COMUNE DI PEDASO

Provincia di Ascoli Piceno

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE D I

SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE

DELLA RELATIVA TASSA

 

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 16.06.1994

Modificato con deliberazione consiliare N. 4 del 14.03.1995

Modificato con deliberazione consiliare N. 3 del 22.01.1996

 

Indice

C A P O I

CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 1- DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 2 - OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

ART. 3 - RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 4 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

ART. 5 - CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 6 - PRESCRIZIONI PER LE OCCUPAZIONI

ART. 7 - DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE

ART. 8 -.DECADENZA DELLA CONCESSIONE

ART. 9 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

ART. 10-RINNOVO DELLE CONCESSIONI

ART. 11-OCCUPAZIONI ABUSIVE - RIMOZIONE DEI MATERIALI

C A P O I I

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 12-DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 13-GRADUAZIONE DELLA TASSA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 14 -CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA.

ART. 15 -RISCOSSIONE DELLA TASSA MEDIANTE CONVENZIONE

ART. 16 -MISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA - CRITERI.

ART. 17 -TARIFFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE

ART. 18 -TARIFFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA

ART. 19 -DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E DI TABACCHI

ART. 20 -MISURE DELLE TARIFFE

ART. 21 -ESENZIONI

ART. 22 -AFFRANCAZIONE TRIBUTO PASSI CARRABILI

ART. 23 -DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

ART. 24 -ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

ART. 25 -SANZIONI

ART. 26 -NORME TRANSITORIE

ART. 27 -ENTRATA IN VIGORE

TARIFFE

 

 

 

 

C A P O I

CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

1.Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.

2.Per suolo pubblico o spazio pubblico si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonche' quelli di proprieta' privata soggetti a servitu' di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

ART. 2

OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

1.Le occupazioni si dividono in due categorie : permanenti e temporanee.

2.Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.

3.Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

ART. 3

RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1.Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione Comunale: la domanda deve contenere :

- le generalita' e domicilio del richiedente;

- il motivo ed oggetto dell'occupazione;

- la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;

- la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

2.Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovra' essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

3.L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

4.Ove per la concessione della stessa area siano state presentate piu' domande, a parita' di condizioni, la priorita' nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

ART. 4

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

1.Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della Legge 241/1990, a rendere noto l'avvio del procedimento.

2.Ai sensi dell'art. 2 della Legge 07.08.1990 N. 241 il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma e' fissato in 1 mese. Nel caso di richiesta da parte dell'ufficio di chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta il termine e' prorogato di 30 giorni.

ART. 5

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1.Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalita' ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa e' subordinata.

2.Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

3.Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attivita' commerciali di cui alla Legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

4.Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

5.Esse valgono per la localita', la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attivita' per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

6.In tutti i casi esse vengono accordate :

a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;

c) con la facolta' dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni;

d) a termine, per la durata massima di anni 9.

7.Il concessionario e' tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

ART. 6

PRESCRIZIONI PER LE OCCUPAZIONI

1.L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione Comunale.

2.E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del comune ad ottenerne la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facolta' di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

3.Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

4.I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

5.Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorita' comunale.

ART. 7

DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE

Il Sindaco puo' sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilita'.

ART. 8

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Puo' essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi :

- mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;

- reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;

- la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli;

ART. 9

REVOCA DELLA CONCESSIONE

1.E' prevista in ogni caso la facolta' di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessita' dei pubblici servizi.

2.La revoca da' diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennita'.

3.La revoca e' disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

4.Nell'ordinanza di revoca e' assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di ripristino del bene occupato, decorso il quale, essi saranno eseguiti d'ufficio salvo rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'autorizzazione. Il provvedimento di revoca e' notificato a mezzo di Messo Comunale.

ART. 10

RINNOVO DELLE CONCESSIONI

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almento 30 giorni prima della scadenza.

ART. 11

OCCUPAZIONI ABUSIVE - RIMOZIONE DEI MATERIALI

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorita' comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

C A P O I I

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 12

DISPOSIZIONI GENERALI

1.Sono soggette alla Tassa Comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993 N. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

2.Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonche' le occupazioni sotostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3.Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitu' di pubblico passaggio.

