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COMUNE DI PEDASO Provincia di Ascoli Piceno |
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DELLE AREE, DEI SERVIZI E DEL PERSONALE
Art.1.(Oggetto del Regolamento)
Art.2.(Principi e criteri generali)
Art.3.(Compiti degli organi di Governo)
Art.4.(Criteri di organizzazione)
Art.5.(Articolazione della struttura organizzativa).
Art.6.(Dotazione organica)
Art.7.(Inquadramento)
Art.8. (Organigramma)
TITOLO II
ORDINAMENTO DELLE FUNZIONI NELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Art.9.(Direttore Generale)
Art.10.(Competenze del Direttore Generale)
Art.11.(Attribuzione delle funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale).
Art.12.(Direzione operativa)
Art.13.(Segretario Comunale)
Art.14.(Convenzione per il servizio di Segreteria Comunale)
Art.15.(Compiti e attribuzioni del Segretario Comunale)
Art.16.(Vicesegretario Comunale)
Art.17.(I Responsabili d’area. Nomina e sostituzione).
Art.18.(Durata e revoca dell’incarico)
Art.19.(Responsabilità connesse all’incarico)
Art.20.(I responsabili del procedimento. Individuazione e competenze)
Art.21.(Incarichi a tempo determinato per copertura posti di Responsabile d’area).
Art.22.(Incarichi al di fuori della dotazione organica).
Art.23.(Collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità)
TITOLO III
FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Art.24.(Criteri generali)
Art.25.(Procedure di gara e di concorso)
Art.26.(Atti di gestione finanziaria)
Art.27.(Competenze dei Responsabili delle aree in materia di gestione finanziaria)
Art.28.(Atti di amministrazione e gestione del personale)
Art.29.(Provvedimenti di autorizzazione e concessione)
Art.30.(Atti costituenti manifestazioni di giudizio e di conoscenza).
Art.31.(Attività propositiva dei Responsabili delle aree)
Art.32.(Attività consultiva dei Responsabili delle aree)
Art.33.(Determinazioni)
Art.34.(Deliberazioni)
Art.35.(Potere sostitutivo)
Art.36.(Supplenza del dipendente di un’area).
TITOLO IV
CONTROLLI INTERNI
Art.37.(Composizione e nomina)
Art.38.(Il controllo amministrativo-contabile)
TITOLO V
DISCIPLINA DI ACCESSO DEL PERSONALE
Art.39.(Normativa di riferimento)
Art.40.(Norme regolamentari – Rinvio).
Art.41.(Norma transitoria)
TITOLO VI
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE
Art.42.(Norme di riferimento).
Art.43.(Codice di comportamento dei dipendenti)
Art.44.(Igiene e sicurezza sul lavoro)
Art.45.(Fascicolo personale e stato matricolare)
Art.46.(Incompatibilità cumulo di impieghi e incarichi)
Art.47.(Conferimento incarichi ai dipendenti)
Art.48.(Disposizioni generali)
Art.49.(Assenze, congedi, aspettative. Disposizioni generali).
Art.50.(Formazione ed aggiornamento del personale. Disposizioni Generali)
Art.51.(Responsabilità dei dipendenti. Disposizioni Generali)
Art.52.(Responsabilità verso il Comune).
Art.53.(Responsabilità verso terzi)
Art.54.(Coperture assicurative)
Art.55.(Procedimenti disciplinari. Rinvio)
Art.56.(Trattamento economico e previdenziale. Rinvio al contratto)
Art.57.(Cessazione del rapporto di lavoro. Disposizioni Generali)
TITOLO VII
SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
Art.58.(Disposizioni Generali)
Art.59.(Delegazione di parte pubblica)
Art.60.(Soggetti sindacali nell’ambito del Comune).
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Art.61.(Norme di rinvio)
Art.62.(Entrata in vigore)
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DELLE AREE, DEI SERVIZI E DEL PERSONALE
Art. 1.
(Oggetto del Regolamento)
Il presente regolamento, in attuazione dei principi contenuti nello Statuto nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, disciplina l’ordinamento generale dei servizi e dei settori del Comune.
Il presente regolamento in attuazione del disposto di cui all’art. 2, comma 1, del D.L.vo n. 29/93, definisce secondo i principi generali fissati da disposizioni di legge e sulla base dei medesimi, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, individua gli uffici di maggior rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, determina le dotazioni organiche complessive.
Art. 2.
(Principi e criteri generali)
L’ordinamento dei servizi e dei settori si informa ai seguenti principi e criteri:
a) efficacia,
b) efficienza,
c) funzionalità ed economicità di gestione,
d) equità,
e) professionalità, flessibilità e responsabilizzazione del personale,
f) separazione delle competenze tra organi di governo e struttura preposta alla gestione nel quadro di una armonica collaborazione volta al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla amministrazione.
Sulla base del principio di separazione delle competenze di cui alla lettera f) del precedente comma, gli organi di governo:
- esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi;
- adottano gli altri atti rientranti nello svolgimento delle funzioni di cui sopra;
- verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Alla struttura preposta alla gestione spetta invece l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. La struttura è responsabile in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
Art. 3.
(Compiti degli organi di Governo)
Gli organi di governo, individuati dalla normativa vigente, esercitano le proprie attribuzioni mediante:
atti di pianificazione annuale e pluriennale (attività di programmazione);
atti recanti le linee entro cui deve essere esercitata l’attività gestionale (atti di indirizzo),
atti finalizzati ad assicurare la corrispondenza tra la gestione amministrativa e gli interessi pubblici (potere di direttiva), atti finalizzati alla tutela dell’interesse pubblico nel caso in cui l’attività gestionale si realizzi in difformità o in contrasto con i programmi dell’organo politico (attività di controllo).
Atti di accertamento del risultato gestionale, in relazione alla realizzazione dei programmi e dei progetti (potere di verifica).
Agli organi politici nel rispetto dell’art. 3 del D.L.vo 80/98, competono in particolare:
la definizione degli obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione;
l’attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi;
la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi, di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni.
In attuazione dei precedenti commi il Sindaco e la Giunta, in conformità allo statuto, definiscono e approvano le strategie e i programmi per realizzare gli indirizzi generali approvati dal Consiglio comunale.
Il Sindaco può esplicare la propria attività di sovrintendenza in riferimento alla struttura ed all’esecuzione degli atti, mediante lo strumento della direttiva. Le direttive emanate dal Sindaco costituiscono atti finalizzati ad assicurare che l’organizzazione della struttura garantisca responsabilità gestionale ed efficienza amministrativa.
Art. 4.
(Criteri di organizzazione)
I criteri assunti come base per l’organizzazione dei servizi sono volti ad assicurare l’attuazione dei principi di cui all’art. 2, comma 1, del D.L.vo n. 29/93 e la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa.
La struttura organizzativa del Comune è informata, per il conseguimento di ottimali livelli di efficienza, efficacia ed economicità in rapporto ai bisogni dei cittadini, ai seguenti criteri:
- gestione delle risorse umane secondo i principi stabiliti dall’art. 7 del D.L.vo n. 29/93 e successive modificazioni;
- ordinamento dei servizi secondo i criteri stabiliti dall’art. 2 del medesimo D.L.vo n. 29/93,
- trasparenza e semplificazione dell’azione amministrativa e dei procedimenti;
- incentivazione della capacità di innovazione del sistema organizzativo;
- programmazione del lavoro per obiettivi e per progetti,
- parità e pari opportunità tra donne e uomini nelle condizioni di lavoro, nell’accesso alla formazione professionale e nella progressione della carriera,
- realizzazione di percorsi formativi e corsi di aggiornamento per favorire le migliori condizioni di lavoro.
