COMUNE DI PEDASO

Provincia di Ascoli Piceno

R E G O L A M E N T O

P E R L A D I S C I P L I N A

D E L S E R V I Z I O D I S M A L T I M E N T O

D E I R I F I U T I U R B A N I

 

 

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento pag. 4

Art. 2 Principi generali e criteri di comportamento pag. 4

Art. 3 Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento pag. 4

Art. 4 DEfinizione e classificazione dei rifiuti pag. 5

Art. 5 Attività di competenza del Comune pag. 5

Art. 6 Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilabili pag. 5

Art. 7 Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali, tossici e nocivi pag. 5

Art. 8 Rifiuti urbani pag. 5

Art. 9 Rifiuti speciali pag. 6

Art. 10 Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani pag. 6

Art. 11 Rifiuti speciali tossico-nocivi pag. 7

 

TITOLO II - NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI

Art. 12 Gestione dei rifiuti pag. 8

Art. 13 Zona di raccolta pag. 8

Art. 14 Servizio di raccolta pag. 8

Art. 15 Dotazione dei contenitori e dei cassonetti pag. 8

Art. 16 Dotazione per il ritiro dei rifiuti speciali assimilati pag. 9

Art. 17 Pulizia e disinfezione dei contenitori pag. 9

Art. 18 Modalità di conferimento dei rifiuti pag. 10

Art. 19 Usi vietati pag. 10

Art. 20 Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti pag. 11

TITOLO III - RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 21 Oggetti della raccolta differenziata pag. 11

Art. 22 Raccolta differenziata di vetro, plastica e metalli pag. 11

Art. 23 Raccolta differenziata della carta pag. 12

Art. 24 Raccolta differenziata dei materiali organici pag. 12

Art. 25 Rifiuti cimiteriali pag. 13

Art. 26 Carogne pag. 14

Art. 27 Siringhe pag. 14

 

TITOLO IV - NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 28 Definizione pag. 15

Art. 29 Raccolta, trattamento e spazzamento pag. 15

Art. 30 Contenitori porta-rifiuti pag. 15

Art. 31 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private pag. 15

Art. 32 Pulizia dei terreni non edificati pag. 16

Art. 33 Pulizia dei mercati pag. 16

Art. 34 Aree occupate da esercizi pubblici pag. 16

Art. 35 Carico e scarico di merci e materiali pag. 16

Art. 36 Servizi integrativi del servizio di raccolta rifiuti pag. 16

Art. 37 Asporto di scarichi abusivi pag. 17

Art. 38 Sgombero della neve pag. 17

Art. 39 Rifiuti da attività edilizie pag. 17

Art. 40 Aree di sosta per i nomadi pag. 17

 

TITOLO V - DIVIETI - CONTROLLI - SANZIONI

Art. 41 Divieti pag. 18

Art. 42 Controlli pag. 19

Art. 43 Sanzioni pag. 19

 

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali pag. 20

Art. 45 Efficacia del presente regolamento pag. 20

Allegato A pag. 20

Allegato B pag. 20

 

 

 

 

delibera C.C. num. 36 del 14/07/1994

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H/S/Regolamenti/Disciplina rifiuti_99

TITOLO I - DISPOSIZONI GENERALI

 

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, assimilabili e pericolosi come previsto dall'art. 8 del D.P.R. 10.09.1982 N.915 relativamente alle fasi :

a) conferimento;

b) raccolta;

c) spazzamento;

d) stoccaggio provvisorio;

e) cernita;

f) trasporto;

g) trattamento di trasformazione;

h) trattamento finale;

ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10.09.1982 N. 915, nonche' dell'art. 1, comma primo, della legge 29.10.1987 N. 441.

Art. 2 - Principi generali e criteri di comportamento

1) L’'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attivita' di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali :

a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumita', il benessere e la sicurezza della collettivita' e dei singoli;

b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonche' ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;

d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;

e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicita' e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;

f) devono essere favorite le forme organizzatie e di gestione dei servizi al fine di limitare la produzione dei rifiuti.

2) Il Comune provvedera' ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiale ed energia anche con il coinvolgimento del cittadino-utente.

