisito, modificativo o estintivo della soggettività passiva, con la sola individuazione dell’unità immobiliare interessata, su apposito modello da ritirare gratuitamente presso l’ufficio comunale tributi.

2) Per la sua mancata o tardiva trasmissione si applica la sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione riferita a ciascuna unità immobiliare.

3) Resta fermo l’obbligo, per il contribuente, di eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze del 30 giugno e 20 dicembre di ogni anno, il versamento, rispettivamente in acconto e a saldo, dell’imposta dovuta per l’anno in corso. Il versamento continua a essere effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell’ambito del territorio del comune.

4) La giunta comunale, tenendo anche conto delle capacità operative dell’ufficio trubuti, può individuare, per ciascun anno di imposta, sulla base di criteri selettivi informati a principi di equità e di efficienza, i gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo.

5) Il funzionario responsabile Ici, in aderenza alle scelte operate dalla giunta verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le comunicazioni di cui al precedente comma 1, anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari, la situazione di possesso del contribuente, rilevante ai fini Ici, nel corso dell’anno di imposta considerato; determina la conseguente, complessiva imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non l’ha versata, in tutto o in parte, emette, motivandolo, un apposito atto denominato "avviso di accertamento per omesso versamento Ici" con l’indicazione dell’ammontare di imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi.

6) Sull’ammontare di imposta che viene a risultare non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, o reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento operoso ai senzi delle lettere a) o b) dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa del 30%, ai senzi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997. La sanzione è irrogata con l’avviso indicato nel precedente comma 5.

7) Alle sanzioni amministrative di cui ai precedenti commi 2 e 6 non è applicabile la definizione agevolata (riduzione ad un quarto) prevista dagli articoli 16, comma 3 e 17, comma 2, del decreto legislativo n. 472/1997 né quella prevista dell’articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 473/1997.

8) L’avviso di cui al precedente comma 5 deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l’imposizione.

 

Art. 8 - Disciplina dei controlli

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 2 e 3).

1) Le disposizioni di cui all’articolo precedente si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivi di imposta, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, e hanno effetto per l’anno di imposta 1999 e successivi.

2) Per gli anni di imposta 1998 e precedenti continua ad applicarsi il procedimento di accertamento disciplinato dal decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, con conseguente emissione degli avvisi di liquidazione sulla base della dichiarazione, degli avvisi di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, degli avvisi di accertamento d’ufficio per omessa presentazione della dichiarazione e irrogazione delle corrispondenti sanzioni.

 

Art. 9 - Modalità dei versamenti

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera n) ed o)

1) I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite:

a) il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;

b) il versamento diretto presso la tesoreria comunale;

c) il versamento tramite il sistema bancario;

d) il concessionario della riscossione dei tributi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO II - NORME FINALI

 

Art. 10 - Norme abrogate

Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

 

Art. 11 - Pubblicità del regolamento e degli atti

La copia del seguente regolamento, a norma dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà messa a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

 

Art. 12 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/1999.

 

Art. 13 - Casi non previsti dal presente regolamento

In quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

a) le leggi nazionali e reginali;

b) lo statuto comunale;

c) i regolamenti comunali.

 

Art. 14 - Rinvio dinamico

1) Le norme del presente regolamento si intendono modificare per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2) In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.