4.Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello stato e della provincia o al demanio statale.

ART. 13

GRADUAZIONE DELLA TASSA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1.La tassa e' graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

2.A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art.12 sono classificate come segue :

- Strade, spazi ed aree pubbliche di 1^ categoria :

Via F. Stabili (da recinzione ovest scuola elementare verso ovest), Via G. Da Fabriano, Via Giovanni XXIII, Via Pirandello, Via La Malfa, Via Verdi, Via Valdaso (da recinzione ovest scuola materna verso ovest), Via Quasimodo, Via Gobetti, Via M. Kolbe (da recinzione ovest C.B.A. verso ovest), Via Garibaldi, Via A. Moro, Largo Sturzo, Via Amendola, Via La Pira, Via Onesti, Via Manzoni, Via Carducci, Via dell'Artigianato, Via del Progresso.

3.Le zone di cui alla presente categoria sono meglio evidenziate nell'allegata planimetria denominata Allegato "A".

- Strade, spazi ed aree pubbliche di 2^ categoria :

4.Restante parte del Territorio Comunale non compreso nella Zona di 1^ categoria cosi' come delimitata nella planimetria allegata denominata Allegato "A".

ART. 14

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA.

1.La tassa si determina in base alla effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unita' superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

2. Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D.L. 507/93, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

3.Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categorie diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

4.Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorche' uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per la occupazione temporanea di carattere ordinario aumentata del 20 %.

5.Sono esonerate dalla tassa le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a cio' destinate.

ART. 15

RISCOSSIONE DELLA TASSA MEDIANTE CONVENZIONE

1.Le tariffe per le occupazioni temporanee non inferiori al mese o che si verifichino con carattere ricorrente sono riscosse mediante convenzione con tariffa ridotta alla meta'.

2.Per l'attuazione delle disposizioni previste al primo comma del presente articolo, il Comune al rilascio dell'autorizzazione fa sottoscrivere al contribuente un documento - quietanza che prevede il pagamento anticipato della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione.

3.Non si fa luogo alla restituzione della tassa pagata anticipatamente nel caso in cui, per fatto imputabile al contribuente l'occupazione avuto una durata inferiore a quella prevista dall'autorizzazione.

4.L' agevolazione prevista dal presente articolo si cumula con le eventuali altre riduzioni ottenibili ai sensi del presente Regolamento.

ART. 16

MISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA - CRITERI.

1.La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione Comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

2.Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati, o, comunque, di aree pubbliche gia' occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

3.I vasi delle piante, le balaustre od ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

4.Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune senza il consenso del proprietario dell'immobile cui gli stessi afferiscono, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9. L'eventuale superiore eccedente tale limite va calcolata in ragione del 10%.

5.La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si da' accesso per la profondita' di un metro linerare convenzionale.

ART. 17

TARIFFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE

1.Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente degli Spazi ed Aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art. 13;

2..Per le occupazioni permanenti la tassa e' dovuta per anno solare, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

3.Per le occupazioni permanenti di spazi pubblici realizzate con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico la tariffa ordinaria fissata per le singole categorie e' ridotta al 30 %.

4.Per la occupazione effettuata con passi carrabili la tariffa ordinaria fissata per le singole categorie e' ridotta al 50 %.

5.Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili sulla base di elementi di carattere oggettivo o non utilizzati di fatto si applica la tariffa ordinaria ridotta del 50%.

6.Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti si applica la tariffa ordinaria ridotta del 50 %.

7.Nel caso di accessi non qualificati come passi carrabili, sui quali a richiesta dei privati puo', previo rilascio di apposito cartello segnaletico e per una superficie comunque non superiore a 10 mq., essere vietata la sosta, si applica la tariffa ordinaria ridotta del 50 %.

8.Per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico si applica la tariffa nella misura ordinaria.