Art. 5.
(Articolazione della struttura organizzativa).
La struttura organizzativa del Comune di Pedaso si articola in macro-aree, di seguito aree, che costituiscono le strutture organizzative di massima dimensione. Le aree sono individuati tenendo conto delle seguenti necessità:
- omogeneità delle funzioni da amministrare;
- uniformità procedimentale;
- razionalità ed economicità nell’impiego delle risorse.
Ai settori compete l’esercizio di tutte le attività connesse al perseguimento delle finalità assegnate, secondo le specifiche competenze. In particolare spetta al settori:
-l’analisi dei bisogni propri;
- la programmazione;
- il controllo in itinere delle attività;
- la verifica finale dei risultati, salve restando le competenze assegnate ad altri soggetti dal presente regolamento.
Nelle aree sono ricompresi più servizi. Nei servizi, che costituiscono l’articolazione delle aree, i compiti vengono attribuiti e organizzati in ambiti omogenei.
A capo di ogni macro area viene individuato, con le modalità previste dai commi successivi, il responsabile dell’area, il quale è responsabile di tutti i servizi ricompresi nell’area, fermo restando l’individuazione di uno o più responsabili del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Le funzioni di cui all’articolo 51, comma 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e s.m.i. ,sono attribuite ai responsabili delle macro aree con provvedimento del Sindaco di cui all’art. 51 comma 3 bis della legge 8 giugno 1990, n. 142 e s.m.i., con il quale vengono riconosciute le aree delle posizioni organizzative ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 e ss. del C.C.N.L. sull’ordinamento professionale.
La responsabilità delle macro aree può essere affidata ai sensi delle vigenti norme contrattuali e di legge ai dipendenti inquadrati nella categoria D, anche assunti a tempo determinato, ovvero al Segretario comunale.
La revoca delle funzioni di cui all’art. 51 comma 3, della legge 142/90, comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato da parte del dipendente titolare. In tal caso il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene destinato alle funzioni del profilo di appartenenza.
Le variazioni riguardanti l’assetto della struttura e le competenze delle aree sono deliberate dalla Giunta Comunale, su proposta del Sindaco o dell’Assessore/i competente/i, previo parere del Direttore Generale oppure, ove non esista, del Segretario Comunale.
Le aree in cui si articola la struttura organizzativa del Comune di Pedaso sono i seguenti:
AREA A: AMMINISTRATIVO CONTABILE
AREA B: TECNICA
I servizi comunali appartenenti all’area amministrativo e contabile sono i seguenti:
- 1^ A : SEGRETERIA, CULTURA, TURISMO, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT.
- 2^A:ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, SERVIZI SOCIALI.
- 3^ A:SERVIZI ECONOMICO – FINANZIARI, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE.
- 4^A:TRIBUTI
I servizi comunali appartenenti all’area tecnica sono:
- 1^ B:LAVORI PUBBLICI
- 2^B: URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA.
- 3^ B: TECNICO- MANUTENTIVO PATRIMONIO COMUNALE
- 4^ B: AMBIENTE – NETTEZZA URBANA
- 5^ B: POLIZIA.MUNICIPALE, COMMERCIO, PROTEZIONE CIVILE, SERVIZI DI NOTIFICA.
I servizi non espressamente previsti vanno ricompresi nell’area organizzativa più affine. Nel caso in cui non sia chiara tale affinità, l’attribuzione del servizio nell’area di appartenenza viene stabilita con atto di Giunta, sentito il segretario comunale, o il Direttore generale.
Art. 6.
(Dotazione organica)
La dotazione organica del Comune individua il numero complessivo dei posti di ruolo a tempo pieno e a tempo parziale, distinti in base ai sistemi di inquadramento contrattuale.
La dotazione organica viene sottoposta a periodica verifica annuale, di norma entro il mese di ottobre, da parte della Giunta e comunque in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 39 della legge 27.12.1997 n. 449 e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria annuale e pluriennale.
L’approvazione della dotazione organica e le successive variazioni sono disposte dalla Giunta Comunale, previo parere del Direttore Generale o in assenza del segretario comunale, nel rispetto delle disponibilità economiche del Comune.
Art. 7.
(Inquadramento)
I dipendenti sono inquadrati nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
L’inquadramento, pur riconoscendo uno specifico livello di professionalità e la titolarità del rapporto di lavoro, non conferisce una determinata posizione nell’organizzazione del Comune.
Il dipendente esercita le mansioni proprie della categoria e dell’area di attività di inquadramento, come definita dal contratto collettivo di lavoro, dal contratto individuale di lavoro, da eventuali ordini di servizio o disposizioni interne.
Art. 8.
(Organigramma)
L’organigramma del Comune è riportato all’allegato "A".
L’organigramma è tenuto costantemente aggiornato a cura del Responsabile del Servizio organizzazione e gestione del personale.
TITOLO II
ORDINAMENTO DELLE FUNZIONI NELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Art. 9.
(Direttore Generale)
Il Direttore Generale può essere nominato ai sensi dell’art. 51 bis della legge 8 giugno 1990, n. 142 e s.m.i.
In caso di nomina ai sensi del comma 3 dell’articolo 51 bis della legge 8 giugno 1990, n. 142 e s.m.i., i criteri e le procedure per la nomina e la revoca del Direttore Generale sono stabiliti in sede di approvazione della convenzione da parte dei rispettivi consigli comunali dei Comuni aderenti. Nella convenzione sono altresì, stabilite, in particolare, le modalità per la disciplina dei rapporti tra il Direttore Generale e i Segretari Comunali e le modalità di esercizio della facoltà di recesso dalla convenzione stessa da parte dei comuni.
Art. 10.
(Competenze del Direttore Generale)
Compete al Direttore Generale:
l’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi determinati dagli organi politici avvalendosi dei Responsabili dei Settori incaricati dal Sindaco;
la sovrintendenza in generale alla gestione del Comune perseguendo livelli ottimali di efficienza e di efficacia;
la proposta del Piano esecutivo di gestione di cui all’art. 11 del D.L.vo n. 77/95 da sottoporre all’approvazione della Giunta, previo assenso del Sindaco;
la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 40, comma 2, lettera a) del D.L.vo n. 77/95;
il coordinamento e la sovraintendenza dei Responsabili dei Settori;
la definizione dei criteri per l’organizzazione dei servizi previa consultazione delle organizzazioni sindacali e nel rispetto dell’art. 4 del D. Lgs. n. 80/98, sulla base delle direttive impartite dal Sindaco;
l’adozione di misure organizzative idonee a consentire l’analisi e la valutazione dei costi dei singoli servizi e dei rendimenti dell’attività amministrativa ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.L.vo n. 29/93;
l’adozione di misure volte a favorire l’interconnessione sia tra i servizi della stessa amministrazione, che con altre amministrazioni nel rispetto dell’art. 11, comma 1, del D.L.vo n. 29/93;
l’adozione degli atti di competenza dei Responsabili dei settori incaricati dal Sindaco inadempienti, previa diffida;
ogni altra competenza attribuitagli dal presente regolamento.
Il Sindaco può delegare al Direttore Generale compiti di rappresentanza del Comune ed ogni altra attribuzione non politica a rilevanza interna ed esterna, prevista dallo Statuto o dai regolamenti in capo al Sindaco.
Art. 11.
(Attribuzione delle funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale).
Le funzioni proprie del Direttore Generale possono essere conferite con formale provvedimento del Sindaco al Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 51 bis, ultimo comma, della legge n. 142/90.
