COMUNE DI PEDASO

Provincia di Ascoli Piceno

 

 

REGOLAMENTO

 

degli Scarichi di Acque Reflue Domestiche

ed Industriali

Immessi in Pubbliche Fognature

 

 

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 3 luglio 2001

Esaminata ……… dal CO.RE.CO. seduta del…….. n………

 

 

CAPITOLO PRIMO

Compiti del Comune e finalità del Regolamento

Art. 1

Oggetto del Regolamento

  1. Per l'esercizio dei servizi pubblici di fognatura e depurazione il Comune di Pedaso adotta il presente Regolamento, con cui fissa le condizioni di accettabilità delle acque reflue domestiche ed industriali nelle pubbliche fognature , ne disciplina gli scarichi ed esercita i controlli.
  2. Il presente Regolamento ha per oggetto:
  3. · il procedimento di autorizzazione degli scarichi di acque reflue di qualsiasi tipo nelle pubbliche fognature, compresa l'eventuale revoca;

    · la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche ed industriali nonché delle acque reflue urbane provenienti dai Comuni consorziati nelle pubbliche fognature, in applicazione degli artt. 28 e 33 del d.lgs 152/99;

    · il controllo degli stabilimenti industriali e degli insediamenti civili allacciati alle fognature pubbliche, comunali e consortili, per quanto attiene all'accettabilità degli scarichi, alla funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, al rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, nonché agli accertamenti delle caratteristiche quali-quantitative degli scarichi, al fine esclusivo dell'applicazione tariffaria, anche mediante misurazione o campionamento, prescrizione di strumenti di controllo o governo idraulico delle portate;

    · le norme tecniche generali di allacciamento ed uso della fognatura da parte degli utenti privati e pubblici;

    · la disciplina dei conferimenti di acque reflue a mezzo di autobotti effettuati nel reticolo fognante o direttamente presso gli impianti di depurazione;

    · l'accertamento di eventuali violazioni al presente Regolamento, l'applicazione delle corrispondenti sanzioni di competenza dell'ente gestore e l'assunzione dei provvedimenti amministrativi previsti dall'art. 51 del d.lgs 152/99;

    · la gestione amministrativa dell'utenza.

    · nelle more dell'applicazione dell'art. 14 della legge 36/94 il presente Regolamento fissa i criteri di determinazione, imposizione e riscossione dei canoni, diritti, tariffe ed altri corrispettivi dovuti per i servizi di fognatura e depurazione giusto il disposto dell'art. 62 - quinto e sesto comma - del d.lgs 152/99, nonché la modalità di accertamento e di gestione dell'eventuale contenzioso

  4. Il Regolamento si sostituisce ai precedenti regolamenti locali e consortili relativi alla stessa materia che cessano, pertanto, di avere efficacia a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 2

Scopo del Regolamento

Il presente Regolamento nel rispetto della legislazione statale e regionale nonché delle prescrizioni tecniche generali emanate in sua applicazione, ha lo scopo di garantire lo smaltimento dei reflui pur promovendo e favorendo un corretto sviluppo degli insediamenti civili e industriali, tutelare gli impianti fognari e di depurazione, verificare l'applicazione di criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua nonché contribuire al raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati dalla norma statale e regionale.

 

 

 

CAPITOLO SECONDO

Disposizioni Generali

Art. 3

Nozioni e definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per
  2. · acque reflue domestiche quelle provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; sono assimilate alle acque reflue domestiche quelle che presentano caratteristiche qualitative equivalenti, nonché quelle scaricate nella rete fognaria da imprese aventi le caratteristiche di cui all'art. 28, settimo comma, del d.lgs 152/99;

    · acque reflue industriali quelle, di qualsiasi tipo, scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

    · acque reflue urbane quelle, comprendenti acque reflue domestiche ed industriali ed eventuali acque meteoriche di dilavamento, correnti nella rete fognaria, trattate negli impianti di depurazione pubblici - ove esistenti - e successivamente scaricate nei corpi idrici ricettori;

    · rete fognaria: il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane provenienti da insediamenti civili, produttivi, privati e pubblici, congiuntamente o meno alle acque meteoriche ma che comunque appartengono al patrimonio pubblico;

    · impianto di sollevamento un complesso di opere edili ed elettromeccaniche atto ad imprimere pressione alle acque collettate in un determinato punto, per lo più al fine di superare quote geodetiche o di compensare perdite di scarico;

    · impianto di depurazione un complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico - meccanici e/o biologici e/o chimici. In un impianto di depurazione si distinguono sotto il profilo funzionale una linea acque, una linea fanghi, un eventuale sistema di recuperi energetici e di materie, un sistema di servizi generali. In un impianto pubblico di depurazione per il trattamento appropriato delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità in ottemperanza del d.lgs. 152/99 si possono individuare un trattamento primario ed un trattamento secondario.

    Tali trattamenti sono definiti all'art. 2, punti ee) ed ff) del suddetto d.lgs;

    · insediamento civile: un edificio od un complesso di edifici adibiti ad abitazione, ad attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa; ovvero quelli adibiti ad attività scolastica, ad attività produttiva ed a prestazione di servizi con scarichi terminali provenienti esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense od anche da piccoli processi quali ad es. i laboratori; oppure quelli dove si svolgono prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni che danno origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli di tipo domestico; quelli adibiti ad attività sanitaria;

    · insediamenti civili le imprese aventi le caratteristiche di cui all'art. 28, settimo comma, del d.lgs. 152/99;

    · stabilimento industriale od anche solo stabilimento uno o più edifici od installazioni collegati tra di loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgano prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività commerciali od industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tab. 3 dell'allegato 5 al d.lgs 152/99 ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;

    · scarico qualsiasi immissione nella rete fognaria, diretta tramite allacciamento od indiretta mediante un tratto di condotta privata, di acque reflue domestiche od industriali con regime continuo, periodico, discontinuo, saltuario, episodico, ecc. Costituisce altresì scarico in fognatura, per gli effetti del presente Regolamento, l'immissione nella rete fognaria gestita dal Comune di acque reflue urbane raccolte ed adottate da altri enti al servizio di territori diversi ed in particolare dai Comuni consorziati;

    · valore limite di emissione il limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo.

  3. Sono assunte nel presente Regolamento le residue definizioni di cui all'art. 2 del D.l.vo 152/99.

Art. 4

Autorizzazione degli scarichi in pubblica fognatura

  1. Tutti gli scarichi, diretti o indiretti immessi nella pubblica fognatura, devono essere preventivamente autorizzati, ad eccezione di quelli di acque reflue domestiche, che sono sempre ammessi purché ne sia autorizzato l'allacciamento alla rete fognaria ed osservino le disposizioni del presente Regolamento.
  2. La domanda di autorizzazione allo scarico è presentata al Comune. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico; ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in Comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati si applica il secondo comma dell'art. 45 del d.lgs 152/99.
  3. L'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 34 D.Lgs 152/99 il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data di scadenza.
  4. Sono valide le autorizzazioni o le concessioni rilasciate fino all'entrata in vigore del presente Regolamento ad insediamenti civili o produttivi dal Comune o dal Consorzio, purché non siano state espressamente revocate. I titolare di autorizzazioni rilasciate oltre tre anni prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento devono, entro 120 giorni successivi a tale data, chiederne il rinnovo. Su tale domanda il Comune determina entro due mesi dalla ricezione; fino all'adozione del nuovo provvedimento gli scarichi possono essere provvisoriamente mantenuti in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle precedenti autorizzazioni o concessioni, a condizione che vengano adottate le misure anche temporanee necessarie ad evitare un loro peggioramento quali - quantitativo.
  5. Qualora tali autorizzazioni o concessioni siano in contrasto con una o più disposizioni sopravvenute per effetto del presente Regolamento il Comune, previa istruttoria, prescrive ai titolari degli scarichi i provvedimenti necessari all'adeguamento, concedendo un tempo non inferiore a sei mesi per provvedere, a meno che non sussistano pericoli per le infrastrutture o la pubblica incolumità. Nel caso di scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 34 del d.lgs 152/99 il Comune entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda di rinnovo adotta i relativi provvedimenti.

