|
COMUNE DI PEDASO Provincia di Ascoli Piceno |
REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA
PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
INTERNI
C.C. n° 37 del 14/07/1994 - C.C n°39 del 30/10/1995 - C.C. n°2 del 22/01/1996 - C.C. n. 13 del 29/02/2000.
ultima modifica approvata dal Co.re.Co il ............................................................................
INDICE
Art. 1 Oggetto pag. 3
TITOLO I - ELEMENTI DEL TRIBUTO
Art. 2 Zone di applicazione pag. 3
Art. 3 Presupposto della tassa pag. 3
Art. 4 Esclusioni pag. 4
Art. 5 Soggetti passivi pag. 5
Art. 6 Parti comuni pag. 5
Art. 7 Locali in multiproprietà pag. 5
Art. 8 Locali tassabili pag. 5
Art. 9 Aree tassabili pag. 6
Art. 10 Locali ed aree non utilizzate pag. 6
Art. 11 Aree scoperte - Deduzioni pag. 7
TITOLO II - TARIFFAZIONE
Art. 12 Obbligazione tributaria pag. 7
Art. 13 Esenzioni e riduzioni pag. 7
Art. 13 bis Riduzioni unico occupante alloggio pag. 8
Art. 14 Concessioni, riduzioni ed esenzioni pag. 8
Art. 15 Copertura delle esenzioni e riduzioni pag. 8
Art. 16 Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio pag. 8
Art. 17 Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio pag. 9
Art. 18 Gettito del tributo e costo di esercizio pag. 9
Art. 19 Tarifazioni pag. 9
Art. 19 bis Categorie pag. 10
Art. 20 Contenuto dell’atto di determinazione delle tariffe pag. 11
Art. 21 Unità immobiliare ad uso promiscuo pag. 11
Art. 22 Tassa giornaliera di smaltimento pag. 11
TITOLO III - DENUNCE - ABBUONI
Art. 23 Denunce pag. 12
Art. 24 Denuncia di variazione pag. 12
Art. 25 Norma transitoria per le prime denunce pag. 12
Art. 26 Modalità del rimborso pag. 13
Art. 26 bis Limite recupero imposta pag. 13
TITOLO IV - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO
Art. 27 Il funzionario responsabile pag. 13
Art. 28 Sanzioni ed interessi pag. 14
Art. 29 Entrata in vigore pag. 14
C.C. n° 37 del 14/07/1994 - C.C n°39 del 30/10/1995 - C.C. n°2 del 22/01/1996 - C.C. n. 13 del 29/02/2000.
Art. 1 - Oggetto
Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Pedaso della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del Decreto Legislativo N. 507 del 15.11.1993, di seguito indicato con "decreto 507'.
TITOLO I
ELEMENTI DEL TRIBUTO
Art. 2 - Zone di applicazione
1) L'applicazione della tassa nella sua interezza e' limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commericali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonche' agli altri ai quali e' esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati dall'art. 13 del regolamento del servizio di nettezza urbana o delle planimetrie ivi allegate che si riproducono in calce.
2) Nelle altre zone ove non e' effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa, la tassa e' dovuta a partire dall'01.01.1995 nelle misure ridotte stabilite dal successivo art. 3, comma 3^, rispettose del limite del 40 % della tariffa intera previsto dall'art. 59, comma 2^, del decreto 507.
3) Nelle seguenti zone esterne al centro abitato lo svolgimento del normale servizio di raccolta e' limitato ai periodi stagionali indicati :
Zona Niagara dal 01.06 al 30.09
Zona Tibiceco dal 01.06 al 30.09
Zona Spiaggia dal 01.06 al 30.09
Zona Motorpark dal 01.06 al 30.09
Zona Discoteca Mahe' dal 01.06 al 30.09
Il tributo e' dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando l'obbligo del pagamento della tassa in misura ridotta ai sensi del 3^ comma del successivo art. 3.
Art. 3 - Presupposto della tassa
1) La tassa e' dovuta per l'occupazione, la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio Comunale in cui il servizio e' istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente Art. 2 fermo restando quanto stabilito nel successivo articolo 16.
2) Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa e' dovuta per intero anche quando nella zona in cui e' attivata la raccolta dei rifiuti e' situtata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.
3) Nelle zone di cui all'art. 2, secondo comma, nella quale non e' effettuata la raccolta in regime di privativa gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori viciniori ed a corrispondere la tassa in misura ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria a seconda della distanza su strada carrozzabile dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita.