9.Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D.L. 507/93 la tassa annua e' determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di essa effettivamente occupata comprese le strade private soggette a pubblico passaggio entro i limiti minimi e massimi rispettivamente di L. 250.000 e L.500.000 per Kilometro lineare o frazione con riferimento alle categorie stabilite all'art. 13. Ove sulla strada sussistano piu' occupazioni di entita' superiore al Kilometro lineare la determinazione forfettaria della tassa va operata con riferimento a ciasuna di esse.

10.La tassa non si applica per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione per pubblici servizi.

11.Nel caso che il Comune provveda a costruire gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, cavi ed impianti, ha diritto ad imporre un contributo una tantum per le spese sostenute pari al 50 % della spesa medesima.

ART. 18

TARIFFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA

1. Le tariffe per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge. La tassa e' commisurata alla superficie occupata ed e' graduata nell'ambito delle categorie previste dall'art. 13, in rapporto alla durata delle occupazioni.

2.Ai fini dell'applicazione della Tassa vengono individuate le tre seguenti fattispecie di occupazione :

1)Occupazioni realizzate da PUBBLICI ESERCIZI;

2)Occupazioni realizzate da AMBULANTI E PRODUTTORI AGRICOLI

che vendono direttamente il loro prodotto;

3)Occupazioni di ALTRO GENERE;

3.Ai fini della graduazione delle tariffe in rapporto alla durata dell'occupazione vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione giornaliera e le relative misure di riferimento, tenuto conto delle singole fattispecie di occupazione;

1) Occupazioni realizzate da PUBBLICI ESERCIZI :

a)occupazione fino a 12 ore riduzione del 50 %

b)occupazione fino a 24 ore tariffa giornaliera intera

2) Occupazioni realizzate da AMBULANTI E PRODUTTORI AGRICOLI

che vendono direttamente il loro prodotto:

a)occupazione fino a 12 ore riduzione del 20 %

b)occupazione fino a 24 ore tariffa gionaliera intera

3) Occupazioni di ALTRO GENERE :

a)occupazione fino a 6 ore riduzione del 75 %

b)occupazione fino a 12 ore riduzione del 50 %

c)occupazione fino a 24 ore tariffa giornaliera intera

4.In ogni caso le misure di tariffa per l'occupazione di suolo Comunale determinata per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a L. 150 al metro quadrato per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonche' per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

5.Per le occupazioni temporanee realizzate con tende e simili la tariffa ordinaria e' ridotta al 30 %.

6.La tariffa ordinaria per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, dai produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto nonche' dai pubblici esercizi e' ridotta del 50 %;

7.Le tariffe per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono ridotte dell'80 %;

8.Le tariffe per le occupazioni realizzate per i fini di cui all'art. 46 del D.L. 507/93 sono ridotte del 50 %;

9.Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria e' ridotta dell'80 %.

10 .Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa e' ridotta del 50 %.

11.Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa e' applicata nella misura ordinaria.

12.La misura ordinaria della tariffa e' aumentata del 50 % in occasione di fiere e festeggiamenti, con la sola esclusione delle occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante. Alla tariffa come sopra determinata possono applicarsi le ulteriori agevolazioni previste per le specifiche ipotesi impositive.

13.Per le occupazioni realizzate per l'esercizio di attivita' edilizie la tariffa ordinaria e' ridotta del 50 %.

14.Le tariffe ordinarie per le occupazioni di spazi con automezzi ad uso privato su aree a cio' destinate dal Comune e' applicata nella misura ordinaria aumentata del 30 %.

15.Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D.L. 507/93 la tariffa si applica in modo forfettario in deroga all'art. 45 dello stesso decreto legislativo.

ART. 19

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E DI TABACCHI

1.Ai fini dell'applicazione della tassa per le occupazioni per impianto ed esercizio di distributori di carburanti e di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi il territorio Comunale e' suddiviso rispettivamente in 3 e 3 zone risultanti negli allegati B e C al presente Regolamento, dando atto che nel territorio comunale non esistono frazioni.

2.Per i distributori di carburanti la tassa si applica nel caso di impianti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacita' non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio e' di capacita' maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litro. E' ammessa la tolleranza del 5 % sulla misura della capacita'.