Nell’ipotesi di cui al comma 1 al Segretario Comunale compete una indennità di direzione generale determinata dal contratto collettivo o, in mancanza di previsioni nel medesimo, dalla Giunta Comunale.
In ogni caso in cui non si sia provveduto alla nomina del Direttore Generale, compete al Segretario Comunale la sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni e il coordinamento dell’attività dei Responsabili dei settori incaricati dal Sindaco.
Art. 12.
(Direzione operativa)
Per raccordare le funzioni del Direttore Generale, o del Segretario comunale e quelle dei Responsabili dei settori è istituita una Direzione operativa della quale fanno parte di diritto il Direttore Generale, o ove manchi, il segretario comunale ed i Responsabili dei settori a cui sono attribuite le funzioni di cui all’art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e s.m.i.
Il Direttore Generale, o il Segretario comunale convoca e presiede la Direzione operativa, definisce, sentiti i Responsabili di cui al precedente comma 1, l’ordine del giorno delle riunioni, riferisce al Sindaco dell’operato della Direzione.
La Direzione operativa è un organismo consultivo interno alle dirette dipendenze del Direttore Generale, o del segretario comunale, quale strumento di impostazione e verifica del lavoro per la pianificazione e il coordinamento della gestione amministrativa.
Art. 13.
(Segretario Comunale)
Il Comune ha un Segretario titolare, nominato dal Sindaco, scelto tra gli iscritti nell’albo di cui all’art. 17 – comma 75, della legge n. 127/97 e di cui al regolamento attuativo approvato con D.P.R. n. 465/97. La nomina ha durata corrispondente a quella del Sindaco che lo ha nominato.
Il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato del Sindaco, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario si intende confermato.
Il rapporto di lavoro del Segretario Comunale è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del D.L.vo 3.2.1993 n. 29.
Il Segretario comunale può essere revocato per gravi violazioni ai doveri d’ufficio ai sensi dell’art. 17, comma 71 della legge n. 127/’97 e dell’art. 15, comma 5 del regolamento approvato con D.P.R. 4.12.1997 n. 465.
A tale fine, il Sindaco contesta per iscritto al Segretario le gravi violazioni ai doveri d’ufficio commesse e gli assegna un termine non inferiore a 20 giorni per la presentazione, sempre per iscritto, di eventuali giustificazioni.
La Giunta comunale valuta la proposta del Sindaco e le giustificazioni, se presentate, e qualora il Segretario lo richieda, lo sente personalmente; quindi adotta al riguardo motivato provvedimento.
Se il provvedimento della Giunta accoglie la proposta del Sindaco, questi emette il motivato provvedimento di revoca, ove sarà indicata la data di cessazione del rapporto di lavoro.
Tale provvedimento dovrà essere immediatamente notificato al Segretario e trasmesso all’agenzia per la gestione dell’albo ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del D.P.R. n.465/97.
Viene fatta salva, in ogni caso, la diversa procedura definita in sede di contratto collettivo, in ordine alla nomina e alla revoca del Segretario Comunale.
Art. 14.
(Convenzione per il servizio di Segreteria Comunale)
Il Comune, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 465/97, può stipulare con uno o più comuni, le cui sedi sono comprese nell’ambito della stessa sezione regionale dell’Agenzia, una convenzione per l’ufficio di segreteria comunale.
La scelta della gestione sovracomunale del servizio e la creazione di sedi di segreteria convenzionate può essere contenuta anche nell’ambito di più ampi accordi per l’esercizio associato di funzioni.
La convenzione stabilisce le modalità di espletamento del servizio, individua il Sindaco competente alla nomina e alla revoca, determina la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie.
Al Segretario Comunale che ricopre la sede di segreteria convenzionata spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei comuni convenzionati per l’esercizio delle relative funzioni. Il contratto collettivo determina l’entità della retribuzione aggiuntiva in base al numero dei comuni convenzionati e alla complessità organizzativa degli stessi.
Art. 15.
(Compiti e attribuzioni del Segretario Comunale)
Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, anche mediante il rilascio di pareri scritti ove richiesto, nei confronti degli organi dell’Ente sia elettivi che gestionali, in ordine alla conformità della azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.
Il Segretario Comunale inoltre:
partecipa con funzioni consultive referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali del Comune stesso;
ha la direzione dell’ufficio per i procedimenti disciplinari superiori alla censura e adotta i provvedimenti disciplinari superiori alla censura;
adotta i provvedimenti di sospensione cautelare e di dispensa dal servizio nei casi previsti dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;
assume la presidenza delle commissioni di concorso relative ai posti di Responsabile di Settore;
Al Segretario Comunale spetta altresì l’esercizio di tutte le competenze proprie del Direttore Generale di cui al precedente art. 16 qualora, tali funzioni siano state conferite con provvedimento del Sindaco, ai sensi dell’art. 51 bis, ultimo comma, della legge n. 142/90 e s.m.i..
Qualora il Sindaco non provveda alla nomina del Direttore Generale in forma associata con altri comuni oppure qualora il Sindaco non provveda a conferire le funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale, allo stesso Segretario compete, infine:
la sovrintendenza e il coordinamento dei Responsabili dei Settori;
il parere sulla dotazione organica del Comune;
definisce i conflitti di competenza che insorgano tra i diversi settori o servizi.
Resta ferma la facoltà del Sindaco di conferire al Segretario Comunale ulteriori attribuzioni nell’ambito di quelle proprie del capo dell’Amministrazione, con esclusione di quelle a rilevanza squisitamente politica.
Art. 16.
(Vicesegretario Comunale)
Il Comune è dotato di un vice-segretario comunale che svolge funzioni vicarie del Segretario Comunale lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.
Le funzioni di vice-segretario si cumulano con quelle di responsabile dell’area.
Le funzioni di cui al primo comma sono attribuite dal Sindaco a tempo determinato per un periodo non superiore al mandato amministrativo in corso, all’atto del conferimento, al dipendente comunale responsabile del servizio, in possesso dei requisiti per la nomina a Segretario comunale.
L’incarico di vice-segretario può essere rinnovato alla scadenza ed è sempre revocabile per inadempimento dei doveri d’ufficio.
Art. 17.
(I Responsabili d’area. Nomina e sostituzione).
Il Sindaco, in attuazione del disposto di cui all’art. 51, comma 3 bis, della legge n. 142/90, conferisce l’incarico per l’espletamento delle funzioni di cui al comma 3 del medesimo art. 51, ai responsabili delle aree, in qualità di responsabili della posizione d’area organizzativa, come individuati all’art. 5 del presente regolamento.
Il Sindaco, con proprio provvedimento, individua, il dipendente più alto in grado nel medesimo settore, di categoria non inferiore alla C, tenuti alla sostituzione dei Responsabili delle aree. Il Direttore generale, o in mancanza, il segretario comunale, può essere individuato dal Sindaco anche quale sostituto di Responsabili di Settore.
Art.18.
(Durata e revoca dell’incarico)
L’incarico di responsabilità gestionale è conferito a tempo determinato, di durata comunque non superiore a quella residua del mandato del Sindaco.
L’incarico è prorogato di diritto, all’atto della naturale scadenza, fino a quando non intervenga la nuova nomina.
L’incarico può essere modificato prima della naturale scadenza, quando per esigenze di carattere funzionale ed organizzativo, si intende articolare diversamente la struttura organizzativa dell’ente.