Art. 3 - Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento

Il presente regolamento non si applica:

a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del D.P.R. 13.02.1964 N. 185 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;

c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli:

- materiali fecali;

- altre sostanze utilizzate nell'attivita' agricola;

d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10.05.1976 N. 319 e successive modificazioni;

e) alle emissioni nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13.07.1966 N. 615, ai suoi regolamenti di esecuzione ed alle successive leggi;

f) agli esplosivi.

Art. 4 - Definizione e classificazione dei rifiuti

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attivita' umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono, cosi' classificati :

- URBANI

- SPECIALI

- SPECIALI TOSSICO NOCIVI.

Art. 5 - Attività di competenza del comune

1) Competono obbligatoriamente al Comune in regime di privativa le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

- tutti i rifiuti urbani (rifiuti interni ingombranti e non ingombranti, rifiuti esterni, rifiuti pericolosi);

- i residui dell'attivita' del trattamento dei rifiuti, della depurazione degli affluenti e delle depurazioni di acque di scarico urbane;

- i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.

2) Detta attivita' viene svolta dal Comune mediante gestione diretta. Il Comune si riserva la facolta' di affidare il servizio in concessione ove lo ritenga piu' economico e funzionale, come previsto dall'art. 8 del D.P.R. 20.09.1982 N.915.

Art. 6 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilabili

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attivita' di conferimento previste nel presente regolamento per detti rifiuti.

Art. 7 - Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali, tossici e nocivi

Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori di rifiuti stessi direttamento o attraverso imprese o enti autorizzati dalla Regione ovvero mediante conferimento di detti rifiuti ai gestori del servizio pubblico con i quali dovra' essere stipulata apposita convenzione.

Art. 8 - Rifiuti urbani

Sono rifiuti urbani :

1) Rifiuti interni non ingombranti provenienti dalle abitazioni o da altri insediamenti civili in genere, nonche' quelli provenienti dalle aree di insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio oppure di ospedali, case di cura e simili, in cui si esplicano attivita' di carattere civile (uffici, mense, cucine ecc.).

Tali rifiuti si definiscono ordinari qualora non presentino particolari caratteristiche.

2) Rifiuti interni ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in genere nonche' dalle aree degli insediamenti civili in genere, nonche' dalle aree degli insediamenti industriali, artigiani, commerciali o di servizi oppure di ospedali, case di cura e simili in cui si esplicano attivita' di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili).

3) Rifiuti esterni cioe' quelli di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico ovvero sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei fiumi o dei fossi.

4) Rifiuti pericolosi (solitamente interni e non ingombranti) come indicati al paragrafo 1.3 della deliberazione 27.07.1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. N. 915/1982 e precisamente:

- pile e batterie;

- prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F";

- prodotti farmaceutici.

Art. 9 - Rifiuti speciali

Per rifiuti speciali si intendono:

1) residui derivanti da lavorazioni industriali, quelli derivanti da attivita' agricole, artigianali, commerciali e di servizi che non siano dichiarati assimilati ai rifiuti urbani;

2) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani;

3) i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

4) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

5) i residui dell'attivita' di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti.

Art. 10 - Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani

Sono rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22.02.1994 N. 146:

1) i rifiuti speciali indicati al N. 1, punto 1.1.1, lettera a) della deliberazione del 27.07.1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10.09.1982 N.915, e precisamente quelli che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

-imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);

-contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine simili);

-sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;

-accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;

-frammenti e manufatti di vimini e di sughero;

-paglia e prodotti di paglia;

-scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;

-fibra di legno e pasta di legno anche umida, purche' palabile;

-ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;

-feltri e tessuti non tessuti;

-pelle e simil-pelle;

-gomma e caucciu' (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;

-resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;

-rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. N. 915/1982;

-imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostenze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;

-moquettes, lineoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;

-materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);

-frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;

-manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;

-nastri abrasivi;

-cavi e materiale elettrico in genere;

-pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;

-scarti in genere della produzione di alimentari, purche' non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffe', scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;

-scarti vegetali in genere (erbe,fiori, piante, verdure ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);

-residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

2) gli accessori per l'informatica.