Art. 5

Obbligo di allacciamento

  1. Nelle località servite i titolari di scarichi di acque reflue domestiche sono tenuti ad allontanare i propri liquami mediante allacciamento alla pubblica fognatura, secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel presente Regolamento.
  2. Il Comune, per fini di tutela della salute pubblica, può attraverso il Comune competente, obbligare ad allacciarsi alla pubblica fognatura anche titolari di scarichi di acque reflue assimilate a quelle domestiche o di acque reflue industriali.
  3. L'Ente consorziato è autorizzato al recapito delle acque reflue urbane nel collettore consortile nel rispetto delle norme di buona tecnica e delle prescrizioni del presente regolamento.

Art. 6

Autorizzazione degli scarichi di acque reflue industriali

  1. I titolari di scarichi di acque reflue industriali nuovi od esistenti che intendono allacciarsi alla pubblica fognatura sono tenuti a munirsi della prescritta autorizzazione prima dell'attivazione dello scarico.
  2. Per gli scarichi di acque reflue industriali già allacciati si applica l'art. 4 del presente Regolamento.
  3. La domanda deve essere presentata su apposito modulo (Allegato 2) fornendo le notizie inerenti i materiali lavorati, l'impiego dell'acqua nel ciclo produttivo e quant'altro previsto dall'art. 46 del d.lgs 152/99.
  4. Il Comune, entro trenta giorni, rilascia l'autorizzazione allo scarico, nella quale sono richiamate le norme e le prescrizioni del presente Regolamento o l'eventuale diniego (caratteristiche quali-quantitative dello scarico e capacità depurativa residua dell'impianto).
  5. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria sono a carico del richiedente.
  6. L'autorizzazione contiene, tra l'altro, i seguenti elementi:
  7. · le portate ed i volumi massimi autorizzati;

    · eventuali prescrizioni sulle modalità di rilascio, sugli stoccaggi, sui pretrattamenti, sui dispositivi di sicurezza, sugli apparecchi di misura e/o registrazione, sulla modulazione della portata giornaliera e settimanale, sull'omogeneizzazione, la pre-areazione, la neutralizzazione in continuo del Ph ecc.;

    · eventuali prescrizioni sul corretto e razionale uso dell'acqua negli stabilimenti;

    · norme finanziarie relative a tariffe, canoni, diritti o contributi ordinari o straordinari a copertura di costi particolari;

    · norme relative alla durata, al rinnovo, al recesso, alla revoca, alle sanzioni;

    · i principali riferimenti organizzativi sulla gestione del servizio ed il controllo degli scarichi.

  8. Non sono autorizzati, e se in possesso di precedente autorizzazione vengono sottoposti a revoca, scarichi dannosi per la sicurezza e per la salute del personale addetto all'esercizio ed alla manutenzione della fognatura e dell'impianto di depurazione, in grado di compromettere la buona conservazione dei manufatti e delle opere civili ed elettromeccaniche, capaci di dal luogo a depositi, intasamenti, fenomeni di settizzazione, inibizione dei processi epurativi, consumo spropositato di reattivi, di aria, di energia, o comunque tassativamente vietati ai sensi dell'Art. 12 del presente Regolamento.
  9. I soggetti autorizzati sono tenuti a segnalare al Comune entro sessanta giorni dalla loro sopravvenienza le variazioni di elementi sostanziali dell'autorizzazione (titolarità dello scarico, ragione sociale, attività, composizione qualitativa fondamentale, ecc.)
  10. Per gli insediamenti autorizzati soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.
  11. In caso di cessione d'esercizio o di variazione della ragione sociale senza corrispondente richiesta di nuova autorizzazione il cessionario ed il cedente sono solidarmente responsabili delle violazioni del presente Regolamento e di ogni pendenza insoluta.
  12. In caso di fallimento o di gestione giudiziale il curatore è tenuto, se ha necessità di mantenere attivi gli scarichi, a richiedere una nuova autorizzazione.

Art. 7

Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico

  1. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico il Comune, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al Capitolo V del D.lgs 152/99, secondo la gravità dell'infrazione:
  2. · diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

    · diffida e sospende l'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente;

    · revoca l'autorizzazione in caso di inosservanza di prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

  3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 650 c.p. per l'inosservanza dei provvedimenti legittimamente emanati dall'autorità per ragioni d'igiene.
  4. Il contravventore che cagiona ad altri un danno ingiusto è sempre tenuto all'obbligo del risarcimento, ai sensi dell'art. 2034 c.c..
  5. Qualora, a causa dell'inosservanza delle prescrizioni allo scarico, derivi un danno alle acque, al suolo, al sottosuolo o alle altre risorse ambientali, ovvero si determini un pericolo concreto ed attuale di inquinamento ambientale, si applica l'art. 58 del d.lgs 152/99 e successive modificazioni.

Art. 8

Corretto e razionale uso dell'acqua

  1. I titolari degli stabilimenti industriali devono:
  2. · minimizzare l'impiego di risorse idriche nei sistemi produttivi;

    · limitare progressivamente l'impiego di acqua di falda o di sorgente, utilizzando, qualora disponibili, approvvigionamenti alternativi;

    · limitare il prelievo dell'acqua di falda ai fini del raffreddamento, attivando ricicli ed utilizzi di acque prelevate a tal scopo;

    · controllare la funzionalità delle reti di scarico. Le reti fognarie interne degli stabilimenti devono essere correttamente strutturate in relazione ai tipi diversi di liquami addotti allo scarico; nelle progettazioni deve essere tenuta presente la possibilità di consentire agevolmente il recupero od il riutilizzo anche parziale delle acque usate; deve essere evitata ogni possibilità di inquinamento, anche accidentale, delle acque del ciclo naturale, sia meteoriche sia della rete idrografica;

  3. Nelle more dell'adozione della tariffa per il servizio idrico integrato di cui all'art. 14 della legge 36/94 e della riduzione a fini d'incentivo ivi introdotta dall'art. 26 - primo comma - del d.lgs 152/99, sui canoni determinati per gli scarichi di acque industriali potrà essere praticata una riduzione.
  4. Per i fini del presente articolo i volumi riutilizzati devono risultare da apposite misurazioni.