L’incarico di responsabilità è soggetto a revoca, con provvedimento motivato del Sindaco, sentito il Direttore Generale, nei casi di:
risultati negativi della gestione tecnica e amministrativa, tenuto conto dei referti del nucleo di valutazione;
inosservanza delle direttive del Sindaco;
mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione, previsto dall’articolo 11 del D.L.vo n. 77/95;
responsabilità per comportamento particolarmente grave e/o reiterato, soprattutto con riferimento a danni o pregiudizi di altra natura subiti dall’ente a seguito del comportamento;
per motivate ragioni organizzative e produttive.
Art. 19.
(Responsabilità connesse all’incarico)
Il soggetto incaricato dal Sindaco risponde nei confronti degli organi di direzione politica dell’attività svolta ed in particolare:
del perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi e degli indirizzi fissati dalla Giunta compatibilmente con le risorse attribuite;
della correttezza tecnico-amministrativa degli atti, dei provvedimenti e dei pareri proposti, adottati e resi;
della funzionalità dei servizi del proprio settore e del corretto impiego delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate;
del buon andamento e della economicità della gestione.
Per l’espletamento dei propri compiti sono attribuite ai Responsabili dei Settori, con piena autonomia gestionale, le seguenti competenze:
proposta annuale alla Direzione generale, o alla Giunta, qualora il Direttore generale non sia stato nominato, del budget e di ogni proposta utile ai fini della predisposizione del P.E.G. e di eventuali variazioni;
proposta alla Direzione generale, o alla Giunta, qualora il Direttore generale non sia stato nominato, di eventuali progetti di riorganizzazione del Settore;
coordinamento di progetti programmi o iniziative di competenza del Settore;
compimento degli atti e delle azioni comunque necessarie al conseguimento dei fini assegnati al settore;
formulazione di eventuali proposte su tutti gli atti e provvedimenti di competenza degli organi del Comune;
esercizio di funzioni di impulso, coordinamento e controllo nei confronti del personale assegnato al settore;
emanazione di ordini e direttive nell’ambito delle loro attribuzioni;
applicazione, nel rispetto della normativa vigente, delle sanzioni del rimprovero verbale e della censura nei confronti del personale assegnato al settore.
Art.20.
(I responsabili del procedimento. Individuazione e competenze)
Qualora il responsabile dell’area si avvalga della facoltà di cui all’art. 5 del presente regolamento, ed individui, per l’espletamento dei propri servizi, uno o più responsabili del procedimento, tale individuazione dovrà avvenire con proprio atto e potrà concernere sia le singole materie oggetto del servizio, sia il singolo procedimento.
Le responsabilità e le competenze dei responsabili del procedimento sono quelle definite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 21.
(Incarichi a tempo determinato per copertura posti di Responsabile d’area).
In attuazione del disposto di cui all’art. 51 – comma 5, della legge 8.6.1990 n. 142 e s.m.i, e dell’art. 41 dello Statuto comunale, gli incarichi apicali di Responsabile delle aree possono essere conferiti a soggetti esterni al Comune, dotati di professionalità ed esperienza, con contratto a tempo determinato di diritto pubblico, ovvero, eccezionalmente e con deliberazione motivata, con contratto di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
Tale incarico può essere conferito fiduciariamente dal Sindaco a soggetti che abbiano svolto attività professionali autonome o direttive, presso soggetti pubblici o privati, connesse al titolo di studio richiesto, per almeno due anni.
L’incarico può essere altresì conferito a dipendenti interni appartenenti alla categoria "D", dotati di adeguata professionalità ed in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore rispetto a quello richiesto per l’accesso dall’esterno. Tali dipendenti sono collocati in aspettativa non retribuita, con diritto al mantenimento del posto, per tutta la durata dell’incarico e percepiscono il trattamento retributivo e le indennità spettanti quali responsabili del settore.
Per la temporanea copertura del posto oggetto di aspettativa di cui al precedente comma si seguono le procedure previste dalla legge e dal contratto collettivo.
Qualora il Sindaco non ritenga di avvalersi di quanto previsto dai commi precedenti, viene espletata la seguente procedura:
pubblicazione di apposito avviso contenente le modalità per il conferimento dell’incarico e per la presentazione delle relative domande da parte degli aspiranti;
valutazione del curriculum e dei requisiti culturali e professionali;
adozione del provvedimento di nomina da parte del Sindaco;
stipula del contratto a firma del Responsabile del settore competente.
La durata di tali contratti non può eccedere il mandato residuo del Sindaco in carica.
L’incarico di responsabilità può essere revocato, con provvedimento motivato del Sindaco, sentito il Segretario/Direttore Generale, nei casi di:
risultati negativi della gestione tecnica e amministrativa, tenuto conto dei referti del nucleo di valutazione;
inosservanza delle direttive del Sindaco;
mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione, previsto dall’articolo 11 del D.L.vo n. 77/95;
responsabilità per comportamento particolarmente grave e/o reiterato, soprattutto con riferimento a danni o pregiudizi di altra natura subiti dall’ente a seguito del comportamento;
per motivate ragioni organizzative e produttive.
Art. 22.
(Incarichi al di fuori della dotazione organica).
In attuazione del disposto di cui all’art. 51, comma 5bis, della legge 8.6.1990 n. 142 e s.m.i., possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica e in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno del Comune, contratti a tempo determinato di qualifiche dirigenziali, alte specializzazioni o di funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5% della dotazione organica del Comune e sono stipulati con la stessa procedura e alle stesse condizioni di cui al precedente art. 21.
Il trattamento economico è pari a quello previsto dai contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali e, può essere integrato, con deliberazione motivata della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam non sono imputati al costo contrattuale del personale e, pertanto, i relativi oneri restano esclusi dal fondo della retribuzione di posizione e di risultato e dal computo delle spese, ai fini del parametro per l'individuazione delle situazioni strutturalmente deficitarie.
Ai soggetti di cui al presente articolo di qualifiche dirigenziali spettano le funzioni di cui all’art. 51 comma 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e s.m.i. Agli altri soggetti di cui al presente articolo possono essere attribuite dal Sindaco le funzioni di cui all’art. 51 comma 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e s.m.i. ricorrendone i presupposti.
Art. 23.
(Collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità)
In attuazione del disposto di cui all’art. 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990 n. 142 e s.m.i., il Comune può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, per obiettivi determinati e mediante stipula di convenzione a termine.
L’incarico di collaborazione viene conferito dal Sindaco con provvedimento motivato.
Per la scelta degli incaricati dovranno essere rispettati i seguenti criteri:
1) Rispetto del requisito generale della provata competenza e professionalità degli incaricati.
La provata competenza e professionalità è da individuarsi sulla base dei seguenti elementi:
- aspetto fiduciario derivante anche da eventuali positivi precedenti rapporti di dipendenza o di collaborazione professionale intrattenuti con l’Amministrazione;
- presentazione di un curriculum mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti:
a) l’eventuale iscrizione ad albi o elenchi;
b) le principali prestazioni rese;
c) eventuali titoli di studio o di merito conseguiti;
d) eventuali dichiarazioni autografe dei committenti attestanti la soddisfacente esecuzione delle prestazioni rese;
- informazioni comunque raccolte dall’Amministrazione.
2) Attestazione del Responsabile del settore che le competenze per realizzare l’attività commissionata all’incaricato non possono essere soddisfatte con il personale al momento in servizio.
Alla Determinazione del Sindaco va allegato uno schema di disciplinare che regoli i rapporti tra l’Amministrazione e l’incaricato. Successivamente va stipulata la convenzione.
La data di inizio dell’incarico si considera, salvo che non sia diversamente specificato, quella di stipula della convenzione.