3.Per i distributori di carburanti muniti di due o piu' serbatoi di differente capacita' raccordati fra loro, la tassa determinata in via ordinaria viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacita' maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

4.Per i distributori di carburanti muniti di due o piu' serbatoi autonomi, la tassa si applica per ciasuno di essi.

5.Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq. comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri ed alle tariffe ordinarie per le occupazioni permanenti.

6.Nel caso di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi la tassa si applica per ogni singolo impianto.

ART. 20

MISURE DELLE TARIFFE

Gli importi delle tariffe per le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi e delle aree pubbliche in vigore dal 01.01.1994 son quelle riportate nell'allegato D) al presente Regolamento.

ART. 21

ESENZIONI

1.Sono esenti dalla tassa :

a)le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 N. 917, per finalita' specifiche di assistenza, previdenza, sanita', educazione, cultura e ricerca scientifica;

b)le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonche' le tabelle che interessano la circolazione stradale, purche' non contengano indicazioni di pubblicita', gli orologi funzionanti per pubblica utilita', sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c)le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonche' di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d)le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario a carico ed allo scarico delle merci;

e)le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune od alla Provincia al termine della concessione medesima;

f)le occupazioni di aree cimiteriali;

g)gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di hanicap.

h)le occupazioni di spazi ed aree pubbliche da parte di coloro che promuovono manifestazioni a carattere politico, purche' l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

2.L'esenzione sara' concessa su richiesta scritta degli interessati.

ART. 22

AFFRANCAZIONE TRIBUTO PASSI CARRABILI

1.La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili puo' essere assolta in via definitiva con il pagamento in qualsiasi momento di una somma pari a 20 annualita' del tributo.

2.Nel caso che i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere la abolizione presentando apposita domanda al Comune. I lavori di rimessa in ripristino dell'assetto stradale sono effettuati a spesa del richiedente.

ART. 23

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

2.L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreche' non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

3.In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

4.La tassa, se l'importo supera le 500.000, puo' essere corrisposta in quattro rate senza interessi, di uguale importo aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno la rateizzazione puo' essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inzio delle occupazioni stesse. Quando l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio la rateizzazione puo' essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenze rispettivamente nel mese di inzio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla stessa data della cessazione medesima.

5.Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale

con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno, per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo,

6.Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto dle Ministero delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a cinquecento lire o per eccesso se e' superiore.

7.Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia e' assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verifichino con carattere ricorrente, e' disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa del 50 %. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa puo' essere effettuato mediante versamento diretto.

ART. 24

ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D.L. 507/93 e successive modificazioni.

ART. 25

SANZIONI

1.Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.L. 507/1993.

2.Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 03.03.1934 N. 383 (e successive modificazioni), della L. 24.11.1981 N. 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30.04.1992 N. 285 (e successive modificazioni).

ART. 26

NORME TRANSITORIE

1.Limitatamente all'anno 1994 per le occupazioni temporanee effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni giochi e diverimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa e' determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993 aumentate del 50%.

2.Per le occupazioni di cui all'art. 46 del D.L. 507/93 la tassa dovuta per l'anno 1994 e' pari a quella dell'anno 1993 aumentata del 10 % con una tassa minima di L. 50.000=.

ART. 27

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, dopo la sua adozione vienepubblicato per 15 giorni e, conseguito il visto di legittimita', entra in vigore il 15' giorno successivo a quello della sua ripubblicazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T A R I F F E

A L L E G A T O D)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico.

Per ogni metro quadrato e per anno :

Categoria Prima ............................L. 51.000

Categoria Seconda ............................L. 34.000

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.

Per ogni metro quadrato e per anno :

Categoria Prima ............................L. 51.000

Categoria Seconda ............................L. 34.000

C) Occupazione con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.

Per ogni metro quadrato e per anno :

Categoria Prima ............................L. 15.300

Categoria Seconda ............................L. 10.200

D) Occupazione con passi carrabili.

Per ogni metro quadrato e per anno :

Categoria Prima ............................L. 25.500

Categoria Seconda ............................L. 17.000

E) Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti.