Art. 9

Scarichi separati

  1. Nelle zone servite da reti fognarie separate è fatto obbligo a tutti i titolari degli scarichi in pubbliche fognature di separare le acque reflue da quelle bianche e meteoriche (acque di raffreddamento, acque irrigue e di drenaggio, pluviali, ecc.) salvo deroghe o diverse prescrizioni da parte del Comune, che in ogni caso si riserva di autorizzare lo scarico nella rete fognaria delle sole acque reflue domestiche ed industriali e non di quelle bianche e meteoriche, che devono in tal caso essere smaltite a cura dei titolari degli insediamenti nel sistema idraulico naturale ed artificiale, nel rispetto delle leggi vigenti.
  2. E' in ogni caso vietato utilizzare caditoie o griglie di smaltimento di acque meteoriche per scarichi diversi dai pluviali.
  3. In caso di immissione di uno scarico di acque miste in un ramo di acque nere della rete fognaria l'allacciamento deve essere preceduto da un manufatto sfioratore debitamente autorizzato, tarato per versare oltre soglia allorché il fattore di diluizione della portata nera di magra è almeno di 5 : 1.

 

 

 

 

Art. 10

Obbligo di misurazione dei prelievi

  1. Tutti gli utenti allacciati alla pubblica fognatura che si approvvigionano in tutto od in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto sono tenuti al conseguimento delle prescritte Concessioni (T.U. n° 1775/33) e sono tenuti all'installazione ed al buon funzionamento di strumenti per la misura della portata delle acque prelevate, ritenuti idonei dal Comune.
  2. I misuratori devono essere installati a cura e spese dei titolari degli scarichi a seguito di preventivi accordi con il Comune che verifica l'idoneità tecnica degli apparecchi e degli impianti e procede poi all'applicazione dei sigilli di controllo.
  3. I misuratori devono essere installati in posizione di facile accesso, protetti dal gelo e resi disponibili alla lettura ed ai controlli per la verifica della congruità dei consumi dichiarati e del loro buon funzionamento.
  4. Il Comune può imporre, a spese del titolare dello scarico, una diversa collocazione dei misuratori, qualora essi vengano a trovarsi in luogo poco adatto alla lettura ed alle verifiche.
  5. La manutenzione dei misuratori deve essere effettuata a spese dei titolari degli scarichi, che sono tenuti a segnalare tempestivamente al Comune guasti e blocchi prima di togliere il sigillo di controllo, consentendo al Comune la sua riapposizione a riparazione o manutenzione avvenuta.
  6. Sono esclusi dalla disciplina di cui al primo comma del presente articolo, ai sensi dell'art. 93 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, salvo diverse disposizioni da emanarsi eventualmente in applicazione della legge 36/94, i proprietari di un fondo e le imprese familiari coltivatrici che estraggono liberamente anche con mezzi meccanici ed esclusivamente per usi domestici, le acque sotterranee del proprio fondo. Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di orti e giardini riservati ai consumi del proprietario e della sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame. In ogni caso la presente deroga non si applica agli stabilimenti industriali, compresi quelli funzionalmente collegati all'agricoltura (lavorazione e trasformazione dei prodotti del primario, caseifici, allevamenti intensivi, ecc.).

Art. 11

Divieto di diluizione degli scarichi terminali e parziali. Acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne negli stabilimenti

  1. I limiti di accettabilità stabiliti dal presente Regolamento non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione degli scarichi terminali con acque primarie prelevate esclusivamente allo scopo.
  2. E' del pari vietato diluire, per i fini di cui al comma precedente, scarichi parziali di processo contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 al d.lgs 152/99 con acque di raffreddamento, di lavaggio, o con acque primarie prelevate esclusivamente allo scopo, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi.
  3. In sede di rilascio dell'autorizzazione il Comune può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio degli impianti, ovvero impiegare per la produzione di energia sia separato dallo scarico terminale dello stabilimento.
  4. Qualora all'interno di stabilimenti industriali allacciati, alla pubblica fognatura siano presenti aree esterne sulle quali vengano svolte lavorazioni o disposti stoccaggi di materie prime, prodotti finiti o scarti, il Comune prescrive tra le condizioni di allacciamento, salvo deroghe motivate, che le acque di prima pioggia e quelle di lavaggio delle aree vengano convogliate, con un prescritto regime idraulico, nella pubblica fognatura. In questo caso le acque suddette concorrono alla determinazione del volume delle acque scaricate.

 

 

 

 

Art. 12

Scarichi tassativamente vietati. Scarichi di sostanze pericolose

  1. E' severamente vietato scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari.
  2. In particolare è vietato lo scarico di:
  3. · benzina, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione od in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività od infiammabilità nella rete fognaria;

    · petrolio e suoi prodotti raffinati o prodotti derivati da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;

    · sostanze concentrate tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali, ad es., ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;

    · sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo epurativo;

    · reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione;

    · reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa tra 10 e 38° C, possano precipitare, solidificare o divenire gelatinose;

    · ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (R.S.U., rottami, carogne di animali, fanghi di depurazione, di pretrattamento o di processo, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, ecc.) anche se sminuzzata o triturata;

    · reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone e gli animali esposti alle radiazioni e per l'ambiente;

    · reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno tale da costituire rischio per le persone esposte durante il trattamento.

  4. L'inosservanza dei divieti espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti del Comune, dei danni causati a persone e cose, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, ferme restando le sanzioni penali di legge e quelle amministrative previste dal presente Regolamento in conformità del Titolo V del d.lgs. 152/99.
  5. Per gli scarichi in pubblica fognatura di sostanze pericolose si applicano gli artt. 34 e 52 del d.lgs. 152/99. Ai titolari dei relativi stabilimenti il Comune può richiedere la costituzione di garanzie fidejussorie a tutela degli impianti e dei terzi.

Art. 13

Impianti di pretrattamento

  1. Gli impianti di pretrattamento adottati od eventualmente imposti agli scarichi nella pubblica fognatura di acque reflue domestiche ed industriali devono essere mantenuti attivi ed efficienti secondo le prescrizioni del Comune.
  2. Ogni disattivazione dovuta a cause accidentali deve essere immediatamente comunicata al Comune. La disattivazione per lavori di manutenzione deve venire concordata preventivamente con il Comune, cui devono essere rese note mediante lettera raccomandata le date di disattivazione e di riattivazione dell'impianto.