Art. 11 - Rifiuti speciali tossico-nocivi

Si intendono rifiuti tossico nocivi quelli che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencati nell'allegato al D.P.R. N. 915/1982, come definito al paragrafo 1.2 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.1984, in quantita' e/o concentrazione tale da presentare un pericolo per la salute e per l'ambiente.

 

 

 

 

TITOLO II - NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI

Art.12 - Gestione dei rifiuti

La gestione dei rifiuti e' costituita dalle seguenti attivita':

1) raccolta in contenitori entro i limiti della zona di raccolta obbligatoria e nele zone con insediamenti sparsi, cosi' come indicate nel successivo articolo 13 del presente regolamento, a seguito delle seguenti operazioni:

a) conferimento da parte del produttore o del detentore secondo le modalita' definite dal presente regolamento;

b) spazzamentomento dei rifiuti giacenti sulle strade e sulle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, nonche' sul demanio pubblico, nei cimiteri, nei mercati ed in ogni altro luogo stabilito dal Capo III del titolo II del presente regolamento;

c) eventuale deposito temporaneo nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti;

2) trasporto, effettuato con idonei automezzi in osservanza delle norme igienico - sanitarie vigenti;

3) smaltimento, in uno dei modi indicati nell'allegato 1 Direttiva 91/156/CEE, che viene riprodotto in calce al presente regolamento nell'allegato C.

Le operazioni previste nel precedente Comma sono eseguite con una frequenza tale da garantire il perfetto svolgimento del servizio.

Art. 13 - Zona di raccolta

La zona di raccolta obbligatoria dei rifiuti urbani nella quale il servizio e' gestito in regime di privativa, e' costituita:

1) dalle superfici del capoluogo, delle frazioni, dei centri abitati, dei nuclei abitati, dei centri commerciali e produttivi integrati, come perimetrate in rosso ed indicate con la lettera A) nelle planimetrie allegato sub A) quale parte integrante del presente regolamento;

2) dagli insediamenti sparsi ricompresi nei perimetri rilevati con colore verde ed indicati con la lettera B) nella planimetria stessa, nonche' dalle abitazioni coloniche e gli altri fabbricati quando la relativa strada di accesso sia contenuta, anche per la sola parte terminale, nella zona in cui e' attivata la raccolta dei rifiuti.

Art. 14 - Servizio di raccolta

Il servizio di raccolta della nettezza urbana e' effettuato mediante appositi contenitori (contenitori portasacco, cassonetti, bidoni) posti a cura del servizio ad uso dei diversi insediamenti.

Art. 15 - Dotazione dei contenitori e dei cassonetti

1) La dotazione dei contenitori portasacco deve essere sufficiente a garantire l'accoglimento giornaliero dei rifiuti. La dotazione di cassonetti deve essere tale da soddisfare le esigenze della zona servita. Di norma, e' garantita una capacita' minima di litri 1000 ogni 40 produttori, sistemando i cassonetti stessi a distanza non superiore a 150 metri dalla abitazione piu' lontana, elevabile a 300 metri nelle zone di estensione della privativa agli insediamenti sparsi, in relazione inversa alla loro densita'.

2) I cassonetti sono sistemati, di norma, sul suolo pubblico in apposite piazzole opportunamente allestite per impedire lo scorrimento dei cassonetti stessi e per ottimizzare le operazioni di svuotamento e di lavaggio, evitando intralci alla circolazione veicolare e pedonale.

3) Gli strumenti urbanistici attuativi ed i progetti per la costruzione o la sistemazione di strade devono prevedere le piazzole di cui sopra.

4) I cassonetti devono essere costruiti in materiale resistente che riduca al massimo la rumorosita' durante lo svolgimento delle operazioni di raccolta, permetta una rapida ed efficace pulizia e sia resistente agli incendi. Sono normalmente dotati di ruote e di bracci per agevolare il sollevamento da parte degli automezzi adibiti alla raccolta, nonche' di comando a pedale o manuale per permetterne agevolmente l'apertura e di segnalazioni visive esterne del tipo catarifrangente trasversale.

Art. 16 - Dotazione per il ritiro dei rifiuti speciali assimilati

1) La gestione della raccolta dei rifiuti speciali assimilati di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera d), avviene osservando i criteri e con le modalita' contenute nei commi seguenti.

