COMUNE DI PEDASO

Provincia di Ascoli Piceno

REGOLAMENTO PER

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

DI PUBBLICITA' E

L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

 

 

I N D I C E

TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 Oggetto del regolamento pag. 4

Art. 2 Ambito di applicazione pag. 4

Art. 3 Classificazione del Comune pag. 4

Art. 4 Tariffe pag. 4

Art. 5 Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari pag. 4

Art. 6 Funzionario responsabile pag. 5

Art. 7 Forme di gestione del servizio pag. 5

 

 

TITOLO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’

Art. 8 Presupposto dell’imposta pag. 5

Art. 9 Soggetto passivo pag. 5

Art. 10 Modalità di applicazione dell’imposta pag. 6

Art. 11 Applicazione maggiorazione e riduzione imposte pag. 6

Art. 12 Pubblicità luminosa e illuminata pag. 7

Art. 13 Dichirazione d’imposta pag. 7

Art. 14 Pagamento dell’imposta pag. 7

Art. 15 Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali pag. 7

Art. 16 Rettifica ed accertamento d’ufficio pag. 8

Art. 17 Procedura coattiva pag. 8

Art. 18 Rimborsi pag. 8

Art. 19 Contenzioso pag. 8

Art. 20 Pubblicità ordinaria - Tariffe pag. 8

Art. 21 Pubblicità con veicoli - Tariffe pag. 9

Art. 22 Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni - Tariffe pag. 9

Art. 23 Pubblicità varia - Tariffe pag. 10

Art. 24 Riduzioni d’imposta pag. 10

Art. 25 Esenzioni d’imposta pag. 11

 

 

TITOLO III - AFFISSIONI

Art. 26 Servizio delle pubbliche affissioni pag. 12

Art. 27 Diritto sulle pubbliche affissioni - Tariffe pag. 12

Art. 28 Riduzione del diritto pag. 12

Art. 29 Esenzione del diritto pag. 13

Art. 30 Modalità per le pubbliche affissioni pag. 13

Art. 31 Contenzioso e procedimento esecutivo pag. 14

 

TITOLO IV - SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE ED INTERESSI

Art. 32 Sanzioni tributarie pag. 14

Art. 33 Interessi pag. 14

Art. 34 Sanzioni amministrative pag. 15

Art. 35 Gestione contabile del servizio pag. 15

 

 

TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 36 Norme finali pag. 17

Art. 37 Entrata in vigore pag. 17

 

 

 

 

 

 

Delibere C.C. n. 38 del 14.07.1994

C.C. n. 11 del 26.02.1998

C.C. n. 57 del 10.11.1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H/S/Regolamenti/

 

 

TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale e nel rispetto del D.L. 15.11.1993 N. 507, le modalità e l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità nonchè il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

Art. 2 - Ambito di applicazione

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette rispettivamente ad un'imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate e nei limiti e secondo le prescrizioni degli articoli che seguono.

Art. 3 - Classificazione del Comune

Il Comune appartiene alla 5^ classe avendo una popolazione residente al 31 dicembre 1992 di N. 1963 abitanti e di conseguenza si applicano in tutto il territorio comunale le disposizioni impositive riferite a detta classe.

Tenuto conto che non si verificano rilevanti flussi turistici in nessun periodo dell'anno non si applicano le maggiorazioni di tariffe previste dall'art. 3 comma 6 del D.L. 507/93.

Art. 4 - Tariffe

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 5 - Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

A) Tipologia

L'indicazione delle tipologie, delle modalità per ottenere i provvedimenti per l'installazione degli impianti, nonchè la ripartizione quantitativa, sono definite nel Piano Generale degli Impianti.

I mezzi finalizzati alla diffusione di avvisi pubblici, messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:

- mezzi destinati alla pubblicità esterna;

- mezzi destinati alle comunicazioni mediante affissioni.

B) Quantitativi impianti affissioni

Quanto agli impianti per le affissioni, ferme restando le disposizioni di cui al Titolo V, il quantitativo unitario di esposizione è fissato in mq. 127,500 per ogni mille abitanti talchè, risultando la popolazione residente nel territorio comunale pari a N. 1963 abitanti, la superficie complessiva risulta definita in mq. 250,30.