Art. 14

Accertamenti e controlli

  1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e per il raggiungimento dei suoi obiettivi il Comune, in applicazione dell'art. 49 - secondo comma - del d.lgs 152/99, nelle more dell'istituzione del servizio di controllo territoriale previsto dall'art. 26 della legge 36/94, incarica personale proprio o dell'eventuale soggetto affidatario di cui all'art. 1 di effettuare gli accertamenti ed i controlli di cui al presente articolo. In ogni caso il Comune per i controlli analitici ufficiali, qualora necessari, saranno effettuati dal dipartimento ARPAM competente.
  2. Detto personale provvede al controllo degli insediamenti civili e degli stabilimenti industriali allacciati alla pubblica fognatura sulla base di programmi mirati a fini gestionali e manutentivi, per il campionamento di accertamenti ai fini dell'applicazione tariffaria, nonché per la verifica quali - quantitativa degli scarichi, allo scopo di mantenere gli effluenti fognari entro i valori limite di emissione fissati per il perseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici ricettori e per una conduzione ottimale degli impianti pubblici di depurazione.
  3. Gli addetti ai controlli, quali tecnici nominativamente incaricati dal Comune, anche attraverso l'affidatario, assumono lo status di persone incaricate di un pubblico servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 358 del codice penale e sono autorizzati secondo quanto previsto dall'art. 50 del d.lgs. 152/99 a compiere i sopralluoghi ed effettuare le ispezioni, i controlli ed i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari.
  4. I controlli, ed in particolare i prelievi, vengono eseguiti in contraddittorio con i titolari degli scarichi o loro delegati, a pena di nullità. I titolari degli scarichi sono tenuti ad essere presenti od a farsi validamente rappresentare ai controlli, ai prelievi ed alle analisi, nonché a fornire le informazioni richieste ed a consentire l'accesso ai luoghi dai quali originano i reflui.
  5. I controlli possono riguardare, tra l'altro, la rilevazione del consumo d'acqua prelevata da fonti diverse dal pubblico acquedotto, la natura delle materie prime lavorate, le fasi di lavorazione e, se del caso, la composizione dello scarico dello stabilimento, procedendo ad un prelievo significativo ai fini tariffari, che viene suddiviso in tre campioni sigillati, uno dei quali viene consegnato al titolare dello scarico od al suo delegato, uno sottoposto ad analisi ed il terzo conservato per eventuali revisioni.
  6. Si adottano i metodi di campionamento ed analisi stabiliti nell'Allegato 5 al d.lgs 152/99.
  7. Per gli scarichi in pubblica fognatura contenenti le sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell'Allegato 5 al d.lgs 152/99 o per quelli per i quali la determinazione della portata o della qualità sia particolarmente importante o difficile il Comune può prescrivere, a carico dei titolari, l'installazione di strumenti di misura ed eventuale registrazione della portata e di prelevatori automatici di campioni, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione delle relative registrazioni, che devono rimanere a disposizione per un periodo non inferiore a tre anni dalle date di effettuazione dei singoli controlli.
  8. Le analisi, comprese quelle di riprova e la custodia dei relativi campioni, vengono affidate dal Comune a laboratori professionali idonei ed autorizzati.
  9. Qualora il controllo sia compiuto ai soli fini gestionali il prelievo può consistere in un solo campione anche non sigillato.
  10. Nel caso di prelievi a fini di applicazione tariffaria gli esiti analitici vengono comunicati al titolare dell'insediamento interessato mediante lettera raccomandata. Di tutte le operazioni effettuate durante l'attività di controllo viene redatto apposito verbale da consegnare, in copia, al titolare dello scarico. Contestualmente a tale consegna viene comunicata la data dell'esecuzione dell'analisi, affinché il titolare dello scarico possa presenziarvi, eventualmente con l'assistenza di un consulente.
  11. Le informazioni di qualsiasi tipo raccolte sui soggetti controllati sono coperte dal segreto d'ufficio.
  12. Art. 14 bis

    Valori limite di emissione in regime ordinario

        1. Fino all’emanazione di diversi criteri da parte dell’Autorità d’Ambito di cui agli artt. 8 e 9 della legge 36/94, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento i titolari degli scarichi di acque reflue industriali che recapitano nelle reti fognarie sono tenuti a rispettare i valori-limite esposti nell’Allegato 4 al presente Regolamento, fissati dal Comune in base alle caratteristiche delle reti fognarie e degli impianti di depurazione gestiti, in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi nei corpi idrici superficiali delle acque reflue urbane trattate e non trattate definita ai sensi dell’art. 28 del d.lgs 152/99 e successive modifiche.
        2. Il Comune, previa verifica della capacita’ depurativa dell’impianto di depurazione, può concedere a singoli insediamenti o ad intere categorie d’insediamenti di scaricare entro valori – limite più elevati di quelli esposti nell’Allegato 4 al presente Regolamento. In tal caso le parti sottoscrivono, una convenzione di deroga ad alcune delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione allo scarico, nella quale sono fissati tra l’altro la durata, i parametri in deroga ed i loro nuovi limiti, gli eventuali pretrattamenti, le modalità di controllo, nonché le nuove norme finanziarie che devono prevedere, in aggiunta al canone o diritto di cui all’Art. 38, un sovracanone specifico per la concessione della deroga. Nel caso di deroghe concesse ad intere categorie produttive la relativa convenzione può essere sottoscritta dalle associazioni di rappresentanza aventi personalità giuridica a nome e per conto dei loro aderenti, il cui elenco dovrà essere allegato alla convenzione e periodicamente aggiornato.
        3. Allo scadere del secondo anno di vigenza dei valori fissati il Comune può, anche in vista di eventuali potenziamenti degli impianti di depurazione, o di un’accresciuta domanda di servizi degli stabilimenti esistenti o di nuovi stabilimenti, fissare nuovi valori-limite da adottarsi alla fine del triennio, dandone tempestiva notizia ai titolari degli scarichi.
        4. Al di fuori dei casi sopra esposti i valori-limite possono essere modificati esclusivamente qualora venga variata la disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane e degli obblighi che ne conseguono al Comune. In tale eventualità ai titolari degli scarichi viene concesso un termine per l’adeguamento ai nuovi valori pari a quello concesso al Comune.
        5. Resta ferma l’inderogabilità dei valori-limite di emissione per le sostanze della tabella 5 dell’allegato 5 al D.lgs. 152/99.