2) Per i rifiuti la cui produzione annua sia inferiore, per singola utenza, a 15 tonnellate, ovvero 150 metri cubi, la raccolta avviene nell'ambito delle attrezzature destinate ai rifiuti urbani interni, opportunamente potenziate.

3) Per i rifiuti la cui produzione annua superi, per utenza, quella indicata nel comma precedente, la raccolta e' organizzata separatamente, ricorrendo alla installazione, alle aree limitrofe o interne all'insediamento produttivo, di uno o piu' contenitori riservati del tipo di quelli utilizzati per i rifiuti urbani e/o di contenitori di maggiore capienza, anche di tipo scarrabile a seconda dell'entita' dei rifiuti prodotti.

4) Nel caso di uso di contenitori piu' capienti, il Servizio individua le modifiche organizzative interne necessarie all'espletamento del nuovo servizio, programmando in particolare l'acquisto o comunque l'utilizzo di automezzi adatti.

5) Le convenzioni a corrispettivo, in atto tra produttori di rifiuti speciali assimilati e Comune, continuano ad avere afficacia fino all'intervenuta organizzazione del nuovo servizio che sara' tempestivamente pubblicizzata.

Art. 17 - Pulizia e disinfezione dei contenitori

1) Il servizio e' tenuto alla scrupolosa conservazione dei vari tipi di contenitori installati sul territorio, nonche' al loro lavaggio, alla disinfezione, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria ed al rinnovo periodico.

2) Il lavaggio e la disinfezione dei contenitori sono effettuati utilizzando automezzi appositamente attrezzati, sei volte in un anno secondo le necessita'. Il liquido proveniente dalle predette operazioni e' opportunamente raccolto e conferito ad impianto di depurazione autorizzato.

3) Il Servizio assicura la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei contenitori, provvedendo ad asportare i rifiuti ivi eventualmente rinvenuti o caduti.

 

Art. 18 - Modalità di conferimento dei rifiuti

1) Il conferimento dei rifiuti urbani deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori installati.

2) I rifiuti devono essere contenuti in appositi involucri protettivi, salvo che si tratti di beni durevoli non ingombranti o di imballaggi, il cui volume deve essere comunque ridotto a cura del produttore per consentire il ragionevole utilizzo dei contenitori.

3) I produttori che usano sacchi di plastica unifamiliari o collettori prestano particolare attenzione per evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o appuntiti possano causare danni agli operatori addetti al servizio di raccolta.

4)I rifiuti urbani interni sono conferiti negli appositi contenitori esclusivamente nei giorni feriali e nelle seguenti fasce orarie :

-dalle ore 16,00 alle ore 7,00 del mattino successivo, nei periodi invernali;

-dalle ore 18,00 alle ore 7,00 del mattino successivo, nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre.

 

Art. 19 - Usi vietati

1) E' vietato depositare al suolo o all'interno del contenitore i rifiuti sciolti, rifiuti liquidi di qualsiasi sorta o incendiati. Le sostanze putrescibili devono essere contenute in involucri protettivi che ne evitino la dispersione.

2) E' vietato immettere nei contenitori dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati, quelli tossici e nocivi, quelli pericolosi e quelli per i quali sia stata attivata la raccolta differenziata.

3) E' vietato depositare i rifiuti nel contenitore quando il suo volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio. E' altresi' vietato abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore. Nel caso di esaurimento della capacita' di accoglimento del contenitore, il produttore conserva i rifiuti medesimi nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore da parte del Servizio. Quando tale situazione non risulti eccezionale, l'utente avverte per iscritto il Servizio che la verifica e comunica i provvedimenti adottati nei successivi quindici giorni.

 

Art. 20 - Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti

1) La raccolta presso l'utenza ed il trasporto dei rifiuti urbani interni ingombranti sono effettuati su richiesta dei produttori ovunque residenti nel territorio comunale. La richiesta e' inoltrata telefonicamente al Servizio che provvede al ritiro, previo appuntamento.

2) E' vietato depositare rifiuti ingombranti a fianco dei cassonetti o dei contenitori o nelle relative piazzole.

TITOLO III - RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 21 - Oggetti della raccolta differenziata

1) Il Servizio promuove e organizza la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 9-quater, comma 1, del D.L. 09.09.1988 N. 397, convertito con modificazioni in L. 09.11.1988 N. 475 e del D.M. Ambiente 29.05.1991.