Entita' della riduzione distanza dal contenitore piu' vicino:
60 % non piu' di 2 Km;
70 % oltre i 2 Km.
4) Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni in attuazione degli artt. 66 e 67 del Decreto 507 e' consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente, nel limite massimo complessivo all'80 % della tariffa ordinaria.
Art. 4 - Esclusioni
1) Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree inutilizzate nonche' quelli che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilita', anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno, indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente scontrabili.
2) Non sono soggetti alla tassa :
-i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti;
-i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5 del Decreto 507.
-i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune si atenuto a sostenere le relative spese di funzionamento.
3) Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonche' i rifiuti tossici e nocivi.
4) Ai fini della determinazione della superficie non tassabile per le seguenti categorie produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi si applicano, all'intera superficie sulla quale l'attivita' viene svolta, le seguenti percentuali di riduzione :
Categoria Riduzione
-attivita' di OFFICINE MECCANICHE 50 %
-attivita' di STUDI DENTISTICI 30 %
-attivita' di LAVANDERIA 50 %
-attivita' di TIPOGRAFIA 50 %
Art. 5 - Soggetti passivi
La tassa e' dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprieta', usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 3, con vincolo di solidarieta' tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.
Art. 6 - Parti comuni
Sono eslusi dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del D.L. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.
Resta fermo l'obbligo di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
Art. 7 - Locali in multiproprietà'
1) Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprieta', il soggetto che gestisce i servizi comuni e' il responsabile, dall'01.gennaio.1995, del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonche' per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.
2) Il soggetto responsabile di cui al comma precedente e' tenuto a presentare all'ufficio tributario del Comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprieta' o del centro commerciale integrato.
Art. 8 - Locali tassabili
1.Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.
2) Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:
a- tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine ecc) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se interrate o separata rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi serre ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;
b- tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
c- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercisio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffe', pasticcerie, nonche' i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commericali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
d- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attivita' che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attivita';
e- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti ecc.) dei collegi, convitti istituti di educazione privati e delle collettivita' in genere;
f- tutti i vani, accessori e pertinenze, nonche' la superficie all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici -comprese le unita' sanitarie locali- dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonche' dalle stazioni di qualsiasi genere;
g- tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonche' le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attivita' produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini ecc.
h- tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonche' le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.
Art. 9 - Aree tassabili
Si considerano aree tassabili :
-tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinati a campeggi, giardini, parchi gioco, parcheggi privati, sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonche' alle relative attivita' e servizi complementari connessi;
-tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti ed ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonche' l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
-le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
-qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri entri pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati;
-le superfici dei balconi e tarrazze.
Art. 10 - Locali ed aree non utilizzate
1) La tassa e' dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purche' risultino predisposti all'uso.
2) I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento o allacciati ai servizi a rete.
3) I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attivita' nei locali ed aree medesimi.
Art. 11 - Aree scoperte - Deduzioni
Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde.
Le aree scoperte adibite a verde sono soggette a tassazione solo per la parte eccedente i 200 metri quadrati. Tale parte e' comunque da computare nel limite del 25%.
Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite e assoggettate a tassa sono computate nel limite del 50 %.
TITOLO II
TARIFFAZIONE
Art. 12 - Obbligazione tributaria
1) La tassa e' corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2) L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale e' presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
3) La cessazione nel corso dell'anno d' diritto all'abbuoto del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui e' stata presentata la denuncia accertata.
4) In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualita' successive:
-quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
-in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.
Art. 13 - Esenzioni e riduzioni
Sono esenti dal tributo:
1) gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, escluse in ogni caso le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
2) i locali condotti da istituti di beneficienza, i quali dimostrino di non possedere redditi propri superiori ad un quarto della spesa annua necessaria al funzionamento dell'istituzione;
3) i locali destinati alla raccolta e deposito dei libri di biblioteche aperte gratuitamente al pubblico;
4) le scuole di ogni ordine e grado;
5) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento.
Art. 13 BIS - Riduzioni
1) La tariffa unitaria e' ridotta del 30 % nel caso di abitazione con unico occupante titolare di pensione sociale.
2) La tariffa unitaria e' ridotta del 10 % nel caso di abitazioni con unico occupante diverso da quello di cui al primo comma.
3) La tariffa unitaria è ridotta del 20% nel caso di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività.().
Art. 14 - Concessioni, riduzioni ed esenzioni
Le riduzioni e le esenzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente e' tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venire meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.