CAPITOLO TERZO

Prescrizioni tecniche per gli allacciamenti

Art. 15

Allacciamenti di scarichi di acque reflue domestiche ed industriali

  1. L'allacciamento di scarichi in pubblica fognatura, autorizzato secondo le modalità di cui al presente Regolamento, deve essere eseguito sotto il diretto controllo del Comune competente.
  2. Le opere fognarie da compiersi in sede stradale od in altro spazio pubblico o di prevalente uso pubblico, sia di costruzione sia di manutenzione, per gli scarichi di qualsiasi genere, sono eseguite esclusivamente dal Comune competente secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
  3. Può essere autorizzata l'esecuzione delle predette opere da parte dell'interessato quando il Comune competente, a suo giudizio, abbia ricevuto le necessarie garanzie di una perfetta esecuzione dell'allacciamento in ogni sua parte. In ogni caso le opere fognarie posate su solo pubblico o che assolvono ad una funzione pubblica o di pubblica utilità, da chiunque eseguite, vengono, al momento della loro ultimazione e previo collaudo da parte degli uffici tecnici preposti, cedute gratuitamente al Comune competente che le assume al proprio patrimonio indispensabile.
  4. Per l'immissione nelle condotte della rete fognaria dotate di imbocchi predisposti si può usufruire esclusivamente di tali imbocchi, mentre ove i medesimi non siano stati previsti gli uffici tecnici preposti al controllo dei lavori indicano il punto d'immissione, che deve comunque essere sempre esterno ai fabbricati.
  5. Il diametro della condotta di scarico non può eccedere il diametro degli imbocchi predisposti, ove previsti, mentre in loro assenza esso viene indicato dal Comune competente.
  6. I fognoli di allacciamento alla fognatura in sede stradale devono avere esclusivamente andamento rettilineo e, per quanto possibile, ortogonale all'asse della fognatura stradale; gli eventuali cambiamenti di direzione devono essere realizzati con pezzi speciali curvilinei.
  7. Deve presumersi che la fognatura comunale possa, sia pure per eventi eccezionali, andare temporaneamente in pressione per qualche tratto: l'utente deve adottare, se del caso, provvedimenti atti ad evitare allagamenti e rigurgiti, tenendo indenne il Comune competente da ogni onere o domanda di risarcimento.
  8. Quando l'allacciamento viene realizzato a cura della parte interessata, questa resta l'unica responsabile nei confronti del Comune competente e di terzi per qualsiasi danno possa derivare a persone o cose durante l'esecuzione dei lavori od anche dopo, per causa di tale esecuzione. Restano a carico della parte interessata tutti gli adempimenti occorrenti all'attuazione dell'allacciamento, come i permessi per l'occupazione di sedi stradali o di suolo pubblico o privato, nonché i provvedimenti relativi alla salvaguardia degli altri sottoservizi interferenti con i lavori, e tutte le misure atte a garantire la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché la tutela del traffico.
  9. Nel caso di costruzione, di ristrutturazione o di ripristino di fognature stradali il Comune competente può provvedere all'esecuzione delle opere in sede stradale per la costruzione, il riordino od il rifacimento degli allacciamenti privati non idonei. Gli oneri di tali lavori sono a carico degli utenti.
  10. Per i lavori di cui al comma precedente e più in generale per ogni lavoro da eseguirsi a carico dell'utenza il Comune competente redige e consegna all'interessato un preventivo di spesa computato sulla base di un elenco prezzi unitari per le principali categorie di lavori da aggiornarsi annualmente. Per i lavori o le forniture non comprese nell'elenco si fa riferimento ai listini della locale Camera di Commercio od ai prezzi prevalenti di mercato.
  11. L'allacciamento alla pubblica fognatura di scarichi di acque reflue urbane od industriali deve essere munito, prima dell'innesto nella condotta, o di un sifone con esalatore a sezione agevolmente controllabile o di un pozzetto le cui dimensioni saranno impartite dal Comune.
  12. Per gli scarichi da stabilimenti industriali l'allacciamento deve essere dotato, nel punto immediatamente a monte dell'immissione nella pubblica fognatura, di idoneo pozzetto d'ispezione, prelievo campioni e misurazione di portata. Tale pozzetto deve essere reso accessibile senza impedimenti né indugi al personale incaricato dal Comune dei controlli sullo scarico, ogni qual volta questi lo richieda o lo disponga, senza limiti d'orario.
  13. Si applicano, per quanto non in contrasto con il presente Regolamento, le prescrizioni del Regolamento Edilizio Comunale.

Art. 16

Canalizzazioni interne alle proprietà private

  1. Le canalizzazioni interrate per le acque nere o miste che si trovano all'interno di proprietà private non devono di norma attraversare aree che possano divenire sedime di futuri edifici. Esse vengono realizzate per tratti rettilinei raccordati nei punti di cambiamento di direzione e negli eventuali punti di innesto degli altri fognoli tramite pozzetti d'ispezione.
  2. La manutenzione, riparazione e sostituzione delle opere è a carico del richiedente sino al limite della sua proprietà ed a carico del Comune competente dal limite della proprietà al collettore.
  3. Le canalizzazioni devono essere costituite da tubi di materiale assolutamente impermeabile e resistente all'azione chimica e meccanica delle acque che li percorrono con guarnizioni a perfetta tenuta, idonee a resistere anche alle eventuali pressioni che dovessero verificarsi, nella fognatura pubblica, per evenienze straordinarie; il diametro dei tubi deve essere sufficiente a garantire la loro resistenza ai carichi verticali fissi e mobili, e la loro posa in opera deve avvenire a sufficiente profondità, con pendenza costante a regolare non inferiore a 0,2% e con la protezione di un adeguato rivestimento.
  4. Le colonne di caduta di bagni, latrine, cucine ed acquai devono essere prolungate al di sopra del tetto ed adeguatamente ventilate. Sulle terrazze e sui tetti ove esistono mansarde i tubi d'esalazione devono essere prolungati verso l'alto per almeno due metri ed avere l'estremità superiore provvisoria di mitra o cappello di ventilazione e di reticella contro gli insetti. I pluviali non possono essere usati in funzione di esalatori delle fognature interne.
  5. Qualora la canalizzazione interna dovesse risultare più bassa della fognatura pubblica, od avere una pendenza riferita al punto d'immissione inferiore a 0,2% il proprietario deve provvedere al sollevamento delle acque con apposita apparecchiatura elettromeccanica, alloggiata in un pozzetto separato da quello di carico, munita di valvola di ritegno.

Art. 17

Prescrizioni particolari

  1. La conduttura d'allacciamento deve essere collocata in opera su sottofondo in sabbia, con la generatrice superiore di norma ad una profondità non inferiore a m. 0,80 dalla quota del piano viabile o del piano di campagna e posta ad una distanza dalle altre condutture o dai cavi dei sottoservizi pubblici, già a dimora nel sottosuolo, tale da permettere gli eventuali lavori che gli enti o società interessate dovessero svolgere per la loro manutenzione e conservazione.
  2. I lavori, sia in sede stradale sia in banchina, devono essere eseguiti per tratti successivi, Ciascun tratto non può essere iniziato se prima non si è provveduto al ripristino stradale lungo il tratto precedente.
  3. E' vietato interrompere od ostacolare gravemente il transito lungo le strade interessate nonché formare sul piano viabile depositi di materiale ed attrezzi.
  4. Tutti gli scavi, immediatamente dopo la posa delle condotte, devono essere riempiti con sabbia e compattati. Tale materiale deve essere ben costipato, innaffiandolo all'occorrenza o usando tutte le cautele dettate dalla pratica atte ad evitare, in seguito, avvallamenti e deformazioni della sagoma stradale.
  5. Per le strade bitumate, di norma, gli scavi devono essere riempiti con compattato cementizio al 1%, fino ad una quota inferiore di cm. 15 dal piano viabile; quindi deve essere eseguito uno strato bituminoso 5/30 (binder) ben chiuso di 9 - 10 cm e successivamente uno strato di conglomerato bituminoso 0/3 (tappeto d'usura) di 2-3 cm..
  6. Per le strade pavimentate con masselli di granito, cubetti di porfido od altre pietre locali, gli scavi, di norma, devono essere riempiti con compattato cementizio al 1% fino a 10 cm dal piano d'appoggio dei masselli o dei cubetti, quindi deve essere posta in opera immediatamente la pavimentazione con sottofondo di sabbia di frantoio.
  7. In banchina gli scavi devono essere riempiti con compattato cementizio al 1% ben costipato e saturato in superficie con polvere di frantoio, sopprimendo eventuali ciottoli che dovessero essere d'intralcio allo sfalcio dell'erba della banchina stessa.
  8. In campagna gli scavi devono essere riempiti, oltre che di sabbia per 15-20 cm. sopra il tubo, dal terreno di risulta.

Art. 18

Deposito cauzionale

  1. A garanzia della buona esecuzione dei lavori la ditta incaricata deve effettuare un preventivo deposito con importo e modalita’ da stabilire con successivo atto.