La convenzione deve obbligatoriamente prevedere:
a) le generalità del soggetto incaricato: luogo e data di nascita, domicilio fiscale, codice fiscale e/o partita IVA, per le persone fisiche;
b) l’indirizzo della sede, codice fiscale e/o partita IVA per enti, istituti, o persone giuridiche in genere;
c) l’oggetto della convenzione, dettagliando tecnicamente le varie fasi delle prestazioni;
d) il compenso da corrispondere al lordo delle ritenute previste per legge più l’eventuale applicazione dell’Imposta sul valore aggiunto e/o contributi di varia natura a carico del Comune, in modo che risulti chiaramente quantificato l’onere complessivo a carico dell’Amministrazione.
e) il luogo ove l’incaricato svolgerà la propria prestazione;
E’ facoltà del Sindaco concedere eventuali proroghe sul termine ultimo di completamento delle prestazioni previste in convenzione qualora si sia in presenza di cause di forza maggiore o comunque non imputabili all’incaricato.
Anteriormente o contestualmente alla stipula della convenzione l’incaricato dichiara la mancanza di incompatibilità all’acquisizione di incarichi presso enti pubblici e che la stipula della specifica convenzione non presenta conflitti di interesse con l’attività o con gli incarichi eventualmente svolti in contemporanea dall’incaricato stesso.
L’espletamento di prestazioni riservate agli iscritti ad albi o elenchi può essere conferito solamente a soggetti autorizzati a praticarle.
Le spese inerenti e/o conseguenti alla convenzione sono sempre a carico dell’incaricato.
La Giunta disciplina con separato atto le modalità di conferimento di incarichi professionali non rientranti nel campo di applicazione del presente articolo.
TITOLO III
FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Art. 24.
(Criteri generali)
Il funzionamento della struttura organizzativa del Comune si attiva mediante lo svolgimento delle funzioni e delle attività gestionali individuate dal presente regolamento in conformità ai principi contenuti nell’art. 2, comma 3, e nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge n. 142/90, nel D.L.vo n. 29/93 e nel D.L.vo 77/95 e successive modificazioni ed integrazioni.
Salvo diversa disposizione le funzioni e le attività individuate dal presente regolamento costituiscono obblighi di servizio e per le medesime non è dovuto alcun compenso.
Art. 25.
( Procedure di gara e di concorso)
Sono espressamente attribuite alla competenza di ciascun Responsabile d’area, le procedure di gara e di concorso relative all’area di competenza. In particolare:
- la presidenza delle commissioni di gara, cioè delle procedure volte a selezionare una pluralità di offerte per l’esecuzione di opere o la gestione di servizi;
- la presidenza delle commissioni di concorso per la copertura di posti d’organico o per le selezioni finalizzate alla attivazione di rapporti a tempo determinato. Per tale attività si osservano le norme contenute nella parte prima del presente regolamento ;
- la responsabilità delle procedure di appalto, cioè di tutto il procedimento che conduce alla scelta del contraente, che comprende l'adozione dei provvedimenti di indizione della gara e dell'eventuale preselezione, degli atti finali di aggiudicazione degli esiti di gara, l'autorizzazione al sub appalto nei casi previsti dalla legge, di applicazione di eventuali penali per inadempimenti dell’aggiudicatario, di recesso dal contratto o di sua risoluzione e di ogni altro atto afferente sia alla fase di formazione che a quella di esecuzione del contratto;
- la stipulazione dei contratti, cioè la costituzione quale parte contraente nei rapporti con i privati ed enti esterni.
Art. 26.
(Atti di gestione finanziaria)
La gestione finanziaria del Comune, ai sensi dell’art. 11 del D.L.vo 25 febbraio 1995, n. 77, può essere attuata mediante il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) approvato dalla Giunta Comunale sulla base del bilancio di previsione annualmente deliberato dal Consiglio Comunale.
Con il Piano Esecutivo di Gestione la Giunta Comunale determina gli obiettivi della gestione e affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili dei settori incaricati dal Sindaco.
La giunta, in alternativa, può assegnare la somma al responsabile dell’area per ogni singolo obiettivo, o procedervi con delibere di assegnazione dei budget e degli obiettivi a cadenze non inferiori ai tre mesi.
Art. 27.
(Competenze dei Responsabili delle aree in materia di gestione finanziaria)
I Responsabili delle aree incaricati dal Sindaco, sono individuati quali Responsabili, ai fini dell’applicazione delle norme contenute nel D.L.vo n. 77/95 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai Responsabili delle aree spetta l’adozione di tutti gli atti di gestione finanziaria ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.
I medesimi Responsabili delle aree sono abilitati a sottoscrivere le determinazioni di impegno di spesa ai sensi dell’art. 27 – del D.L.vo n. 77/95 e del regolamento comunale di contabilità.
Art. 28.
(Atti di amministrazione e gestione del personale)
Sono espressamente attribuite alla competenza di ciascun Responsabile d’area, in materia di amministrazione e di gestione del personale a ciascuno assegnato, i seguenti compiti:
- la verifica dell’organizzazione del lavoro e l’introduzione di miglioramenti organizzativi nell’ambito dell’area di competenza;
- l’assegnazione del personale alle diverse funzioni ed attività nell’ambito del settore di competenza, nel rispetto dell’art. 56 del D.L.vo n. 29/93;
- i provvedimenti di mobilità interna nell’ambito dell’area di competenza;
- la gestione delle risorse di salario accessorio dei dipendenti assegnati all’area;
- la concessione di ferie, permessi, recuperi ed aspettative;
- l’autorizzazione all’effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario nei limiti dei budget assegnati;
- l’autorizzazione all’effettuazione di missioni;
- l’attribuzione delle mansioni superiori nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 56 del D.L.vo n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base di uno schema predisposto dal Responsabile del servizio Organizzazione e gestione del personale;
- la stipula dei contratti individuali di lavoro sulla base di uno schema predisposto dal Responsabile del servizio organizzazione e gestione del personale.
Nella stessa materia di gestione ed amministrazione del personale, spetta invece al Responsabile incaricato dal Sindaco per l’area entro cui è ricompreso il servizio Organizzazione e Gestione del Personale:
- la predisposizione della struttura organizzativa del Comune sulla base delle direttive formulate dal Sindaco, tenuto conto del parere del Direttore Generale e delle proposte formulate dai Responsabili delle aree, da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale;
- la definizione della dotazione organica e delle successive variazioni sulla base delle direttive formulate dal Sindaco, tenuto conto del parere del Direttore Generale e delle proposte formulate dai Responsabili d’area da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale;
- la predisposizione del programma triennale del fabbisogno del personale di cui all’art. 39 della Legge 27.12.1997, n. 449 sulla base delle direttive formulate dal Sindaco, tenuto conto del parere del Direttore Generale, o in mancanza del segretario comunale, e delle proposte formulate dai Responsabili delle aree da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale;
- la tenuta e l’aggiornamento dell’organigramma del Comune;
- la responsabilità delle procedure di concorso fatta eccezione della fase relativa alle operazioni concorsuali svolte dalla Commissione esaminatrice;
- il supporto amministrativo al Nucleo di valutazione;
- il supporto amministrativo per l’ufficio per i procedimenti disciplinari;
- il supporto amministrativo al servizio ispettivo di cui all’art. 1, comma 62, della Legge n. 662/96;
- il supporto amministrativo per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all’art. 12 bis del D.L.vo n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la responsabilità relativa alla gestione delle relazioni sindacali nell’ambito del Comune qualora non sia stato nominato il Direttore Generale;
- la definizione, in conformità alle direttive del Direttore Generale, delle iniziative di formazione ed aggiornamento professionale sulla base delle proposte formulate dai Responsabili dei Servizi e dei Settori.
