COMUNE DI PEDASO

Provincia di Ascoli Piceno

R E G O L A M E N T O

P E R L ’ E S E C U Z I O N E

D I I N T E R V E N T I

N E L S O T T O S U O L O S T R A D A L E

D I P R O P R I E T A’ C O M U N A L E

 

 

 

 

INDICE

 

Art. 1 Ambito di applicazione pag. 3

Art. 2 Disciplina di riferimento pag. 3

Art. 3 Domande di concessione di occupazione di suolo pubblico pag. 3

Art. 4 Adempimenti ed obblighi connessi all’occupazione suolo pubblico pag. 4

Art. 5 Conferenze dei servizi pag. 4

Art. 6 Esecuzione dei lavori pag. 4

Art. 7 Danni pag. 5

Art. 8 Termine dei lavori pag. 5

Art. 9 Obblighi di manutenzione successiva alla ultimazione dei lavori pag. 5

Art. 10 Prescrizioni tecniche pag. 6

Art. 11 Cauzione pag. 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delibera C.C. n. 21 del 29/04/99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H/S/Regolamenti/

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le azioni e i comportamenti cui debbono uniformarsi i soggetti che realizzano interventi nel sottosuolo stradale di proprietà comunale ovvero soggetto a servitù di uso pubblico, al fine di armonizzare gli stessi interventi con gli interessi pubblici connesi alla gestione della viabilità urbana ed alla relativa attività manutentiva, nonchè alla prestazione di servizi alla cittadinanza in termini qualitativamente e temporalmente adeguati.

Al fine di consentire un ottimale sfruttamento del patrimonio pubblico e un corretto e trasparente rapporto tra Amministrazione e soggetti attuatori degli interventi, le norme seguenti definiscono un quadro disciplinare di riferimento unitario tramite la prefissione di regole procedimentali.

 

Art. 2 - Disciplina di riferimento

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle prescrizioni e alle norme vigenti in materia, ed in particolare : del Nuovo Codice della Strada, approvato con d.lgs. n.285/92 e successive modifiche e integrazioni e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n.495/92 e successive modificazioni e integrazioni, del Regolamento per l’occupazione suolo pubblico approvato con deliberazione consigliare n.25 del 16/06/94.

Dovranno inoltre essere scrupolosamente osservate le norme vigenti in materia di sicurezza che regolano la costruzione di acquedotti, gasdotti, linee telefoniche ecc.

 

Art. 3 - Domande di concessione di occupazione suolo pubblico

Le domande per le concessioni di occupazione di suolo pubblico relativamente agli interventi oggetto del presente regolamento, devono essere indirizzate al Sindaco del Comune e corredate di tutti i disegni necessari in duplice copia ( planimetrie in adatta scala, particolari dei manufatti, ecc)

Nella domanda devono essere indicati :

a) la durata prevista dei lavori ;

b) l’estensione e l’ingombro del cantire con relativa quantificazione della superficie di suolo occupato ;

c) gli Enti concessionari di pubblici servizi e soggetti privati, utenti degli spazi soprastanti o sottostanti al suolo stradale, ai quali il richiedente ha contemporaneamente segnalato l’intervento da eseguire, con dichiarazione di assunzione di ogni responsabilità nei confronti di altri Enti concessionari di pubblici servizi o privati non interpellati ,

d) eventulai accordi preventivi, stipulati con soggetti di cui alla lett.c) al fine di garantire la compatibilità del posizionamento delle nuove opere con altri sotto servizi presenti, fermo restante il rispetto delle prescrizioni tecniche che disciplinano la materia.

In caso di lavori di pronto interevento, il richiedente,avvertirà immediatamente dell’inizio dei lavori, per gli eventuali incombenti relativi all’asicurazione del traffico stradale, il Comando di Polizia Municipale, nonchè il Settore dell’Amministrazione comunale preposto al rilascio della concessione, assumendosi tutte le responsabilità e provvedendo alle cautele del caso per non arrecare danni a persone o cose. Per tale procedura " d’urgenza" è ammessa anche la comunicazione a mezzo fax, telegramma, trasmissione telefonica. Il richiedente, in detti casi, è tenuto comunque a produrre le regolari domande corredate dalla documentazione di cui al comma precedente entro dieci giorni dalla comunicazione.