2) Sono raccolti in modo differenziato e secondo le indicazioni contenute negli articoli successivi, le seguenti frazioni di rifiuti: vetro, carta, materiali metallici (lattine, ferro e simili), plastica, materiali organici fermentescibili.

3) Sono raccolti in modo differenziato, a mente dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 31.08.1987, N. 361, convertito con modificazioni in Legge 29.10.1987 N. 441, i seguenti rifiuti urbani considerati pericolosi:

a) batterie e pile esauste;

b) prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F";

c) prodotti farmaceutici.

4) I rifiuti di cui al precedente comma non possono essere conferiti nei contenitori dei rifiuti urbani interni; quelli indicati nel comma secondo non possono piu' essere conferiti nei contenitori predetti man mano che sia attivata la specifica raccolta differenziata.

Art. 22 - Raccolta differenziata di vetro, plastica e metalli

1) I rifiuti in vetro, plastica e metallo devono essere conferiti in appositi contenitori forniti dal Servizio. Tali contenitori sono dislocati sul territorio comunale tenendo conto della densita' abitativa e della quantita' media di rifiuti prodotta, e di regola sono allocati nella stessa piazzola o area in cui insistono i contenitori per rifiuti urbani interni.

2) Per la raccolta differenziata possono adoperarsi: contenitori in vetroresina a forma di campana con sportello di svuotamento sul fondo; cassonetti; contenitori reggisacco, bidoni.

3) I contenitori di cui al comma precedente sono diversi per ognuno dei rifiuti indicati, ovvero un unico contenitore, nel caso in cui la discarica sia attrezzata alla cernita. In ogni caso, i contenitori devono essere contrassegnati con istruzioni scritte e colori diversi, in modo da agevolare il conferimento.

4) Di regola, uno o piu' contenitori indicati al comma 2 sono sistemati a cura del Servizio all'interno o all'esterno di scuole, supermercati, centri direzionali, ristoranti, stazioni ed in genere di luoghi in cui si producano i rifiuti in questione in quantita' ragguardevole.

5) Le frazioni di rifiuti di cui al presente articolo sono conferiti a cura degli utenti evitando di depositarli all'esterno dei contenitori. Essi devono essere depurati da sostanze marcescibili al fine di evitare la contaminazione dei contenitori stessi e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti.

6) La raccolta avviene almeno una volta ogni settimana, e comunque quando gli operatori ecologici si avvedono che i contenitori sono pieni al punto da non permettere ulteriori conferimenti.

7) I contenitori devono essere lavati e disinfettati almeno una volta la mese, usando le stesse modalita' stabilite dal presente regolamento per i contenitori di rifiuti urbani interni.

Art. 23 - Raccolta differenziata della carta

1) La carta di qualsiasi tipo e' conferita dai produttori in appositi contenitori, di colore diverso rispetto a tutti gli altri, allocati di regola nella stessa piazzola o area in cui sono gli altri contenitori.

2) Di norma, uno o piu' contenitori sono sistemati presso le scuole, gli stabili ospitanti uffici pubblici e/o privati, le industrie, i supermercati, i mercati pubblici, le societa' tipografiche ed editrici.

3) Gli utenti conferiscono nei contenitori qualsiasi tipo di carta, a condizione che non sia eccessivamente sporca o contaminata da sostanze organiche che imputridiscano. In ogni caso, la carta deve essere separata da qualsiasi altro materiale.

4) Si applicano le disposizini di cui al comma 6 dell'articolo precedente. I contenitori devono essere lavati e disinfettati almeno due volte l'anno.

Art. 24 - Raccolta differenziata dei materiali organici fermentescibili

1) La frazione umida dei rifiuti urbani deve essere conferita in modo differenziato dalla frazione secca, a cura dei produttori.

2) I materiali organici fermentescibili devono essere conferiti in appositi contenitori (cassonetti o containers) sistemati in piazzole o aree apposite individuate presso le mense, i centri di ristorazione ed in genere presso le utenze collettive, nonche' presso i mercati, i giardini e le industrie agro-alimentari.