Art. 19

Autorizzazione all'esecuzione dei lavori

  1. Tutte le opere fognarie d'iniziativa privata da realizzarsi al servizio di fabbricati esistenti sono da considerare interventi di manutenzione straordinaria assoggettati alla disciplina dell'art. 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
  2. E' pertanto fatto obbligo a chiunque debba eseguire nuove opere fognarie o modificare sostanzialmente, rifare o sostituire opere esistenti e/o realizzare opere di allacciamento alla fognatura pubblica di presentare al Comune competente apposita domanda di autorizzazione corredata delle tavole progettuali d'uso.
  3. Nel caso in cui le opere fognarie e gli allacciamenti siano eseguiti in concomitanza con la realizzazione di altre opere edilizie, quali nuove costruzioni, ristrutturazioni ecc., per le quali sia previsto il rilascio di concessione edilizia, la domanda di concessione riguarda anche le opere fognarie i cui elementi progettuali devono essere esposti in una o più apposite tavole.
  4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo in materia di autorizzazione all'esecuzione dei lavori si applica il regolamento edilizio.
  5. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dal vigente regolamento comunale per l’esecuzione di interventi nel sottosuolo stradale approvato con delibera consiliare n.21 del 29.04.1999 nonche’ quanto previsto nel disciplinare attuativo di detto regolamento approvato con delibera di Giunta Comunale n. 74 del 13.05.1999.

Art. 20

Poteri del Sindaco

  1. Il Sindaco del Comune di Pedaso ed eventualmente quelli dei Comuni consorziati, in occasione dell'entrata in funzione di nuove reti fognarie pubbliche, possono emanare ordinanze volte allo scopo di:

· sopprimere pozzi neri o fosse biologiche ritenuti pericolosi per la salute dei cittadini od incongrui per il funzionamento delle reti e degli impianti di depurazione.

· fissare i termini per la presentazione della domanda di allacciamento alla nuova fognatura pubblica ed i termini per l'esecuzione dei relativi lavori;

· imporre la modifica o la ricostruzione delle fognatura interne alle proprietà private igienicamente o funzionalmente non idonee;

· obbligare il proprietario a consentire ai condomini od agli inquilini od ai proprietari di stabili contigui, vicini od interclusi, che ne facciano richiesta, il passaggio delle condotte di raccolta ed allacciamento alla nuova fognatura, in ottemperanza degli artt. 913, 1043 e 1045 del codice civile;

· disporre l'esecuzione d'ufficio, a carico degli obbligati, delle opere di raccolta degli scarichi ed allacciamento alla nuova fognatura pubblica non realizzate nei termini prescritti.

CAPITOLO QUARTO

Disposizioni finanziarie, economiche e tariffarie

Art. 21

Bilancio e contabilità

  1. Il Comune, fino all'entrata in funzione del servizio idrico integrato di cui all'art. 4 lett. f) della legge 36/94, prevede ed esegue su appositi capitoli del bilancio comunale gli accrediti e gli addebiti relativi all'attività di gestione del servizio di fognatura e depurazione.

Art. 22

Conto economico. Piano triennale. Budget

  1. Il Comune provvede all'istituzione, anche mediante affidamento a professionisti di fiducia, di un sistema di rilevazione e di contabilità analitica dei costi e dei ricavi del servizio di fognatura e depurazione ai fini dell'elaborazione di un Conto economico d'esercizio.
  2. Il piano dei conti, oltre ai costi per beni e servizi in acquisto od in appalto, prevede:
  3. · i costi dell'impiego, anche saltuario, di personale del Comune comprese, pro quota, le prestazioni degli uffici tecnici ed amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni, la sorveglianza dei lavori, ecc.;

    · i costi connessi con l'attività di sorveglianza degli scarichi e del corretto impiego dell'acqua all'interno degli stabilimenti;

    · gli accantonamenti per ammortamenti tecnici degli impianti di proprietà del Comune o le eventuali sanzioni per il superamento dei limiti allo scarico dovuti a sversamenti incontrollabili nella rete fognaria da parte dell'utenza;

    · le spese generali, compresi i premi per le polizze assicurative a copertura dei rischi connessi con l'attività esercitata;

    · gli oneri finanziari d'esercizio, calcolati applicando il tasso - opportunità al valore corrente della differenza tra spese ed incassi, nonché gli oneri su finanziamenti a medio e lungo termine in corso di restituzione, al netto di contributi in conto capitale od in conto interessi, sovvenzioni o somme pervenute a qualsiasi titolo al Comune in diminuzione dei costi d'investimento relativi ai cespiti destinati al servizio di fognatura e depurazione;

    · gli accantonamenti a fondo svalutazione crediti nell'esercizio, pari al 5% dell'esposizione media annua nei confronti dell'utenza.

  4. Gli accantonamenti per ammortamenti, rischi e svalutazioni possono venire impiegati, nei limiti di una gestione finanziaria ed economica corretta ed equilibrata, per autofinanziare quote d'investimenti destinati al miglioramento del servizio nell'area di competenza.
  5. Entro novanta giorni dall'approvazione del presente Regolamento il Comune redige un Piano triennale di gestione, avente i seguenti contenuti:
  6. · stima dello sviluppo della domanda nel triennio successivo, basata sulla programmazione locale degli interventi urbanistici ed economici, sull'incremento degli insediamenti, sulle previsioni economiche di medio termine riguardanti i settori a presenza prevalente nell'area servita;

    · analisi della situazione istituzionale e normativa e dei suoi prevedibili sviluppi;

    · situazione qualitativa dei corpi idrici ricettori in relazione agli obiettivi di qualità in vigore od in programma;

    · valutazione della capacità di raccolta e trattamento degli scarichi domestici ed industriali nel quadro evolutivo sopra esposto, senza interventi sostanziali d'investimento, ed analisi delle principali criticità;

    · programma triennale degli investimenti e valutazione delle relative fonti di finanziamento;

    · programma triennale d'esercizio: costi e rientri annualizzati, esposti per voci aggregate del piano dei conti.

  7. Entro il 30 ottobre di ogni anno per l'anno successivo il Comune elabora il budget del servizio, esposto con il medesimo livello di dettaglio del Conto economico, accompagnato dal programma annuale degli investimenti e dell'eventuale rideterminazione dei parametri tariffari. Il budget viene deliberato in pareggio.

Art. 23

Canone

  1. In applicazione del quinto e sesto comma dell'art. 62 del d.lgs 152/99, fino all'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui agli artt. 13 e 14 della legge 36/94 per i servizi relativi alla raccolta, all'allontanamento, alla depurazione ed allo scarico delle acque reflue domestiche ed industriali è dovuto al Comune un canone o diritto secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 14 della legge 36/94. Gli utenti tenuti all'obbligo di versamento del canone di fognatura sono esonerati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente pretesa ad analogo titolo da altri enti.
  2. Indipendentemente dalla natura tributaria del canone e da quei parametri già fissati da disposizioni nazionali e regionali il Comune persegue un valore del canone, per i vari tipi di scarichi, tale da dar luogo a rientri tariffari complessivi commisurati ai costi economici del servizio.
  3. Relativamente agli scarichi nella pubblica fognatura di acque reflue domestiche è dovuta una tariffa formata dalla somma di due termini, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione, secondo i criteri esposti nell'Allegato 7 al presente Regolamento.
  4. Relativamente agli scarichi nella pubblica fognatura di acque reflue industriali è dovuta una somma commisurata alla quantità e qualità delle acque scaricate. Il canone viene determinato annualmente dal Comune, in sede di approvazione del budget per l'anno successivo, che prevede l'impiego della formula-tipo predisposta dal soppresso Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, nella quale il valore dei parametri 8, ed S, viene fissato dal Comune annualmente, in sede di approvazione del budget per l'anno successivo, sulla scorta dei dati storici e di quelli previsti.
  5. Giusto il disposto della legge 23.4 1981 n. 153 il canone per il servizio di depurazione è dovuto da tutti i titolari di scarichi di acque reflue domestiche nella rete fognante, di qualsiasi specie, essendo istituito e funzionante nell'area il servizio centralizzato di trattamento, anche se lo stesso non provvede alla depurazione di tutte le acque reflue domestiche.