Art. 6 - Funzionario responsabile

La funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonchè i poteri di sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti relativi a quelli di disporre rimborsi, sono attribuiti al Funzionario Responsabile all'uopo designato.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma sono interamente demandate al Concessionario.

Art. 7 - Forme di gestione del servizio

Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è gestito direttamente dal Comune.

Il Comune si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio, ove lo ritenga più economico e funzionale, ad apposita azienda speciale di cui all'articolo 22 comma 3 lettera c), della legge 08.06.1990 N. 142, ovvero ai soggetti iscritti nell'Albo Nazionale dei Concessionari previsto dall'articolo 32 del D.L. 507/93.

TITOLO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 8 - Presupposto dell’imposta

1) Costituisce atto generatore d'imposta la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.

Si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

2) Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione :

a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;

b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;

c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Art. 9 - Soggetto passivo

In via principale è tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso.

Obbligato solidale al pagamento colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 10 - Modalità di applicazione dell’imposta

1) L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2) Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

3) Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

4) Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

5) Per i mezzi aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

6) Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purchè collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia sono considerati come unico mezzo pubblicitario.

7) La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno o all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.

Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati.

Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.

Art. 11 - Applicazione maggiorazioni e riduzione imposte

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 12 - Pubblicità luminosa ed illuminata

Qualora la pubblciità venga effettuata in forma luminosa o illumitata, la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 10 per cento.

Per pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso stesso fonte di luce; per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna.

Art. 13 - Dichirazione d’imposta

I soggetti passivi di cui all'art. 9 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta e del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.

Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12,13 e 14 commi 1 - 2 e 3 del D.L. 507/93, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1^ gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 14 - Pagamento dell’imposta

Per la pubblicità ordinaria annuale, relativa a quella di durata superiore a tre mesi, la pubblicità effettuata con veicoli e a quella effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione.

Per le altre fattispecie imponibili, il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tremilioni.

Art. 15 - Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella detta tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonchè il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Art. 16 - Rettifica ed accertamento d’ufficio

Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuta essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

Art. 17 - Procedura coattiva

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizoni del Decreto del Presidente della Repubblica 28.01.1988 N. 43 e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Art. 18 - Rimborsi

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

Art. 19 - Contenzioso

Sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni tributarie di cui all'art. 2 del D.L. 31.12.1992 N. 546 le controversie concernenti i tributi richiamati nel presente Regolamento.

Valgano al riguardo ed ove compatibili, le disposizioni processuali contenute nel citato D.L. 546.

Art. 20 - Pubblicità ordinaria - Tariffe

1) Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è di L.16.000.

2) Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

3) Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alle esposizioni di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.

4) Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 %; per quella di superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

Art. 21 - Pubblicità con veicoli - Tariffe

1) Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotramviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 12, comma 1; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12, comma 4.

2) Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

3) Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg. L. 144.000;

b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg. L. 96.000;

c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie L. 48.000

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

4) Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

5) E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 22 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni - Tariffe

1) Per le pubblicità effettuate per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare l'imposta dovuta indipendemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare è di L. 64.000

2) Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella prevista.

3) Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

4) Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni lumionose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti l'imposta dovuta per ogni giorno, indipendetemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, è di L. 4.000

5) Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Art. 23 - Pubblicità varia - Tariffe

1) Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 12, comma 1 del D.L. 507/93.

2) Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura di L. 96.000

3) Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.

4) Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito in L. 4.000

5) Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, salvo le limitazioni di cui all'art. 39 la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione ammonta a L. 12.000

Art. 24 - Riduzioni d’imposta

La tariffa dell'imposta è ridotta della metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblcità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti di beneficenza.

Art. 25 - Esenzioni dall’imposta

Sono esenti dall'imposta :

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguradanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità' che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso nei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonchè le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli di cui all'art.21;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per le disposizini di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO III - AFFISSIONI

Art. 26 - Servizio delle pubbliche affissioni

Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociale o comunque prive di rilevanza economica ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Per i quantitativi e le ripartizioni degli impianti, si fa espresso riferimento al Piano Generale degli Impianti.