3) I contenitori di cui al comma precedente devono disporre di chiusura ermetica tale da non permettere il rovistamento da parte di animali e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti. Essi devono essere tali da non permettere lo scolo di materiali fermentescibili.

4) I contenitori devono essere lavati e disinfettati a cura del Servizio.

5) Nei contenitori di cui al comma precedente possono essere conferiti altresi' i rifiuti urbani interni ed esterni che siano organici fermentescibili.

 

Art. 25 - Rifiuti cimiteriali

1) I rifiuti prodotti all'interno del cimitero derivano da:

a) ordinaria attivita' cimiteriale;

b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie;

c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie;

d) cremazioni.

2) Ai sensi dell'art. 85, comma 2, del D.P.R. 10.09.1990 N.285, tutti i rifiuti risultanti dall'attivita' cimiteriale di cui alle precedenti lettere b) c) d) sono equiparati a rifiuti speciali.

3) I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1 sono considerati urbani a tutti gli effetti, e devono essere stoccati in cassonetti per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lacudei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.

4) I rifiuti di cui alla lettera b) del precedente comma 1, quali i resti lignei ed i resti di indumenti del feretro, devono essere raccolti separatamente in impianto idoneo, oppure reinterrati e, solo in casi eccezionali, avviati in discarica di prima categoria previo benestare del responsabile sanitario che assiste le operazioni.

5) I rifiuti di cui alla lettera c) del precedente comma 1 non possono essere avviati in discarica di prima categoria, ma esclusivamente alla termodistruzione, oppure al reinterro nello stesso cimitero.

6) In ogni caso, i rifiuti metallici, le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla inumazione o alla cremazione, i rifiuti piombosi e simili, devono essere raccolti separatamente, opportunamente disinfettati e stoccati in appositi contenitori di materiale lavabile ed impermeabile munito di coperchio, sistemati in apposita area o locale all'interno o all'esterno del cimitero.

7) Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli assimilati agli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso e con caratteristiche simili a quelli per i rifiuti ospedalieri. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.

8) La raccolta differenziata, lo stoccaggio provvisorio ed ogni altro adempimento previsto dal presente articolo sono curati dal responsabile del servizio di custodia del cimitero previsto nell'art. 52 del citato D.P.R. N. 285 del 1990.

 

Art. 26 - Carogne

1) I rifiuti abbandonati sulle strade, sulle aree pubbliche o private ad uso pubblico, sulle rive dei fiumi corsi d'acqua in genere, laghi, di qualunque natura essi siano, devono essere rimossi a cura del Servizio ed avviati allo smaltimento in relazione alle loro caratteristiche.

2) Le carogne di piccole dimensioni possono essere immesse direttamente nei contenitori dei rifiuti urbani, a condizione che il contenitore medesimo venga svuotato ed avviato in discarica entro 24 ore dal rinvenimento della carogna.

3) Le carogne di dimensioni maggiori, quali cani, suini, equini, devono essere prontamente allontanate dalle aree di rinvenimento ed avviate alla termodistruzione o interrate in terreni preventivamente individuati dall'Amministrazione Comunale, distanti da insediamenti civili almeno 200 metri.

4) Qualora non sia possibile la termodistruzione o il reinterro, le carogne possono essere smaltite in discarica di prima categoria previa visita veterinaria dalla quale risulti la esclusione di qualsiasi pericolo di trasmissione di malattie infettive.

5) Nei casi di pericolo di malattia infettiva, le carogne sono comunque rimosse dal luogo di rinvenimento e smaltite secondo le modalita' indicate dal veterinario che esegue l'ispezione, in osservanza alle norme contenute nel comma 2 dell'art. 3 del D.L. 14.12.1992 N. 508 e, eventualemente, nel Decreto del Ministero della Sanita' 26.03.1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 101.

Art. 27 - Siringhe

1) Il Servizio e' tenuto ad effettuare la raccolta delle siringhe usate.

2) La raccolta delle siringhe e' effettuata tramite operatori addestrati, dotati di indumenti protettivi e di idonee attrezzature. In particolare devono essere loro forniti guanti speciali a prova di taglio e perforazione, pinze con leva di comando, contenitore con chiusura ermetica.