Art. 15 - Copertura delle esenzioni e riduzioni
A partire dal bilancio preventivo relativo all'esercizio 1995 e' individuato,nella parte spesa un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni e riduzioni di cui al precente articolo 13.
Art. 16 - Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio
1) Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 2 comma 1, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove e' collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attivita' dell'utente, questi ha diritto -sino alla regolarizzazione del servizio- ad una decurtazione del 60 % della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.
2) Il responsabile dell'Ufficio Tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.
3) Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'Ufficio Tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.
Art. 17 - Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio
1) L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per i motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.
2) Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorita' sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone ed all'ambiente, l'utente puo' provvedere a sue spese sino a quando l'autorita' sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.
3) L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non puo' essere superiore al 60 % di quanto dovuto per il periodo considerato.
Art. 18 - Gettito del tributo e costo di esercizio
1) La tariffa della tassa e' determinata con atto del Consiglio Comunale(), in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni determinato dai commi 2 e 4 dell'art. 61 e comma 3 dell'art.67 del Decreto 507 e, per il 1994, dal comma 5 dell'art. 79 dello stesso decreto.
2) Il gettito complessivo non puo' superare il costo di esercizio ne' essere inferiore al 50 % del costo medesimo.
Nel caso che il Comune sia nella condizione di squilibrio di cui all'art. 45 comma 2 lettera b) del D.L. 504 del 30.12.1992 la percentuale di copertura del costo di esercizio non puo' essere inferiore al 70 %.
Qualora il Comune abbia dichiarato il dissesto il gettito della tassa deve essere pari al 100 % del costo di esercizio.
3) Ai fini della determinazione del costo di esercizio e' dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana, gestiti in regime di privativa comunale, un importo pari al 15 % a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2 terzo comma, numero 3) del D.P.R. 915/82. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione e' computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.
Art. 19 - Tariffazioni
1) La Tassa e' individuata sino al 31.12.1995 in base alla tariffa annuale vigente commisurata alla superficie dei locali e delle aree servite e all'uso a cui sono destinati.
2) A partire dal 01.01.1996 la tassa e' commisurata in base alla quantita' e qualita' media ordinaria per unita' di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati ed al costo di smaltimento.
Art. 19 BIS () - Categorie
1) Ai fini dell'applicazione della tassa le aree ed i locali tassabili sono suddivisi nelle seguenti categorie:
1 - CASE DI ABITAZIONE - COLLEGI - CONVITTI - CASERME - AFFITTA CAMERE
2 - PALESTRE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, CULTO SVAGO ECC.
3 - VILLAGGI TURISTICI.
4 - STABILIMENTI BALNEARI.
5 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
6 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI
7 - ALBERGHI CON RISTORANTE
8 - BAR, PASTICCERIE, GELATERIE, SALE GIOCHI
9 - RISTORANTI, TRATTORIE, PIZZERIE, BIRRERIE
10 - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI, BANCHE, ENTI EROGATORI SERVIZI
11 - NEGOZI: ABBIGLIAMENTO - CALZATURE - LIBRERIE - CARTOLERIE - FERRAMENTA ECC.
11.01 DEPOSITO
12 - EDICOLE, FARMACIE, TABACCAI, PLURILICENZE
13- ATTIVITA’ ARTIGIANALI - BOTTEGHE: BARBIERI, PARRUCCHIERIE, ESTETISTE, LAVANDERIE ECC.
13.01.DEPOSITO
14- ATTIVITA’ ARTIGIANALI FALEGNAME, FABBRO, CARROZZIERE, ELETTRAUTO, PROD. SOFTWARE.
15- ATTIVITA’ ARTIGIANALI: OFFICINE MECCANICHE, TIPOGRAFIE, LAVANDERIE
16- ATTIVITA’ ARTIGIANALI: SOLETTIFICIO - TRANCIFICIO
17 - SUPERMERCATI, PANE E PASTA, MACELLERIE, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI.
17.01 ORTOFRUTTA
18 - PESCHERIE, FIORI E PIANTE
18.01 LABORATORIO
19 - ORTOFRUTTA
20 - DISCOTECHE E NIGHT CLUB
21 - PARCHI DI DIVERTIMENTO
22 - STUDI DENTISTICI E MEDICI
Art. 20 - Contenuto dell’atto di determinazione delle tariffe
La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente articolo 22, 3^ comma, deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonche' i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.