Art. 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni - Tariffe

1) Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblciità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

2) La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente:

- per i primi 10 giorni L. 2.000;

- per ogni periodo successivo di 5 giorni o fraz.L. 600.

3) Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.

4) Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

5) Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

6) Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui al precedente art. 14 per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del presente Regolamento.

Art. 28 - Riduzione del diritto

La tariffa per il servizio delle pubbliche affisisoni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti Pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo art. 29;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

Art. 29 - Esenzione del diritto

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;

d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 30 - Modalità per le pubbliche affissioni

1) Le pubbliche affissioni vanno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che verrà annotata in apposito registro cronologico.

2) Le richieste devono comunque risultare da idonea commissione nella quale devono risultare le generalità del richiedente o della persona o dell'ente nell'interesse del quale il servizio viene richiesto completo di indirizzo e codice fiscale, la durata di esposizione con l'indicazione della data di inizio, l'oggetto del manifesto i quantitativi espressi in formato e numero di manifesti.

3) La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizone l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

4) Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5) La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

6) Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

7) Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

8) Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

9) Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 31 - Contenzioso e procedimento esecutivo

Per il procedimento esecutivo e per il contenzioso si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 del presente Regolamento.

 

TITOLO IV - SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE ED INTERESSI

Art. 32 - Sanzioni tributarie

1) Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 13 si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuto, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evaso.

2) Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

3) Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 33 - Interessi

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

 

 

Art. 34 - Sanzioni amministrative

1) Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II, del capo I, della legge 24.11.1981, N. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2) Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3) Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 17.

4) I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

5) I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3 del D.L. 507/93.

Art. 35 - Gestione contabile del servizio

1) Per la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni il comune o il concessionario deve istituire i seguenti documenti:

a) una serie di bollettari madre-figlia numerati progressivamente su base annnuale e preventivamente bollati e vidimati dal Segretario Comunale, da usare per i rimborsi di cui all'art. 22, comma 6, D.L. 507/93, nonchè per ogni altro rimborso di imposta o diritto, che devono contenere, oltre al nominativo del contribuente ed alla causale del rimborso, la somma restituita distinta nelle sue componenti nonchè i dati indentificativi della relativa attestazione di conto corrente o della bolletta di incasso;

b) un elenco dei contribuenti che effettuano pubblicità di durata annuale, nel quale devono essere annotati gli estremi identificativi delle attestazioni di pagamento nonchè, nel caso di pagamento rateale, il numero delle rate convenute e gli estremi dei pagamenti successivi, nonchè l'ubicazione, le dimensioni e le caratteristiche di ciascun mezzo pubblicitario;

c) un registro cronologico degli avvisi di accertamento emessi nel quale devono essere annotati tutti gli elementi utili per la pronta identificazione dell'iter procedurale degli stessi (data di notifica, data dell'eventuale pagamento, estremi del provvedimento di sospensione se concessa, iscrizione nel ruolo, estremi e dispositivo delle decisioni di primo grado, ecc.);

d) un registro delle riscossioni giornaliero distinte secondo le loro componenti, preventivamente vidimato dal Segretario Comunale; gli importi relativi ai rimborsi devono essere evidenziati in rosso;

e) una serie di bollettari madre-figlia, numerati progressivamente su base annuale, preventivamente bollati e vidimati dal Segretario Comunale, su ciascuno dei quali deve essere riportato il titolo delle somme riscosse giornalmente e, all'esaurimento dello stesso, il totale delle riscossioni, da utilizzare qualora il comune, nei casi previsti dall'art. 9, comma 3, del D.L. 507/93, abbia consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

Ciascuna bolletta deve contenere la chiara indicazione:

-del nominativo del contribuente;

-della causale del pagamento (durata, dimensione e numero dei manifesti);

-della somma pagata, distinta nelle sue componenti;

-della firma dell'incaricato della riscossione.

f) un registro di carico dei bollettari di cui alle lettere a) e d) preventivamente vidimato dal Segretario Comunale sul quale devono essere annotati i numero di identificazione della prima ed ultima bolletta di ciascun singolo blocco.