- la definizione del trattamento economico del personale dipendente del Comune in applicazione delle norme contrattuali.
- ogni altra competenza prevista dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali.
La competenza in materia di personale dei Responsabili delle aree è limitata ai dipendenti loro assegnati, con esclusione ovviamente di se stessi, in relazione ai quali la competenza è attribuita al Direttore Generale o al segretario comunale.
Art. 29.
(Provvedimenti di autorizzazione e concessione)
Al Responsabile delle aree, avente competenza in materia, spetta il rilascio delle concessioni edilizie e l’adozione di tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale.
Nell’esercizio dei poteri di vigilanza edilizia il Responsabile d’area di cui al precedente comma 1, si avvale della Polizia Municipale.
Ai Responsabili d’area compete, altresì, nell’ambito delle rispettive materie di competenza, il rilascio in genere di concessioni, autorizzazioni, licenze ed ogni altro provvedimento analogo, salvo che la legge non disponga altrimenti. Nell’esercizio delle funzioni di cui al presente comma i Responsabili delle aree possono avvalersi, per l’attività di controllo, della Polizia Municipale.
Compete altresì ai Responsabili delle aree, nell’ambito delle materie di rispettiva competenza, l’adozione delle ordinanze che non siano di competenza del Sindaco ai sensi del successivo comma o della normativa comunque vigente.
Restano attribuite alla competenza del Sindaco, le ordinanze di cui all’art. 38, comma 2, della legge 8.6.1990, n. 142, nonché le ordinanze che si rendano necessarie in esecuzione di quanto previsto dall’art. 36 comma 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e s.m.i. e per disciplinare, in ogni caso, l’apertura e la chiusura delle attività economiche.
Fino a diversa disposizione compete al Sindaco il rilascio delle autorizzazioni sanitarie.
Art.30.
( Atti costituenti manifestazioni di giudizio e di conoscenza).
Sono attribuiti alla competenza dei Responsabili di settore incaricati dal Sindaco gli atti che costituiscono manifestazioni di giudizio e di conoscenza, nelle materie di spettanza comunale, così come specificati dalla lettera g) del comma 3 art. 51della legge 8 giugno 1990, n. 142 e s.m.i.
Le attribuzioni definite nel presente articolo sono esercitate nel rispetto dei principi dell’accesso e del contraddittorio stabiliti nella legge n. 241/90, quando coinvolgono interessi contrapposti al Comune.
Art. 31.
( Attività propositiva dei Responsabili delle aree)
I Responsabili delle aree esplicano anche attività di natura propositiva.
Destinatari della attività propositiva dei Responsabili di cui al precedente comma, sono il Sindaco, l’Assessore di riferimento, il Direttore Generale o il Segretario Comunale.
L’attività propositiva si esplica attraverso:
proposte di deliberazioni relative ad atti amministrativi di competenza del Consiglio e della Giunta da sottoporre alla valutazione del Sindaco o dell’Assessore competente per materia che possono dare alla proposta medesima ulteriore corso facendola propria e sottoscrivendola;
proposte di modifica della dotazione di risorse assegnate con il Piano esecutivo di gestione;
proposte di provvedimenti o di atti amministrativi di competenza del Direttore Generale o del Segretario Comunale.
Art. 32.
(Attività consultiva dei Responsabili delle aree)
L’attività consultiva dei Responsabili dei settori si esplica attraverso:
l’espressione del parere di regolarità tecnica di cui all’art. 53, comma 1, della legge n. 142/90 sulle proposte di deliberazioni di competenza del Consiglio e della Giunta Comunale;
relativamente al responsabile del servizio finanziario l’espressione del parere di regolarità contabile di cui all’art. 53, comma 1, della legge n. 142/90 sulle proposte di deliberazioni di competenza del Consiglio e della Giunta Comunale.
Il parere di regolarità tecnica afferisce:
- alla correttezza ed ampiezza dell’istruttoria;
- all’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’azione amministrativa del Comune, nonché l’obiettivo specifico, indicati dagli organi politici negli atti generali di indirizzo.
Il parere di regolarità contabile afferisce alla valutazione delle condizioni indicate nel regolamento comunale di contabilità.
I pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile devono essere espressi entro tre giorni dalla richiesta del Sindaco o dell’Assessore competente. In presenza della necessità di ulteriori e specifici elementi istruttori il termine può essere prorogato su richiesta del responsabile d’area.
Il termine di cui al precedente comma 4, in caso di comprovata urgenza, può con espressa e specifica motivazione, essere ridotto.
In caso di decorrenza dei termini senza che i pareri siano stati espressi, può essere attivato il potere sostitutivo di cui al successivo art. 35, fatto salvo l’avvio del procedimento disciplinare a carico del soggetto inadempiente.
L’attività consultiva dei Responsabili di cui al precedente comma 1, si esplica anche attraverso relazioni, pareri e consulenze in genere.
Art. 33.
(Determinazioni)
I Responsabili delle aree esercitano le proprie competenze attraverso l’adozione di provvedimenti monocratici che assumono il nome di "Determinazioni".
Le determinazioni che comportano impegni di spesa devono ottenere, ai fini dell’esecutività, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 55 – comma 5 – della Legge 8.6.1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il visto ha natura di atto di controllo e deve essere reso dal Responsabile del Servizio finanziario nei termini previsti dal regolamento di contabilità. Ai fini dell’eventuale proroga del termine di cui sopra e dell’attivazione del potere sostitutivo si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 32.
Le determinazioni devono essere motivate e contenere il richiamo alle disposizioni di legge e di regolamento che ne costituiscono il presupposto.
Le determinazioni vengono affisse in copia, entro dieci giorni dalla loro adozione, all’Albo Pretorio per quindici giorni a cura dell’ufficio segreteria. L’originale è conservato nella raccolta del settore che ha prodotto l’atto fino alla sua trasmissione, per la relativa conservazione, all’archivio, a pratica conclusa.
Le determinazioni non sono soggette a comunicazione ai capigruppo consiliari o al Prefetto e sono comunicate a cura del soggetto firmatario, ai terzi eventualmente interessati.
Le determinazioni numerate progressivamente per anno solare, sono rese disponibili per l’esercizio del diritto di accesso ai sensi della legge n. 241/90 ricorrendone i presupposti.
Le determinazioni, prima della loro pubblicazione, devono essere trasmesse al Sindaco, che vi appone il visto di presa visione.
Art. 34.
(Deliberazioni)
Ogni deliberazione adottata dal Consiglio e dalla Giunta Comunale deve contenere la relativa proposta formulata nei modi previsti dai successivi commi 2 e 3.
Le proposte di deliberazione di competenza della Giunta sono predisposte dal Responsabile dell’area secondo le direttive e gli indirizzi dei componenti della Giunta stessa. Il Sindaco o l’Assessore competente per materia possono dare alla proposta medesima ulteriore corso facendola propria e sottoscrivendola;
Alle proposte di deliberazioni di competenza del Consiglio si applica la medesima procedura prevista per quelle della Giunta, fermo restando che la proposta può essere formulata da ogni singolo consigliere.
Sulle proposte di deliberazione sono acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile dei Responsabili dei settori interessati nei modi e nei termini di cui al precedente art. 32. Nel caso in cui il Comune non abbia funzionari responsabili dei settori, i pareri sono espressi dal Segretario Comunale, in relazione alle sue competenze.