3) Le siringhe raccolte vengono trattate e smaltite con l'osservanza delle disposizoni per i rifiuti tossici e nocivi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO IV - NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 28 - Definizione

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade od aree pubbliche o aree e strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi, laghi e simili.

Art. 29 - Raccolta, trattamento e spazzamento

1) Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene svolto dalla gestione comunale del servizio smaltimento rifiuti urbani entro il perimetro definito.

2) Il servizio di raccolta, di trasporto e di trattamento dei rifiuti prodotti sulle rive del mare, dei laghi, dei fiumi e simili, nonche' delle scarpate ferroviarie, autostradali, stradali nell'ambito del territorio comunale e' a carico dei titolari del rispettivo bene demaniale o dell'eventuale concessionario.

3) La frequenza e le modalita' dei servizi di spazzamento sono stabilite con ordinanza del Sindaco in relazione alle tendenze, ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto delle norme di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 30 - Contenitori porta rifiuti

1) Per il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico la gestione del servizio potra' installare nei vari punti ove sara' ritenuto necessario appositi contenitori per rifiuti cartacei.

2) E' proibito usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti interni, ingombranti, tossici, nocivi, pericolosi, vetri e simili.

Art. 31 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

1) Le aree e locali di uso comune dei frabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzeno, deposito ecc. devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono inoltre essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque nel rispetto delle norme di cui all'art. 2 del presente regolamento.

2) Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorita' comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado, l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'ecologia ambientale.

Art. 32 - Pulizia dei terreni non edificati

1) I proprietari, i locatari, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura, da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

2) A tale scopo le aree private urbane debbono essere opportunamente recintate, munite dei necessari canali di scolo e di ogni altra opera idonea ad evitare qualsiasi forma d'inquidamento, curandone con diligenza la corretta gestione dell'ambiente.

Art. 33 - Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attivita' o conseguenti alla attivita' stessa, scaricando i rifiuti negli appositi cestini predisposti o gestiti dal servizio di raccolta.

Art. 34 - Aree occupate da esercizi pubblici

1) I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su aree pubbliche o di uso pubblico, come caffe', alberghi, ristoranti, e simili devono provvedere alla costante pulizia dell'area da essi occupata provvedendo a fornire i locali e le aree di appositi cestini raccoglitori.

2) I rifiuti cosi' raccolti vanno conferiti con le stesse modalita' previste per i rifiuti solidi urbani interni.

3) All'orario di chiusura le aree di posteggio vanno perfettamente ripulite.

Art. 35 - Carcico e scarico di merci e materiali

1) Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica.

2) In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.

3) In caso di inosservanza, la pulizia sara' effettuata dalla gestione del servizio di raccolta rifiuti urbani, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 36 - Servizi integrativi del servizio di raccolta rifiuti

1) Sono di competenza del servizio di raccolta di rifiuti urbani:

-pulizia periodica delle fontane, fontanelle, gallerie, monumenti pubblici;

-diserbamento periodico dei cigli stradali o di altre aree pubbliche;

-espurgo dei pozzetti stradali e caditoie;

-defissione di manifesti abusivi o cancellazione di scritte non consentite.

2) Con deliberazione del Consiglio Comunale potranno essere affidati alla gestione comunale di raccolta dei rifiuti altri servizi.

Art. 37 - Asporto di scarichi abusivi

1) In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, gli addetti al servizio di raccolta, rifiuti o di polizia urbana, preposti alla repressione di violazioni, provvederanno ad identificare il responsabile il quale dovra' procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.

2) In caso di inottemperanza il sindaco adotta ordinanza a carico dei contravventori fissando un termine, trascorso il quale inutilmente, provvederanno alla rimozione dei rifiuti gli addetti al servizio pubblico raccolta rifiuti con spesa a carico degli inadempienti.

Art. 38 - Sgombero della neve

1) In caso di nevicate il servizio pubblico raccolta rifiuti provvedera' a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare o pedonale mediante:

-rimozione e sgombero delle sedi stradali carreggiabili, degli incroci e degli spiazzi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse;

-lo spargimento di cloruri o di miscele crioidrauliche per dissolvere neve o ghiaccio.

2) E' fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupato.