Art. 24

Determinazione del canone

  1. La parte quantitativa dal canone di cui al precedente Art. 23 fatti salvi gli accertamenti di cui all'Art. 14 del presente Regolamento, viene determinata:
  2. · quanto agli utenti del pubblico acquedotto, civile od industriale, in via proporzionale ai consumi d'acqua rilevati ai misuratori;

    · quanto agli utenti che si approvvigionano in tutto od in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, dalle autodenunce annuali da presentarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno per l'anno precedente su appositi moduli. I valori denunciati devono corrispondere a quelli rilevati dagli strumenti di misura installati ai sensi dell'Art. 11 del presente Regolamento, od a quelli rilevati dagli strumenti di misura delle portate degli scarichi installati su prescrizione del Comune o su richiesta del titolare dello scarico;

    · quanto alle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di cui sia stata disposta l'adduzione allo scarico nei casi disciplinati dalla normativa regionale o comunque dall'Art. 12 del presente Regolamento, in assenza di apposito misuratore, mediante il prodotto della superficie delle aree, opportunamente ridotta con l'applicazione di un appropriato coefficiente di deflusso, ed un'altezza di pioggia espressa in m pari a 0,010 volte il numero dei giorni piovosi con precipitazioni nelle 24 ore superiori a 10 mm.

  3. In applicazione dell'Art. 14 della legge 36/94 ai fini tariffari il volume d'acqua scaricata è determinato in via presuntiva in misura pari al volume d'acqua fornita, prelevata o comunque accumulata, tranne che nel caso in cui siano installati e funzionanti misuratori di portata allo scarico.
  4. I titolari di stabilimenti possono richiedere la determinazione di un volume di acque reflue industriali scaricate ridotto rispetto a quanto previsto nel comma precedente, qualora una parte delle acque venga consumata o trasformata nel processo produttivo. Sulla base di una relazione tecnica dell'interessato il Comune dispone un'indagine dalla quale desume il valore del coefficiente riduttivo da applicare, eventualmente in combinazione con la prescrizione di apparecchi misuratori ed eventualmente registratori della portata dello scarico.

Art. 25

Accertamento del canone

  1. L'accertamento del canone o diritto è effettuato, fino all'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui agli artt. 13 e 14 della legge 36/94, secondo le disposizioni del T.U. per la finanza locale (RD 14.9.1931 n. 1175) per quanto compatibili e non abrogate.
  2. Il Comune provvede all'accertamento degli elementi determinanti per l'applicazione della tariffa sia in rettifica delle denunce presentate sia, d'ufficio, in caso di omessa presentazione delle denuncia.
  3. L'accertamento è notificato ai titolari degli scarichi mediante apposito avviso nel quale sono indicati tutti gli elementi sulla base dei quali viene determinato il canone od il maggior canone od il maggior canone.
  4. L'avviso di accertamento contiene anche la liquidazione del canone conseguentemente dovuto e viene notificato secondo le procedure di legge.

 

 

 

 

Art. 26

Riduzioni tariffarie per le utenze industriali al fine di incentivare

comportamenti virtuosi

  1. In ottemperanza dell'art. 14 della legge 36/94, così come integrato dall'art. 26 del d.lgs 152/99 il Comune determinata ogni anno, in sede di approvazione del budget per l'anno successivo, l'importo complessivo da destinarsi, sotto forma di riduzioni tariffarie, alle utenze industriali al fine di incentivare comportamenti virtuosi nell'impiego delle risorse idriche.
  2. Fermo restando l'obbligo di perseguire il pareggio del conto economico d'esercizio, i minori rientri tariffari conseguenti all'erogazione degli incentivi devono essere coperti con nuove entrate derivanti anche dall'estensione del servizio a nuove utenze resa possibile dal minor carico rilasciato dalle utenze che hanno adottato comportamenti virtuosi.
  3. Nella medesima sede il Comune, sentito il Comitato, determina i parametri quantitativi di riparto ai titolari degli stabilimenti della somma complessiva destinata ad incentivi sulla base dei seguenti criteri, esposti in ordine decrescente d'importanza:
  4. · riduzione del volume degli scarichi, rispetto alla media degli anni precedenti, a seguito dell'adozione di nuove tecnologie "a secco", di tecnologie di riciclo dell'acqua di processo o di riutilizzo di acque reflue trattate. L'incentivo sarà commisurato al risparmio assoluto e relativo di risorse idriche nel processo produttivo;

    · adozione di pretrattamenti atti ad equalizzare il carico idraulico ed abbassare l'apporto inquinante dello scarico. L'incentivo sarà commisurato al rapporto tra portata di punta e portata media giornaliera e tra i valori di COD prima e dopo l'esecuzione dell'intervento;

    · rimozione dalla composizione dello scarico delle sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 al d.lgs 152/99 mediante l'impiego di diverse materie prime o di diversi procedimenti produttivi. L'incentivo sarà commisurato al quantitativo annuo di sostanze rimosse;

    · rimozione dalla composizione dello scarico di sostanze incompatibili con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici di recapito delle acque reflue urbane depurate (ad es.: sostanze eutrofizzanti). L'incentivo sarà commisurato al quantitativo annuo di sostanze rimosse.

  5. Il 25% della somma per incentivi viene riservato alle aziende artigiane ed alle piccole imprese commerciali operanti nel contesto urbano.

Art. 27

Riscossione

  1. La riscossione è effettuata, fino all'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui agli artt. 13 e 14 della legge 36/94, secondo le disposizione del T.U. approvato con RD 14 aprile 1910, n. 639, per quanto applicabile e non abrogato, fermo restando che le ingiunzioni fiscali ivi previste vengono sempre fatte precedere, da parte del Comune, dall'invio di formale fattura e da almeno un sollecito in caso di tardato pagamento.
  2. Per i titolari di scarichi domestici che si approvvigionano in tutto od in parte dal pubblico acquedotto la riscossione viene effettuata attraverso i relativi ruoli, aggiungendo nelle bollette, anche d'acconto, relative al servizio idrico, i corrispettivi inerenti i servizi di fognatura e depurazione.

Art. 28

Contenzioso

  1. Fino all'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui agli artt. 13 e 14 della legge 36/94, per il contenzioso relativo alla materia tariffaria si applicano le disposizioni dell'art. 20 del DPR 26 ottobre 1972 n. 638, per quanto compatibili.

2.Per le contestazioni e le controversie in sede giudiziaria relative all'esecuzione delle norme del presente Regolamento è competente il Foro di Fermo.

CAPITOLO QUINTO

Sanzioni

Art. 29

Sanzioni amministrative

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del d.lgs 152/99 a chiunque:
  2. · nell'effettuazione di uno scarico ordinario nella rete fognaria supera i valori - limite fissati nell'All. 4 del presente Regolamento;

    · apre o comunque effettua scarichi nella pubblica fognatura di acque reflue domestiche senza la necessaria autorizzazione all'allacciamento.