Le proposte di deliberazione complete dei pareri di cui al precedente comma 4, sono tempestivamente trasmesse al Segretario Comunale e al Direttore Generale per quanto di competenza.
Il Segretario tramite il Responsabile del servizio di Segreteria provvede a trasmettere le proposte al Sindaco ai fini della predisposizione dell’ordine del giorno del Consiglio e della Giunta Comunale.
Spetta ai Responsabili dei servizi e dei settori dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale per quanto di rispettiva competenza.
Art. 35.
(Potere sostitutivo)
In caso di inadempimento del Responsabile d’area, il Direttore o il segretario comunale può diffidarlo, assegnandogli un congruo termine, anche in relazione all’urgenza o alla necessità dell’atto.
Ove il Responsabile non provveda, il Direttore Generale può sostituirsi. Il potere sostitutivo è esercitato anche per motivi di necessità ed urgenza specificati nel provvedimento di avocazione. L’atto rimane assoggettato al regime ordinariamente previsto dallo stesso.
Art. 36.
(Supplenza del dipendente di un’area).
In caso di assenza o impedimento di un dipendente assegnato all’area, le relative funzioni sono attribuite anche oralmente dal Responsabile dell’area ad un altro dipendente dotato di professionalità adeguata.
Qualora il dipendente cui assegnare le funzioni appartenga ad altra area è necessario un preventivo accordo con il Responsabile dell’area medesima. In mancanza di accordo decide il Direttore Generale o, qualora quest’ultimo non sia stato nominato, il Segretario comunale.
TITOLO IV
CONTROLLI INTERNI
Art. 37.
(Composizione e nomina)
Il nucleo di valutazione svolge le funzioni di valutazione del personale con incarichi di responsabile delle aree ai sensi dei contratti per il personale degli enti locali.
Il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale, approva un apposito regolamento stralcio contenente la composizione, le funzioni e le competenze del nucleo di valutazione.
Art. 38.
(Il controllo amministrativo-contabile)
Il controllo amministrativo-contabile è svolto dal Revisore del Conto e dal Responsabile del Servizio finanziario per quanto di rispettiva competenza ai sensi della normativa vigente in materia.
TITOLO V
DISCIPLINA DI ACCESSO DEL PERSONALE
Art. 39.
(Normativa di riferimento)
In attuazione del disposto di cui all’art. 36 bis del decreto legislativo n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente regolamento disciplina le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati nell’art. 36 dello stesso decreto legislativo n. 29/93.
Art. 40.
( Norme regolamentari – Rinvio).
Il Comune con deliberazione della Giunta Comunale, approva un apposito regolamento stralcio contenente le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto delle norme di cui al precedente art. 51.
Ai fini del presente regolamento si fa espresso rinvio alle norme contenute nel predetto regolamento stralcio.
Il Regolamento di cui sopra viene adeguato alla normativa tempo per tempo vigente.
Art. 41.
(Progressioni verticali. Norma transitoria)
In fase di prima applicazione, e nelle more dell’approvazione del regolamento di cui all’art. 49, i posti vacanti contenuti nell’organigramma, allegato A, e destinati alla progressione verticale sono i seguenti:
Istruttore Direttivo servizi amministrativi, area tecnico amministrativa, cat. D1;
Operaio altamente specializzato, elettricista, impiantista, addetto alla manutenzione del patrimonio comunale, area tecnica, cat. B3;
Operaio specializzato addetto alla manutenzione del patrimonio comunale, area tecnica, cat. B1.
Le procedure selettive relative alla progressione verticale devono conformarsi ai principi contenuti nell’art. 36 del D.l.vo 29/93.
I criteri per l’accesso alla procedura selettiva relativa alla progressione verticale sono indicati nell’allegato A, con riferimento a ciascun profilo.
I criteri di accesso hanno riguardo alla anzianità di servizio prestata presso l’Ente ed alla professionalità acquisita.
Per il profilo di istruttore amministrativo, cat. D1, è sufficiente il possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello previsto per l’accesso dall’esterno nel regolamento vigente.
TITOLO VI
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE
Art. 42.
( Norme di riferimento).
Il rapporto di lavoro del personale dipendente del Comune è disciplinato secondo le disposizioni dell’art. 2, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, dalle disposizioni contenute nel Capo I, Titolo II, del libro V del Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 29/93.
Ai sensi dell’art. 55, comma 2, del decreto legislativo n. 29/93, in questo Comune si applica la legge 20.5.1970 n. 300, a prescindere dal numero dei dipendenti.
Art. 43.
(Codice di comportamento dei dipendenti)
I dipendenti al momento della loro assunzione si impegnano con formale atto scritto ad osservare il codice di comportamento approvato con decreto del Ministro della Funzione Pubblica del 31.3.1994 pubblicato sulla G.U. n. 149 del 28.6.1994.
Una copia del Codice di comportamento di cui al precedente comma 1, viene consegnata al dipendente assunto.
I principi e i contenuti del codice di comportamento costituiscono specificazioni esplicative degli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità che qualificano il coretto adempimento della prestazione lavorativa.
Art. 44.
(Igiene e sicurezza sul lavoro)
L’Amministrazione comunale nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia, deve mantenere i locali di lavoro in condizioni di salubrità e organizzare il lavoro in modo da salvaguardare la incolumità e la salute dei dipendenti.
I dipendenti, mediante le loro rappresentanze, controllano l’applicazione delle norme di legge vigenti in materia di prevenzione infortuni, malattie professionali, sicurezza sul lavoro e promuovono in concorso con l’amministrazione comunale la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di ogni altra misura idonea a tutelare la loro salute.
Art. 45.
(Fascicolo personale e stato matricolare)
Il Settore competente per gli affari del personale, tiene aggiornato il fascicolo personale e lo stato matricolare di ciascun dipendente anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici.
Il fascicolo personale deve contenere tutti i documenti relativi all’assunzione in servizio e agli eventi verificatesi nel corso dello stesso.
Nello stato matricolare devono essere indicati i servizi prestati dal dipendente presso il Comune e presso altre pubbliche amministrazioni, i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato, alla carriera e al trattamento economico.
Nello stato matricolare sono inoltre annotati i provvedimenti disciplinari, gli encomi, le pubblicazioni che il dipendente ha fatto pervenire al Comune ed ogni altra notizia ritenuta utile nel di lui interesse.
Art. 46.
(Incompatibilità cumulo di impieghi e incarichi)
Per le incompatibilità e il cumulo di impieghi e incarichi si applicano le disposizioni di cui all’art. 58 del D. Lgs. 29/’93.
Art. 47.
(Conferimento incarichi ai dipendenti)
L’Amministrazione può conferire incarichi non rientranti tra i compiti e i doveri d’ufficio per particolari tipi di attività.
Il conferimento è disposto in funzione della specifica professionalità, in modo da escludere incompatibilità di diritto e di fatto, nell’interesse del buon andamento dell’amministrazione.
L’incarico è conferito dalla Giunta Comunale, sentito il Direttore Generale, nel rispetto dei seguenti criteri:
inesistenza di analoga funzione interna;
economicità rispetto ai costi dell’incarico altrimenti conferito;
espletamento al di fuori dell’orario di lavoro;
occasionalità e temporaneità della prestazione;
connessione alla specifica preparazione del dipendente.
L’espletamento delle attività professionali, per le quali è richiesta l’iscrizione ai rispettivi albi di appartenenza, svolte nell’ambito dell’attività d’ufficio dai professionisti dipendenti del Comune è riconosciuto sia sotto l’aspetto normativo che economico nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro.
Art. 48.