Art. 39 - Rifiuti da attività edilizie

Chi effettua attivita' relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, e' tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino insudiciate da tali attivita' e, in ogni caso, non abbandonarvi residui di alcun genere.

Art. 40 - Aree di soste per i nomadi

Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di smaltimento ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale.

TITOLO V - DIVIETI - CONTROLLI - SANZIONI

Art. 41 - Divieti

1) E' vietato l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o adibite ad uso pubblico ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 10.09.1982 N. 915.

2) E' vietato ogni forma di cernita, rovistamento e recupero non autorizzati dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso le discariche controllate dai servizi comunali di smaltimento dei rifiuti.

3) E' vietato esporre sacchetti contenenti rifiuti sulla via pubblica nei giorni e fuori delle ore precisati negli orari del servizio di raccolta.

4) E' vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dall'Amministrazione per la raccolta dei rifiuti.

5) E' vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che intralciano i servizio stesso.

6) E' vietato il conferimento di imballaggi voluminosi nei recipienti di raccolta dei rifiuti se non siano stati precedentemente sminuzzati.

7) E' vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore.

8) E' vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati.

9) E' vietato inserire nei contenitori normali rifiuti di vetro o comunque prodotti che possono causare lesioni.

10) E' vietato conferire al servizio comunale di smaltimento rifiuti etichettati con la lettera T o F soggetti a particolare conferimento previsto dagli artt. 18 e 19.

11) E' vietato conferire al servizio urbano i rifiuti pericolosi quali batterie, pile, soggetti a particolare conferimento come al punto precedente.

12) E' vietato conferire al servizio comunale di smaltimento prodotti farmaceutici soggetti a particolare conferimento come ai precedenti punti 10) e 11) del presente articolo.

13) E' vietato abbandonare bottiglie di vetro fuori dalla campana previste per la raccolta vetro.

14) E' vietato smaltire rifiuti tossici nocivi al di fuori delle norme di cui all'art. 16 del D.P.R. 10.09.1982 N. 915.

15) E' vietato il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento senza avere stipulato apposita convenzione con la gestione del servizio.

16) E' vietato il conferimento al servizio di smaltimento dei rifiuti ospedalieri non assimilati ai rifiuti urbani.

17) E' vietato l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimento di olio e simili.

Art. 42 - Controlli

1.Ai sensi dell'art. 104, comma 2^ del D.P.R. 24.07.1977 N. 616 e dell'art. 7 del D.P.R. 10.09.1082 N. 915 le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

2.Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali.

Art. 43 - Sanzioni

1) Le violazioni al presente regolamento, ove non concretino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente, sono punite con le sanzioni amministrative e/o penali previste dal Titolo V del D.P.R. 10.09.1982 N. 915, artt. 24 e seguenti o specifiche norme regionali.

2) Alle attivita' di accertamento ed irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24.11.1981 N. 689 recante norme sulla depenalizzazione.

3) Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessita' di cui all'art. 12 del D.P.R. 915/1982 si applicano le pene e le ammende previste dall'art. 29 del citato D.P.R. N. 915/1982.

4) Nei confronti dei titolari degli enti ed imprese che effettuano lo smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o non osservano le prescrizioni previste si applicano le pene e le ammende di cui agli artt. 25, 26 e 27 del D.P.R. 10.09.1982 N. 915.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 44 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme di cui al D.P.R. 10.09.1982 N. 915, alla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.1984 modificata ed integrata con deliberazione dello stesso Comitato Interministeriale 13.12.1984, nonche' quanto previsto dai regolamenti comunali di igiene-sanita' e di polizia urbana e dalle leggi e disposizioni regionali inerenti i rifiuti solidi urbani ed assimilati.

Art. 45 - Efficacia del presente regolamento

Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dopo l'adozione. Entra in vigore a seguito della ripubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dopo le approvazioni di legge.

A L L E G A T O A

PLANIMETRIE

A L L E G A T O B

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO

a) deposito sul o nel suolo;

b) trattamento in ambiente terrestre;

c) iniezioni in profondita;

d) lagunaggio;

e) messa in discarica specialmente allestita;

f) scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immesrsione;

g) immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino;

h) trattamento biologico che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nel presente articolo;

i) trattamento fisico-chimico che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nel presente articolo;

l) incenerimento a terra.