    · effettua o mantiene uno scarico di acque reflue domestiche od industriali nella pubblica fognatura senza osservare le norme tecniche prescritte dal Comune competente o le prescrizioni del presente Regolamento;

    · non provvede alla richiesta del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico nei modi previsti dall'Art. 4 del presente Regolamento;

    · viola le prescrizioni relative all'installazione ed alla gestione di apparecchi di misura e/o di sistemi di controllo automatico ovvero all'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi;

    · essendo titolare di uno scarico nella rete fognaria non consente l'accesso agli insediamenti da parte del personale incaricato dei controlli ai sensi dell'Art. 14 del presente Regolamento.

  3. Il Comune applica direttamente le sanzioni di propria competenza e segnala alla Regione i fatti relativi alle rimanenti violazioni, ferma restando l'applicazione da parte del Comune dei provvedimenti amministrativi di cui all'Art. 7 del presente Regolamento.

Art. 30

Sanzioni penali

  1. Nell'eventualità che il Comune accerti, nel corso dell'ordinaria attività di gestione o di controllo, violazioni delle disposizioni di cui all'art. 59 del d.lgs 152/99, provvede ad informarne senza indugio l'Autorità giudiziaria.

CAPITOLO SESTO

Disposizioni transitorie e finali

Art. 31

Vigenza del Regolamento

  1. Il presente Regolamento viene approvato dal Comune ed entra in vigore alla scadenza dei dieci giorni successivi alla pubblicazione all’Albo Pretorio da effettuarsi successivamente all’esecutivita’ dell’atto e vi rimane, ove il Comune non ne disponga l'abrogazione per altre cause, fino all'entrata in funzione del servizio idrico integrato ed all'applicazione della relativa tariffaria, secondo le previsioni degli artt. 4 lett. f), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 36/94.

Art. 32

Modifiche al Regolamento

  1. Alle modifiche al presente Regolamento provvede il Comune con proprie deliberazioni, a seguito di valutazioni di opportunità desunte anche dal sistema di monitoraggio sulla gestione del servizio di cui all'Art. 3.

 

 

 

 

Regolamento degli scarichi di Acque Domestiche

ed Industriali Immessi in Pubbliche Fognature

 

ALLEGATO 4

Valori limiti di emissione nelle reti fognarie in regime ordinario

 

  1. I valori limiti delle emissioni nella pubblica fognatura assoggettata all'applicazione del presente Regolamento sono quelli esposti nella tabella 3 dell'allegato 5 al d.lgs 11.5.1999 n. 152.
  2. Per i soli parametri di seguito esposti valgono i diversi limiti fissati dal Comune gestore:
  3.  

    Parametro

    u.m.

    Limiti massimi dello scarico

    6. Solidi Sospesi Totali

    7. BOD5 (come O2)

    8. COD (come O2)

    29. Solfati (come SO2)

    30. Cloruri

    33. Azoto Ammoniacale (come NH4)

    35. Azoto Nitrico (come N)

    42. Tensioattivi totali

    mg/l

    mg/l

    mg/l

    mg/l

    mg/l

    mg/l

    mg/l

    mg/l

    300

    500

    1000

    1000

    1200

    60

    30

    6

     

  4. Ai sensi del 2° comma dell'Art. 14 bis del Regolamento il Comune, può concedere a singoli insediamenti o ad intere categorie d'insediamenti di scaricare entro valori limiti più elevati di quelli esposti o richiamati nel presente Allegato.
  5. Si adotta lo strumento della convenzione in deroga.

  6. I valori limiti di emissione per le sostanze della tabella 5 dell'allegato 5 al d.lgs 11.5.1999 n. 152 sono inderogabili.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regolamento degli scarichi di Acque Domestiche ed Industriali Immessi in Pubbliche Fognature

ALLEGATO 7

Criteri tariffari da applicarsi agli scarichi domestici ed industriali in pubblica fognatura.

1. Il Comune, in assenza di sovvenzioni all'esercizio, persegue una politica tariffaria tale da dar luogo a rientri complessivi commisurati ai costi economici del servizio determinati come prescritto nell'Art. 22 del Regolamento.

2. Entro il 30 Ottobre di ogni anno il Comune, elabora il budget del servizio per l'anno successivo, accompagnato dal programma annuale degli investimenti. Il budget viene deliberato in pareggio, e contiene le seguenti stime:

• i volumi Ve che verranno collettati nella rete fognaria in esercizio e quelli Vi che verranno trattati, suddivisi in acque reflue domestiche (Vcd , V^ ) acque reflue industriali {Ve, , Vy ) acque di prima pioggia o di lavaggio delle aree di cui sia stata disposta l'adduzione allo scarico ( Vcp , Vy );

• i costi generali ed amministrativi (personale dirigente, laboratorio, contabilità, controllo scarichi, gestione utenze, sorveglianza lavori, assicurazioni, ecc.) ed i costi indivisibili,

• i costi specifici (i/me) medi annuali di esercizio della rete fognaria, compresi gli ammortamenti tecnici e gli oneri finanziari, rispettivamente riferiti al collettamento di scarichi domestici ( fd ) ed al collettamento di scarichi industriali ( / ) : i due termini possono differire anche sensibilmente se si tiene conto della diversa incidenza dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, della diversa consistenza di opere per unità di volume trasportato, ecc-,

• i costi diretti specifici (£/mc) medi annuali di trattamento completo di depurazione dei reflui domestici ( d^ );

• i valori dei parametri Of e Sf (rispettivamente COD e concentrazione di solidi sospesi totali - SST - del liquame grezzo affluente all'impianto, dopo la sedimentazione primaria) stimati nei modi previsti nel quarto comma dell'Art 23 del Regolamento,

i costi diretti specifici (i/me) medi annuali dell'esercizio dei trattamenti preliminari e primari (sollevamenti iniziali, pretrattamenti, equalizzazione. sedimentazione primaria. ecc.) e degli eventuali sollevamenti finali ( dv );

• i costi diretti specifici (£/mc) medi annuali dell'esercizio dei trattamenti secondari (ossidazione biologica, pompaggio fanghi di ricircolo, sedimentazione finale, trattamento e smaltimento dei soli fanghi secondari di supero, ecc.) e di eventuali trattamenti connessi (df, );

• i costi diretti specifici riferiti ai volumi di acque trattate (£/mc) medi annuali del trattamento e smaltimento dei fanghi primari (df);

i costi diretti specifici (i/me) medi annuali di trattamenti destinati alla rimozione di inquinanti diversi dai materiali riducenti e dai materiali in sospensione (nitri-denitri, defosfatazione, decolorazione, disinfezione, filtrazione, ecc.) (da )-

3. Per le acque reflue domestiche ia tariffa tj viene determinata mediante l'applicazione della

formula:

T^F^+K^^+d^V

dove:

F^ è la somma della quota ripartita di costi generali ed amministrativi e del costo diretto di gestione dell'utenza (manutenzione ordinaria delle opere di allacciamento che insistono su suolo pubblico, sorveglianza sul corretto uso dell'acqua e degli scarichi, autorizzazioni d'allacciamento, ecc-)- La quota ripartita è uguale per tutte le utenze domestiche, ed è calcolata dividendo i costi generali ed amministrativi imputabili al collettamento ed al trattamento dei liquami domestici per il numero delle utenze domestiche ed assimilabili. Il costo direno di gestione dell'ulema viene.