(Orario di lavoro. Disposizioni generali)
L’orario di servizio e di lavoro del personale del Comune sono disciplinati dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dalla normativa comunque vigente.
In ogni caso l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico.
L’orario di apertura al pubblico dell’albo pretorio segue quello di apertura al pubblico degli uffici comunali preposti alla sua gestione.
Gli atti pubblicati devono essere di norma direttamente consultabili fatti salvi casi eccezionali appositamente disciplinati.
Art. 49.
(Assenze, congedi, aspettative. Disposizioni generali).
La disciplina delle assenze del personale dipendente e del Segretario Comunale è stabilita dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro.
Il dipendente che per malattia non sia in condizione di prestare servizio deve darne comunicazione anche telefonica nella stessa giornata al Responsabile del Settore di appartenenza e trasmettere allo stesso Responsabile il certificato medico entro il terzo giorno di assenza.
Il dipendente che si trovi impossibilitato per valido motivo a presentarsi in servizio deve darne comunicazione al Responsabile del Settore, non oltre le due ore successive in cui avrebbe dovuto iniziare o riassumere lavoro, indicando le cause dell’assenza.
Per il periodo di assenza ingiustificata il dipendente perde il diritto alla retribuzione ed è soggetto agli eventuali provvedimenti disciplinari previsti dalle vigenti disposizioni.
Art. 50.
(Formazione ed aggiornamento del personale. Disposizioni Generali)
In attuazione delle norme statutarie e contrattuali la formazione e l’aggiornamento professionale del personale, sono assunti dall’amministrazione comunale come metodo permanente per assicurare il costante adeguamento delle competenze, per favorire il consolidarsi di una nuova cultura gestionale improntata al risultato, per sviluppare l’autonomia e la capacità innovativa e di iniziative delle posizioni con più elevata responsabilità ed infine per orientare i percorsi di carriera di tutto il personale.
Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, l’amministrazione comunale provvederà ad istituire apposito stanziamento nel bilancio di previsione annuale.
Al fine di garantire un idoneo e permanente percorso formativo il Comune può promuovere, anche attraverso l’attivazione di forme associative di convenzione con altri enti locali e soggetti privati, la costituzione di un centro studi per la formazione e l’aggiornamento del personale.
Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti nella misura massima prevista dalla normativa vigente.
Art. 51.
(Responsabilità dei dipendenti. Disposizioni Generali)
Ogni dipendente, nell’ambito della posizione di lavoro assegnata risponde direttamente della validità delle prestazioni e risponde della inosservanza dei propri doveri d’ufficio secondo la disciplina dettata da norme di legge, di contratto e di regolamento.
Art. 52.
(Responsabilità verso il Comune).
I dipendenti comunali sono tenuti a risarcire il comune per i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio commessi per dolo o colpa grave.
Per le responsabilità di cui al precedente comma 1, gli stessi dipendenti sono sottoposti alla giurisdizione competente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Il Sindaco, il Direttore Generale o il Segretario Comunale che vengano a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto di organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del precedente comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Regionale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni.
Art. 53.
(Responsabilità verso terzi)
I dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, cagionano ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dal dipendente si rivale agendo contro quest’ultimo a norma del precedente art. 52.
E’ danno ingiusto agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che, il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
La responsabilità personale del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionato dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consiste nell’omissione o nel ritardo ingiustificato di atti o operazioni al cui compimento il dipendente sia obbligato per legge o per Statuto o per regolamento.
Art. 54.
(Coperture assicurative)
Il Comune può stipulare polizze assicurative a proprio carico per la tutela legale e per i rischi derivanti dalle attività connesse all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti d’ufficio svolte dagli amministratori, dal Direttore generale, dal Segretario generale, dai dipendenti o da soggetti con i quali intercorre comunque un rapporto di servizio.
La copertura assicurativa per la tutela legale dei soggetti indicati nel comma precedente non può estendersi ai casi in cui si configuri un conflitto di interessi tra l’assicurato e l’Ente contraente.
Salvi gli altri casi individuati in relazione alle singole fattispecie, sussiste sempre conflitto di interessi nei giudizi davanti alla Corte dei Conti e in qualsiasi caso di contrapposizione giudiziale tra l’Ente ed i soggetti indicati nel primo comma.
Art. 55.
(Procedimenti disciplinari. Rinvio)
Il dipendente che contravviene ai doveri del proprio ufficio è soggetto a procedimento disciplinare.
Il Comune è dotato di un proprio regolamento per i procedimenti disciplinari che detta disposizioni in materia, nel rispetto della normativa vigente.
Art. 56.
(Trattamento economico e previdenziale. Rinvio al contratto)
Il trattamento economico del personale dipendente del Comune è definito dal Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Regioni – Enti Locali ai sensi dell’art. 45 del D.L.vo n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il trattamento previdenziale ed assistenziale del personale dipendente è regolato dalle norme di legge in vigore tempo per tempo.
Art. 57.
(Cessazione del rapporto di lavoro. Disposizioni Generali)
La cessazione del rapporto di lavoro avviene per una delle seguenti cause:
dimissioni;
decadenza;
dispensa dal servizio per invalidità fisica o persistente scarso rendimento;
collocamento a riposo a domanda o d’ufficio;
licenziamento a seguito di procedimento disciplinare.
Le forme di cessazione del rapporto di lavoro, sono comunque regolate dalle norme di legge e dai contratti di lavoro in vigore tempo per tempo.
Il dipendente che ha cessato il rapporto di lavoro ha l’obbligo, prima di lasciare il proprio impiego, di predisporre un elenco delle pratiche attribuite alla propria competenza che risultano in sospeso fornendo tutte le notizie utili e necessarie ai fini della loro definizione.
TITOLO VII
SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
Art. 58.
(Disposizioni Generali)
Nel rispetto della normativa legislativa vigente e dei contratti collettivi di lavoro, il sistema delle relazioni sindacali è definito in modo coerente con l’obiettivo di contemperare l’esigenza di incrementare e mantenere elevate l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività, con l’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale.
Le relazioni sindacali sono ispirate ai principi di collaborazione, correttezza, trasparenza e prevenzione dei conflitti nel rispetto delle competenze e responsabilità dei titolari dei servizi e dei settori e delle autonomie locali e capacità di azione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
All’interno del Comune la responsabilità delle relazioni sindacali è affidata al Direttore Generale e ai singoli Responsabili delle aree per le materie e gli istituti di loro competenza, nel rispetto e per l’attuazione degli accordi di comparto e decentrati. Il servizio del personale svolge attività di supporto, di coordinamento e di indirizzo.
Art.59.
(Delegazione di parte pubblica)
La Giunta, con propria deliberazione, determina la composizione di parte pubblica della Delegazione Trattante ai fini della stipula dei contratti collettivi decentrati nel rispetto della normativa vigente.
In ogni caso il contratto decentrato deve rispettare i limiti posti dall’art. 45, comma 4, del D.L.vo n. 29/93.
Art. 60.
(Soggetti sindacali nell’ambito del Comune).
I soggetti sindacali nell’ambito del Comune sono:
le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette dai dipendenti;
gli organismi di tipo associativo delle associazioni sindacali individuate dal contratto collettivo
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 61.
(Norme di rinvio)
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni della normativa vigente comunque applicabile.
Art. 62.
(Entrata in vigore)
Il presente regolamento entrerà in vigore con il conseguimento dell’esecutività secondo le leggi vigenti ed osservate le procedure dalle stesse stabilite.
Con l’entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni disposizioni contenuta in altri atti di normazione sub-primaria e in regolamenti comunali contrastanti con le disposizioni contenute nel medesimo regolamento.