 

Art. 4 - Adempimenti ed obblighi connessi all’occupazione di suolo pubblico

L’occupazione del sottosulo stradale di proprietà comunale ovvero soggetto a servitù di uso pubblico sarà consentita con le limitazioni stabilite dalle norme di legge e dal Regolamento Comunale di occupazione suolo pubblico del 16/06/94 con l’onere di rimettere in pristino i sedimi stradali manomessi a carico del richiedente, a norma delle prescrizioni tecniche previste dall’art.11 del presente regolamento.

Salve diverse pattuizioni fra l’Amministrazione Comunale ed il richiedente, il richiedente stesso sarà tenuto anche, a smplice richiesta del Comune, senza diritto ad alcuna indennità e nel più breve termine possibile, a spostare, modificare o a rimuovere gli impianti collocati ed esistenti nel sottosuolo o sul sprasuolo, qualora ciò sia necessario per l’impianto di servizi municipali o per modificazioni della sistemazione stradale e per motivate ragioni di interesse pubblico sopraggiunto, restando a totale suo carico tutte le maggiori spese che il Comune fosse costretto a sostenere per il fatto della concessione di cui trattasi.

Sono altresì a carico del concessionario gli oneri derivanti all’Amministrazione comunale per spese relative a controlli e collaudi effettuati in relazione agli interventi disciplinati dal presente regolamento nella misura definita con atto di Giunta.

 

Art. 5 - Conferenze dei servizi

Al fine di programmare e coordinare i lavori da effettuarsi nel sottosuolo stradale di proprietà comunale ovvero soggetto a servitù di uso pubblico, almeno una volta all’anno il responsabile delservizio tecnico, preposto al rilascio della concessione indice una conferenza dei servizi invitando le aziende concessionarie dei pubblici servizi richiedenti o comunque interessati al rilascio delle concessioni.

Alle conferenze dei servizi con Enti concessionari di pubblici servizi si applicano le disposizioni previste agli art.14 e15 della legge n.241/90 e successive modificazioni e integrazioni .

 

Art. 6 - Esecuzione dei lavori

I lavori dovranno essere condotti in modo da non intralciare la circolazione stradale e comunque secondo le disposizioni prescritte dall’Amministrazione comunale, del presente regolamento, delle prescrizioni tecniche ovvero secondo quanto stabilito dagli accordi e nel rispetto delle disposizioni specifiche contenute nell’atto di concessione.

Durante l’esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta dal richiedente, a propria cura e spese, idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso e di protezione e delimitazione della zona stradale manomessa, come prescritto dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione. Ulteriori disposizioni relative alla segnaletica possono essere impartite in via generale nelle prescrizioni tecniche di cui all’art.10 del presente regolamento e nell’atto di concessione.

Qualora i lavori di ripristino sono a carico di più concessionari i medesimi possono provvedervi anche mediante associazioni temporanee di imprese.

Art. 7 - Danni

Qualora dall’esecuzione degli interventi derivino danni di qualunque natura a beni del Comune, degli Enti concessionari di pubblici servizi o di terzi, il richiedente provvederà a comunicare tempestivamente il fatto al Comune, operando comunque, per quanto possibile ed in collegamento con enti concessionari di pubblici servizi interessati, per una pronta constatazione dei danni a ciò conseguenti, per il più rapido ripristino del servizio e dei manufatti danneggiati e provvedendo direttamente al risarcimento di eventuali danni ulteriori.

Tutte le eventuali responsabilità inerenti portanza e/o stabilità del terreno, relativi ai manufatti presenti su suolo pubblico e più in generale inerenti la realizzazione dell’opera oggetto della domanda, ivi comprese le responsabilità derivanti da violazione delle normative vigenti antinfortunistiche e di sicurezza sul lavoro, saranno esclusivamente a carico del richiedente essendo espressamente esclusa qualsiasi imputazione al Comune.

Ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare, prims del collaudo, in dipendenza della manomissione e/o occupazione di suolo pubblico e della esecuzione dell’opera, ricadrà esclusivamente sul richiedente, restando perciò l’Amministrazione comunale totalmente esonerata ed altresì sollevata ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti dai terzi stessi, fermo restanti gli obblighi in capo al concessionario previstidall’art.9 del presente regolamento.