Art. 21 - Unità immobiliari ad uso promiscuo
Allorche' nelle unita' immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta in via permanente un'attivita' economica o professionale, la tassa e' dovuta per la superficie a tal fine utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprendente l'attivita' specifica.
Art. 22 - Tassa giornaliera di smaltimento
1) E' istituita, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente regolamento diviene esecutivo, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono temporaneamente per un periodo inferiore a 183 giorni, anche se ricorrenti, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitu' di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo della servitu', l'occupazione o la detenzione di un'area privata soggetta a pubblico uso o passaggio e' tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettivita' da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitu' pubblica per usucapione.
2) La misura tariffaria giornaliera e' pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 50 %.
3) In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria ed in quella che sara' determinata ai sensi del precedente art. 21 e' utilizzata, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.
4) La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalita' indicate nel successivo Art. 23 comma 6^.
TITOLO III
DENUNCE - ABBUONI
Art. 23 - Denunce
1) La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune e' redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del decreto 507, deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 2O.GENNAIO dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale o negoziale.
2) Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data di spedizione.
3) Nel medesimo termine e con le stesse modalita' devono essere presentate le denunce di variazione.
4) Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30.05.1989 N. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.
5) Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'Ufficio Tributi del Comune concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali.
6) Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente articolo 22, l'obbligo della denuncia e' assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con il modulo di versamento di cui all'art. 50, comma 5 del decreto 507 ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto.
Art. 24 - Denuncia di variazione
La denuncia di cui all'art. 23, primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilita'. In caso contrario, il contribuente e' tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 23, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e cosi' anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti articoli 13, 16 e 17.
Art. 25 - Norma transitoria per le prime denunce
In sede di prima applicazione delle presenti norme, le denunce di cui agli articoli 23 e 24, ivi comprese le denunce integrative o modificative di quelle gia' prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione, nonche' gli elenchi di cui agli articoli 6, 2^ comma e 7, 2^ comma, sono presentati entro il 30.Settembre.1994 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni previste nel presente regolamento, a decorrere dall'anno 1995.
Art. 26 - Modalità dei rimborsi
1) I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6^ comma dell'art. 59 e nell'art. 75 del decreto 507 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell'art. 75 stesso.
2) La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.
3) Nel caso risulti gia' pagato l'intero importo scritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto e' rimborsato al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dal D.P.R. 28.01.1988 N. 43.
Art. 26 BIS - Limite recupero imposta
1) Nel caso che, a seguito di verifiche e controllo si debba procedere al recupero di imposte non pagate od al rimborso di somme versate in eccedenza in analogia con quanto previsto dalla normativa in materia di IRPEF secondo la quale l'imposta non e' dovuta ne' rimborsabile se non supera le 20.000 lire, non si procede alla emissione degli avvisi di accertamento o di rimborso se l'importo da riscuotere o da rimborsare non supera le L. 20.000 al netto di sanzioni, soprattasse ed interessi.
TITOLO IV
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO
Art. 27 - Il funzionario responsabile
1) Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento e' preposto un funzionario designato dal Segretario Comunale che provvede alla comunicazione del nominativo al Ministero delle Finanze, direzione centrale per la fiscalita' locale, entro 60 giorni dalla nomina.
2) A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del decreto 507.
3) Il funzionario responsabile, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, e' comunque tenuto ad istituire i seguenti registri :
A- registro in cui verranno annotate in ordine cronologico tutte le dichiarazioni presentate dai contribuenti;
B- registro in cui verranno annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per la tassa giornaliera di smaltimento di cui all'art. 77 del decreto 507.
4) Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal Segretario Comunale, prima di essere posti in uso.
5) E' in facolta' del funzionario responsabile della gestione del tributo istituire in luogo dei predetti registri un unico registro, con l'indicazione separata, in appositi spazi, delle annotazioni da effettuare in ogni registro.
Art. 28 - Sanzioni ed interessi
1) Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 76 del decreto 507.
2) L'entita' di ogni sanzione, nei casi previsti dal 3^ comma del citato articolo 76 e fermi restando i limiti minimo e massimo ivi stabiliti, e' determinata in via generale con atto della Giunta Comunale in relazione alla gravita' della violazione commessa e dell'eventuale recidiva dell'autore.
3) La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, e' recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
Art. 29 - Entrata in vigore
Il presente regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dopo l'adozione. Entra in vigore a seguito della ripubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dopo le approvazioni di legge.