2) Ogni eventuale correzione da apportare ai documenti indicati nei commi precedenti deve essere effettuata in maniera tale da lasciare visibili i dati errati; in caso di errore nella compilazione della bolletta, questa deve essere annullata e non asportata o distrutta.

3) I documenti previsti nei commi precedenti possono essere sostituiti, nel caso di contabilità meccanizzata, da stampati a modulo continuo, opportunamente predisposti e vidimati, ove previsto, per soddisfare alle caratteristiche richieste.

4) Oltre ai documenti previsti dall'art. 2, il comune o il concessionario deve provvedere alla conservazione ordinata e cronologica dei seguenti atti:

a) dichiarazioni e commissioni presentate dai contribuenti a norma degli artt. 8 e 19 del D.L. 507/93, con la relativa attestazione di pagamento. Nei casi in cui è consentito il pagamento diretto, su ciascuna delle commissioni deve essere annotato il numero del bollettario e della bolletta comprovante l'avvenuto pagamento del diritto;

b) situazioni periodiche ed estratti conto a scalare del conto corrente postale di cui all'art. 9, comma 2, del D.L. 507/93 riferite alle date del 31 Marzo, 30 Giugno, 30 Settembre e 31 Dicembre;

c) situazione dei versamenti effettuati al comune da parte del conccessionario e delle relative quietanze rilasciate dalla tesoreria comunale nei casi di gestione del servizio in concessione ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D.L. 507/93.

5) Entro 20 giorni dalle scadenze trimestrali di cui all'art. 1 il concessionario deve compilare, in duplice copia, situazioni riepilogative recanti il numero delle bollette emesse con i dati identificativi delle stesse (numeri progressivi, numero di blocco) ed il relativo importo distinto nelle sue componenti; la prima copia deve essere trasmessa, contestualmente al versamento di cui all'art. 26, comma 3 del D.L. 507/93, al comune, la seconda copia viene trattenuta presso ogni gestione per l'esibizione a richiesta degli organi competenti al controllo.

6) Il comune o il concessionario deve trasmettere alla direzione centrale per la fiscalità locale, entro il 31 Marzo di ciascun anno, una situazione riepilogativa relativa all'anno precedente corredata dei dati dei singoli trimestri con annotati, nel caso di gestione in concessione, gli estremi dei versamenti alla tesoreria comunale.

7) La documentazione di cui agli articoli precedenti deve essere conservata presso la singola gestione a disposizione dell'amministrazione comunale interessata e degli organi competenti al controllo per la durata della concessione e, al termine della stessa, deve essere consegnata, nel termine di 30 giorni, al comune che provvederà a custodirla sino al compimento della prescrizione decennale, previa verifica e compilazione di un verbale di consegna.

8) Nelle gestioni dirette, detti documenti debbono essere conservati negli uffici preposti per dieci anni.

TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 36- Norme finali

1) Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni di cui al Capo I del D.L. 15.11.1993 N. 507.

2) Viene contestualmente abrogato il precedente Regolamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

3) Ove al sorgere delle controversie non dovessero ancora risultare insediate le Commissioni Provinciali di cui all'articolo 80 del D.L. 546/1992, è ammesso ricorso in prima istanza alla Direzione Regionale delle entrate - Sez. Staccata - del Ministero delle Finanze (ex Intendenza di Finanza) e con le modalità di cui all'articolo 24 del soppresso D.P.R. 26.10.1972 N. 639.

In seconda istanza è ammesso ricorso, anche da parte del Comune, al Ministero delle Finanze solo se l'ammontare del tributo in contestazione sia superiore a L. 300.000 a norma dell'art. 67 comma 7 del D.L. 30.08.1993 N. 331 convertito con modificazioni nella Legge 29.10.1993 N. 427.

Art. 37- Entrata in vigore

Il presente regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dopo l'adozione.

Entra in vigore a seguito della ripubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dopo l'approvazione di legge.