Per una maggiore garanzia verso l’Amministrazione e verso terzi, il concessionario dovrà produrre documentazione attestante il possesso di idonea copertura assicurativa.

 

Art. 8 - Termine dei lavori

I lavori devono essere svolti nel termine stabilito dall’Amministrazione comunale, sentito il richiedente ed in relazione alle previsioni dell’art.3 comma 2 del presente regolamento.

Il richiedente dovrà predisporre tutta la manodopera, mezzi e materiali occorrenti affinchè il lavoro abbia termine nel limite di tempo stabilito.

In caso di ritardo nel compimento dei lavori, a qualsiasi motivo sia imputabile, il richiedente dovrà presentare la domanda di rinnovo dell’occupazione così come disciplinato dalla normativa vigente in materia di occupazione di suolo pubblico.

Il rinnovo dell’occupazione può essere chiesto una sola volta.

Per interventi completati oltre il termine prefissato nella concessione o nel provvedimento di rinnovo della concessione, il concessionario è soggetto ad una penale nella misura fissata con atto della Giunta Municipale in ragione della durata del ritardo, dell’entità dei lavori e dell’area interessata.

 

Art. 9 - Obblighi di Manutenzione successiva alla ultimazione dei lavori

I tratti di strada e marciapiedi manomessi rimarranno in manutenzione al richiedente per la durata di anni uno a partire dalla data di ultimazione dei lavori, data che dovrà essere comunicata per iscritto all’Ufficio comunale preposto al rilascio della concessione, e constatata dall’Ufficio medesimo mediante sopralluogo dai tecnici delle due parti.

Durante l’anno di manutenzione il richiedente divrà provvedere a tutte le riparazioni che dovessero occorrere rinnovando i manti di copertura superficilae e le pavimentazioni che per imperfetta esecuzione dei lavori manifestassero cedimenti o rotture in genere. Allo scadere dell’anno di manutenzione l’utente dovrà richiedere la visita di collaudo, che non potrà comunque riguardare la funzionalità degli impianti, al fine di ottenere il documento attestante la regolare esecuzione dei lavori di scavo e ripristino delle sedi stradali, visita che dovrà avvenire entro due mesi dalla richiesta.

Nella comunicazione di ultimazione lavori inviata al Comune, il richiedente dovrà anche indicare la superfice complessiva realmente occupata con il cantire( in metri quadrati), e ciò ai fini della determinazione della tassa di occupazione temporanea per la durata effettiva della occupazione del suolo pubblico.

 

Art. 10 - Prescrizioni tecniche

Le manomissioni del suolo pubblico, comprendenti sia l’esecuzione degli scavi necessari che l’esecuzione delle opere di ripristino, saranno eseguiti secondo le prescrizioni tecniche fissate con provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico.

Nei casi particolari in cui si rendesse necessario operare in difformità a quanto previsto dalle presenti norme, le modalità di esecuzione, sia in aumento che in diminuzione, saranno stabilite, ed autorizzate caso per caso, dall’Amministarzione comunale con adeguate motivazioni circa le ragioni di pubblico interesse giustificanti la deroga.

 

Art. 11 - Cauzione

A garanzia della esatta esecuzione dei lavori e , comunque, del rispetto di quanto prescritto dall’Amministrazione comunale, il richiedente, al momento del rilascio dell’autorizzazione, presterà idonea cauzione mediante fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, in misura pari al_______dela spesa prevista per l’apertura e la chiusura degli scavi effettuati su suolo pubblico.

Su richiesta del richiedente, lo svincolo della fidejussione sarà disposto fino alla concorrenza del_______ del relativo importo alla data di ultimazione dei lavori ; il restante_________resterà vincolato fino a collaudo avvenuto con attestazione di regolare esecuzione dei lavori. Lo svincolo di tale ultima quota sarà effettuato entro e no oltre mesi tre dalla data di collaudo.

Ai soggetti che presentino un piano per più interventi è consentito prestare unica fidejussione di importo da determinarsi di volta in volta, in base alla natura e alla durata degli interventi. Tale garanzia deve essere ripristinata nel suo ammontare, nel caso di sua escussione totale o parziale da parte del Comune e deve essere mantenuta sino ad avvenuto collaudo degli interventi programmati.