Per ogni metro quadrato e per anno :

Categoria Prima ............................L. 25.500

Categoria Seconda ............................L. 17.000

F) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

Per ogni metro quadrato e per anno :

Categoria Prima ............................L. 25.500

Categoria Seconda ............................L. 17.000

G) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati.

Per ogni metro quadro e per anno :

Categoria Prima ............................L. 25.500

Categoria Seconda ............................L. 17.000

H) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico:

Categoria Prima .............................L. 51.000

Categoria Seconda .............................L. 34.000

I) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D.L. 507/93.

Per ogni Km. linerare o frazione e per anno

Categoria Prima .............................L. 500.000

Categoria Seconda ...........................L. 250.000

L) Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi.

Tassa annua complessiva

Categoria Prima ..............................L. 50.000

Categoria Seconda ............................L. 50.000

M) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.

Per ogni apparecchio e per anno :

Centro abitato .............................L. 30.000

Zona Limitrofa .............................L. 22.000

Sobborghi e zone periferiche................L. 15.000

N) Distributori di carburante :

occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonche' con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati :

Per ogni distributore e per anno :

Centro abitato..............................L. 90.000

Zona limitrofa..............................L. 75.000

Sobborghi e zone periferiche................L. 45.000

La tariffa e' aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione superiore a 3.000 litri.

O) Occupazioni con seggiovie e funivie :

Per occupazioni fino ad un massimo di 5 Km. lineari.

Tassa annua .................................L.200.000

Per ogni Kilometro o frazione superiore a 5 Km e'

dovuta una maggiorazione di .................L. 40.000

Il contributo UNA TANTUM nelle spese di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio di condutture dei cavi e degli impianti e' determinato nella misura del 50 % della spesa complessiva sostenuta dal Comune.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazione temporanee di suolo pubblico.

Tariffa giornaliera per mq. :

Categoria Prima ................................L. 4.000

Categoria Seconda ................................L. 2.000

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui e' classificato il territorio comunale, la tariffa viene cosi' graduata :

-1. fino a 6 ore (riduzione del 75 %)

Categoria Prima ...............................L. 1.000

Categoria Seconda ...............................L. 500

- 2. oltre 6 ore e fino a 12 ore (riduzione del 50 %)

Categoria Prima .................................L. 2.000

Categoria Seconda ...............................L. 1.000

- 3. oltre le 12 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) :

Categoria Prima ..................................L. 4.000

Categoria Seconda ...........................L. 2.000

Per occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la giornaliera e' ridotta in misura del 20 %.

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.

Tariffa gioraliera per mq.

Categoria Prima ..................................L. 4.000

Categoria Seconda ...........................L. 2.000

C) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa e' quella indicata alla Lettera A) ridotta del 70 %.

Tariffa giornaliera per mq.

Categoria Prima ...................................L. 1.200

Categoria Seconda .................................L. 600

D) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50 %.

E) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divervimenti allo spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) e' ridotta dell' 80 %.

F) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D.L. 507/1993 la tariffa di cui alla lettera A) e' ridotta del 50 %.

G) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a cio' destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera A) aumentata del 30 % .

H) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attivita' edilizia si applica la tariffa indicata alla lettera A).

I) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ordinaria indicata alla lettera A) ridotta dell' 80%.

L) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D.L. 507/1993.

La tassa e' determinata in misura forfettaria come segue:

a) fino ad un Kilometro lineare e di durata non superiore a 30 gg

Categoria Prima ............................. L. 30.000

Categoria Seconda ........................... L. 10.000

b) oltre 1 Kilometro lineare e di durata non superiore a 30 gg.

Categoria Prima ............................. L. 45.000

Categoria Seconda ........................... L. 15.000

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a 30 gg. la tassa e' maggiorata nelle seguenti misure percentuali :

a) fino a 90 gg. ................................... + 30 %

b) oltre i 90 gg e fino a 180 gg ................... + 50 %

c) di durata superiore a 180 gg ................... +100 %